XII Commissione - Resoconto di marted́ 24 ottobre 2006


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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 24 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Gianpaolo Patta, per la solidarietà sociale Franca Donaggio e per le politiche per la famiglia Chiara Acciarini.

La seduta comincia alle 14.

Sull'integrazione del programma trimestrale dei lavori.

Mimmo LUCÀ, presidente, comunica che, a seguito della riunione del 18 ottobre 2006 dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stata predisposta l'integrazione del programma trimestrale dei lavori della Commissione, aggiungendo per il mese di novembre i progetti di legge in materia di parto (C. 589 Lucchese, C. 1237 Palumbo, C. 1447 Bianchi e Poretti) e di psicoterapia (C. 439 Cancrini). Pertanto il nuovo programma è il seguente:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER I MESI DI SETTEMBRE-NOVEMBRE 2006

SETTEMBRE

Sede referente:
Istituzione del Fondo per la non autosufficienza (C. 11 e abbinate).


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Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero (C. 780 Di Virgilio).

Indagine conoscitiva:
Indagine conoscitiva sulle condizioni sociali delle famiglie in Italia.

Audizioni informali:
RU486.

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

OTTOBRE

Sede referente:
Seguito dei provvedimenti già iniziati.
Provvedimenti nuovi:
Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (C. 1268 Zanotti).
Riconoscimento della lingua dei segni italiana (C. 669 Zanotti).

Sede consultiva:
Documenti di bilancio.

Indagine conoscitiva:
Indagine conoscitiva sulle condizioni sociali delle famiglie in Italia.

Audizioni informali:
RU486.

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

NOVEMBRE

Sede referente:
Seguito dei provvedimenti già iniziati
Provvedimenti nuovi:
Istituzione del Registro nazionale degli impianti protesici mammari (C. 1307 Mancuso).
Norme per l'assistenza alla nascita e la tutela della salute del neonato (C. 589 Lucchese, C. 1237 Palumbo e C. 1447 Bianchi e Poretti).
Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia (C. 439).

Indagine conoscitiva:
Indagine sulle condizioni sociali delle famiglie in Italia.

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; i disegni di legge di conversione dei decreti legge; i provvedimenti trasmessi dal Senato.

La Commissione prende atto.

Sui lavori della Commissione.

Domenico DI VIRGILIO (FI), con riferimento alla recente diffusione a mezzo stampa di dati allarmanti, forniti dall'Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM), sul numero di decessi che ogni anno, in Italia, sarebbero dovuti ad errori medici, sottolinea l'opportunità di procedere a un'indagine conoscitiva in materia, considerata anche l'assenza di dati ufficiali al riguardo.

Giacomo BAIAMONTE (FI) concorda con la proposta del deputato Di Virgilio.

Mimmo LUCÀ, presidente, fa presente che sottoporrà la proposta all'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 14.10.


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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 ottobre 2006 - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Gianpaolo Patta, per la solidarietà sociale Franca Donaggio e per le politiche per la famiglia Chiara Acciarini.

La seduta comincia alle 14.10

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione dello stanziamento del Ministero della salute per il contributo agli enti per il 2006.
Atto n. 29.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento e rinvio).

Mimmo LUCÀ, presidente, propone che si proceda all'inversione dell'ordine del giorno, passando immediatamente all'esame dello schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione dello stanziamento del Ministero della salute per il contributo agli enti per il 2006.

La Commissione concorda.

Tommaso PELLEGRINO (Verdi), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere al Governo il parere di competenza sullo schema di decreto ministeriale in titolo, entro il 1o novembre prossimo. Al riguardo, osserva che la normativa vigente prevede l'erogazione da parte del Ministero della salute di contributi ad alcuni enti di ricerca; in particolare: Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede a Roma (a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964 è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un apposito capitolo per la concessione di un contributo annuo - legge 18 febbraio 1963, n. 67, articolo 3); Centro internazionale di ricerche per il cancro, con sede a Lione (a partire dal 1966, è stato previsto un contributo annuo; tale impegno è stato assunto dall'Italia per effetto degli obblighi derivanti dall'essere membro fondatore del Centro in parola - legge 2 ottobre 1967, n. 947); Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (a partire dall'anno finanziario 1980, è stato previsto un contributo annuo dell'Italia a favore di tale Ufficio; il contributo è determinato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato - legge 22 dicembre 1980, n. 927). Ricorda altresì che il comma 2 dell'articolo 32 della legge dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) ha successivamente stabilito che gli importi dei contributi dello Stato in favore di tali enti sono iscritti in un'unica unità previsionale di base dello Stato di previsione del Ministero della salute; il riparto delle risorse stanziate avviene annualmente entro il 31 gennaio con decreto del Ministro della salute «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa»; sul decreto di ripartizione è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con riguardo all'entità delle risorse finanziarie, segnala che nel 2001 lo stanziamento complessivo risultava pari a 7.617.740 euro; negli anni successivi si è registrata una progressiva riduzione di tale stanziamento. Per quanto concerne il triennio 2006-2008, ricorda che la Tabella C della legge finanziaria per il 2006 prevede allo stato di previsione del Ministero della salute, unità previsionale di base 3.1.2.11 (Contributi ad enti ed altri organismi) uno stanziamento di euro 5.586.000 annuo per gli anni 2006-2008: tale importo annuo è confermato fino all'anno 2009 dal disegno di legge finanziaria all'esame della Camera dei deputati. Osserva quindi che lo schema di decreto ministeriale in esame procede alla ripartizione dello stanziamento complessivo di euro 5.586.000 per il 2006. Illustra infine le modalità di riparto indicate dal decreto ministeriale in esame e formula una proposta di parere favorevole.

Giacomo BAIAMONTE (FI), pur non esprimendo contrarietà sullo schema di decreto ministeriale in esame, si chiede per quali ragioni i relativi contributi siano


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stati erogati a favore dei soli istituti ricordati dal relatore.

Il sottosegretario Giampaolo PATTA chiarisce che lo schema di decreto in esame rappresenta quasi un atto dovuto, che peraltro si pone in stretta continuità con le scelte operate e gli impegni assunti dal precedente Governo.

Mimmo LUCÀ, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 ottobre2006 - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Gianpaolo Patta, per la solidarietà sociale Franca Donaggio e per le politiche per la famiglia Chiara Acciarini.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero.
C. 780 Di Virgilio.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 settembre 2006.

Il sottosegretario Gianpaolo PATTA esprime l'apprezzamento del Governo per le finalità che il provvedimento in esame intende perseguire, ferma restando la necessità di valutare attentamente i profili relativi alla copertura finanziaria dello stesso.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore, desidera innanzitutto ringraziare i colleghi che sono intervenuti con proposte, riflessioni ed anche critiche costruttive al fine di giungere all'approvazione di un provvedimento che senza dubbio è di forte impatto socio-sanitario. Ritiene di aver colto una sostanziale condivisione della proposta da parte di tutti e tiene a ribadire che la proposta è aperta, senza preclusioni, a suggerimenti, a proposte ed a emendamenti tesi a migliorare il contenuto del testo. In particolare, desidera precisare quanto segue: l'obiettivo di questa proposta è quello di integrare la legge n. 120 del 2001, rendendo obbligatoria la presenza di un defibrillatore semiautomatico nelle sedi proposte; la formazione in materia, come già previsto dalla legge, spetta alle regioni in base all'accordo tra il Ministero della salute e la Conferenza Stato-Regioni del 27 febbraio 2003; a tale riguardo reputa che sia da accogliere la proposta del deputato Cancrini di prevedere campagne informative per far conoscere le modalità previste dalla citata legge, e lo invita a presentare un emendamento in tal senso; per quanto riguarda la formazione di personale addetto all'uso dei defibrillatori semiautomatici, nei luoghi previsti dalla proposta di legge, questo personale va individuato tra i «dipendenti» dell'ente o struttura che deve provvedere all'acquisto e detenzione dell'apparecchio; per quanto concerne infine le modalità di manutenzione e messa in sicurezza dell'apparecchio, non previste dal testo proposto, ritiene che, se necessario, possa essere stabilito che tale attività sia affidata alla struttura obbligata a dotarsi del defibrillatore semiautomatico. Desidera quindi puntualizzare che gli apparecchi, attualmente progettati da circa dieci industrie internazionali, sono altamente automatizzati, sicuri, dotati di meccanismi per cui rilevano automaticamente la presenza di fibrillazione ventricolare ed entrano in funzione, su comando dell'operatore, solo se la fibrillazione è presente, regolando automaticamente i parametri della scarica. Infine, per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 2, che prevede la detraibilità della spesa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, si rimette alla Commissione e al Governo per la


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valutazione dei profili relativi alla copertura finanziaria del provvedimento.

Mimmo LUCÀ, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di un Fondo nazionale per i non autosufficienti.
C. 11 Iniziativa popolare, C. 290 Bindi, C. 422 Zanotti, C. 557 Volontè, C. 1228 Sgobio, C. 1248 Zanotti e Lucà, C. 1295 Di Virgilio, C. 1348 Castellani, C. 1355 Garavaglia, C. 1356 Garavaglia e petizione n. 32.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta C. 1348 Castellani).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2006

Mimmo LUCÀ, presidente, avverte che, in data 3 ottobre 2006, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 1348, d'iniziativa del deputato Carla Castellani ed altri, «Disposizioni in favore delle persone anziane non autosufficienti». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge C. 11, C. 290, C. 422, C. 557, C. 1228, C. 1248, C. 1295, C. 1355, C. 1356 e alla petizione n 32 ne ha disposto l'abbinamento a queste ultime ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Katia ZANOTTI (Ulivo), relatore, ritiene che sarebbe utile acquisire formalmente, mediante l'intervento in Commissione del Ministro competente, la posizione del Governo in materia di misure a favore dei non autosufficienti, anche alla luce delle disposizioni contenute in materia nel disegno di legge finanziaria.

Il sottosegretario Franca DONAGGIO, dopo aver ricordato che si è recentemente insediato un gruppo di lavoro interministeriale con il compito di approfondire le problematiche relative ai livelli essenziali di assistenza in ambito sociale, anche con riferimento all'utilizzo del fondo per la non autosufficienza, dichiara di concordare sull'opportunità che il Ministro per la solidarietà sociale illustri alla Commissione la posizione del Governo in materia.

Mimmo LUCÀ, presidente, avverte che inviterà il Ministro per la solidarietà sociale a intervenire in Commissione al fine di rendere i chiarimenti richiesti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 ottobre 2006 - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Gianpaolo Patta, per la solidarietà sociale Franca Dosaggio e per le politiche per la famiglia Chiara Acciarini.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività.
C. 1428 Capezzone.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (Ulivo), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul nuovo testo della proposta di legge C. 1428, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito. Osserva che il testo in esame, partendo dalla riflessione sui dati emersi da un'analisi della Banca Mondiale, che ha evidenziato come in Italia occorrano fra le 58 e le 80 autorizzazioni da parte di


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numerose amministrazioni e altri soggetti per avviare un'impresa, mira ad agevolare il processo di avvio di una attività d'impresa, consentendone un avvio tempestivo e rimandando ad un momento successivo la fase del controllo da parte della pubblica amministrazione. Nell'illustrare più in dettaglio il contenuto della proposta di legge, che si compone di soli tre articoli, fa presente che l'articolo 1 autorizza il Governo ad emanare - entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento - un regolamento di modifica della normativa vigente in materia, al fine di semplificare i procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, di abbreviare i relativi termini, nonché di estendere il ricorso all'autocertificazione e alla dichiarazione di inizio dell'attività. In proposito, ricorda che la previsione di uno sportello unico per le attività produttive presso ogni comune è stata introdotta dall'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha imposto ai comuni di organizzarsi in modo da assicurare che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento per la localizzazione dell'impresa, garantendo informazioni e svolgendo gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie. Ricorda altresì che l'articolo 25 del citato decreto legislativo, parallelamente, dispone che il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive sia unico e che la relativa istruttoria deve avere per oggetto soprattutto i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza. Fa presente quindi che le funzioni dello sportello unico sono state definite nel dettaglio da disposizioni successive che hanno disciplinato le varie fasi del procedimento autorizzatorio e fissato i termini per le pronunce da parte della struttura. Osserva inoltre che la proposta di legge in esame, che si prefigge il duplice obiettivo di garantire una maggiore trasparenza all'attività della pubblica amministrazione attraverso il coinvolgimento dei soggetti interessati, e, nel contempo, di migliorarne la qualità, rendendola più efficiente ed economica, precisa che il Governo, nel conformarsi al criterio generale di semplificazione dei procedimenti dello sportello unico per le attività produttive, dovrà attenersi alle norme regolatrici della materia, che risultano puntualmente elencate all'articolo 1. Ricorda poi che il testo, all'articolo 2, introduce modifiche alla legge n. 241 del 1990, in materia di dichiarazione di inizio attività. In conclusione, atteso che i profili di competenza della Commissione risultano piuttosto marginali - individuandosi nella circostanza che tra le varie autorizzazioni e certificazioni richieste per l'avvio di un'attività d'impresa figurano anche quelle di tipo sanitario -, e considerato che le finalità generali del provvedimento sono senza dubbio condivisibili, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.45.