VIII Commissione - Resoconto di marted́ 10 ottobre 2006


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 ottobre 2006. - Presidenza del vicepresidente Mauro CHIANALE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture, Luigi Meduri, e per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Gianni Piatti.

La seduta comincia alle 12.

Legge finanziaria per l'anno 2007.
C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.
C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Mauro CHIANALE, presidente, avverte che la VIII Commissione esaminerà congiuntamente il disegno di legge di bilancio ed il disegno di legge finanziaria, limitatamente agli stati di previsione di propria competenza. La Commissione è chiamata, infatti, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, a trasmettere alla Commissione


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bilancio una relazione - con contestuale nomina di un relatore che potrà partecipare alle sedute di quella Commissione - per ciascuno stato di previsione di competenza e connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Ricorda quindi che la Commissione procederà dapprima all'esame preliminare, concluso il quale passerà alle votazioni, che avranno luogo partitamente con riferimento ai singoli stati di previsione ed alle connesse parti del disegno di legge finanziaria. La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.
Precisa che le votazioni si svolgeranno nel seguente ordine: saranno posti in votazione dapprima gli emendamenti riferiti allo stato di previsione di competenza, successivamente quelli riferiti alle connesse parti del disegno di legge finanziaria e, quindi, gli eventuali ordini del giorno. A tale proposito, ricorda che debbono essere presentati presso la Commissione tutti gli ordini del giorno, tranne quelli attinenti all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria, che sono presentati direttamente in Assemblea.
Segnala, inoltre, che la presentazione degli emendamenti è disciplinata dalle regole previste dall'articolo 121 del regolamento. In particolare, rammenta ai colleghi che debbono essere presentati presso la Commissione di settore, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, gli emendamenti compensativi all'interno di un singolo stato di previsione, mentre, per quanto concerne il disegno di legge finanziaria, possono essere presentati gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti di competenza della Commissione di settore e che comportino variazioni compensative in tale ambito. Fa presente, inoltre, che non possono essere presentati emendamenti cosiddetti «a scavalco» tra disegno di legge finanziaria e disegno di legge di bilancio, per cui gli emendamenti presentati debbono trovare la propria compensazione necessariamente all'interno del disegno di legge cui si riferiscono.
Ricorda, infine, che l'esame dei provvedimenti in titolo proseguirà nelle sedute di mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre e si concluderà entro la giornata di martedì 17 ottobre 2006. Avverte conseguentemente che, al fine di organizzare compiutamente i lavori della Commissione secondo quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 4 ottobre scorso, l'esame preliminare dei disegni di legge si chiuderà giovedì 12 ottobre 2006 e che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ai documenti di bilancio sarà fissato per le ore 12 di lunedì 16 ottobre 2006.

Tino IANNUZZI (Ulivo), relatore, rileva preliminarmente che, con il disegno di legge finanziaria per il 2007 e i relativi documenti di bilancio, il governo Prodi delinea una manovra economica di notevole rilevanza per un rilancio sostenibile della crescita economica del Paese, in un contesto generale di risanamento strutturale della finanza pubblica, di equità sociale e di maggiore efficienza della spesa pubblica, in coerenza con gli impegni assunti dal Governo nel Documento di programmazione economico-finanziaria. In questo contesto, la manovra opera una correzione di bilancio strutturale e duratura, effettua una significativa redistribuzione del reddito a favore delle fasce relativamente povere della popolazione e avvia riforme profonde nel funzionamento degli apparati della pubblica amministrazione, del federalismo fiscale, della sanità, della previdenza e dello Stato sociale.
Considerato che la ripresa dell'economia registrata negli ultimi mesi presenta ancora un carattere congiunturale, che non consente al momento di mutare il quadro economico di riferimento, sottolinea che la manovra ammonta a oltre 35 miliardi di euro, pari a circa il 2,3 per cento del prodotto interno lordo; di questi, poco meno di 15 miliardi vengono destinati alla riduzione del deficit di bilancio, mentre circa 20 vengono destinati ad interventi


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per lo sviluppo e l'equità sociale, il che rappresenta un motivo di orgoglio e di impegno per il Governo e la sua maggioranza. In tal modo, il Paese potrà mantenere i due impegni assunti con l'Unione europea: operare una correzione strutturale dell'indebitamento netto, pari a 1,6 punti percentuali del prodotto interno lordo nel biennio 2006-2007; portare il rapporto tra deficit e PIL al 2,8 per cento nel 2007. Giudica fondamentali la riduzione del rapporto debito-PIL già a partire dal prossimo anno e la ricostituzione di un avanzo primario del 2 per cento del prodotto interno lordo, avanzo primario che, ricorda, il precedente Governo aveva «azzerato», con effetti perversi sull'incremento del debito pubblico. Gli interventi previsti garantiscono risorse, che verranno utilizzate per il finanziamento degli investimenti pubblici - anche sul fronte delle infrastrutture - che potranno avere effetti positivi sul tasso di crescita della produttività.
Per quanto attiene il contenuto del disegno di legge finanziaria, intende preliminarmente segnalare alcune disposizioni che, pur ricadendo negli ambiti di stretta competenza di altre Commissioni, rivestono un'estrema importanza per l'VIII Commissione. Si tratta, in particolare, dell'articolo 8, che prevede la facoltà per i comuni di istituire un'imposta di scopo, al fine di favorire la realizzazione di investimenti infrastrutturali. Al riguardo, auspica che su questa norma si svolga un confronto aperto ed approfondito in Parlamento, tenendo conto anche delle opinioni che in proposito proverranno dagli enti locali: vanno ponderate la portata della norma e la sua concreta e possibile applicazione. Del resto è opportuno che il confronto parlamentare consenta di venire incontro alle esigenze prospettate con preoccupazione dagli enti locali, per evitare riduzioni di trasferimenti erariali e vincoli di spesa non sostenibili e non compatibili con il livello dei servizi e delle prestazioni che i comuni assicurano ai cittadini. Fa presente, inoltre, che gli articoli 13 e 14 dispongono il conferimento delle funzioni catastali ai comuni: sottolinea che tale previsione avrà un impatto indiscutibile sulla locazione e la vendita degli immobili nonché più in generale sul riordino e sull'assetto del territorio. Tra gli interventi e le misure a favore dello sviluppo, ricorda altresì che l'articolo 22 reca agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici, mentre gli articoli successivi introducono misure di sostegno per l'edilizia ad alta efficienza energetica e per i biocarburanti, nello sviluppo della politica diretta a favorire incentivi fiscali per l'ammodernamento e l'adeguamento funzionale del patrimonio immobiliare.
Passando alle parti della manovra che riguardano più direttamente le competenze della VIII Commissione, osserva anzitutto che le disposizioni di interesse di cui al disegno di legge finanziaria per il 2007, anche alla luce degli stralci operati a seguito delle determinazioni della presidenza della Camera, sono contenute negli articoli 21, 26, 29, 50, 52, 116, 129, 130, 135, 138, 139, 141, 142, 149, 157, 158, 159, 160 e 161.
Con riferimento all'articolo 21 del disegno di legge finanziaria, osserva che vengono istituite delle zone franche urbane, da individuare in aree e quartieri particolarmente degradati nelle città del Mezzogiorno, nelle quali favorire lo sviluppo economico e sociale anche attraverso interventi di recupero urbano: a tale scopo, viene istituito un apposito fondo con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro. Una norma positiva nel quadro più complessivo delle misure inserite nel disegno di legge finanziaria e dirette a promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno. Fa presente che l'articolo 26, inoltre, proroga per l'intero anno 2007 la detrazione Irpef pari al 36 per cento delle spese sostenute, con riferimento alle tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio, e l'applicazione dell'aliquota agevolata pari al 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto agli interventi medesimi. Ricorda che la proroga di tali misure traduce gli impegni che il Governo aveva assunto di fronte all'VIII Commissione in occasione dell'approvazione della


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risoluzione 8-00011, concernente proprio le misure per la riqualificazione del patrimonio edilizio, che aveva registrato il consenso unanime e convinto in Commissione di tutti i Gruppi. Appare importante, inoltre, rendere il quadro normativo degli sgravi in tale materia più stabile.
Segnala che l'articolo 50 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a procedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, alla liquidazione della Società per la gestione degli impianti idrici Spa (SOGESID), ovvero alla sua fusione per incorporazione in una società interamente partecipata dallo stesso ministero.
Rileva che l'articolo 52 limita l'assicurazione dei rischi da calamità naturali ai soli fabbricati privati, nonché estende la copertura assicurativa dei rischi derivanti da calamità naturali alle polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno ai fabbricati di proprietà di privati.
Osserva che l'articolo 116 autorizza i committenti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (il cosiddetto «Codice degli appalti»), ad utilizzare anche i contratti di locazione finanziaria (cosiddetto leasing) ai fini della realizzazione, acquisizione o completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità. L'articolo 129 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge n. 139 del 1992, mentre l'articolo 130 autorizza la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la prosecuzione degli interventi per Roma Capitale della Repubblica di cui alla legge n. 396 del 1990.
Reputa di rilevante importanza la disposizione di cui all'articolo 135, comma 1, che provvede al rifinanziamento del Programma infrastrutture strategiche di cui alla «legge obiettivo» n. 443 del 2001, autorizzando la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tale norma traduce l'intento del presente Governo di puntare con decisione sugli investimenti nelle infrastrutture nazionali: l'apporto di nuove risorse consente quindi di proseguire la realizzazione di opere, che rischiano altrimenti di essere bloccate dalla chiusura dei cantieri. Le risorse così complessivamente assegnate ammontano a circa 3,3 miliardi di euro.
Fa presente che gli articoli 138 e 139 autorizzano una spesa triennale destinata alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici, rispettivamente, nel territorio della regione Molise, nonché nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997.
Precisa che l'articolo 141 dispone l'individuazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, delle tratte della rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali applicare il nuovo sistema di tariffazione previsto dalla direttiva 2006/38/CE del 17 maggio 2006, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
Rileva che l'articolo 142 reca disposizioni di estrema rilevanza con riguardo al finanziamento e all'attività dell'ANAS, che vanno peraltro lette in coordinamento con quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 162 del 2006, strettamente connesso alla legge finanziaria. In particolare, il comma 1 impone all'ANAS l'obbligo di predisporre un nuovo piano economico-finanziario, riferito all'intera durata della concessione (il cui limite massimo, in base al successivo comma 2, è innalzato da trenta a cinquanta anni) e prevede la sottoscrizione di una convenzione unica. I commi 3 e 4, rispettivamente, destinano all'ANAS una parte del canone annuo a carico degli enti concessionari e il nuovo sovrapprezzo istituito sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade. I commi 5 e 6 recano norme dirette a realizzare l'autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle attività dell'ANAS volte alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, rispetto a quelle pure ex lege


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svolte dall'ANAS, quali la programmazione degli interventi di miglioramento ed adeguamento della rete stradale ed autostradale statale, il miglioramento della sicurezza del traffico e della segnaletica. Viene, altresì, esclusa la possibilità per l'ANAS di affidare ad una o più società da essa costituite lo svolgimento dei compiti di gestione, manutenzione e costruzione di nuove strade. Il comma 7 reca, la soppressione del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane e il subingresso di ANAS nella gestione dell'intero patrimonio e nei relativi rapporti, con la destinazione delle relative disponibilità finanziarie al completamento di una infrastruttura di grande valenza nazionale, l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Con riguardo all'articolo 142, ricorda che questa Commissione ha sempre sostenuto l'opportunità per l'ANAS di una netta separazione dei ruoli tra controllore e controllato, che consentirebbe una migliore trasparenza del mercato e maggiore efficienza. Rileva, però, che è opportuno approfondire la compatibilità di una modifica delle convenzioni in essere disposta attraverso un provvedimento legislativo con la natura pattizia e negoziale del rapporto già in essere tra ANAS e Ministero delle infrastrutture.
Passando alle disposizioni più strettamente attinenti alla materia ambientale e della difesa del suolo, segnalato che l'articolo 149 detta norme sul sistema idrico nazionale e in materia di enti irrigui, sottolinea che l'articolo 157 destina risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 per l'attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dei protocolli attuativi della Convenzione di Barcellona.
Osserva che l'articolo 158 prevede l'applicazione del tariffario internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori (SCOPIC) per la determinazione delle spese sostenute per gli interventi di tutela dell'ambiente marino e la parziale destinazione delle somme recuperate per le attività di difesa del mare dagli inquinamenti. L'articolo 159 contiene un'autorizzazione di spesa per attuare un programma triennale straordinario per la demolizione delle opere abusive nelle aree naturali protette nazionali ed estende a tutte le aree protette l'acquisizione gratuita, a favore degli enti di gestione o dei comuni, delle opere abusivamente costruite all'interno del loro perimetro.
Sottolinea, inoltre, l'importanza dell'articolo 160, che prevede l'istituzione, presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., di un Fondo rotativo per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato (a soggetti pubblici o privati) di misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto. Ricorda che, nel parere approvato dalla Commissione sul DPEF 2007-2011, si faceva specifico riferimento proprio alla necessità di individuare misure strutturali finalizzate al rispetto degli obblighi contenuti nel Protocollo.
Aggiunge che l'articolo 161 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, del Fondo per lo sviluppo sostenibile, allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o di aree geografiche, l'educazione e informazione ambientale e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.
Segnala, quindi, che le disposizioni in materia ambientale precedentemente elencate assumono una valenza particolarmente positiva, considerato anche il rilevante effetto che esse intendono ottenere nel senso della promozione e del sostegno ai comportamenti ambientalmente sostenibili.
Intende, infine, segnalare la disposizione di cui all'articolo 181, comma 5, che prevede il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti degli enti territoriali che si siano resi responsabili di violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, prevedendo che a tali enti siano imputati gli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle relative sentenze della Corte. Poiché, infatti, il maggior numero di condanne per lo Stato, presso la Corte europea, riguarda casi di contenzioso in


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materia di locazioni, sfratti ed espropriazioni per pubblica utilità, ritiene che la Commissione debba fare uno sforzo futuro di analisi e di riflessione per affrontare nei termini dovuti tali questioni, che assumono anche un forte impatto finanziario.
Passando quindi ai dati di natura più strettamente finanziaria e contabile, con riferimento alle diverse tabelle di competenza della VIII Commissione, osserva anzitutto che lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per il 2007 (Tabella 10) reca spese per complessivi 3.801 milioni di euro. Per quanto attiene alla suddivisione delle spese per centro di responsabilità, ricorda che i centri di responsabilità indicati derivano dal processo di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture, in seguito all'entrata in vigore del decreto-legge n. 181 del 2006.
Rileva, peraltro, che il centro di responsabilità afferente agli uffici di diretta dipendenza del Ministro, registra un incremento, rispetto alle previsioni assestate 2006, per la competenza di 163,5 milioni di euro, per la cassa di 54,5 milioni di euro, mentre per i residui si osserva una considerevole riduzione (115,3 milioni di euro). La quasi totalità degli stanziamenti insiste nell'unità previsionale di base 1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - nel capitolo 7060 istituito in attuazione dell'articolo 13 della legge n. 166 del 2002 «Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per le opere di captazione ed adduzione delle risorse idriche» (cosiddetta «legge obiettivo»), con 956,6 milioni di euro per la competenza e la cassa (l'anno precedente recava stanziamenti pari a 776,1 milioni di euro) e 437,9 milioni di euro in conto residui.
Per quanto riguarda altri aspetti di rilievo per la VIII Commissione, osserva altresì che, nell'unità previsionale di base 3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alla locazione abitativa - il capitolo 1690 «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione « ha una consistenza di 212,7 milioni di euro con una riduzione di 98 milioni di euro rispetto al dato assestato 2006.
Sottolinea che lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il 2007 (Tabella 9) reca, quanto alla competenza, spese per complessivi 735,1 milioni di euro, ossia una riduzione rispetto alle previsioni assestate del 2006 sia relativamente agli stanziamenti di competenza, che per i residui e le autorizzazioni di cassa. Segnala che la gran parte degli stanziamenti di competenza, pari a 300,2 milioni di euro, appartiene alla parte capitale e precisamente all'U.P.B. 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale con circa 217,3 milioni di euro in termini di competenza e di cassa al capitolo 7090. Segnala inoltre lo stanziamento di competenza, pari a 92 milioni di euro e pressoché invariato rispetto alle previsioni assestate del 2006, che si concentra soprattutto nell'U.P.B. 4.1.2.2 Accordi ed organismi internazionali, per un importo di 86,1 milioni di euro, di cui 68 milioni di euro destinati all'attuazione del protocollo di Kyoto.
Osserva che, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), risultano di competenza della VIII Commissione le unità previsionali di base relative alla protezione civile, transitate nel centro di responsabilità n. 3 Tesoro e quelle concernenti le calamità naturali e il risanamento e la ricostruzione delle zone terremotate.
Per quanto riguarda le parti di competenza delle tabelle A e B, che prevedono, rispettivamente, gli accantonamenti nel Fondo speciale di parte corrente e nel Fondo speciale di parte capitale, per il finanziamento dei provvedimenti di legge che saranno approvati nel corso dell'esercizio 2007, precisa che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare reca uno stanziamento di 986 mila euro per il 2007 e di 82 mila euro per gli anni 2008 e 2009. Al riguardo, auspica che nel corso dell'esame parlamentare si provveda a un congruo incremento delle risorse destinate ai fondi speciali per le


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parti di competenza della Commissione, allo scopo di consentire il finanziamento di eventuali proposte di legge di iniziativa parlamentare nel corso del prossimo anno.
Ricorda, infine, che nella tabella D si provvede a un rifinanziamento di 1.120 milioni di euro per il 2007 e 1.560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che si traduce in un apporto al capitale sociale dell'Anas S.p.A. (articolo 7 del decreto legge n. 138 del 2002 - U.P.B. 3.2.3.48 - capitolo 7372/Economia e finanze). Rispetto a tale voce, secondo quanto comunicato dal Presidente della Camera nella seduta del 5 ottobre 2006, preso atto che lo stanziamento di risorse per gli anni successivi al 2007 non risulta coerente con la vigente normativa contabile, rileva l'opportunità che tale stanziamento venga riformulato nell'articolato del disegno di legge finanziaria.
In conclusione, si riserva di acquisire gli elementi che emergeranno nel corso del dibattito, che senza dubbio sarà approfondito e degno di attenzione, per giungere alla definizione delle proposte di relazione di competenza della Commissione.

Franco STRADELLA (FI), pur reputando apprezzabile lo sforzo improbo del relatore volto a difendere la manovra di finanza pubblica, osserva che da tutte le parti sono state espresse preoccupazioni sui contenuti della manovra medesima; ritiene quindi che non si possa mostrare ottimismo in proposito.
Nel riservarsi di intervenire più approfonditamente nel prosieguo della discussione, ritiene che la manovra di finanza pubblica per il 2007 si traduca in una vera e propria «persecuzione» dei proprietari di immobili, che rappresentano l'85 per cento della popolazione italiana. Fa presente, infatti, che la proprietà immobiliare verrà fortemente penalizzata dalle nuove disposizioni in materia di catasto, che tassano in termini patrimoniali e non reddituali la proprietà medesima. Osservato che tutti i sindaci stanno protestando contro la manovra finanziaria per il 2007, non giudica condivisibile l'introduzione della tassa di scopo e reputa «vergognosa» la previsione di cui all'articolo 52, concernente l'assicurazione obbligatoria dei rischi da calamità naturali per i fabbricati privati. Al riguardo, ricorda che anche nelle precedenti legislature si tentò di introdurre tale misura e che alla fine si riuscì ad espungere tale disposizione in sede di approvazione definitiva dei provvedimenti. Rileva, inoltre, che si tratta di una previsione inaccettabile per il Paese, atteso che comporta di fatto una deresponsabilizzazione dello Stato in una materia in cui invece lo stesso Stato dovrebbe preservare il suo ambito di intervento. Sarebbe opportuno, peraltro, che il Governo tentasse di rafforzare la sua azione di prevenzione delle calamità naturali attraverso una più efficace opera di manutenzione del territorio e della sua messa in sicurezza.
Per quanto riguarda le disposizioni sul finanziamento di ANAS, ritiene che occorrerà attendere in quale senso evolverà il dibattito in corso, al fine di valutare la portata della norma nella sua versione definitiva. Non essendo pertanto possibile allo stato formulare un giudizio sulla nuova disciplina, segnala la contraddizione tra le norme previste nel disegno di legge finanziaria e le continue dichiarazioni del Ministro Di Pietro, volte a perorare una visione eccessivamente ideologica in materia di infrastrutture attraverso esternazioni, a suo avviso, non strategiche né comprensibili nell'ambito di una politica seria in tale ambito.
Con riferimento alle norme in materia ambientale, sottolinea che il Ministro dell'ambiente sta definendo una serie di interventi che rischiano di provocare conseguenze molto gravi nella gestione del territorio.
Nel riservarsi quindi di approfondire i temi sollevati e svolgere ulteriori considerazioni nel seguito dell'esame, rileva che l'impianto complessivo della manovra finanziaria risente dei condizionamenti di una parte della maggioranza e che le previsioni in essa contenute non gioveranno allo sviluppo del Paese, ma anzi ne determineranno un arretramento.


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Grazia FRANCESCATO (Verdi), intervenendo su alcune questioni di carattere preliminare, precisa che il programma dell'Unione europea prevede che almeno l'80 per cento delle azioni volte a ottenere l'obiettivo previsto per l'Italia dal Protocollo di Kyoto siano realizzate in ambito nazionale e non per l'acquisto di crediti di emissione dei gas ad effetto serra: su questo punto ritiene, pertanto, che sia opportuna una specificazione nell'ambito del disegno di legge finanziaria. Rileva, inoltre, l'opportunità di un percorso che consenta di rivedere la fiscalità energetica in tariffa attraverso l'incentivazione dell'efficienza energetica.
Ritiene, poi, che il disegno di legge finanziaria dovrebbe prevedere risorse finalizzate all'implementazione di REACH (regolamento europeo sulla chimica), che dovrebbe entrare in vigore il prossimo anno. Al riguardo, sarebbe opportuno che gli stanziamenti fossero destinati all'istituzione dell'agenzia, che dovrà interagire con l'agenzia europea, e al sostegno alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle analisi e per l'amministrazione.
Nel sottolineare l'importanza di enfatizzare la valenza trasversale delle politiche ambientali, segnala la necessità di provvedere a un incremento degli aiuti per la cooperazione allo sviluppo, stante peraltro l'esigenza di arrivare nel 2015 allo 0,7 per cento del PIL nazionale dedicato agli aiuti allo sviluppo. Ritiene, infine, che il disegno di legge finanziaria per il 2007 debba prevedere appositi stanziamenti per la redazione e l'implementazione del piano nazionale per la diversità biologica.

Paolo CACCIARI (RC-SE), nel riservarsi di svolgere ulteriori approfondimenti sul merito del provvedimento, intende svolgere talune considerazioni preliminari. Nell'esprimere il suo accordo con la relazione introduttiva testé svolta, rileva l'opportunità di una modifica all'articolo 141 del disegno di legge finanziaria, che anticipa il recepimento della direttiva 2006/38/CE; al riguardo, sarebbe opportuno introdurre una finalizzazione delle nuove e maggiori entrate, allo scopo di evitare che tale introito possa confluire indistintamente negli stanziamenti delle opere infrastrutturali, mentre invece sarebbe più opportuno destinarlo a interventi per la riduzione dell'impatto ambientale. Rileva, inoltre, l'opportunità che il Governo chiarisca la portata della norma di cui all'articolo 52, anche al fine di scongiurare il rischio che i proprietari degli immobili rimangano da soli a negoziare le polizze con le assicurazioni, considerato peraltro che la disposizione attiverà una mole enorme di risorse. Nel reputare corretta l'introduzione di imposte di scopo, segnala la necessità di collegare le maggiori entrate alla realizzazione di opere infrastrutturali, con particolare riferimento a progetti condivisi, il che si tradurrebbe in una sorta di «patto con i cittadini».
Fa presente, inoltre, l'esigenza che il Governo trasmetta alla Commissione i fabbisogni pluriennali degli interventi per la salvaguardia di Venezia, allo scopo di comprendere se le risorse stanziate dall'articolo 129 del disegno di legge finanziaria siano sufficienti a far fronte alla prosecuzione delle opere «cantierate» i cui lavori sono in corso.

Angelo PICANO (Pop-Udeur), nel ringraziare il relatore per la relazione svolta, che offre spunti interessanti di riflessione, rileva la necessità che il Parlamento disponga di un quadro aggiornato delle priorità della «legge obiettivo», considerato che la disponibilità di tali elementi di informazione risulta preliminare alla definizione di interventi puntuali in tale ambito prima dell'approvazione del disegno di legge finanziaria. Fa presente, inoltre, che sarebbe opportuno individuare uno stanziamento per la candidatura di una città italiana come sede dei giochi olimpici nel 2016, considerato che la prossima settimana l'Assemblea si troverà a discutere una mozione per sostenere la candidatura della città di Roma. In proposito, osserva che un apposito stanziamento rappresenterebbe un segnale importante al sostegno alla candidatura del Paese. Si dichiara, inoltre, d'accordo con il relatore in ordine al potenziamento di


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interventi strutturali per un aumento delle detrazioni per la ristrutturazione edilizia.
Riguardo alle disposizioni in materia di concessioni, rileva l'opportunità che si mantenga fede ai contratti stipulati per la gestione di servizi, atteso che non è possibile modificare le convenzioni con i privati, anche per non minare la credibilità di un settore in cui è necessario coinvolgere il capitale privato. Rileva la necessità di interventi per sostenere iniziative in materia di educazione ambientale, a partire dalla scuola materna. Segnala, poi, la drammatica situazione concernente il problema dei rifiuti in Campania: al riguardo, considerato che l'individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti è problematica, suggerisce di verificare la fattibilità di un progetto per la realizzazione di un termovalorizzatore per lo smaltimento dei rifiuti in alto mare. Per quanto riguarda la tassa di scopo, richiama l'esigenza di destinare «quota parte» di tali entrate alla realizzazione di infrastrutture al servizio delle strutture turistiche, anche nella prospettiva di un sostegno al rilancio del settore.

Il sottosegretario Luigi MEDURI prende atto della relazione svolta dal relatore e si riserva di intervenire nel seguito dell'esame per eventuali chiarimenti rispetto alle questioni emerse nel dibattito.

Il sottosegretario Gianni PIATTI si riserva di svolgere eventuali considerazioni nel seguito dell'esame.

Mauro CHIANALE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

DL 262/06 Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
C. 1750 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Mauro CHIANALE (Ulivo), presidente relatore, rileva preliminarmente che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 262 del 2006 reca disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, che contribuiscono ad integrare e completare il complesso della manovra economico-finanziaria per il 2007. Si tratta di misure di estrema rilevanza, il cui ambito di intervento investe, in misura significativa, taluni settori di competenza della VIII Commissione. In proposito, anche in ragione del possibile impatto di tali interventi, ritiene opportuno sottolineare preliminarmente che, accanto a misure di sicuro interesse e di assoluta validità, il decreto-legge contiene anche talune misure che appaiono piuttosto discutibili sotto il profilo del metodo, poiché dirette a disciplinare, con un atto di necessità ed urgenza, argomenti che avrebbero forse richiesto una maggiore partecipazione, anche parlamentare, nonché forme di concertazione almeno con i più immediati destinatari delle norme. Tali misure, peraltro, possono certamente considerarsi suscettibili di miglioramento in sede parlamentare, dal punto di vista dei contenuti, anche attraverso un efficace lavoro istruttorio e di impulso da parte della VIII Commissione.
Passando, pertanto, alla descrizione delle disposizioni di competenza, segnala anzitutto l'articolo 12, che reca un insieme di disposizioni finalizzate ad articolare e meglio definire le funzioni e i poteri dell'ANAS quale soggetto concedente nei rapporti con le società concessionarie autostradali, in particolare introducendo lo strumento della «convenzione unica», cui dovranno conformarsi le attuali convenzioni alla prima revisione futura o in occasione dell'aggiornamento del piano finanziario. La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi, e ha valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. Si tratta, come è evidente, di un intervento di notevole impatto, che andrà affrontato con grande attenzione, anche alla luce degli sviluppi in


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ambito comunitario, dove la disposizione è stata già oggetto di un esame preliminare da parte delle competenti istituzioni. Al riguardo, reputa quindi opportuno segnalare al Governo l'esigenza di fornire alla Commissione i necessari chiarimenti in materia, aggiornando anche lo «stato dell'arte» relativamente all'eventuale riscrittura del testo. Analoghi chiarimenti da parte del Governo appaiono oltremodo necessari, inoltre, con riferimento ad alcune specifiche disposizioni del citato articolo 12: il comma 3, che prevede la sottoposizione degli schemi di convenzione unica all'esame del CIPE, contemplando una specifica ipotesi di «silenzio-assenso»; i commi 6 e 7, che prevedono l'estinzione del rapporto concessorio nel caso in cui il concessionario, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario ovvero della prima revisione della convenzione, dichiari di non voler aderire alla convenzione unica ovvero la convenzione unica non si perfezioni entro il termine previsto, per fatto imputabile al concessionario; il comma 4, che fissa nuovi obblighi a carico dei concessionari e intervengono sui compiti attribuiti all'ANAS in merito alla vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e ai controlli della gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione.
Giudica le disposizioni citate meritevoli delle dovute riflessioni, soprattutto al fine di valutare il possibile effetto che si produrrebbe in termini di contenzioso e di funzionalità del settore, a tal fine acquisendo ogni possibile elemento di chiarificazione da parte del Governo. Ricorda, infine, che il citato articolo 12 modifica anche la procedura di comunicazione della variazione delle tariffe autostradali, attraverso un rafforzamento dei poteri del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono chiamati all'approvazione delle variazioni tariffarie comunicate dalle concessionarie. In questo quadro, è previsto che il silenzio delle amministrazioni procedenti rispetto alle comunicazioni comporti il diniego all'autorizzazione dell'incremento tariffario stesso. La stessa disposizione, peraltro, elimina la possibilità di derogare alla periodicità quinquennale della revisione della formula tariffaria, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, e sopprime i criteri per il calcolo della congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi già fissati dall'articolo 21 del decreto-legge n. 335 del 2003.
Con riferimento ad un altro grande argomento di interesse per la Commissione, osserva che una misura di estrema rilevanza strategica è contenuta nell'articolo 14, comma 1, che modifica l'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, attraverso una modifica dell'assetto azionario della società Stretto di Messina S.p.A., nonché delle attività che la medesima società può svolgere all'estero. Relativamente all'assetto societario, la norma in esame elimina il vincolo della partecipazione azionaria diretta o indiretta nella società Stretto di Messina S.p.A da parte dell'Istituto per la ricostruzione industriale e prevede che al capitale sociale partecipino Anas S.p.A., Regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Conseguentemente, viene abrogato il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 1158 del 1971, che disponeva la sottoscrizione del restante quarantanove per cento del capitale sociale dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dall'ANAS, dalle regioni Sicilia e Calabria e da amministrazioni ed enti pubblici. Fa presente che il comma 2 dell'articolo 14 prevede il trasferimento delle risorse finanziarie inerenti gli impegni assunti da Fintecna S.p.A. nei confronti di Stretto di Messina S.p.A. - una volta trasferite ad altra società controllata dallo Stato le azioni della Stretto di Messina S.p.A. possedute da Fintecna - al Ministero dell'economia e delle finanze. La norma presuppone l'eliminazione del vincolo relativo alla partecipazione azionaria dell'Istituto per la ricostruzione industriale (oggi incorporato in Fintecna). Viene altresì previsto che tali risorse siano destinate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del


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Ministero delle infrastrutture per il finanziamento di «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria», il cui utilizzo è stabilito con decreto del Ministrodelle infrastrutture, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, di intesa con le Regioni Sicilia e Calabria.
Con riferimento all'articolo 14, ritiene particolarmente opportuna la strada intrapresa dal Governo, che chiarisce che il ponte sullo Stretto non rappresenta una priorità per l'attività di questa legislatura, come emerge in modo ancora più clamoroso se si considera il bilancio delle risorse finanziarie ereditato dalla XIV legislatura. In questo contesto, infatti, la priorità del ponte - a prescindere dall'opportunità di una sua futura realizzazione - slitta decisamente dietro ad altre indispensabili priorità infrastrutturali per il Mezzogiorno, quale, ad esempio, il completamento dell'autostrada «Salerno-Reggio Calabria».
Osserva, poi, che l'articolo 19, comma 1, introduce una nuova disposizione nella legge-quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991), volta a disciplinare l'indennità di carica spettante agli organi degli enti parco. In particolare, viene disposto che al Presidente, al Vice Presidente, agli altri componenti del Consiglio Direttivo e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente parco spetti un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, la cui determinazione è demandata ad un successivo decreto interministeriale. Ritiene, peraltro, opportuno valutare con attenzione la congruità del comma 2 dell'articolo 19, che detta disposizioni derogatorie, poco comprensibili, riferite al solo Ente parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise.
Segnala, quindi, che l'articolo 20 modifica l'assetto organizzativo dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), di cui agli articoli 8, 9, 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la razionalizzazione dei controlli ambientali e l'efficienza dei relativi interventi attraverso il rafforzamento delle misure di coordinamento tra le istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province autonome. L'articolo detta misure di particolare delicatezza, che richiedono un attento monitoraggio in sede parlamentare, vista anche la specifica funzione svolta dall'agenzia nel contesto degli interventi in materia ambientale. In tal senso, reputa che un intervento di tale natura avrebbe potuto più opportunamente essere realizzato mediante un confronto aperto con il Parlamento, anziché con un provvedimento di urgenza come il decreto-legge, tanto più se si considera che già varie iniziative parlamentari in materia erano state assunte o erano in via di perfezionamento.
In ogni caso, auspicando che un intervento più complessivo sul sistema delle agenzie ambientali possa essere realizzato - in futuro - all'interno di una dialettica politica da sviluppare in Commissione, preannuncia sin d'ora che, a prescindere dal contenuto che potrà essere dato all'articolato nel corso dell'iter, sarà comunque necessario introdurre una apposita disposizione che preveda il parere parlamentare obbligatorio sul nuovo statuto dell'APAT.
Precisa, inoltre, che l'articolo 38, comma 1, ai fini del contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche, autorizza opportunamente gli enti pubblici ad avviare procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per l'individuazione di società alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica.
Osserva, quindi, che l'articolo 45 prevede la soppressione del RID (Registro italiano dighe), istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed il conseguente trasferimento dei relativi compiti ed attribuzioni


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al Ministero delle infrastrutture. La norma demanda lo svolgimento di tali funzioni ad articolazioni amministrative del Ministero, da individuare con successivo regolamento. Sottolinea che l'articolo in esame prevede, inoltre, al comma 5, che fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, venga nominato un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati all'ente e per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79. Il comma 7 prevede, infine, che la Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003, continui a svolgere i compiti previsti, senza oneri a carico dei bilanci pubblici.
Infine, per garantire la completezza dell'informazione alla Commissione sugli aspetti di competenza, ricorda che il comma 9 dell'articolo 2 sostituisce il comma 3 dell'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (cosiddetto «codice ambientale») in materia di modalità della riscossione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli articoli 154 e 155 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Sulla medesima materia, interviene poi, il comma 10 del medesimo articolo 2, che, mediante una novella all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 46 del 1999, prevede la possibilità di effettuare mediante ruolo affidato ai concessionari anche la riscossione coattiva della tariffa del servizio idrico integrato, oltre a quella, già prevista, delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali.
In conclusione, giudica opportuno che la Commissione, pur a fronte di tempi non particolarmente ampi a disposizione, possa aprire un confronto serio e costruttivo sul provvedimento, cercando di fare emergere eventuali elementi di criticità e proposte di miglioramento del testo. Si riserva conseguentemente di presentare, al termine del dibattito, una proposta di parere che tenga conto delle considerazioni che emergeranno nel corso dell'esame.

Franco STRADELLA (FI) ritiene che considerazioni analoghe a quelle da lui svolte sul disegno di legge finanziaria possono valere con riferimento al provvedimento in esame. Pur riservandosi di svolgere gli opportuni approfondimenti, intende sviluppare alcune riflessioni in ordine alle disposizioni concernenti le concessioni autostradali, che reputa cruciali. Al riguardo, non appare corretto che lo Stato si ingerisca pesantemente in rapporti bilaterali e consensuali, come quelli concessori. Più in generale, in materia infrastrutturale, a suo avviso, la tassa di scopo potrà servire a poco, mentre la questione vera è il coinvolgimento della finanza privata, che deve essere adeguatamente remunerata, e la valorizzazione del project financing. Ritiene, invece, che il modo di procedere del Governo sia di nocumento all'immagine del Paese e si traduca in un atto di «arroganza istituzionale». Si augura che la discussione in corso su tale previsione possa evolvere positivamente, nel senso di superare i profili problematici precedentemente evidenziati.
Per quanto attiene il merito del provvedimento, esprime stupore per il fatto che il decreto-legge in esame non rechi norme che vadano a rettificare il regime dell'imposta sul valore aggiunto introdotto dal decreto-legge n. 223 del 2006, relativamente al subappalto; reputa tale disciplina una conferma dell'intento di criminalizzare il settore edile. Reputa, altresì, incomprensibile la soppressione del Registro italiano dighe, di cui all'articolo 45, stante l'assenza di un progetto alternativo alla soppressione di tale ente che ha ben operato nell'ambito della vigilanza e della manutenzione delle dighe.
In conclusione, rileva che il provvedimento in esame reca disposizioni che suscitano preoccupazione in tutti i settori, anche in quelli non attinenti alle competenze della Commissione, come l'articolo 27, che reca norme che comportano


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di fatto una presa di possesso degli organi di informazione da parte del Governo.

Il sottosegretario Luigi MEDURI si riserva di intervenire nel seguito dell'esame del provvedimento.

Mauro CHIANALE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 ottobre 2006.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle problematiche derivanti dall'attuazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante «Norme in materia ambientale».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.05.