XV LEGISLATURA
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

 

Art. 1.
(Norme applicabili).


1. Il Comitato svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente del Comitato.

Art. 2.
(Partecipazione alle sedute del Comitato).


1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute del Comitato di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria, per i soggetti di cui è stata disposta l'audizione, nonché per eventuali loro accompagnatori autorizzati dal Presidente.
2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti del Comitato.
3. Il Comitato può delegare lo svolgimento di attività istruttorie a uno o più componenti, i quali riferiscono al Comitato stesso nel termine fissato dal Presidente. La partecipazione a tali attività è consentita a tutti i componenti che ne facciano richiesta.

Art. 3.
(Ufficio di presidenza).


1. L'ufficio di presidenza è composto, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge istitutiva, dal Presidente del Comitato, che lo presiede, dal vicepresidente e dal segretario.
2. Della costituzione del Comitato è data comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, ove istituita, all'Autorità delegata di cui all'articolo 3 della legge istitutiva.

Art. 4.
(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari).


1. Il Presidente rappresenta il Comitato, lo convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni. Convoca l'Ufficio di presidenza ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Riceve gli atti sui quali il Comitato è chiamato ad esprimere il parere e trasmette i pareri espressi dal Comitato al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità delegata. Comunica preventivamente ai presidenti delle Camere lo svolgimento delle audizioni di cui all'articolo 31, comma 3, della legge istitutiva. Disciplina il regime di accesso ai locali del Comitato, impartendo le opportune direttive. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.
2. Il vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
3. Il segretario verifica i risultati delle votazioni e sovrintende alla redazione del processo verbale.

Art. 5.
(Programma e calendario dei lavori).


1. Il programma ed il calendario dei lavori sono predisposti dal Presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, tenendo conto delle eventuali indicazioni provenienti dai componenti del Comitato.
2. Nei casi di necessità e urgenza, il Presidente può convocare il Comitato in deroga alla procedura di cui al comma 1.

Art. 6.
(Convocazione del Comitato).


1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente del Comitato annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.
2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, il Comitato è convocato dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta anche con l'ausilio di strumenti telematici. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri del Comitato l'ordine del giorno della seduta.
3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da almeno quattro componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca il Comitato con la procedura di cui al comma 2.
4. Il Comitato non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dall'unanimità dei componenti.

Art. 7.
(Numero legale e deliberazioni).


1. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
2. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge istitutiva, le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Art. 8.
(Regime di pubblicità dei lavori del Comitato).


1. Le sedute del Comitato sono segrete, salvo che il Comitato deliberi di renderle pubbliche in tutto o in parte.
2. La pubblicità delle sedute, ove deliberata, è assicurata secondo le modalità definite dal Comitato.
3. Le deliberazioni del Comitato sono segrete, salvo diversa decisione del Comitato medesimo.
4. Di ogni seduta del Comitato viene redatto il verbale ed il resoconto sommario; di ogni audizione viene, altresì, redatto il resoconto stenografico.
5. Nei quindici giorni successivi alla comunicazione della avvenuta predisposizione del resoconto stenografico, quest'ultimo è posto a disposizione del soggetto audito presso la segreteria del Comitato, ai fini della revisione formale del testo e della sua sottoscrizione. Qualora il soggetto audito non si avvalga di tale facoltà, si intende tacitamente espressa, ai fini del perfezionamento dei verbali di seduta, la sua volontà di rimettersi alla revisione formale già effettuata d'ufficio.

Art. 9.
(Funzioni consultive del Comitato).


1. Prima di deliberare sulla proposta di un parere ai sensi dell'articolo 32 della legge istitutiva, il Comitato può disporre le audizioni ritenute utili ai fini dell'espressione del parere medesimo.
2. Il Presidente dispone le opportune misure per garantire tempi di esame delle proposte di parere compatibili con i termini di cui all'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva. Ove necessario, il Presidente, sentito l'ufficio di presidenza, richiede al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità delegata la proroga dei suddetti termini.

Art. 10.
(Relazioni al Parlamento).


1. Nei casi previsti dall'articolo 35 della legge istitutiva, il Presidente o il componente da lui incaricato predispone una proposta di relazione o di informativa. La proposta è illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta.

Art. 11.
(Denuncia all'autorità giudiziaria).


1. Il Presidente del Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi componenti, denuncia all'autorità giudiziaria i casi di violazione del segreto, ai sensi dell'articolo 36 della legge istitutiva. Di tale iniziativa è data comunicazione al Comitato.
2. Il Comitato esamina ogni caso di violazione del segreto al fine di verificare se sussistano i presupposti di cui all'articolo 36, comma 5, della legge istitutiva. Qualora risulti evidente che la violazione possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente del Comitato ne informa i Presidenti delle Camere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 36, commi 6 e 7, della legge istitutiva.

Art. 12.
(Pubblicità di atti e documenti).


1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 37, comma 3, della legge istitutiva, il Comitato delibera se e quali tra gli atti e i documenti da esso formati o acquisiti possano essere resi pubblici.

Art. 13.
(Spese del Comitato).


1. Le spese di carattere ordinario sono autorizzate dal Presidente del Comitato; le spese eccedenti l'ordinaria amministrazione sono deliberate dal Comitato.
2. Le spese di cui al comma 1 sono autorizzate o deliberate nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della legge istitutiva.

Art. 14.
(Archivio del Comitato).


1. Qualunque atto o documento che pervenga al Comitato è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Il relativo regime di classificazione è determinato ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, della legge istitutiva e dell'articolo 12 del presente regolamento.
2. Gli atti, le delibere e la documentazione raccolta dal Comitato sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità, adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti dei due rami del Parlamento, e cura l'informatizzazione dei documenti.
3. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai parlamentari componenti del Comitato. I collaboratori esterni di cui al successivo articolo 15 possono consultare singoli atti depositati in archivio previa specifica autorizzazione del Comitato, qualora ciò sia necessario ai fini dell'espletamento dell'incarico ad essi affidato. Il personale addetto all'archivio del Comitato annota in apposito registro tutte le consultazioni effettuate.
4. Non è consentita l'estrazione di copia degli atti, delle delibere e dei documenti, anche anonimi, depositati in archivio, ad eccezione:
a) delle deliberazioni e degli atti che il Comitato abbia deliberato di rendere pubblici ai sensi dell'articolo 37, comma 2, della legge istitutiva;
b) previa autorizzazione del Presidente, degli atti acquisiti dal Comitato che non siano stati assoggettati ad alcuna classifica di segretezza da parte del soggetto che li ha formati.

Art. 15.
(Collaborazioni esterne).


1. Il Comitato può decidere di avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività. A tal fine, delibera l'affidamento dell'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse, che presentino i requisiti di cui all'articolo 37, comma 5, della legge istitutiva.
2. In sede di deliberazione dell'affidamento dell'incarico, il Comitato definisce l'oggetto e la durata della collaborazione, la cui efficacia può essere subordinata al preventivo rilascio del nulla osta di sicurezza. Con la medesima deliberazione il Comitato può altresì decidere di corrispondere ai collaboratori esterni a tempo pieno un compenso commisurato all'incarico conferito. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti ad essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere.
3. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto di cui all'articolo 36, comma 1, della legge istitutiva e circa l'insussistenza nei loro confronti delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 37, comma 5, della medesima legge. In sede di esecuzione degli incarichi loro affidati, essi si conformano alle istruzioni impartite dal Presidente. I collaboratori riferiscono al Comitato ogniqualvolta sia loro richiesto.
4. Qualora lo ritenga opportuno, il Comitato può revocare l'incarico affidato ai collaboratori esterni.

Art. 16.
(Modifiche al regolamento del Comitato).


1. Ciascun componente del Comitato può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono distribuiti agli altri componenti del Comitato.
2. Le modifiche al regolamento interno sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato.

 

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