I Commissione - Mercoledì 5 luglio 2006


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ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2006 (C. 1042 Governo)

EMENDAMENTI

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento con il quale viene adottata la decisione sulla domanda di asilo consenta al richiedente asilo di rimanere nel territorio nazionale in attesa di una decisione del giudice, stabilendo, in coerenza con i principi della direttiva, il tipo di decisione giurisdizionale cui collegare tale effetto; prevedere termini certi per la presentazione del ricorso e per le relative decisioni e gli strumenti per dare effettività ai principi di cui all'articolo 11 della direttiva;
b) nel caso in cui il richiedente asilo sia cittadino di uno paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un paese di origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo non possa essere dichiarata infondata solo per tale motivo.
8. 01 (Nuova formulazione) Il relatore.


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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2006 (C. 1042 Governo)

RELAZIONE APPROVATA DALLA I COMMISSIONE

La I Commissione Affari costituzionali,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2006;
rilevata l'esigenza che il Parlamento sia chiamato a svolgere un ruolo più attivo e significativo sia nella fase di creazione delle norme comunitarie, sia in quella della loro attuazione all'interno del diritto nazionale;
ritenuto, in particolare, necessario che nella fase ascendente siano concretamente attuati i meccanismi che consentono ai Parlamenti nazionali di incidere in modo efficace e significativo nella elaborazione della normativa comunitaria;
rilevata, altresì, con riferimento alla fase discendente, l'opportunità di definire apposite procedure che consentano di accrescere il ruolo del Parlamento in sede di attuazione della disciplina comunitaria con uno specifico coinvolgimento delle Commissioni permanenti;
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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ALLEGATO 3

«Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2005»
(Doc. LXXXVII, n. 1)

PARERE APPROVATO DALLA I COMMISSIONE

La Commissione affari costituzionali,
esaminata, per le parti di competenza, la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2005;
sottolineata l'opportunità che le disposizioni recate dalla legge n. 11 del 2005 con riferimento ai contenuti ed alle modalità di esame della relazione siano concretamente attuate;
evidenziata infine la necessità che la relazione sia trasmessa dal Governo al Parlamento sempre nei termini previsti dalla legge,
esprime

PARERE FAVOREVOLE