II Commissione - Resoconto di giovedì 13 luglio 2006


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AUDIZIONI

Giovedì 13 luglio 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Intervengono il ministro della giustizia Clemente Mastella ed i sottosegretari di Stato Luigi Li Gotti e Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo dicastero.
(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Comunica, quindi, che è prevista oggi la prosecuzione dell'audizione del Ministro della Giustizia sulle linee programmatiche del suo dicastero, iniziata il 28 giugno 2006 e continuata il 5 luglio 2006.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Alessandro MARAN (Ulivo), Stefania Gabriella Anastasia CRAXI (FI), Daniele FARINA (RC-SE), Alessandro NACCARATO (Ulivo), Federico PALOMBA (IdV), Giancarlo LAURINI (FI),


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Giulia BONGIORNO (AN), Edmondo CIRIELLI (AN), Enrico COSTA (FI), Paolo GAMBESCIA (Ulivo).

Il Ministro Clemente MASTELLA, facendo riferimento ad alcuni degli interventi svolti e raccogliendone gli spunti, preannuncia la presentazione a breve di un disegno di legge in materia di intercettazioni telefoniche, dichiarando sin d'ora la sua disponibilità a confrontarsi con i contributi che emergeranno in sede parlamentare.

Pino PISICCHIO, presidente, nell'imminenza di votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 luglio 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.
C. 1288 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro MARAN (Ulivo), relatore, osserva che il disegno di legge in esame è diretto ad assicurare la prosecuzione della partecipazione italiana alle missioni internazionali in Iraq, in Afghanistan, in Sudan e nei Balcani. Esso prevede altresì disposizioni per la fase di rientro dall'Iraq del contingente militare, nonché per la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario. Nel precisare che il provvedimento è composto da 4 articoli, rileva che la competenza della Commissione Giustizia si concentra sui commi da 26 a 29 dell'articolo 1, vertenti sulla applicazione di norme penali sostanziali e processuali in relazione al personale impiegato in missioni internazionali. Prima di passare ad illustrare tali disposizioni, sottolinea che queste non si discostano da quelle che sinora hanno trovato applicazione attraverso diversi interventi legislativi della scorsa legislatura.
Il comma 26 conferma, riguardo al personale militare impiegato nelle missioni Antica Babilonia, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF, l'applicazione delle disposizioni del codice penale militare di guerra e della disciplina prevista dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 421 del 2001, in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nonché delle disposizioni in deroga alle norme sulla procedura penale militare e sulla costituzione degli organi giurisdizionali militari di guerra. Per quanto concerne il citato decreto-legge n. 421 del 2001, i commi 1 e 2 dell'articolo 9 escludono espressamente l'applicazione delle disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra, relativo alla procedura penale militare di guerra, e di quelle concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni. In conseguenza di tale scelta, il comma 3 dell'articolo in esame attribuisce la giurisdizione penale agli organi dell'ordinamento giudiziario militare di pace,


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individuando la competenza territoriale al tribunale militare di Roma, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 della legge 7 maggio 1981, n. 180. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001 prevede i casi in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria militare devono obbligatoriamente procedere all'arresto in caso di flagranza di reato. Il comma 5 dell'articolo 9 intende risolvere il problema posto dalla necessità di procedere alla convalida dell'arresto in flagranza nei termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione, anche se il giudice competente non è facilmente raggiungibile, in conseguenza della scelta, di cui si è prima trattato, di non ricorrere ai tribunali di guerra. La soluzione viene individuata nel ricorso, in caso di necessità, alla comunicazione telematica o audiovisiva. Infine, il comma 6 dell'articolo 9, disciplina l'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, prevedendo che si proceda con le stesse modalità di cui al comma 5 quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.
Il comma 27 conferma, per il personale impiegato nelle restanti missioni internazionali, l'applicazione del codice penale militare di pace e dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 421 del 2001, nella parte in cui dispone in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il comma 28 condiziona la punibilità dei reati commessi in territorio iracheno e afghano, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano alle missioni Antica Babilonia, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente la corrispondenza dei fatti-reato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali l'articolo 7 del codice penale prevede l'incondizionata punibilità e la procedibilità assoluta nei confronti dei presunti colpevoli. Al riguardo, sottolinea che, nella relazione di accompagnamento, si legge che «l'esperienza maturata durante lo svolgimento delle missioni internazionali ha suggerito di verificare in concreto che le azioni delittuose siano idonee a mettere in pericolo interessi vitali dello Stato, subordinando l'avvio dell'azione penale da parte della magistratura ordinaria all'effettiva aggressione dei beni giuridici primari protetti dai delitti contro la personalità dello Stato.»
Il comma 29 è inteso a concentrare sul Tribunale di Roma la cognizione dei reati di cui al comma 28, in analogia con quanto già previsto e favorevolmente sperimentato per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali è competente unicamente il Tribunale militare di Roma. Osserva che la disposizione sarebbe pertanto diretta a evitare conflitti di competenza e consentire unicità di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto ed efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare. Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 luglio 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 14.20.


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Amnistia e indulto.
C. 525 Buemi, C. 662 Boato, C. 663 Boato, C. 1122 Giordano, C. 1266 Capotosti, C. 665 Forlani, C. 1323 Crapolicchio e C. 372 Jannone.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2006.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che è pervenuta la risposta del Ministero della giustizia alla richiesta di dati ed informazioni presentata, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento, da parte degli onorevoli Bongiorno, Cirielli, Consolo e Contento. Rileva che si tratta di una cospicua documentazione che sarà a disposizione dei componenti della Commissione per la durata della seduta e quindi riprodotta.
Comunica che sono state assegnate alla Commissione e quindi abbinate le proposte di legge nn. 372, 665, 1323 e 1333, presentate rispettivamente dagli onorevoli Jannone, Forlani, Crapolicchio e Balducci.

Edmondo CIRIELLI (AN) interviene per precisare la netta posizione del suo gruppo in tema di indulto. Essa non è di cauta apertura, ma sarebbe di non pregiudiziale contrarietà ove si verificassero talune condizioni da parte del Governo, quali la presentazione di un piano per l'edilizia carceraria, il raccordo con la polizia giudiziaria nella decisione delle misure alternative alla detenzione, l'incremento degli accordi con gli Stati di provenienza dei detenuti stranieri con particolare riguardo all'Albania e alla Romania. L'indulto stesso, a sua volta, dovrebbe escludere i reati più efferati nonché i plurirecidivi e prevedere comunque che sia stato scontato almeno un terzo della pena e si sia avuto un pieno risarcimento delle vittime. Ribadendo che solo a tali condizioni, Alleanza Nazionale potrebbe prendere in considerazione il provvedimento, constata che non risulta da parte del Governo alcun serio impegno in tal senso, per cui il suo gruppo si attesta su una posizione di assoluta contrarietà.

Enrico BUEMI (RosanelPugno), relatore, riferisce sulle ulteriori proposte di legge assegnate alla Commissione e quindi abbinate.
Osserva preliminarmente che la proposta di legge n. 372 si limita alla concessione di un indulto, mentre le altre tre, le nn. 665, 1323 e 1333, prevedono la concessione sia dell'amnistia che dell'indulto. Le proposte n. 1323 e 1333 sottopongono comunque l'amnistia alla condizione che nei cinque anni successivi l'interessato non commetta alcun delitto non colposo (la proposta Crapolicchio richiede anche la prova di buona condotta e della volontà di reinserirsi nella società).
Le proposte di legge relative all'amnistia si rifanno al modello dell'ultimo analogo provvedimento emanato nel 1990, la n. 665 e la n. 1323 recando la pena massima di quattro anni, mentre la n. 1333 indica 5 anni ma esclude i reati finanziari. Comuni sono alcune inclusioni anche oltre le soglie indicate, tra cui si segnalano i reati a mezzo stampa, la falsa testimonianza se connessa, la rissa, la violazione di domicilio, il furto aggravato, la truffa, la ricettazione, i reati minorili ove sia ammesso il perdono giudiziale, talune fattispecie di minore gravità in tema di stupefacenti. La proposta di legge n. 665 include anche altri reati relativi a violazioni in materia di controllo delle armi, di monopolio dei tabacchi, di ostacolo alla libera circolazione in caso di disfunzioni del pubblico servizio, di omessa dichiarazione fiscale nonché di falsità in materia societaria. La stessa proposta formula altresì un lungo elenco di esclusioni oggettive, con riferimento a vari articoli del codice penale (peculato, corruzione, favoreggiamento, evasione, reati contro la salute, omicidio e lesioni colpose, diffamazione se radiotelevisiva, corruzione di minorenne, usura, danneggiamento al patrimonio artistico o ambientale) ovvero a leggi speciali in campo alimentare, edilizio, eccetera. La proposta n. 1323, sempre riguardo alle esclusioni oggettive, preferisce


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rinviare come quella n. 525 ai reati considerati più odiosi di cui all'articolo 4 bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (terrorismo, mafia, pedofilia, droga). Sono poi esplicitamente elencati i reati contro la pubblica amministrazione, le false comunicazioni sociali ed altre varie fattispecie. La proposta n. 1333 è pure alquanto analitica nell'elencazione delle esclusioni oggettive, a partire dai reati contro la pubblica amministrazione e dai reati di mafia. Sono poi esclusi i reati connessi alle calamità naturali e, con riferimento al codice penale, l'evasione, i delitti contro la salute, l'omicidio e le lesioni colpose, l'usura. Altre fattispecie escluse si richiamano invece a leggi speciali in materia alimentare, edilizia, ambientale, eccetera.
Venendo all'indulto, rileva che il margine più ampio è indicato nella proposta di legge n. 665 (4 anni e 10.330 euro per le pene pecuniarie), mentre il più ridotto è in quella n. 1323 (2 anni). Intermedia è invece la scelta della proposta di legge n. 372 con 3 anni e 15.000 euro per le pene pecuniarie. Anche la proposta n. 1333 prevede 3 anni, ma non contempla le pene pecuniarie. Tranne la proposta Jannone, le altre tre prevedono una serie di esclusioni oggettive. Quella Forlani elenca la devastazione, l'associazione mafiosa, la strage, il sequestro di persona, l'usura, il riciclaggio, il traffico di stupefacenti in presenza di aggravanti. Quella Crapolicchio elenca l'associazione mafiosa, il terrorismo anche internazionale, la schiavitù e la tratta, la pedofilia, la violenza sessuale. Quella Balducci elenca l'associazione mafiosa, la strage, il sequestro di persona, l'usura e il riciclaggio.
In tema di revocabilità, evidenzia come la proposta n. 323 ponga quale condizione il non riportare nei sette anni successivi una condanna non inferiore a 2 anni, mentre le proposte n. 665 e n. 1323 concordano nel limitare a cinque anni la pendenza della condizione stessa. La proposta n. 1333 non pone invece alcuna condizione per cui l'indulto concesso sarebbe irrevocabile. Infine, precisa che i termini di efficacia fanno generalmente riferimento alle date di presentazione, con l'eccezione della proposta n. 1333 che indica il 31 maggio 2006.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiuso l'esame preliminare.

Enrico BUEMI (RosanelPugno), relatore, propone alla Commissione di adottare come testo base un nuovo testo della proposta di legge n. 525 di cui è primo firmatario (vedi allegato 1). Chiarisce di averne limitato il contenuto all'indulto in omaggio all'orientamento prevalso nell'esame in Commissione, ma confermando l'impegno ad esaminare l'amnistia in immediata successione. A tale proposito, sottolinea l'opportunità di stralciare le disposizioni in materia di amnistia contenute nelle proposte di legge in esame, una volta che sia stato adottato il testo base.

Gaetano PECORELLA (FI) chiede al relatore perché abbia indicato la data del 31 dicembre 2005 quale termine per la commissione dei reati cui concedere l'indulto.

Enrico BUEMI (RosanelPugno), relatore, risponde ricordando che le premesse del provvedimento possono ritrovarsi nelle iniziative assunte nello scorcio della precedente legislatura, tra cui la cosiddetta «marcia di Natale».

Gaetano PECORELLA (FI) ritiene che l'inizio della nuova legislatura comporti l'indicazione di un'altra data.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 79 della Costituzione, il termine massimo sarebbe il 2 maggio 2006, giorno antecedente alla presentazione della prima proposta di legge tra quelle abbinate.

Daniele FARINA (RC-SE) considera ovvia la previsione di un termine relativo alla corrente legislatura, rammentando che in quella precedente l'iter ebbe esito negativo.


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Alessandro MARAN (Ulivo) propone quale termine la data di inizio della nuova legislatura.

Pino PISICCHIO, presidente, ricordando ai colleghi la possibilità di modificare il termine in fase di presentazione degli emendamenti, invita tuttavia il relatore a riformulare l'indicazione contenuta nel testo base prevedendo il 2 maggio 2006.

Carolina LUSSANA (LNP) ricorda che la questione del termine fu a lungo dibattuta nella precedente legislatura e che pertanto non dovrebbe più dover dare adito a questioni.

Federico PALOMBA (IdV) nel richiamare la nota posizione della sua parte politica, dichiara la disponibilità a collaborare con emendamenti, qualora vi fosse disponibilità ad esaminare favorevolmente una proposta di legge che è in corso di definizione egualmente volta a snellire la situazione carceraria, intervenendo direttamente sulle norme incriminatici. Preannuncia l'intenzione di sottoporre la questione anche all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Pierluigi MANTINI (Ulivo) nell'esprimersi a favore del 2 maggio 2006 in relazione al termine per l'indulto, manifesta interesse per la proposta dell'Italia dei Valori. Si riserva di intervenire successivamente sulle esclusioni oggettive.

Gaetano PECORELLA (FI) dichiara che la questione posta dall'onorevole Palomba sta a cuore anche all'ex maggioranza ed in particolare a Forza Italia. Ricorda inoltre i lavori della Commissione Nordio, ritenendo che la carcerazione debba essere prevista solo ove indispensabile alla difesa sociale e che sia pertanto possibile ampliare la sfera delle misure alternative alle pene detentive.

Manlio CONTENTO (AN) nel ringraziare il Ministero della giustizia per l'ampia documentazione inviata a seguito della richiesta formulata dal suo gruppo politico, rileva che il testo base è ormai stato presentato e che pertanto potrà essere modificato tramite emendamenti.

Francesco FORGIONE (RC-SE) ritiene che, ove il relatore concordasse, l'indicazione del termine potrebbe essere riformulata senza dover ricorrere ad emendamenti. Con riferimento all'intervento dell'onorevole Palomba, fa presente che si è appena insediata la Commissione Pisapia e che il Governo sta per presentare proposte in tema di depenalizzazione e di misure alternative alla detenzione, sicché la sua iniziativa - lungi dal porsi come una condizione - si inserisce coerentemente nel percorso condiviso dall'attuale maggioranza.

Pino PISICCHIO, presidente, rinnova il richiamo al dettato costituzionale in relazione al termine dell'indulto.

Enrico BUEMI (RosanelPugno), relatore, accogliendo l'opinione prevalente nella Commissione, riformula l'indicazione del termine contenuta nel testo base prevedendo il 2 maggio 2006.

Pino PISICCHIO, presidente, pone in votazione il testo base come riformulato dal relatore.

Carolina LUSSANA (LNP) dichiara il voto contrario del suo gruppo considerando l'estemporaneità del provvedimento e giudicando insufficienti le assicurazioni ricevute, pur nella consapevolezza della grave situazione carceraria. Esprime in particolare preoccupazione per il rilascio degli extracomunitari detenuti per violazioni alla legge Bossi-Fini. Preannuncia comunque la presentazione di emendamenti volti a colmare talune lacune delle esclusioni oggettive, confidando di poter contare sull'attenzione del relatore.

Mario PEPE (FI) richiamandosi all'intervento dell'onorevole Lussana ed alle preoccupazioni della sua parte politica in tema di sicurezza, ricorda che l'indulto si limita a ridurre la pena a detenuti che


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prima o poi lascerebbero comunque il carcere, ma allevia significativamente la condizione generale degli istituti penitenziari. Nel rammentare l'elevatezza del tasso di recidiva, evidenzia come esso sia invece assai modesto nei casi in cui sia concreta la possibilità del recupero sociale, così come è auspicabile che avvenga in virtù di un atto di clemenza. A suo avviso, infatti, i cosiddetti criminali costituiscono soltanto una minoranza della popolazione carceraria, mentre tutti gli altri meriterebbero piuttosto pene alternative ovvero alternative alla pena, come auspicato dal cardinale Carlo Maria Martini.

Federico PALOMBA (IdV) ringrazia i colleghi che hanno manifestato interesse alla sua proposta e, rispondendo all'onorevole Forgione, precisa che essa anticiperebbe alcuni aspetti della più ampia riforma codicistica che il Governo avrebbe in programma. Preannuncia il suo voto di astensione sulla proposta di testo base.

La Commissione, approvando la proposta del relatore, così come riformulata, adotta come testo base il nuovo testo della proposta di legge C. 525 Buemi (vedi allegato 2).

Pino PISICCHIO, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base adottato dalla Commissione per martedì 18 luglio 2006, alle ore 10.
Nel rammentare che il relatore ha rappresentato l'opportunità di stralciare dai provvedimenti in esame le disposizioni in materia di amnistia, al fine di consentire di esaminarle separatamente da quelle in materia di indulto, propone alla Commissione di chiedere all'Assemblea lo stralcio degli articoli 1 e 3 della proposta di legge C. 525 Buemi, degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 della proposta di legge C. 662 Boato, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della proposta di legge C. 663 Boato, degli articoli 1, 2 e 3 della proposta di legge C. 1122 Giordano, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 e 17 della proposta di legge C. 1266 Capotosti, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 11 della proposta di legge C. 665 Forlani, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 della proposta di legge C. 1323 Crapolicchio, nonché degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della proposta di legge C. 1333 Balducci. Nell'avvertire che la proposta di legge C. 372 Jannone si riferisce sin dal testo originario al solo indulto, comunica che le proposte di legge, risultanti dallo stralcio dei suddetti articoli, con i nn. 525-ter, 662-ter, 1266-ter, 665-ter, 1323-ter e 1333-ter, potranno assumere il titolo: «Concessione di amnistia», mentre le restanti parti delle originarie proposte di legge, con i nn. 525-bis, 662-bis, 1266-bis, 665-bis, 1323-bis e 1333-bis, potranno assumere il titolo: «Concessione di indulto». Comunica altresì che le proposte di legge, risultanti dal medesimo stralcio, con i nn. 663-ter e 1122-ter, potranno assumere il titolo: «Concessione di amnistia condizionata», mentre le restanti parti delle originarie proposte di legge, con i nn. 663-bis e 1122-bis, potranno assumere rispettivamente il titolo: «Concessione di indulto» e «Concessione di indulto revocabile».

Paola BALDUCCI (Verdi) interviene per ricordare la posizione del suo gruppo favorevole alla concessione congiunta dell'amnistia e dell'indulto. Concorda con la proposta per le ben note ragioni di opportunità relative al raggiungimento del quorum costituzionale, ma chiede che l'amnistia sia tempestivamente calendarizzata.

Francesco FORGIONE (RC-SE) preannuncia l'astensione del suo gruppo per rimarcare la volontà originaria di concedere congiuntamente l'amnistia e l'indulto, senza che sia comunque di ostacolo allo stralcio. Insiste perché subito dopo la pausa estiva l'amnistia sia affrontata.

Gaetano PECORELLA (FI) fa presente al collega Forgione che la posizione da lui espressa porrebbe un problema politico.

Francesco FORGIONE (RC-SE) accetta il rilievo dell'onorevole Pecorella, limitandosi a far valere il ragionamento politico che ha svolto.


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Silvio CRAPOLICCHIO (Com.It) si dichiara a favore dello stralcio in vista di un più veloce iter parlamentare dell'indulto, pur confermando l'orientamento favorevole anche all'amnistia.

La Commissione approva la proposta di stralcio.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione nell'ordinamento di disposizioni penali in materia di tortura.
C. 915 Pecorella, C. 1206 Forgione e C. 1279 Suppa.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 luglio 2006.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, riferisce sulla proposta di legge a firma dell'onorevole Suppa e altri - assegnata alla Commissione ed abbinata - che introduce nel codice penale il delitto di tortura come reato comune nell'ambito dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale, al pari della proposta di legge presentata dall'onorevole Pecorella. Evidenzia come la proposta di legge istituisca altresì presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura - analogamente alla proposta di legge presentata dall'onorevole Forgione - insieme ad una commissione per la riabilitazione delle stesse vittime. A questo proposito, rinnova il rilievo che, a parte ogni considerazione sul merito di tale scelta, manca la previsione della necessaria disposizione volta ad assicurare la copertura finanziaria dell'istituzione del fondo e della Commissione per la riabilitazione per le vittime della tortura.
Rileva poi che la proposta di legge in oggetto si differenzia invece dalle due precedenti perché non prevede l'esimente derivante dall'esercizio di una condotta legittima ovvero di un obbligo legale. La relazione che accompagna la proposta motiva tale mancata previsione in conformità con la Convenzione di New York del 10 dicembre 1984. È tuttavia prevista l'aggravante dell'aumento di un terzo della pena ove il delitto sia commesso da un pubblico ufficiale, anche se andrebbe forse precisato che ciò avvenga in relazione alle sue funzioni. Quanto poi alla pena in sé, essa è indicata da 4 a 10 anni, all'asserito fine di limitare la discrezionalità del giudice. In caso di morte, la pena sarebbe raddoppiata e comunque aumentata in caso di lesioni gravi o gravissime.
Dichiara, quindi, in relazione della delicatezza della materia, di riservarsi di presentare martedì prossimo una proposta di testo unificato.

Gaetano PECORELLA (FI), nel rilevare che le diverse proposte di legge presentano differenze solo marginali, propone che una sia scelta come testo base sin d'ora.

Giulia BONGIORNO (AN) richiamando l'attenzione sulla scelta fondamentale se introdurre il reato di tortura come comune ovvero proprio e nel dichiarare di condividere le ragioni che motivano entrambe le opzioni, propone quale soluzione intermedia che la fattispecie, restando comune, sia però meglio circoscritta con riferimento alla posizione specifica del soggetto passivo. Manifesta poi le sue perplessità sulla formulazione della proposta Pecorella per cui un atto debba essere necessariamente l'oggetto dell'informazione o della confessione che verrebbe estorta tramite la tortura.

Rosa SUPPA (Ulivo) interviene per ulteriori chiarimenti sulla proposta di legge di cui è prima firmataria, precisando che vi si ritrova un tentativo di diversificazione della tortura - caratterizzata innanzitutto come uno «stato» - rispetto alle altre fattispecie già punite dall'ordinamento, ricordando che all'epoca della ratifica della Convenzione di New York non si procedette ad introdurre il reato di tortura proprio perché non si ritenne necessario. Anche la qualificazione di reato comune


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sarebbe rivolta ad allargare il quadro, ferma restando l'aggravante per i pubblici ufficiali. Quanto alla previsione del fondo per le vittime, ritiene che la relativa copertura finanziaria potrebbe essere rinviata, sottolineando l'esigenza che sia comunque prevista la possibilità della riabilitazione in considerazione delle gravi conseguenze psicologiche evidenziabili. Nell'apprezzare il fatto che tale provvedimento sia stato inserito dalla Commissione tra le sue priorità di avvio della legislatura, ne sottolinea il significativo impatto normativo, anche al di là della portata pratica, auspicandone un iter accelerato per contribuire ad accrescere la civiltà giuridica italiana.

Enrico COSTA (FI), pur congratulandosi per il lavoro svolto, invita alla cautela nell'introdurre nuove fattispecie ove le condotte penalmente rilevanti siano comunque adeguatamente perseguite. Al riguardo, rammenta che in sede di ratifica della Convenzione di New York non si ritenne necessario procedere in tal senso. Considererebbe al massimo preferibile prevedere una circostanza aggravante.

Il Sottosegretario Luigi LI GOTTI concorda, sul piano sistematico, con l'introduzione del reato di tortura tra i delitti contro la libertà morale, considerando riduttiva l'eventuale collocazione tra i delitti contro la vita e l'incolumità individuale. Rileva altresì che nella proposta Pecorella la definizione della condotta di tortura appare tautologica, suggerendone una maggiore tipizzazione. Invita poi a contemplare la posizione della vittima terza per fatto altrui in tutti i casi di tortura. Non condivide la formulazione della fattispecie aggravata di cui al secondo comma del nuovo articolo da introdurre nel codice penale, in quanto ritiene che la clausola che non prevede l'applicazione della circostanza aggravante relativa al caso in cui dal fatto derivi la morte, qualora il fatto costituisca più grave reato, non sia corretta. A suo avviso, in caso di morte derivante da tortura, ricorrerebbe infatti un'ipotesi di concorso di reati.

Gaetano PECORELLA (FI) non condivide il rilievo formulato dal rappresentante del Governo, ritenendo che, in caso di morte derivante da tortura, debba considerarsi prevalente il reato di omicidio.

Il Sottosegretario Luigi LI GOTTI avanza serie perplessità sull'introduzione dell'articolo 613-ter nel codice penale, in quanto si tratterebbe di materia riservata alle convenzioni internazionali, come del resto a suo tempo precisato in sede di ratifica.

Pino PISICCHIO, presidente, ringrazia il rappresentante del Governo per il contributo recato all'esame del provvedimento.

Nino MORMINO (FI) ricordando il laborioso iter del provvedimento nella scorsa legislatura conclusosi senza l'approvazione in Assemblea, condivide la scelta di qualificare come reato comune il delitto di tortura, dal momento che nel nostro ordinamento la figura del pubblico ufficiale non risulta adeguata per ricomprendere tutte le ipotesi soggettive. Condivide l'osservazione del rappresentante del Governo circa la considerazione della vittima terza per fatto altrui, mentre non concorda con il rilievo dell'onorevole Bongiorno circa la scorporazione dell'atto, da ritenersi invece necessario sotto il profilo storico-oggettivo per individuare la consumazione del reato. Si sofferma quindi sulle disposizioni relative alla non punibilità, purché specifichino meglio la fattispecie nel senso di giustificare unicamente le sofferenze che derivino dall'applicazione di sanzioni legittime.

Rosa SUPPA (Ulivo) precisa che nella proposta di legge a sua firma non è fatto riferimento alle cause di non punibilità, in quanto dai principi generali se ne può comunque desumere il senso.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 luglio 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 15.30.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011.
Doc. LVII, n. 1.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, si sofferma sulle parti di competenza della Commissione che sostanzialmente vertono sulla giustizia minorile, riguardata peraltro nell'ottica delle politiche per la famiglia. Osservando che il DPEF non si limita al prossimo anno ma si riferisce a tutto il prossimo quinquennio, sottolinea che il parere da esprimersi debba in un certo senso andare al di là dei diretti richiami testuali e porre la questione della giustizia in relazione al sistema-paese in termini di investimenti per la produttività e la competitività. A suo avviso, la giustizia non è solo un servizio, come dimostrano i casi del rito del lavoro e delle assicurazioni, a titolo di esempio. Una giustizia non tempestiva, incapace di dare una risposta in tempi brevi agli operatori economici ed ai cittadini, limita gravemente le possibilità di crescita e di sviluppo. Ritenendo quindi che anche la giustizia andrebbe considerata un'infrastruttura del sistema, al pari delle altre, invita la Commissione ad affrontare un discorso di prospettiva ed a cominciare a delinearlo in occasione dell'espressione del parere in oggetto.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.
C. 917 Pecorella.

Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.
C. 782 Contento.