I Commissione - Resoconto di giovedì 29 giugno 2006


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 29 giugno 2006.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 29 giugno 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.

La seduta comincia alle 9.10.

Sulla costituzione del Comitato permanente per i pareri.

Luciano VIOLANTE, presidente, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri ha deliberato all'unanimità di costituire, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regolamento, un Comitato permanente per i pareri con la seguente composizione: Dato Cinzia (Ulivo), Marone Riccardo (Ulivo), Gozi Sandro (Ulivo), Incostante Maria Fortuna (Ulivo), Naccarato Alessandro (Ulivo), Biancofiore Michela (FI), Boscetto Gabriele (FI), La Loggia Enrico (FI), Santelli Jole (FI), Benedetti Valentini Domenico (AN), Conte Giorgio (AN), Licandro Orazio Antonio (Com.It), Belisario Felice (IdV), Cota Roberto (LNP), Zeller Karl (Misto-Min.ling.), Adenti Francesco (Pop-Udeur), Frias Mercedes Lourdes (RC-SE), Piazza Angelo (RosanelPugno), Conti Riccardo (UDC), Boato Marco (Verdi).

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel corso della


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stessa riunione, ha altresì deliberato, all'unanimità, la seguente composizione dell'ufficio di presidenza del medesimo Comitato:
presidente: Riccardo Marone (Ulivo);
vicepresidente: Jole Santelli (FI);
segretario: Giorgio Conte (AN).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 9.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 giugno 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Francesco Bonato.

La seduta comincia alle 14.10.

Decreto-legge 173/2006: Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare.
C. 1222 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo PIAZZA (RosanelPugno), relatore, osserva che nel testo originario, il decreto-legge n. 173 del 2006 si componeva di un solo articolo, oltre a quello relativo all'entrata in vigore.
Nel corso dell'esame presso l'Assemblea del Senato, il Governo ha presentato un emendamento, sul quale ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione. Il testo dell'emendamento approvato dal Senato sostituisce l'articolo 1 del decreto-legge; aggiunge sette nuovi articoli (da 1-bis a 1-octies) al decreto-legge medesimo e, riformula l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, inserendovi quattordici nuovi commi.
L'articolo 1 del decreto-legge, nel nuovo testo, modifica l'articolo 181, comma 1, lettera a), del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, prorogando dal 15 maggio 2006 al 31 dicembre 2006 il termine per l'identificazione, con atto di natura regolamentare, dei dati personali trattati per rilevante interesse pubblico, quando il trattamento stesso sia iniziato prima del 1o gennaio 2004.
L'articolo 1-bis reca disposizioni in materia di previdenza per il settore agricolo, novellando il decreto-legge n. 2 del 2006. Il comma 1 proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2006 la sospensione temporanea della riscossione dei carichi contributivi degli imprenditori e dei lavoratori autonomi agricoli e quindi il termine entro il quale la Commissione di esperti ha l'obbligo di presentare al Presidente del Consiglio le proposte per l'estinzione dei medesimi debiti contributivi. Il comma 2 prevede che per le imprese agricole le disposizioni relative alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva si applichino limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2006. I commi 3 e 4 recano la copertura finanziaria dell'onere conseguente al disposto di cui al comma 1, pari a 2,5 milioni di euro per il 2006.
L'articolo 1-ter reca un'ulteriore proroga di sei mesi, e cioè fino al 31 dicembre 2006, del termine fissato dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004 per la gestione transitoria da parte della Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico - del nuovo fondo per il sostegno alla cinematografia, istituito dal medesimo articolo.
L'articolo 1-quater reca una nuova proroga del termine di entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti, recata dal Capo V della parte seconda del testo unico in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La proroga citata opera sino all'effettuazione del riordino normativo previsto dall'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge n. 203 del 2005, e, comunque, non oltre il 1o gennaio 2007.


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L'articolo 1-quinquies proroga il termine, originariamente fissato al 13 agosto 2006, relativo ad una serie di adempimenti previsti dall'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2005, in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Con la norma in esame viene così prorogato il termine sino all'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
L'articolo 1-sexies prevede che, al fine di garantire la copertura degli insegnamenti mediante affidamento e supplenze, le università continuino ad applicare, fino al termine dell'anno accademico 2006-2007, le relative disposizioni di cui all'articolo 12 della legge n. 341 del 1990 in materia di riforma degli ordinamenti didattici universitari. Tali disposizioni sono state abrogate dall'articolo 22 della legge n. 230 del 2005, recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2006, attuativo della suddetta legge.
L'articolo 1-septies proroga dal 12 agosto 2006 al 31 gennaio 2007 l'entrata in vigore della parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il cosiddetto codice ambientale, la quale reca disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di autorizzazione ambientale integrata.
L'articolo 1-octies reca, al comma 1, alcune modifiche al Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 163 del 2006, soprattutto in relazione all'applicabilità alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1o febbraio 2007, per alcuni contratti che riguardano soprattutto i nuovi istituti in materia di contratti pubblici, quali le centrali di committenza, l'avvalimento e gli accordi quadro. Il comma 2 reca una norma di carattere transitorio.
Osserva quindi che, nel corso dell'esame al Senato, l'articolo unico del disegno di legge di conversione è stato integrato con nuove disposizioni, contenute nei commi da 2 a 15.
Il comma 2 proroga sino al 30 giugno 2007 l'efficacia delle disposizioni processuali della legge n. 149 del 2001, di riforma della disciplina dell'adozione, in attesa di una compiuta disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili.
Il comma 3 aggiunge un comma, il 5-bis, all'articolo 1 della legge n. 80 del 2005, di conversione del decreto-legge n. 35 del 2005, il cosiddetto «decreto-legge sulla competitività», con cui è affidata una delega al Governo volta all'eventuale correzione ed all'integrazione, entro il 16 luglio 2007, della disciplina introdotta in materia di procedure concorsuali dal decreto legislativo n. 5 del 2006, recante riforma organica delle procedure concorsuali, ed attuativo della delega di cui al comma 5 del citato articolo 1 della legge n. 80 del 2005.
Il comma 4 novella l'articolo 40 della legge n. 262 del 2005, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, prorogando di sei mesi, dal 12 luglio 2006 al 12 gennaio 2007, il termine per l'adozione, da parte del Governo, di uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative in materia di società e consorzi, in materia bancaria e creditizia, in tema di intermediazione finanziaria, di vigilanza sulle assicurazioni e di fondi pensione.
I commi da 5 a 8 recano alcune disposizioni concernenti i decreti attuativi della legge n. 53 del 2003, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. In particolare, il comma 5 proroga il termine per l'adozione di disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi riguardanti il diritto-dovere all'istruzione, l'alternanza


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scuola lavoro e il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; il comma 6 proroga il regime transitorio concernente l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia; il comma 7 definisce un termine per la revisione dell'assetto organico delle scuole secondarie di primo grado; il comma 8 rinvia di un anno l'attuazione della riforma del secondo ciclo.
Il comma 9 proroga di 12 mesi, e cioè al 9 novembre 2007, il termine per l'esercizio della delega, recata dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 252 del 2004, per l'adozione di disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 217 del 2005, che ha operato la riforma del rapporto d'impiego del personale del Corpo dei vigili del fuoco.
Il comma 10 proroga dal 16 giugno 2007 al 31 dicembre 2007 il termine ultimo per l'esercizio della delega al Governo, prevista dalla legge di semplificazione 2005, ossia la legge n. 246 del 2005, per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla semplificazione delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e al rafforzamento dello sportello unico delle attività produttive.
Il comma 11 proroga di un anno il termine per l'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 6 della legge n. 229 del 2003, la legge di semplificazione 2001, per il riassetto delle disposizioni in materia di prodotti alimentari. Pertanto, novellando il citato articolo 6, il termine del 9 settembre 2006 originariamente disposto, e cioè tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, viene sostituito con quello del 9 settembre 2007.
Il comma 12 delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, ed eventualmente del Ministro per le politiche europee, disposizioni correttive od integrative dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura previste dagli articoli 7 e 8 della legge n. 57 del 2001 e dall'articolo 1 della legge n. 38 del 2003, nel rispetto dei principi e criteri direttivi, nonché delle procedure, ivi stabilite. La delega deve essere esercitata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il comma 13 eleva da uno a tre anni il termine per l'esercizio della delega, disposta dalla citata legge di semplificazione 2005 relativa al riassetto delle disposizioni che disciplinano le provvidenze per le vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace. Per effetto della disposizione, tale termine viene prorogato dal 16 dicembre 2006 al 16 dicembre 2008.
Il comma 14 proroga di un anno il termine previsto dall'articolo 20-bis della già citata legge di semplificazione 2001 per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi dei provvedimenti recanti il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni e di tutela dei consumatori, adottati nell'esercizio delle deleghe di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 7 della stessa legge n. 229 del 2003. Si riferisce al Codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, entrato in vigore il 1o gennaio 2006, per il quale il termine viene prorogato al 1o gennaio 2008, ed al Codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, entrato in vigore il 23 ottobre 2005, per il quale il termine è prorogato al 23 ottobre 2007.
Il comma 15 novella il comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 172 del 2003, recante disposizioni per il riordino della nautica da diporto, disponendo la proroga - da un anno a due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo - del termine entro il quale il Governo è autorizzato ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo recante il Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005.
Osserva in sostanza che si tratta di un testo complesso che contiene una serie di proroghe che, seppure eterogenee per


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quanto attiene al loro contenuto, sono però accomunate dal loro carattere di necessità ed urgenza, aspetto questo che ne giustifica l'inserimento all'interno del decreto-legge.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che è stato trasmesso il parere espresso nella seduta odierna dal Comitato per la legislazione, che è in distribuzione.

Gabriele BOSCETTO (FI) preannuncia che il suo sarà un intervento di natura pregiudiziale sull'anomalo utilizzo, da parte del Governo, dello strumento del decreto-legge. Critica in proposito l'eccessivo ampliamento della normativa recata dal provvedimento in titolo operata dal Governo nel corso dell'esame da parte del Senato, osservando come nel testo siano state inserite deleghe legislative, proroghe di precedenti deleghe legislative e riaperti termini di deleghe già scaduti, dando luogo ad un testo completamente diverso rispetto a quello originario.
Osserva che, sebbene la prassi registri interventi in sede parlamentare volti ad ampliare il contenuto di un decreto-legge mediante emendamenti, l'intervento emendativo del Governo ha stravolto radicalmente il contenuto originario del testo del decreto-legge, che si limitava ad introdurre una mera e limitata proroga di termini regolamentari.
Non condivide l'osservazione del relatore circa il carattere di necessità ed urgenza comune a tutte le disposizioni introdotte, ritenendo comunque che l'urgenza non potrebbe giustificare un utilizzo del tutto improprio dello strumento della decretazione d'urgenza: ben potrebbe, infatti, il Governo lasciare decadere l'originario decreto-legge presentato dal precedente Governo e presentare uno o più decreti-legge nuovi. Preannuncia quindi la presentazione di una questione pregiudiziale di costituzionalità sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame e ritiene necessario rivolgere un appello al Capo dello Stato affinché non promulghi la legge di conversione alla luce della sostanziale modifica del testo originario operato in sede di conversione, che rappresenta, a suo avviso, una violazione della Costituzione.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) dichiara che la questione posta dal deputato Boscetto è condivisa dal gruppo di Alleanza nazionale. Critica la tecnica legislativa utilizzata, come del resto evidenziato anche nel parere del Comitato per la legislazione in ragione della eterogeneità delle disposizioni contenute nel testo in esame e della insussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza.
Osserva che l'attuale maggioranza, mentre da un lato ha criticato la riforma costituzionale approvata nella precedente legislatura per avere accresciuto eccessivamente il potere dell'esecutivo, dall'altro finisce per cadere in evidente contraddizione nel momento in cui questo Governo fa un uso spregiudicato dello strumento del decreto-legge a discapito delle prerogative del Parlamento, ponendo al Senato la questione di fiducia su un maxi-emendamento che reca materie estranee al provvedimento ed impedendo su di esse lo svolgimento di un confronto politico. Osserva inoltre come con questo decreto-legge il Governo conferisce deleghe o ne proroga altre, tutte in materie importanti, con la finalità di impedire l'entrata in vigore di numerose riforme varate dalla precedente maggioranza. Ricorda che anche l'attuale Capo dello Stato, al cui ruolo di garante intendono appellarsi, si è pronunciato circa l'opportunità che non siano soppresse radicalmente tutte le riforme che sono entrate o che si accingono ad entrare in vigore.
Osserva che anche nel corso dell'esame presso il Senato sono state avanzate critiche nei confronti di quello che definisce lo stravolgimento di tutti i canoni normativi in materia di uso delle fonti del diritto, ribadendo che in questo modo si produrrà il risultato di limitare il ruolo del Parlamento fino quasi ad annullarlo, come del resto testimonia il tentativo di calendarizzare l'esame di questo decreto-legge prima ancora che venisse assegnato alla Commissione.


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Giacomo STUCCHI (LNP) dichiara di convenire con le osservazioni svolte dai deputati Boscetto e Benedetti Valentini sulla eccessiva dilatazione del contenuto del decreto-legge, attuato, tra l'altro mediante l'approvazione, con votazione fiduciaria di un maxi-emendamento nel corso dell'esame presso il Senato. Osserva che anche il parere del Comitato per la legislazione conferma le perplessità manifestate dall'opposizione e ritiene, pertanto, che sarebbe opportuno sopprimere le disposizioni estranee al contenuto del decreto-legge originario al fine di ricondurlo all'interno dei parametri costituzionali e legislativi vigenti in materia.
Espressa perplessità sul contenuto di alcune disposizioni, come ad esempio l'articolo 1-octies che reca modifiche al codice dei contratti pubblici, sul quale si registra una diffusa attenzione da parte degli operatori del settore, auspica conclusivamente che possa svolgersi un confronto serio e costruttivo, sia nella fase di esame in Commissione sia in Assemblea, sul testo del provvedimento e sulle proposte emendative che saranno presentate, al fine di individuare le soluzioni normative più opportune su ciascuna singola questione.

Franco RUSSO (RC-SE), quale presidente del Comitato per la legislazione, condivide i rilievi espressi dal deputato Benedetti Valentini sulla necessità di un corretto utilizzo della decretazione d'urgenza e preannuncia al riguardo la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea. Si sofferma quindi sulla diversità dei regolamenti del Senato e della Camera, con particolare riguardo alla possibilità, prevista al Senato ma non alla Camera di apportare modifiche all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Luciano VIOLANTE, presidente, precisa al riguardo che, una consolidata prassi interpretativa del regolamento della Camera non consente, a differenza di quanto avviene al senato, di introdurre norme di delega in sede di conversione dei decreti-legge, ferma restando la possibilità di modificare o integrare il contenuto degli articoli del disegno di legge di conversione, oltre che del decreto-legge.

Franco RUSSO (RC-SE), ringraziando il presidente per la precisazione, fa presente che la preoccupazione che intende esprimere si riferisce proprio all'utilizzo del disegno di legge di conversione quale strumento per introdurre proroghe di norme di delega o nuove deleghe al Governo. Si sofferma quindi sull'ordine del giorno del quale ha preannunciato la presentazione, sottolineando che esso sarà finalizzato a ricondurre l'uso del decreto-legge all'interno di un maggiore rigore. Rivolto al deputato Benedetti Valentini, sottolinea che comunque il Governo, nell'esercizio del potere legislativo delegato, è tenuto a conformarsi ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge-delega. Rileva, comunque, che le disposizioni introdotte dal Senato incidono su materie che richiedono una disciplina urgente essendo alcune scadenze, come ad esempio quella sulla previdenza agricola o sulle attività cinematografiche o sul patrimonio abitativo, eccessivamente ravvicinate perché si possano esaminare all'interno di un percorso legislativo ordinario.

Italo BOCCHINO (AN), pur condividendo in linea di principio il diritto di una maggioranza di modificare o sospendere le riforme varate da un precedente Governo, esprime profonda preoccupazione per le modalità seguite: si è utilizzato, infatti, a questo fine un decreto-legge, emanato da un precedente Governo, introducendo, con un maxi-emendamento sul quale è stata posta la questione di fiducia, una serie di proroghe di termini legislativi in scadenza. Ciò costituisce una eccessiva forzatura e si rivolge pertanto al presidente Violante invitandolo a proporre al Governo di rinunciare alla conversione del decreto-legge, evitando così di commettere un errore difficilmente sanabile nel futuro.

Pierangelo FERRARI (Ulivo) ricorda che sia il contenuto eterogeneo di questo decreto-legge sia gli strumenti utilizzati per la sua conversione in legge, così criticati


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dall'opposizione, hanno trovato ripetuta applicazione nel corso della passata legislatura, non rappresentando pertanto un precedente originale. Si sofferma poi sul parere del Comitato per la legislazione osservando che è diretto solo a esprimere rilievi sulla tecnica legislativa e non certo sulla correttezza della procedura seguita al Senato. Condividendo l'esigenza di salvaguardare le prerogative della Commissione nell'esame del provvedimento, ritiene tuttavia necessario svolgere questo confronto su un piano di maggiore correttezza.

Jole SANTELLI (FI) riconosce l'onestà intellettuale del deputato Franco Russo per i contenuti del suo intervento. Pur non disconoscendo che anche in passato si siano verificate situazioni analoghe, sottolinea la duplice anomalia che ha caratterizzato la presente situazione, in presenza di un decreto-legge, modificato da un emendamento molto eterogeneo, su cui è stata posta la fiducia, con l'effetto di bloccare il confronto parlamentare. Paventa che anche nel corso dell'esame da parte della Camera sia posta dal Governo la questione di fiducia, sottolineando come ciò configurerebbe una limitazione delle prerogative parlamentari e, in particolare, di quelle dell'opposizione. Rileva che questo comportamento rappresenta un modo per ottenere, in via di prassi, quel rafforzamento delle prerogative dell'esecutivo, un principio che pure l'attuale maggioranza ha criticato nel corso del dibattito sulle riforme costituzionali nella scorsa legislatura.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ricorda come a questi strumenti richiamati dal deputato Santelli si sia sempre fatto ricorso con le stesse modalità, essendo numerosi i precedenti di posizione della questione di fiducia su maxi emendamenti aventi contenuto fortemente modificativo della disciplina originaria. Pur in presenza di tali precedenti, condivide l'esigenza che nell'uso dei decreti-legge si resti comunque all'interno dell'alveo della costituzionalità e di quanto previsto dalla legge n. 400 del 1988. Osserva come la dinamica dell'alternanza politica produca necessariamente un filo di collegamento tra i Governi e le maggioranze che si succedono, come del resto sta accadendo per il disegno di legge comunitaria, ripresentato dall'attuale Governo con il testo predisposto dal precedente, e come sta accadendo anche con questo decreto-legge, originariamente predisposto dal Governo precedente e fatto proprio dall'attuale, seppure con rilevanti integrazioni.
Condivide, infine, i contenuti dell'ordine del giorno preannunciato dal deputato Franco Russo.

Enrico LA LOGGIA (FI) si sofferma sul parere approvato dal Comitato per la legislazione che invita a prendere in seria considerazione. Ritiene che sarebbe stato più corretto, anziché inserire materie eterogenee all'interno di un unico decreto-legge, predisporre più provvedimenti per disciplinare le varie fattispecie. Osserva che questo decreto-legge, soprattutto per le modalità del suo esame presso il Senato, rischia di diventare un pericoloso precedente.

Luciano VIOLANTE, presidente, rivolto al deputato La Loggia, ricorda che è prassi non intervenire su questioni che afferiscono all'autonomia dell'altro ramo del Parlamento.

Enrico LA LOGGIA (FI), dopo aver dichiarato di volersi soffermare solo su quanto si sta verificando presso la Camera dei deputati, dichiara di comprendere le esigenze sottese al disegno della maggioranza ritenendo comunque che non sia possibile accettare simili forzature dell'esame del provvedimento. Invita quindi la maggioranza a sopprimere le disposizioni estranee al contenuto originario del decreto-legge, cosa che costituirebbe un precedente virtuoso da parte di questa Commissione.

Luciano VIOLANTE, presidente, invita a riflettere sulla incompatibilità che si riscontra tra i tempi necessari all'Esecutivo


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per governare e quelli richiesti dal procedimento legislativo, che può portare il Governo a fare un uso improprio del decreto-legge, come del resto è accaduto anche nella passata legislatura quando, ad esempio, un decreto-legge emanato per prevedere norme sulla sicurezza dello svolgimento dei giochi olimpici invernali del 2006 è stato trasformato, con un maxi-emendamento, sul quale era stata posta la questione di fiducia, nella riforma del testo unico sugli stupefacenti. Propone, pertanto, di avviare una riflessione in ordine all'opportunità di esaminare una risoluzione in Commissione con la quale si possano disegnare linee guida per il Governo sull'uso della decretazione d'urgenza, ferma comunque restando la possibilità per il deputato Franco Russo di presentare il preannunciato ordine del giorno in Assemblea.

Angelo PIAZZA, relatore, condivide preliminarmente le proposte avanzate dal Presidente e dal deputato Franco Russo, ritenendo che quello dell'omogeneità del testo dei decreti-legge rappresenti un problema da affrontare. In ordine al provvedimento in esame, ribadisce tuttavia che in esso non sono previste nuove deleghe, ma solo la proroga di precedenti deleghe già conferite.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiuso l'esame preliminare e avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 18 di lunedì 3 luglio 2006.

Esercizio del diritto di voto da parte dei non vedenti.
C. 26 Casini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno 2006.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che, nel corso della seduta del 27 giugno scorso, si era deciso di dare luogo ad un ciclo di audizioni informali per risolvere alcuni problemi tecnici legati all'uso del sistema Braille ed al rischio di riconoscibilità del voto espresso da parte degli elettori non vedenti. Invita, pertanto i gruppi ad indicare i soggetti da audire. Rivolto al sottosegretario Bonato, lo invita ad attivarsi presso il Ministero dell'interno al fine di trasmettere alla Commissione una relazione tecnica sui problemi evidenziati e sulla complessiva fattibilità amministrativa e finanziaria del provvedimento.

Giacomo STUCCHI (LNP) si riserva di indicare i soggetti da audire, ritenendo opportuno acquisire l'orientamento, oltre che delle associazioni rappresentative dei non vedenti, quale l'Unione Italiana ciechi, anche di quelle rappresentative degli ipovedenti

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 giugno 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.

La seduta comincia alle 15.30.

Legge comunitaria 2006.
C. 1042 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2005.
Doc. LXXXVII n. 1.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

Italo BOCCHINO (AN) chiede di sapere dal relatore quali siano i suoi intendimenti


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in ordine alle eventuali proposte emendative già preannunciate.

Luciano VIOLANTE, presidente, sottolinea come anche in sede di esame del provvedimento in titolo, come già avvenuto in occasione dell'odierna riunione in sede referente, ci si sta soffermando sull'uso delle fonti legislative, aspetto questo che avvalora l'opportunità, da lui segnalata, di sviluppare un'adeguata riflessione sull'argomento.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), relatore sul disegno di legge comunitaria 2006, osserva che nel corso del dibattito sono state poste varie questioni. In particolare, rivolto al deputato Franco Russo, fa presente di ritenere che l'Unione europea sia qualcosa di più di una semplice unione di Stati. Per quanto concerne poi il ruolo del Parlamento nella fase di creazione ed attuazione del diritto comunitario, sottolinea l'importanza di dare luogo ad una preliminare riflessione sull'effettivo esercizio, da parte del Parlamento stesso, dei poteri che comunque gli sono attribuiti nelle fasi ascendente e discendente.
In ordine poi al contenuto del disegno di legge comunitaria ed alla proposta di relazione che si riserva di presentare, ritiene necessario prevedere che le due direttive di competenza della I Commissione, aventi ad oggetto rispettivamente l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica e le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, siano ricomprese nell'allegato B al fine di consentire l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo.
Si sofferma poi sulla necessità, in ordine a quest'ultima direttiva, di introdurre una disposizione recante alcuni principi direttivi, volti in particolare, a prevedere che il Governo stabilisca nell'emanando decreto legislativo un effetto sospensivo sulla decisione di allontanamento che consegue alla reiezione della domanda di asilo, qualora avverso tale reiezione sia stato presentato ricorso da parte del richiedente asilo.

Enrico LA LOGGIA (FI) osserva che il punto rappresentato dal relatore sia estremamente delicato e richieda adeguati approfondimenti.

Giacomo STUCCHI (LNP), relatore sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2005, premesso, con riferimento al tema del ruolo del Parlamento nel processo formativo e attuativo del diritto comunitario, di ritenere indispensabile una piena attuazione delle previsioni recate in materia dalla legge n. 11 del 2005, si dichiara disponibile a un confronto sulla proposta formulata dal relatore Zaccaria in riferimento alla introduzione di specifici criteri di delega per l'attuazione della direttiva sui rifugiati.

Italo BOCCHINO (AN) rivolto al relatore Zaccaria, ritiene che stabilire che l'atto di impugnazione comporti un effetto sospensivo sulla decisione di allontanamento finisce per configgere con la normativa vigente in materia di immigrazione. Pur riconoscendo la legittimità per la maggioranza di voler modificare la disciplina in materia di immigrazione, ritiene che essa andrebbe trattata in un'apposita sede e non nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), relatore sul disegno di legge comunitaria 2006, rivolto al deputato Bocchino, sottolinea preliminarmente come proprio l'esame del disegno di legge comunitaria sia la sede istituzionalmente propria per affrontare la tematica in questione, atteso che si tratta di una direttiva comunitaria ed osservando inoltre che l'introduzione di specifici principi e criteri direttivi rappresenti un modo per riaffermare un ruolo significativo del Parlamento. Osserva inoltre che nella relazione da lui svolta erano stati già sottolineati i rischi che derivavano da un effetto sospensivo della decisione di allontanamento. Concludendo il suo precedente intervento dichiara di non condividere i criteri indicati dal deputato Turco con riferimento alla individuazione dei «Paesi


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sicuri», e preannuncia l'intenzione di proporre anche su tale aspetto la previsione di uno specifico principio di delega

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare congiunto del disegno di legge comunitaria 2006 e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2005 e, tenuto conto degli orientamenti emersi in tal senso, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria, già fissato per le ore 14 di lunedì 3 luglio 2006, è prorogato alle ore 18. nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Luciano VIOLANTE, presidente, esprime la propria solidarietà politica ed umana al deputato Olga D'Antona.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige.
C. 27 Boato.