|
Complessità normativa e ruolo dei Parlamenti
nell'epoca della globalizzazione
Lisbona, maggio 1999
P R E M E S S A
Il Gruppo di lavoro costituito a Helsinki nel giugno 1997 tra i Presidenti
dei Parlamenti europei sui problemi della qualità della legislazione ha
predisposto, in vista della conferenza plenaria di Lisbona del maggio 1999, un
documento articolato in due sezioni.
Nella prima è svolta un'analisi delle principali cause della complessità
normativa nelle democrazie avanzate; nella seconda sono espresse le indicazioni
politiche per affrontare questo problema, approvate dal gruppo di lavoro nella
riunione di Roma dell'11-12 dicembre 1998.
Con consenso unanime, la Conferenza di Lisbona, il 22 maggio 1999, ha
proposto che il documento preparato dal gruppo di lavoro sia affidato ai
Presidenti, affinché lo portino a conoscenza degli organi parlamentari
competenti o di ciascun deputato, che il tema della legislazione sia incluso
all'ordine del giorno della prossima Conferenza dei Presidenti a Roma e che tale
tema continui ad essere trattato in un gruppo di lavoro ad hoc, secondo il
metodo che è stato seguito fino ad oggi.
I N D I C E
1. Elementi di analisi
1.1. Il problema dell'eccesso di complessità del sistema normativo e le sue
implicazioni nell'ambito comunitario e nei singoli ordinamenti nazionali
1.2. Diversi livelli di una politica per la legislazione nel contesto della
complessità normativa
1.2.1. Il riordino e la semplificazione della normativa vigente
1.2.2. La progettazione e la verifica dei risultati delle politiche legislative
in seno all'esecutivo
1.2.3. Il ruolo dei Parlamenti
2. Linee di azione per affrontare il problema della complessità normativa
Complessità normativa e ruolo dei Parlamenti
nell'epoca della globalizzazione
1. Elementi di analisi
1.1. Il problema dell'eccesso di complessità del sistema normativo e le sue
implicazioni nell'ambito comunitario e nei singoli ordinamenti nazionali
Il tema dell'"eccesso di complessità del sistema normativo" si sta
imponendo in tutti i paesi europei, nell'Unione europea nonché in alcuni
organismi internazionali (OECD, FMI).
Ovunque i cittadini, le associazioni e le imprese esprimono forme sempre più
evidenti di disagio a causa del peso complessivo sui medesimi soggetti di
normative di diversa origine e finalità. Le pubbliche amministrazioni
manifestano una costante difficoltà a realizzare gli obiettivi delle politiche
pubbliche.
La crescita quantitativa delle norme è un fenomeno oggettivo e misurabile. Esso
coinvolge sia la sfera pubblica (sul piano della legge come su quello
regolamentare) sia quella privata, che partecipa anch'essa alla produzione di
una grande quantità di regole di portata più o meno generale e imperativa.
Numerosi governi europei hanno adottato programmi di semplificazione normativa,
in alcuni casi imponenti. La stessa Unione europea da tempo persegue questa
finalità con numerose iniziative anche di tipo interistituzionale. Ma i
risultati sin qui raggiunti non sembrano significativi.
I metodi di semplificazione fin qui sperimentati, di carattere prevalentemente
tecnico-giuridico, non sono sufficienti rispetto alla portata generale e
profonda dei fenomeni alla base della crescente complessità normativa.
Occorre distinguere la parte eliminabile da quella ineliminabile della
complessità normativa e agire con strumenti differenziati su ciascuna delle due
parti. Sulla parte eliminabile possono operare le tecniche di semplificazione e
di miglioramento della qualità dei testi legislativi. Sulla parte non
eliminabile, che è prevalente, le istituzioni politiche possono agire solo
adeguando il proprio modo di essere e le proprie procedure. Ci si trova infatti
di fronte ad una situazione nuova di natura permanente ed anzi in progressiva
accelerazione. Le sue caratteristiche sono dettate da ragioni strutturali di
complessità della società contemporanea nelle economie più avanzate e più
integrate.
Carattere strutturale della complessità normativa nelle società avanzate
La sempre maggiore complessità della normazione deriva da elementi strutturali
della società contemporanea e in particolare dallo sviluppo dei sistemi sociali
e politici contemporanei. Complessità sociale e complessità normativa sono
strettamente connesse: da un lato, la prima giustifica in parte la seconda,
dall'altro la seconda contribuisce ad accrescere ulteriormente la prima.
Alcuni fattori della complessità sociale determinano una crescente complessità
tecnica delle norme prodotte, mentre altri richiedono semplicemente un aumento
quantitativo del loro numero. I fattori principali possono essere così
esemplificati:
- evoluzione dei mercati in regime di economia aperta mondiale: la
regolamentazione nazionale e sovranazionale dei mercati è alimentata in via
crescente dalla necessità di assicurare corrette forme di integrazione e
concorrenza;
- per i paesi dell'Unione Europea, lo sviluppo dell'integrazione europea che ha
determinato la rilevante crescita della normativa di origine o formazione
comunitaria, e l'esigenza dell'integrazione di ordinamenti diversi;
- sviluppo tecnologico che richiede forme sempre più estese e sofisticate di
regolamentazione, in continuo adattamento: lo sviluppo delle conoscenze tecniche
e scientifiche, in ogni campo, determina la esigenza di una loro rapida
regolamentazione su scala planetaria o il continuo adattamento delle discipline
esistenti;
- l'interdipendenza dei fenomeni che avvengono in ogni luogo del mondo influenza
costantemente la normativa di ciascun paese e richiede il suo continuo
adattamento;
- la riduzione della capacità di sintesi e mediazione sociale dei grandi
sistemi di partito e di leadership determina la moltiplicazione o il
rafforzamento di centri autonomi di rappresentanza degli interessi che
richiedono forme specifiche di regolamentazione e di tutela;
- maggiore articolazione della società e dei sottosistemi che la compongono con
contemporaneo indebolimento dei centri di autorità sociale e dei sistemi di
risoluzione informale dei conflitti; crescente domanda di tutela normativa da
parte di gruppi sociali e interessi separati;
- la tendenza a una crescente contrattualizzazione dei rapporti sociali genera
ulteriori norme, a carattere bilaterale o multilaterale, ma che producono
comunque effetti anche nei riguardi di terzi. Ciò determina talora di riflesso,
soprattutto nei paesi a tradizione centralistica, una reazione legislativa volta
a riportare ad omogeneità il moltiplicarsi delle situazioni eterogenee prodotte
dalla regolamentazione contrattuale;
- lo sviluppo tecnologico del sistema dell'informazione costituisce insieme il
contesto e una delle cause della proliferazione normativa: effetti della
circolazione delle informazioni nella formazione di issues di carattere politico
e nella mobilitazione della pubblica opinione per richiedere risposte di tipo
normativo; inoltre l'enorme incremento nella pervasività, rapidità e
accessibilità dei mezzi di comunicazione ha abbattuto i costi per la formazione
di gruppi di interesse concentrati su tematiche della più varia natura che
richiedono interventi normativi in loro favore (dalla difesa degli interessi
diffusi a quelli microsettoriali);
- ciclo politico-elettorale democratico: l'alternarsi di maggioranze diverse
determina l'esigenza di vasti mutamenti periodici nelle politiche legislative;
la frequenza di elezioni di diverso livello rilevanti sul piano nazionale
accresce la frequenza di interventi normativi in funzione di visibilità
politica per corrispondere agli interessi organizzati più influenti nei
passaggi elettorali (categorie organizzate, interessi territoriali, ecc.).
Principali caratteristiche della produzione normativa nei paesi europei e
conseguenze della complessità sociale sulla legislazione e sulle altre fonti di
produzione normativa
La produzione delle norme in ciascun paese si è caratterizzata:
o per la crescente complessità delle politiche;
o per la prevalenza dei fattori tecnici nel definire le scelte possibili;
o per il moltiplicarsi e il differenziarsi delle fonti.
In particolare:
a) la legislazione approvata dai Parlamenti è, in numerosi paesi, elaborata in
prevalenza in seno agli esecutivi; ciò avviene in misura pressoché totale per
la legislazione dell'U.E.;
b) la legislazione di maggiore rilevanza politica rientra in grandi politiche,
composte di una molteplicità di interventi tra loro collegati, spesso sia a
livello di U.E. sia a livello nazionale, in parte normativi e in parte di
gestione (politiche di controllo del deficit, privatizzazioni, riforme della
pubblica amministrazione e dello stato sociale, cittadinanza e immigrazione,
semplificazione normativa ecc.); le grandi politiche richiedono un alto grado di
coerenza e di efficacia per i risultati complessivi. Esse presentano pertanto
complessità tecnica molto elevata;
c) anche la legislazione settoriale ha caratteristiche di complessità tecnica
elevata per la sua crescente specializzazione; si accresce la quota di norme
direttamente emanate dall'esecutivo attraverso procedure prevalentemente
amministrative;
d) la produzione legislativa richiede modifiche e adattamenti costanti a causa
di una permanente difficoltà di funzionamento e rispetto ad una realtà sociale
in rapido mutamento (si veda ad esempio la frequenza con cui la legislazione
sull'immigrazione viene modificata in alcuni paesi europei quali Francia,
Germania e Italia);
e) la legislazione nazionale è subordinata in ampi settori alle politiche
definite in sede di Unione europea e s'intreccia con la normativa direttamente
prodotta dalla medesima UE;
f) anche nell'ambito interno a ciascun paese ad ordinamento federale o regionale
(Austria, Belgio, Germania, Italia e Spagna) si espande progressivamente l'area
riservata all'autonomia normativa di Laender, regioni, enti locali;
g) l'applicazione del principio di sussidiarietà crea talora difficoltà nel
coordinamento di queste diverse fonti, di ambito sovranazionale e regionale, con
quelle nazionali;
h) si aggiunge la normativa di carattere tecnico delle agenzie governative e
delle autorità indipendenti, fenomeno che mette in evidenza i limiti dei metodi
tradizionali di regolamentazione in campi caratterizzati dalla fluidità, dalla
mobilità e dalla globalizzazione, come quelli dei mercati finanziari,
dell'informatica e delle comunicazioni audiovisive.
Pertanto, in queste circostanze, la complessità normativa pone un grave
problema di deficit democratico, non solo come è noto tra le istituzioni
comunitarie, ma anche nell'ambito nazionale.
Gli effetti della complessità intaccano il funzionamento della democrazia agli
occhi dei cittadini. Dal punto di vista dei cittadini sono infatti seriamente
minacciate quelle condizioni di conoscibilità, trasparenza e responsabilità
che costituiscono la sostanza della democrazia nell'esercizio concreto del
potere. L'intreccio della normativa comunitaria con quella nazionale
(legislativa, regolamentare e tecnico amministrativa), oltre allo sviluppo delle
autonomie territoriali determina in ciascun paese i seguenti fenomeni:
i) scarsa trasparenza e conoscibilità delle fonti normative;
j) crescente divaricazione tra gli obiettivi e gli effetti reali delle norme;
k) impoverimento del ruolo delle Assemblee elettive e diminuzione della
responsabilità dei pubblici poteri;
In questo contesto, la qualità della legislazione non può più essere
limitata agli aspetti formali e tecnici di chiarezza e coerLenza, ma richiede
una politica istituzionale della legislazione molto più ampia che assicuri
condizioni di conoscenza diffusa e di effettiva responsabilità dei centri
produttori di norme.
1.2. Diversi livelli di una politica per la legislazione nel contesto della complessità normativa
Data la rilevanza dei fattori strutturali e l'ampiezza delle loro conseguenze,
l'eccesso di complessità normativa può dunque essere prefigurato come uno dei
grandi problemi delle democrazie avanzate nel periodo storico che si apre.
Le massime istituzioni politiche, e dunque innanzitutto il sistema delle
relazioni costituzionali tra Parlamento e Governo, devono attrezzarsi in via
permanente a misurarsi con tale problema come parte essenziale del loro compito
di governo. Una visione realista richiede che tutta l'azione dei poteri pubblici
sia caratterizzata dal contesto della complessità, della sua gestione e del suo
costante contenimento. Ciò vale anche per l'azione svolta dai governi presso le
sedi comunitarie e, nell'ambito dell'Unione Europea, per i rapporti tra le
diverse istituzioni.
La complessità normativa richiede una articolata politica per la legislazione
quale del resto emerge se si considerano unitariamente il complesso delle
esperienze in corso in diversi paesi europei e nell'Unione Europea.
Concrete politiche per la legislazione sono in atto, anche se manca fino ad
ora una piena consapevolezza e una definizione che unifichi diverse linee di
intervento.
In base a tali esperienze si possono individuare tre piani diversi e
complementari sui quali si sta cominciando a delineare una vera politica per la
legislazione:
l) il riordino e la semplificazione;
m) la progettazione e l'istruttoria legislativa;
n) il ruolo dei Parlamenti.
1.2.1. Il riordino e la semplificazione della normativa vigente
Gli attuali programmi di riordino e di semplificazione intervengono in via
successiva con l'obiettivo del riordino, del consolidamento o della conoscenza
integrata delle norme vigenti, eliminando ovunque possibile l'incoerenza e
l'eccessivo dettaglio delle norme e la sovrapposizione di previsioni legislative
nonché assicurando l'aggiornamento dei testi normativi e la puntuale
abrogazione di quelli obsoleti. Si tratta di una attività indispensabile che
deve assumere carattere permanente e ciclico, in relazione alla inarrestabile
necessità di aggiustamenti alla legislazione preesistente. Sono pertanto
particolarmente utili i programmi organici e stabili e quelli che prescrivono
forme ordinate per la successiva modifica di codici o testi unici.
Questi interventi non possono tuttavia risultare decisivi, poiché se permettono
una migliore leggibilità del sistema normativo vigente, non garantiscono di per
sé la coerenza sostanziale dell'ordinamento.
1.2.2. La progettazione e la verifica dei risultati delle politiche legislative in seno all'esecutivo
È sempre più evidente che una quota significativa dell'eccessiva complessità
della normazione consegue alla stessa impostazione delle politiche pubbliche, a
causa di una progettazione non adeguata, di una mancata valutazione preventiva
degli effetti globali, di una insufficiente verifica successiva dei risultati.
L'introduzione di nuove norme dovrebbe pertanto essere sempre preceduta
dall'analisi dell'effettivo funzionamento della legislazione già vigente.
La necessità delle nuove normative deve essere dimostrata sulla base di tale
analisi.
Una volta accertata tale necessità, altrettanto importante è assicurare che la
nuova normativa sia coordinata con la previgente legislazione in modo da
raggiungere il massimo effetto di semplificazione possibile. Nelle fasi di
attuazione, la verifica dei risultati deve essere costante e deve suggerire le
correzioni necessarie alle norme vigenti.
Secondo indicazioni ampiamente condivise in sede internazionale,
l'istruttoria legislativa comprende valutazioni di:
a) effettiva necessità dell'intervento normativo, sulla base di una analisi
della normativa preesistente;
b) coerenza necessaria tra tutti gli interventi;
c) efficacia con riferimento ai risultati complessivi e al reale funzionamento
rispetto agli obiettivi;
d) verifica di massima semplicità tra le soluzioni possibili;
e) applicazione rigorosa del principio di sussidiarietà.
Questi principi non costituiscono evidentemente una novità. Per lo più il
legislatore applica intuitivamente il metodo descritto; si tratta quindi di
renderne l'uso sistematico ed istituzionalizzato. La valutazione preventiva di
tutti gli aspetti del problema da regolamentare e la verifica successiva degli
effetti conseguenti alla legislazione adottata debbono divenire elementi
centrali del procedimento legislativo e coinvolgere la responsabilità dei
Governi. In tal modo, l'esame parlamentare delle proposte normative del Governo
è un passaggio indispensabile per verificare che esse siano congrue rispetto
alle situazioni da regolare e abbiano tenuto conto di tutti gli interessi
coinvolti dall'intervento.
Il miglioramento della decisione legislativa derivante da tali procedure
consiste pertanto sia nell'ancorare a forme obbligatorie di valutazione tecnica
la decisione legislativa (in quanto le valutazioni di coerenza e efficacia
divengono assolutamente indispensabili in un contesto di complessità
normativa), sia nella garanzia che le valutazioni tecniche siano controllabili e
trasparenti, nel momento in cui il passaggio parlamentare diviene determinante
contesto di pubblicità e di verifica secondo criteri generali di
compatibilità.
1.2.3. Il ruolo dei Parlamenti
Il più alto livello di una politica per la legislazione riguarda le concrete
modalità di svolgimento del rapporto costituzionale tra Parlamento e esecutivo
nel processo legislativo. Nella attuale situazione di complessità, la
progettazione legislativa richiede dunque, come già spesso avviene in seno agli
esecutivi, lo svolgimento di istruttoria tecnica. L'istruttoria tecnica deve
tuttavia assumere rilevanza politica e istituzionale.
Garantire la trasparenza e la democraticità del processo decisionale al massimo
livello è la missione storicamente attribuita ai Parlamenti nei sistemi
costituzionali.
Nello scenario della complessità normativa, l'esercizio di questa funzione
tradizionale richiede tuttavia specifiche procedure e nuovi strumenti.
In primo luogo occorre garantire in via istituzionale l'effettivo e costante
svolgimento della progettazione legislativa nel seno degli esecutivi. Lo
svolgimento in forma obiettiva e trasparente di tale istruttoria non è più un
fatto tecnico, ma assume rilevanza di interesse fondamentale della intera
collettività nazionale, in quanto garantisce che chi esercita il potere abbia
il dovere di motivare e dimostrare la validità delle sue scelte e la chiarezza
degli obiettivi effettivamente perseguiti.
In secondo luogo occorre garantire la effettiva trasparenza e accessibilità del
tipo di informazione. Si debbono a questo fine assicurare condizioni adeguate al
lavoro parlamentare: non basta fornire informazione tecnica se essa non è resa
effettivamente utilizzabile (vale a dire essenziale e sintetica); e se essa non
è verificabile (vale a dire che contiene gli elementi della sua dimostrazione).
In queste condizioni l'informazione tecnica fornita dagli organi di Governo
al Parlamento, e per questo tramite alla intera opinione pubblica, a supporto o
verifica delle scelte, diviene un fattore di corretto funzionamento del sistema
costituzionale fondato sul principio di responsabilità.
In tal modo il Parlamento può tornare ad essere un fattore fondamentale di
trasparenza a vantaggio di tutti i cittadini secondo la regola più antica del
costituzionalismo.
In forme diverse, secondo le esigenze proprie dell'ordinamento di ciascun paese
e nell'Unione europea, ci si sta muovendo già in questa direzione.
2. Linee di azione per approfondire il problema della complessità normativa
Il Gruppo di lavoro sulla qualità della legislazione ha convenuto sulle
seguenti finalità politiche e linee di azione per affrontare il problema della
complessità normativa.
2.1 Per quanto riguarda le finalità politiche:
a) una parte della complessità normativa è eliminabile con misure tecniche di
riordino e di semplificazione. La parte prevalente deriva però dall'estendersi
della democrazia, dallo sviluppo della società contemporanea e dalla
globalizzazione. Le democrazie avanzate devono dunque dotarsi di nuovi strumenti
per governare tale situazione;
b) l'accumulazione di norme di diversa origine sugli stessi soggetti e le
interferenze non controllate tra di esse determinano una crescente divaricazione
tra finalità e risultati degli interventi legislativi. Ne deriva la
possibilità di una frattura permanente tra aspettative dei cittadini e
rendimento dei poteri pubblici;
c) la complessità normativa rischia di compromettere il funzionamento della
democrazia. Le istituzioni devono perciò sviluppare un'iniziativa politica
adeguata alle dimensioni del problema. Ciò richiede, non azioni separate di
singole istituzioni, ma la più ampia cooperazione istituzionale, all'interno
dei singoli paesi e nell'ambito sovranazionale;
d) i Parlamenti sono gli organi rappresentativi della società nel suo complesso
e la sede del conflitto e della composizione degli interessi politici e sociali
in ciascun paese. Essi sono pertanto le istituzioni più interessate ad attivare
tale cooperazione;
e) occorre garantire la coerenza e la efficacia delle norme, ma al tempo stesso
la trasparenza del processo decisionale. Gli organi rappresentativi, e insieme
ad essi la pubblica opinione, devono accedere alle conoscenze necessarie per
agire in modo efficace. Assumono perciò una particolare rilevanza nei rapporti
tra le istituzioni e tra le parti politiche le modalità della progettazione
legislativa e le tecniche di valutazione ex ante e ex post.
2.2 Le linee di azione che sono state indicate per raggiungere tali finalità politiche sono le seguenti:
a) previsione di tempi minimi e massimi per la decisione legislativa;
b) valutazione dell'effettiva necessità dell'intervento legislativo (compresa
la presa in considerazione della cosiddetta opzione zero, intesa come previa
dimostrazione delle possibilità di perseguire gli stessi obiettivi senza
modifiche legislative);
c) presentazione di documenti programmatici o predisposizione da parte del
Governo di programmi legislativi;
d) rafforzamento da parte dei Parlamenti degli strumenti per la valutazione
degli elementi addotti per dimostrare, secondo metodi tecnicamente verificabili,
la necessità, l'efficacia e la coerenza delle proposte di nuovi interventi
normativi, a partire dall'analisi del funzionamento delle leggi già in vigore;
e) la valutazione parlamentare potrebbe in particolare essere rafforzata:
· attivando su questi temi la dialettica tra maggioranza e opposizioni;
· attuando nella misura più ampia possibile il principio della cooperazione
interistituzionale tra i Parlamenti e l'insieme degli altri poteri secondo le
modalità proprie di ciascun ordinamento costituzionale. Oltre ai collegamenti
tra le assemblee elettive ai vari livelli, tale principio investe in primo luogo
i rapporti tra Parlamenti ed esecutivi e si estende agli organi di giurisdizione
costituzionale e ordinaria, ad altri organi indipendenti compresi gli istituti
scientifici di ricerca;
· introducendo nel procedimento parlamentare organi o strumenti specifici per
conseguire una visione unitaria della produzione legislativa e dei problemi
della qualità della legislazione;
f) chiarificazione dei rapporti tra le legislazioni nazionali e la legislazione
comunitaria attraverso l'intensificazione degli scambi di informazione tra tutti
i Parlamenti interessati al momento dell'elaborazione delle normative di loro
competenza.
2.3 Nel quadro delle linee d'azione così definite si ritiene opportuno promuovere la raccolta e la diffusione delle esperienze più avanzate in campo
mondiale sui metodi di formazione, conoscenza e riordino della legislazione,
anche attraverso l'ausilio delle moderne tecnologie dell'informazione.
|