XIV Commissione - Resoconto di mercoledì 8 novembre 2006


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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 novembre 2006. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
Atto n. 28.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Franca BIMBI, presidente, avverte che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Unificata: si può pertanto procedere all'esame del provvedimento, per poi rinviare ad altra seduta.

Rosella OTTONE (Ulivo), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, sulla base della delega conferita al Governo dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003).
La stessa legge comunitaria ha infatti previsto all'articolo 1, comma 4, che, entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati con la delega conferita, il Governo possa emanare disposizioni integrative e correttive ai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla medesima legge delega.
Le misure previste dal presente schema di decreto legislativo sono volte, secondo la relazione illustrativa, allo sviluppo della politica energetica nazionale e regionale del settore civile, e all'integrazione e alla correzione del testo del decreto legislativo 192/05 sulla base dei risultati emersi nel primo periodo di applicazione.


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Tali misure si inseriscono nell'obiettivo più generale di favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili e della diversificazione energetica, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra previsti dal Protocollo di Kyoto, che impegna gli Stati firmatari a ridurre le emissioni delle polveri sottili nell'ambiente di una certa percentuale entro il 2012, rispetto ai livelli del 1990. Per quanto riguarda l'Italia, in particolare, l'impegno di riduzione è stato fissato al 6,5 per cento.
Passando ad illustrare i contenuti specifici del decreto ricorda che l'articolo 1 precisa e definisce in dettaglio l'ambito di applicazione del decreto legislativo 192 di cui modifica l'articolo 3. L'articolo 2 interviene in materia di certificazione energetica attraverso modifiche e integrazioni all'articolo 6 del decreto legislativo 192. L'articolo 3, che modifica l'articolo 8 del decreto legislativo 192, inserisce nella documentazione asseverata e presentata al comune dal direttore dei lavori l'attestato di qualificazione energetica, che rappresenta una semplificazione della certificazione in quanto l'assunzione di responsabilità da parte di chi progetta e realizza un edificio consente una riduzione degli oneri di accertamento e di ispezione posti a carico degli enti deputati al rilascio della certificazione. L'articolo 4 detta criteri generali di indirizzo dell'attività di programmazione energetica delle regioni, prevedendo, in particolare la predisposizione da parte di queste, oltre che delle province, di un Programma di riqualificazione energetica del parco immobiliare. L'articolo 5 consente il ricorso provvisorio alla procedura di qualificazione energetica,in attesa dell'adozione delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. L'articolo 6 introduce modifiche al regime sanzionatorio previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 192, allo scopo di adeguarlo al nuovo testo del provvedimento. L'articolo 7 dispone ulteriori abrogazioni e modifiche delle disposizioni della legge n. 910 del 1991 e del decreto del Presidente della Repubblica 412/93. L'articolo 8 modifica e integra gli allegati del decreto legislativo, disponendo la soppressione dell'allegato D e l'inserimento dell'allegato M relativo alle norme tecniche. Le modifiche non riguardano l'allegato B. L'articolo 9 relativo alla copertura finanziaria, stabilisce che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per quanto attiene ai profili di compatibilità comunitaria, ricorda che obiettivo della direttiva comunitaria recepita mediante il decreto legislativo n. 192 del2005, oggetto di modifiche da parte del schema di decreto in esame, è il miglioramento della prestazione energetica degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi. Come si legge nella relazioni illustrativa del Governo, alcune delle modifiche ed integrazioni proposte al Decreto legislativo 192/2005 si rendono necessarie proprio al fine di rendere maggiormente aderente il citato decreto alla direttiva comunitaria 2002/91/CE evitando, conseguentemente, l'avvio di un eventuale contenzioso in sede europea.
Al riguardo, particolare importanza assume l'articolo 2 dello schema di decreto in esame, che modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 di recepimento dell'articolo 7 della direttiva comunitaria 2002/91/CE concernente l'attestato di certificazione energetica. Si ricorda al riguardo che la direttiva stabilisce che in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione dell'acquirente o del conduttore che in tal modo è in grado di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio ai fini della comparazione dei costi.
In attuazione di tale principio, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, ha stabilito che entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di consistenti interventi di ristrutturazione


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debbano essere dotati, al termine della costruzione medesima o in caso di compravendita o locazione, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo determinati criteri e metodologie. Tale attestato comprende, tra l'altro, i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è inoltre corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione energetica (All. I). Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, il Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata, predispone, sentito il CNR, l'ENEA e il CNCU, le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri a carico dei piccoli proprietari.
Al fine di rendere maggiormente aderente alla direttiva comunitaria la disposizione in esame, l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo estende gradualmente la certificazione energetica a tutti gli edifici preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del decreto legislativo n. 192 del 2005 (8 ottobre 2006), legando tuttavia la necessità della certificazione all'immissione sul mercato dell'immobile; prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica diventi prerequisito essenziale per accedere ad incentivi ed agevolazioni; rende obbligatorio, dal 1o gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica per tutti gli edifici pubblici in concomitanza con la stipula o il rinnovo dei contratti di gestione degli impianti termici o di climatizzazione.
L'articolo 2 introduce inoltre il comma 2-bis all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, che prevede che l'attestato di qualificazione energetica possa essere predisposto a cura dell'interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica. La relazione illustrativa precisa che la possibilità di far predisporre un attestato di qualificazione energetica ad un professionista già a conoscenza delle caratteristiche dell'edificio viene introdotta al fine di semplificare la procedura di certificazione energetica per gli edifici esistenti e renderla meno onerosa per i cittadini.
Al riguardo, si segnala che l'allegato A definisce l'attestato di qualificazione energetica come il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria, la classe di appartenenza in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla legge. Al di fuori di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005 (come modificato dall'articolo 3 del presente schema di decreto) l'attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell'interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A tal fine, l'attestato comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche che potrebbero permettere passaggi di classe energetica. L'estensore del documento provvede ad evidenziare sul frontespizio che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell'edificio, nonché il suo ruolo con riferimento allo stesso edificio.
In relazione al citato attestato di qualificazione energetica, osserva che l'articolo 5 dello schema di decreto in esame stabilisce che fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 2002/91/CE, l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell'articolo 8, comma 2.
Al riguardo, si osserva che ai sensi dell'articolo 10 della direttiva comunitaria


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2002/91/CE, gli Stati membri assicurano che la certificazione degli edifici e l'elaborazione delle raccomandazioni che la corredano vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti, qualora operino come imprenditori individuali o impiegati di enti pubblici o di organismi privati.
La disposizione in esame fissa, quindi, il principio della necessaria terzietà del soggetto certificatore con la conseguenza che qualora l'adozione delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici richiedesse tempi particolarmente lunghi occorre valutare la compatibilità comunitaria della disposizione che prevede la sostituzione provvisoria dell'attestato di certificazione energetica con l'attestato di qualificazione energetica predisposto a cura dell'interessato.
In merito a questa problematica ricorda che la relazione illustrativa precisa che il ricorso provvisorio alla procedura di qualificazione è imputabile al ritardo nell'adozione delle Linee guida nazionali, attualmente in corso di stesura. Tale ritardo - che peraltro coinvolge tutti i paesi europei - è da imputare alle difficoltà di contemperare le esigenze di affidabilità e ripetibilità delle valutazioni con le esigenze di contenimento dei costi. La relazione aggiunge, inoltre, che il ricorso provvisorio alla procedura di qualificazione consente - rinunciando solo alla terzietà del certificatore - di evitare proroghe del termine a partire dal quale agli edifici di nuova costruzione viene imposta la certificazione energetica.
In conclusione, sottolinea l'opportunità di ulteriori approfondimenti prima di procedere all'espressione del parere.

Gianluca PINI (LNP) concorda con il relatore sull'opportunità di ulteriori approfondimenti.

Franca BIMBI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 67, del 24 ottobre 2006:
a pagina 76, alla seconda colonna, diciannovesima riga, dopo la parola «articolo» inserire le seguenti «la proposta presenta un orientamento di fondo:»; alla venticinquesima riga dopo la parola «membro» e ventottesima riga dopo la parola «concordatari» sono soppressi i simboli «(» e «)»;
a pagina 77, alla seconda colonna, seconda riga, dopo la parola «influenzato» inserire la seguente «indebitamente»; alla quarantanovesima riga, dopo la parola «affermare», sopprimere le parole «- sebbene ciò non costituisca obiettivo primario della proposta - »;
a pagina 78, alla prima colonna, ottava riga, dopo la parola «debole.» inserire il seguente periodo «Tuttavia questo elemento dovrebbe, a suo avviso, essere rafforzato esplicitamente in quanto l'eguaglianza tra i coniugi è principio regolatore cruciale dei rapporti familiari nello spazio giuridico europeo.»;
a pagina 79, alla prima colonna, decima riga, dopo la parola «familiare.» inserire il seguente periodo «Quanto ai matrimoni celebrati a Malta, il Regolamento non incide, ovviamente, sull'assenza dell'istituto del divorzio in quel Paese; si può però ipotizzare che, analogamente agli altri Paesi, anche coloro che si sono sposati a Malta vedranno ampliarsi la loro discrezionalità, e di questo dovrà tenere conto eventualmente lo stesso giudice maltese.»;
a pagina 79, alla prima colonna, alla ventitreesima riga, dopo la parola «europeo» inserire le seguenti «, senza discriminazioni tra Est e Ovest».