VIII Commissione - Mercoledì 18 ottobre 2006


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00191 Adolfo: Eventi alluvionali nel Ponente Ligure.

Interrogazione n. 5-00192 Benvenuto: Eventi alluvionali nel Ponente Ligure.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nei giorni tra il 14 ed il 17 settembre 2006 i territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto sono stati interessati da eventi meteorologici di particolare intensità, che hanno causato allagamenti, esondazioni di fiumi e torrenti e diffusi dissesti idrogeologici.
Già il giorno 13 settembre, la Veglia Meteo del Centro funzionale centrale del Dipartimento della protezione civile aveva diramato un avviso di avverse condizioni meteo che prevedeva, dalla giornata seguente e per le successive 24-36 ore, precipitazioni diffuse e continue, a prevalente carattere di rovescio o temporalesco, di forte intensità.
Inoltre con lo stesso avviso si segnalavano anche grandinate accompagnate da una frequente attività elettrica, forti raffiche di vento, nonché quantitativi di precipitazione molto elevati.
Per quanto riguarda la regione Liguria, le precipitazioni hanno interessato il Ponente ligure, in particolare la provincia di Imperia, dove si sono verificati l'innalzamento del livello di tutti i torrenti e due successive onde di piena che hanno causato numerosi straripamenti.
Più modeste, invece, sono state le precipitazioni sul Levante ligure dove non si sono registrati innalzamenti significativi dei livelli dei corsi d'acqua.
Le situazioni più critiche sono state segnalate tra Bordighera e Vallecrosia, con l'esondazione dei torrenti Borghetto e Verbone che ha causato allagamenti di strade, di piani interrati e vari smottamenti, tanto che nel comune di Bordighera, così come in altri comuni liguri, sono state evacuati alcuni nuclei familiari a scopo precauzionale.
In particolare nei territori delle province di Imperia, Savona e Genova i danni hanno interessato le strutture pubbliche e private, nonché i comparti produttivi ed agricoli, presentando un contesto tale da non poter essere affrontato con mezzi ordinari. Pertanto la regione Liguria, con nota del 15 settembre 2006, ha richiesto la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Successivamente, in data 22 settembre 2006, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, fino al 30 settembre 2007, nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto.
Inoltre, individuati i comuni danneggiati ed effettuati gli accertamenti relativi alla stima complessiva dei danni da questi subiti, è stato predisposto lo schema della relativa ordinanza per la realizzazione dei primi interventi urgenti di protezione civile, al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate.
Il suddetto schema di ordinanza è stato trasmesso, in data 29 settembre 2006, alle regioni Marche e Liguria per l'acquisizione della prescritta intesa ex


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articolo 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 112 del 1998, che è stata acquisita dalla regione Liguria in data 17 ottobre 2006.
Per la realizzazione dei predetti interventi è stato previsto, a favore delle regioni Liguria e Marche, lo stanziamento, rispettivamente, di 5 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile che sarà integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze con apposito decreto, già firmato dal Ministro del predetto Dicastero e che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Nelle more della definizione dei provvedimenti di assegnazione delle risorse finanziarie, il Dipartimento della protezione civile sta valutando l'opportunità di anticipare, sempre a carico del predetto Fondo, la somma di 5 milioni di euro, sottoponendo la relativa ordinanza alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00091 Dussin: Costruzione di un nuovo casello autostradale nel comune di Ceprano.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle problematiche evidenziate nell'atto ispettivo cui si risponde, l'ANAS Spa fa conoscere che il progetto relativo ai lavori per la realizzazione del casello autostradale di Ceprano sulla A1 è stato approvato dalla società medesima con D.A. n. 4899 del 16 maggio 2002; ricevendo la pubblica utilità dell'opera e la verifica del rispetto di tutte le procedure approvative di legge ed ottenendo il benestare ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977.
Per quanto riguarda l'assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale, l'ANAS rappresenta che lo svincolo è un'opera puntuale e, come tale, secondo la vigente normativa, non è da assoggettare alla Valutazione di impatto ambientale.
Sono stati altresì previsti le opportune opere di mitigazione ambientale quali i muri con barriere fonoassorbenti che, allo stato, la società concessionaria ha inserito in una perizia di variante.
Relativamente allo slittamento verso nord del progetto, l'ANAS rileva che un'ulteriore spostamento del casello, allo stato, non risulta possibile considerato che i lavori hanno raggiunto un avanzamento pari al 50 per cento del totale e che, tra l'altro, risultano già eseguite le spalle del cavalcavia.
Con riguardo alla problematica relativa alla disponibilità delle aree, la società stradale rappresenta che, in data 3 giugno 1999, è stata sottoscritta la convenzione tra il comune di Ceprano, la provincia di Frosinone ed Autostrade per l'Italia, integrata e modificata con atto aggiuntivo del 29 maggio 2002, con il quale i soggetti coinvolti hanno regolato i reciproci impegni per la realizzazione dell'opera. In particolare, all'articolo 3 della convenzione del 1999, l'Amministrazione comunale di Ceprano si è impegnata ad acquisire ed asservire, a propria cura e spese, tutte le aree occorrenti per la esecuzione degli interventi di cui in oggetto.
In seguito alle vicende legate agli espropri ed alla impossibilità da parte dell'impresa di accedere alle aree testé menzionate, l'ANAS, con nota del 21 luglio 2006, ha sollecitato il comune di Ceprano a rendere disponibili le aree stesse.
Allo stato, quindi, si è in attesa delle conseguenti iniziative dell'amministrazione comunale a seguito delle quali si potrà procedere alla fase esecutiva.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00242 Margiotta: Incarichi di progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento ai quesiti posti concernenti l'applicazione dall'articolo 2 del decreto-legge n. 223/2006, convertito in legge n. 248/06, relativamente alle attività libero professionali, si premette che la norma in questione è volta alla conformazione del diritto nazionale al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi nonché ad assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato.
Il decreto medesimo prevede, altresì, che nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per le determinazione dei compensi per le attività professionali.
È quindi evidente che nelle predette procedure, al fine di stabilire l'importo da porre a base di gara, si possano considerare, quale riferimento, le tariffe fissate in precedenza per la progettazione di opere pubbliche evidenziandosi, al riguardo, la necessità di motivare adeguatamente il ricorso all'utilizzo delle predette tariffe.
Per quanto riguarda, infine, il coordinamento tra le disposizioni previste dal decreto «Bersani» e il Codice dei contratti, relativamente alla questione in oggetto, si comunica che è in corso presso il Ministero delle infrastrutture un approfondimento giuridico che verrà al più presto reso noto.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00193 Boffa: Lavori di completamento della strada «Fortorina».

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alle problematiche evidenziate nell'atto ispettivo cui si risponde, l'ANAS Spa fa conoscere di avere affidato nel marzo 2005, mediante appalto integrato, la progettazione e la costruzione della variante alla strada statale n. 212 tra il bivio di Pietralcina e lo svincolo di San Marco dei Cavoti ad un raggruppamento temporaneo d'imprese.
Gli elaborati del progetto esecutivo sono stati trasmessi nel mese di agosto ad ANAS che ne ha concluso l'esame formulando in data 22 settembre 2006 osservazioni e richieste di revisione del progetto stesso.
In tale sede la società stradale ha evidenziato all'appaltatore che il progetto esecutivo ha incrementato del 48 l'importo dei lavori del progetto definitivo a base di appalto portandolo dai 121 milioni di euro originali a 180 milioni di euro.
Pertanto, il raggruppamento temporaneo di imprese sta effettuando degli approfondimenti per verificare la possibilità di ottimizzare le soluzioni progettuali proposte, in maniera tale da riportare l'importo dei lavori ad un valore prossimo a quello del progetto definitivo e consentire ad ANAS le conseguenti determinazioni.
In funzione di tale rivisitazione si potrà prospettare il completamento della fase progettuale in atto e procedere, quindi, alla successiva fase realizzativa.
Si dà assicurazione che il Ministero delle infrastrutture intende porre in atto, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le opportune iniziative al fine di garantire la pronta risoluzione delle problematiche collegate alla realizzazione della strada «Fortorina» nel tratto evidenziato.


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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00218 Stradella: Prosecuzione dei lavori del Mose.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nella seduta del 20 luglio 2006 del Comitato di indirizzo e controllo ex articolo 4 della legge 798/84 - il cosiddetto «Comitatone» - il comune di Venezia ha presentato una serie di proposte alternative al «sistema Mose».
Il Comitatone ha quindi stabilito che i lavori avviati proseguissero regolarmente e senza alcuna interruzione, limitatamente alle fasi esecutive già consegnate; è stato quindi deciso di rinviare ad ulteriore seduta decisiva la determinazione di eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare all'opera in corso di esecuzione o la prosecuzione dei lavori come da cronoprogramma definito nel contratto a prezzo chiuso stipulato tra il Magistrato alle acque e il concessionario dello Stato consorzio Venezia nuova per la realizzazione del «sistema Mose».
Nell'adunanza del 29 settembre 2006 sono state sottoposte al vaglio del Comitato tecnico di magistratura del Magistrato alle acque di Venezia le proposte alternative del comune di Venezia al progetto Mose.
Nella medesima adunanza, il Comitato all'unanimità ha concluso che la «modifica del progetto Mose, nel senso indicato dal comune di Venezia, comporterebbe la quasi totale demolizione e/o modifica di quanto già realizzato» e che «non sussistano particolari vantaggi nell'adozione di soluzioni alternative al sistema Mose e che, anzi, dato il suo stato di avanzamento, si avrebbero danni economici rilevantissimi e ritardi altrettanto significativi».
La prosecuzione dei lavori, comunque, va avanti come dal «cronoprogramma» concordato.
In merito allo stato di avanzamento dei lavori, si comunica che alla data del 30 settembre 2006, l'importo speso è stimato essere pari al 26 per cento circa del fabbisogno totale corrispondente alla quota parte dei lavori eseguiti.
Nella prossima riunione del «comitatone», da convocarsi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il corrente mese, si stabiliranno definitivamente i tempi della prosecuzione dei lavori anche alla luce delle risultanze dell'esame dei progetti alternativi presentati dal comune di Venezia.


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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-00248 Crisci: Concessione e pedaggi applicati dalla società «Strada dei parchi SpA».

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento ai diversi quesiti posti dai deputati interroganti concernenti le autostrade A24 e A25, si fa presente che l'ANAS ha contestato nel 2004 il mancato adempimento della nuova concessionaria nella realizzazione di alcuni investimenti del piano finanziario, sospendendo l'applicazione di una quota di incremento del 4,17 per cento per l'anno 2005, e riconoscendo il solo predetto incremento dell'1,6 per cento relativo all'inflazione programmata. Nel corso dell'anno 2005, a seguito delle verifiche sugli adempimenti del concessionario e finanziarie, l'ANAS ha riconosciuto tale quota sulle tariffe dell'anno 2006.
Da ultimo, il TAR del Lazio, su istanza delle regioni Lazio ed Abruzzo, ha tuttavia annullato l'intero incremento del 5,87 per cento per l'anno 2006.
Si deve altresì considerare che il livello tariffario riferito all'anno 2006 (0,052 euro/Km per i veicoli leggeri) è allineato ai livelli più bassi riferiti alle autostrade di montagna del nostro Paese (che variano da circa 0,049 euro/Km a 0,09 euro/Km sempre per i veicoli leggeri).
La tariffa precedente è stata incrementata del 21,4 per cento nel 2003, del 21,7 per cento nel 2004, dell'1,6 per cento nel 2005 e del 5,87 per cento nel 2006, con l'applicazione della formula del price-cap.
Circa il corrispettivo di concessione all'ANAS di circa 56 milioni di euro l'anno che il concessionario è obbligato a pagare in base alle previsioni del bando di gara confermato ed incrementato dallo stesso in sede di offerta, si fa presente che esso è stato regolarmente corrisposto. La previsione di tale corrispettivo nel bando di gara deriva da una autonoma scelta dell'ANAS tesa a recuperare parte degli ingenti investimenti effettuati per completare l'infrastruttura successivamente al fallimento della concessionaria originale.
Per opportuna conoscenza si fa presente inoltre che i lavori di completamento dell'Autostrada A24 Villa Vomano-Teramo sono stati cantierizzati nell'aprile di questo anno e saranno ultimati nel settembre 2008, per un costo di 134 milioni di euro pari a circa il doppio di quello previsto nel piano finanziario.
Per quel che riguarda l'adeguamento dell'accesso a Roma dell'Autostrada, cui si fa cenno nell'interrogazione, si fa presente che il progetto è stato ritardato dall'adeguamento alle esigenze degli enti locali, che hanno richiesto, al posto di una terza corsia ad uso autostradale, come previsto inizialmente, la realizzazione di due strade complanari a servizio del territorio e senza pedaggio, con un incremento notevole dei costi passati da 64 milioni di euro a 256 milioni di euro.
Si è, attualmente, alla ricerca di una intesa con gli enti locali per la copertura dei maggiori costi, che dovrebbero solo in parte gravare sul concessionario, dovendo la residua parte fare carico a risorse pubbliche (ANAS ed enti locali). La fase approvativa dovrebbe essere conclusa entro l'anno, mentre quella realizzativa dovrebbe essere esaurita entro il 2009.
Il complesso delle clausole convenzionali sarà tuttavia oggetto di accurata riconsiderazione


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entro l'anno 2007 in sede di redazione della «convenzione unica» prevista dall'articolo 12 del decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006 voluta espressamente al fine di una maggiore tutela degli interessi pubblici nel settore autostradale.
Si fa presente, infine, che nel disegno di legge finanziaria 2007 è prevista la trasformazione del contributo al fondo di garanzia con la sua assegnazione all'ANAS finalizzata alla manutenzione e realizzazione di infrastrutture viarie complementari a quelle autostradali.


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ALLEGATO 7

Schema di regolamento ministeriale recante integrazioni al regolamento concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Atto n. 21).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di regolamento ministeriale recante integrazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (atto n. 21);
visti i pareri resi dal Consiglio di Stato e in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento;
fatto rinvio ai rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla V Commissione (Bilancio);
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «non ancora impegnate», siano inserite le seguenti: «da parte delle regioni, delle province autonome e dei commissari delegati»;
b) l'articolo 6 sia sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'attuazione degli interventi di propria competenza nei siti da bonificare di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, può avvalersi, nel rispetto della legislazione statale e comunitaria, di enti o soggetti pubblici statali particolarmente qualificati, operanti a livello nazionale. Nel caso sia previsto, per la realizzazione degli interventi, l'impiego di risorse finanziarie attribuite ai singoli siti dal programma nazionale di bonifica, si procede utilizzando lo strumento dell'accordo di programma, da stipularsi con la regione interessata»;

e con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità di procedere ad una migliore definizione degli strumenti di programmazione negoziata, eventualmente attraverso un rinvio all'articolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 1996;
2) all'articolo 3, appare opportuno disciplinare le modalità di individuazione degli interventi da cui sottrarre la quota destinata alla copertura finanziaria delle esecuzioni in danno, indicando un organo titolare di tale funzione;
3) all'articolo 4, comma 1, risulta utile chiarire che le funzioni di vigilanza sul territorio attribuite al Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente attengono esclusivamente al settore della bonifica dei siti inquinati;
4) con riferimento all'articolo 5, comma 2, valuti il Governo se l'attribuzione di particolari attività all'ICRAM, senza ricorso a procedure di evidenza pubblica, possa risultare compatibile con la normativa comunitaria.


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ALLEGATO 8

Schema di regolamento ministeriale recante integrazioni al regolamento concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Atto n. 21).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di regolamento ministeriale recante integrazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (atto n. 21);
visti i pareri resi dal Consiglio di Stato e in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento;
fatto rinvio ai rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla V Commissione (Bilancio);
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «non ancora impegnate», siano inserite le seguenti: «da parte delle regioni, delle province autonome e dei commissari delegati»;
b) l'articolo 6 sia sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'attuazione degli interventi di propria competenza nei siti da bonificare di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, può avvalersi, nel rispetto della legislazione statale e comunitaria, di enti o soggetti pubblici statali particolarmente qualificati, operanti a livello nazionale. Nel caso sia previsto, per la realizzazione degli interventi, l'impiego di risorse finanziarie attribuite ai singoli siti dal programma nazionale di bonifica, si procede utilizzando lo strumento dell'accordo di programma, da stipularsi con la regione interessata»;

e con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità di procedere ad una migliore definizione degli strumenti di programmazione negoziata, eventualmente attraverso un rinvio all'articolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 1996;
2) all'articolo 3, appare opportuno disciplinare le modalità di individuazione degli interventi da cui sottrarre la quota destinata alla copertura finanziaria delle esecuzioni in danno, indicando un organo titolare di tale funzione;
3) risulta utile riformulare il contenuto dell'articolo 4, unificandolo in un solo comma e precisando che, nell'ambito dei compiti previsti - in materia di vigi
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ambientale - dalla normativa vigente e fatte salve le competenze amministrative delegate agli enti pubblici territoriali, sono destinati al Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente 3 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1;
4) con riferimento all'articolo 5, comma 2, valuti il Governo se l'attribuzione di particolari attività all'ICRAM, senza ricorso a procedure di evidenza pubblica, possa risultare compatibile con la normativa comunitaria.