IV Commissione - Mercoledì 4 ottobre 2006

TESTO AGGIORNATO AL 10 OTTOBRE 2006


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ALLEGATO 1

Parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2006, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) (Atto n. 23).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA DIFESA


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ALLEGATO 2

Parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2006, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) (Atto n. 23).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,
esaminato lo schema di decreto ministeriale per la ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2006 (Atto n. 23),
premesso che:
il presente schema di decreto provvede alla ripartizione dei contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
nell'ambito dei destinatari dei predetti contributi rientrano anche le associazioni combattentistiche vigilate dal ministero della difesa, a cui spetta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 92, un contributo complessivo di euro 2.200.000;
il contributo destinato alle associazioni combattentistiche è stato ripartito dal presente schema di decreto ministeriale, conformemente a quanto stabilito dall'ordine del giorno 0/6277/IV/1 - accolto dal Governo nel corso dell'esame, in sede legislativa, del progetto di legge C. 6277 e abbinate - secondo la medesima proporzione di riparto risultante dalla tabella A allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93;
il numero degli enti beneficiari diversi dalle associazioni combattentistiche, come risulta dalla relazione illustrativa allegata allo schema di decreto ministeriale in esame, è stato ridotto rispetto allo scorso anno «allo scopo di ridurre in modo graduale e costante il novero dei destinatari dei contributi in parola, sia per aderire alle raccomandazioni espresse dalle competenti Commissioni parlamentari in sede di parere sul decreto relativo all'anno 2005, sia per ragioni finanziarie connesse alla riduzione dei fondi disponibili»;
considerato che:
a) per quanto riguarda le associazioni combattentistiche:
l'elenco delle associazioni risultante dalla citata tabella A allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93 non appare esaustivo, in quanto vi sono associazioni combattentistiche che non risultano né inserite nell'elenco medesimo né federate - pur potendolo essere - nell'ambito delle associazioni beneficiate dalla legge medesima, come ad esempio l'associazione nazionale ex combattenti gruppo patrioti della Maiella;
per evitare ingiustificate disparità di trattamento nell'attribuzione dei contributi, appare pertanto opportuno che il Ministero della difesa assuma opportune iniziative affinché le citate associazioni,


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qualora presentino i necessari requisiti, siano federate nell'ambito delle più ampie associazioni combattentistiche;
b) per quanto concerne gli enti diversi dalle associazioni combattentistiche:
nella scorsa legislatura, in sede di espressione del parere sullo schema di decreto ministeriale per la ripartizione annuale dei contributi, la Commissione Difesa ha più volte richiesto una riconsiderazione dei criteri di riparto «alle numerose associazioni ed enti che svolgono attività esclusivamente culturali o scientifiche e per le quali il finanziamento non risulta essere necessario alla loro sopravvivenza;
il citato ordine del giorno 0/6277/IV/1 ha, tra l'altro, impegnato il Governo ad assumere come criteri generali nella ripartizione dei contributi, in primo luogo, le finalità sociali delle associazioni, con particolare riguardo a quelle assistenziali e, in secondo luogo, il numero iscritti, attribuendo priorità agli enti per i quali il contributo statale costituisca la risorsa unica o prevalente;
preso atto dei chiarimenti del Governo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
all'atto dell'erogazione dei contributi alle associazioni combattentistiche di cui tabella A allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, siano assunte dal Ministero della difesa idonee iniziative affinché l'associazione nazionale ex combattenti gruppo patrioti della Maiella e le associazioni che si trovino in analoga situazione, qualora presentino i necessari requisiti, siano federate nell'ambito delle più ampie associazioni combattentistiche di cui alla tabella A allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93;
siano adottati, anche per il futuro, i criteri indicati nell'ordine del giorno 0/6277/IV/1, esplicitando analiticamente i criteri adottati nella relazione illustrativa che correda lo schema di decreto ministeriale di riparto.


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ALLEGATO 3

7-00020 Ascierto: Sul transito degli Ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei Carabinieri nel servizio permanente

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione,
premesso che:
in linea con la disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 331 del 2000, il decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, ha previsto, fra l'altro, anche per l'Arma dei Carabinieri la nuova categoria degli Ufficiali in ferma prefissata;
tale normativa, che fissava una ferma iniziale di 18 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi, è stata successivamente integrata con il decreto legislativo 31 luglio 2003 - n. 236 - che ha, tra l'altro, esteso agli UFP la possibilità di permanere in servizio da «un anno e sei mesi» fino a «due anni e sei mesi»;
l'articolo 24 del decreto legislativo 215/2001, concernente lo stato giuridico ed avanzamento degli Ufficiali in ferma prefissata, ha inoltre previsto che agli stessi si applicassero le norme di stato giuridico previste per gli Ufficiali di Complemento;
gli Ufficiali in ferma prefissata possono essere ammessi, a domanda, ad un'ulteriore ferma di 12 mesi;
gli Ufficiali in ferma prefissata (U.F.P.) possono, inoltre, essere trattenuti in servizio per un ulteriore periodo di sei mesi, su proposta del Comando Generale e previo consenso degli interessati, per consentire l'impiego o la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale o in concorso con le Forze di Polizie per il controllo del territorio nazionale;
il transito diretto in servizio permanente con le modalità su indicate, garantirebbe all'Istituzione la possibilità di assumere definitivamente nel proprio organico personale non solo già selezionato ma anche professionalmente qualificato grazie ad un corso già tenuto presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri e grazie a più anni di esperienza maturati nei vari reparti dell'Arma. La maggior parte degli Ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, sono, infatti, giovani laureati o in procinto di laurearsi;
un allievo ufficiale in ferma prefissata costa all'Amministrazione circa 11.000,00 euro solo per la durata del corso, che attualmente è di quattro mesi. Nel 2003 i primi 4 corsi Allievi in ferma prefissata (A.U.F.P.), nei quali sono stati formati 220 allievi ufficiali ausiliari del ruolo speciale, sono costati all'Arma dei Carabinieri ben 2.420.000,00 euro e già dalla fine del 2006 alcuni di essi, per la precisione gli U.F.P. appartenenti al 1o corso verranno congedati e senza appello perché non vincitori del concorso in servizio permanente che tra l'altro prevede solo 18 posti in media l'anno per gli Ufficiali che vogliono transitare in servizio permanente;
il transito degli ufficiali in ferma prefissata nel servizio permanente consentirebbe un margine di risparmio da reinvestire, eventualmente, nella qualificazione


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professionale del personale o nelle tecnologie,

impegna il Governo:

ad assumere ogni utile iniziativa affinché gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri - la cui ferma prefissata dovrebbe concludersi definitivamente negli 2006 e 2007 - possano essere raffermati a domanda per un ulteriore periodo di dodici mesi;
a valutare la possibilità di bandire, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, concorsi straordinari per il transito dei predetti ufficiali nel servizio permanente.
(8-00014)
«Ascierto, Giuditta, Crema, Deiana, Papini, Stramaccioni, Rugghia, Galante, Cialente, Scotto, Fallica, Cossiga, Bosi, Tucci, Dell'Elce, Pinotti».


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ALLEGATO 4

7-00043 Rugghia e Lionello Cosentino: Sulle azioni di recupero forzoso degli alloggi del Ministero della difesa.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione,
premesso che:
per i conduttori degli alloggi di servizio, così come definiti dalla legge n. 497 del 6 agosto 1978 sono previste norme specifiche che ne regolano il rapporto con l'Amministrazione della difesa;
in virtù di tali norme e in particolare secondo quanto disposto al comma 7 dell'articolo 9 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993 il Ministro della difesa emana annualmente un decreto in cui sono indicati, tra l'altro, i parametri di reddito al di sotto dei quali agli utenti è concesso il diritto alla continuità nella conduzione dell'alloggio;
il 3 marzo 2006 il decreto ministeriale relativo all'anno 2004 è stato emanato aggiornando il tetto di reddito sulla base di parte dell'inflazione registrata nell'anno 2003 mentre il decreto ministeriale relativo al 2005 non è stato ancora emanato;
negli anni precedenti l'inflazione registrata dall'ISTAT è stata considerata soltanto nella misura dello 0,75 per cento e che dopo l'entrata in vigore dell'euro l'inflazione reale è stata nettamente superiore a quella registrata dall'Istituto di statistica nazionale l'effetto congiunto di questi due fattori ha ridotto l'elemento di protezione sociale (reddito familiare) individuato dalla legge 537/93;
sono state intraprese in questa situazione numerose azioni intese ad ottenere il recupero forzoso di alloggi in concessione nei confronti di nuclei familiari che superano di una cifra minima la soglia di reddito, fissata con le discutibili modalità sopradescritte;
la valorizzazione del patrimonio abitativo della Difesa, di entità assolutamente insufficiente, può utilmente realizzarsi rinnovandolo e ampliandolo, nell'interesse dell'amministrazione, degli stessi assegnatari e del personale in attesa di assegnazione di un alloggio, realizzando un piano di dismissioni che tenga conto della possibilità di acquisto da parte dei conduttori e preveda il reinvestimento dei proventi,

impegna il Governo:

a sospendere le azioni di recupero forzoso, per il tempo necessario alla conclusione di iniziative, anche di natura legislativa, idonee ad affrontare la questione degli alloggi dell'Amministrazione militare, in un quadro generale di semplificazione e snellimento delle procedure di dismissione;
a non applicare la citata sospensione nei confronti degli utenti titolari di rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione o di consulenza, comunque retribuita, con soggetti diversi dall'amministrazione della difesa.
(8-00015)
«Rugghia, Lionello Cosentino, Fallica, Gregorio Fontana, Ascierto, Pinotti».