V Commissione - Resoconto di mercoledì 22 novembre 2006


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 novembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 11.45.

DL 263/06: Emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
C. 1922 Governo, approvato dal Senato.
(Alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lino DUILIO, presidente, constatata l'assenza dei rappresentanti del Governo e la conseguente impossibilità per la Commissione di svolgere la propria attività, aggiorna la seduta alle ore 13, auspicando che per quell'ora sia possibile procedere alla presenza del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

La seduta, sospesa alle 11.50, riprende alle 13.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il comportamento del Governo, rilevando come non sia la prima volta che i suoi rappresentanti non si presentino con puntualità agli orari di convocazione della Commissione e sottolinea come tale comportamento appaia poco rispettoso nei confronti della Commissione e, più in


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generale, del Parlamento. Chiede quindi al Presidente di intervenire, nelle forme e nei modi che egli ritenga più opportuni, al fine di garantire, per il futuro, una maggiore puntualità da parte del Governo.

Il sottosegretario Mario LETTIERI si scusa personalmente e a nome del Governo per l'equivoco che ha determinato l'odierno ritardo, ringraziando l'onorevole Garnero Santanchè per il garbo con il quale ha posto la questione e impegnandosi affinché simili ritardi non abbiano a ripetersi.

Lino DUILIO, presidente, prende atto di quanto affermato dal sottosegretario Lettieri, riservandosi in ogni caso di valutare l'opportunità di rappresentare al Governo come, ai fini del regolare svolgimento dei lavori della Commissione, sia indispensabile una maggiore puntualità da parte dei suoi rappresentanti.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, rileva come il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, disponga la conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
Il provvedimento, è corredato di relazione tecnica, che nel corso dell'esame presso il Senato è stata integrata da ulteriori note del Governo.
Per quanto concerne l'articolo 3, con riferimento all'annullamento della procedura di gara prevista al comma 1, ritiene che andrebbe chiarito se siano ipotizzabili conseguenze per la finanza pubblica, anche per effetto di possibili contenziosi.
Per quanto riguarda il prolungamento della gestione transitoria da parte delle attuali affidatarie, ricorda come per la precedente proroga, la relazione tecnica all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 245 del 2005 fornisse una quantificazione dei relativi oneri, in relazione ai quali è stata prevista un'autorizzazione di spesa nel limite massimo di 27 milioni per l'anno 2005 e di 23 milioni per l'anno 2006. In considerazione dell'identico contenuto della proroga in esame rispetto a quella di cui al predetto decreto-legge n. 245 del 2005, appare necessario che anche per questa si proceda ad una quantificazione sia dei relativi oneri sia delle risorse con le quali farvi fronte. Ciò anche al fine di valutare la congruità delle risorse, tenuto conto che il successivo articolo 5, comma 6, dispone che agli oneri derivanti dal complesso degli interventi previsti dal provvedimento, ivi compresi quelli relativi all'affidamento del servizio di smaltimento di cui all'articolo 3, si faccia fronte nell'ambito delle risorse derivanti dalla tariffa di smaltimento dei rifiuti (TARSU) nonché delle ulteriori dotazioni finanziarie disponibili sulla contabilità speciale intestata al commissario.
La disposizione in esame non indica, peraltro, entro quale limite le predette risorse - delle quali non viene fornita la consistenza complessiva - debbano essere specificamente destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1-bis, risultando per tale profilo non coerente con la vigente disciplina contabile.
Ribadisce quindi la necessità di precisare - in analogia con la precedente proroga - i limiti massimi entro i quali gli oneri in questione dovranno essere contenuti, in merito all'idoneità dell'utilizzo a copertura delle risorse derivanti dalle tariffe di smaltimento.
Con riferimento, inoltre, alle disposizioni del comma 1-ter, che prevedono il concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici per l'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti, appare opportuno che venga confermata l'assenza di maggiori oneri a carico delle strutture amministrative statali e degli enti pubblici interessati.
Infine, con riguardo al comma 2, andrebbe chiarito se dalle attività in esse configurate derivino oneri ricompresi in quelli oggetto della clausola di copertura di cui all'articolo 5, comma 6.
Relativamente alla clausola di cui all'articolo 5, comma 6, fa presente che la relazione tecnica non definisce l'ammontare complessivo delle risorse a valere sulle quali dovranno essere coperti gli


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oneri derivanti dal provvedimento, pur affermando, con esclusivo riferimento agli introiti da tariffa che l'importo finora incassato (pari complessivamente a 11 milioni) evidenzia comunque un trend crescente. Inoltre, non viene precisato entro quali limiti potranno essere finanziate, a valere sulle predette risorse, le diverse tipologie di interventi previsti dal decreto-legge, posto che, secondo quanto precisato dalla relazione tecnica e dalle note governative pervenute al Senato, gli interventi previsti dal provvedimento potranno essere attuati soltanto nell'ambito delle risorse disponibili.
Le predette indicazioni appaiono peraltro necessarie sia in considerazione della vigente disciplina contabile - già richiamata con riguardo all'articolo 3 - che impone di definire, per ciascun intervento previsto dalla legge, la relativa autorizzazione o previsione di spesa - sia al fine di valutare la congruità delle risorse disponibili rispetto ai nuovi interventi previsti, tenendo altresì conto del complesso delle attività cui le risorse in questione sono già finalizzate, in base alla vigente normativa.
Andrebbe pertanto chiarito, secondo quanto già richiesto nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato, sia se eventuali maggiori oneri connessi agli interventi previsti dal decreto-legge potranno essere compensati da un incremento della tariffa di smaltimento dei rifiuti, sia quali siano i poteri del commissario straordinario in ordine alle variazioni della tariffa medesima.
Da ultimo, rileva come, dal punto di vista formale, la norma faccia riferimento agli oneri derivanti dagli interventi previsti dal decreto-legge, compresi quelli di cui agli articoli 3 e 5. A tale proposito, osserva come: gli interventi di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 2, dovrebbero essere attuati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla luce delle clausole di invarianza previste nei predetti commi; gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, dovrebbero essere attuati assicurando l'invarianza della spesa mediante riduzione della struttura commissariale, come indicato dal comma 4 del predetto articolo; gli interventi di cui all'articolo 2, dovrebbero essere realizzati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla luce delle clausole di invarianza previste ai commi 1 e 1-bis del predetto articolo 2; gli interventi di cui all'articolo 4, dovrebbero anch'essi essere realizzati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come esplicitamente previsto al comma 6 dello stesso articolo 4.
Conseguentemente, tenuto conto della portata degli interventi di cui agli articoli 6 e 7, che non appare tale da determinare conseguenze negative di carattere finanziario, gli interventi aventi effetti onerosi cui il testo fa riferimento sembrerebbero coincidere con quelli di cui all'articolo 3, esplicitamente richiamato, e al medesimo articolo 5.
In proposito appare comunque opportuno che il Governo confermi che si tratta appunto delle disposizioni indicate.
Osserva altresì come il testo non rechi alcuna quantificazione dell'ammontare degli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto-legge, sia pure in forma di stima, ma si limiti a individuare le modalità con le quali vi si farebbe fronte. Per quanto concerne, in particolare, la previsione dell'utilizzo delle risorse derivanti dalla TARSU, si ricorda come la relazione tecnica allegata al testo originario del provvedimento, indicasse che le risorse derivanti dalla tariffa di smaltimento della regione Campania, introitate mensilmente dalla struttura commissariale, al netto delle quote di ristoro dovute ai comuni che ospitano gli impianti di discariche e i siti di stoccaggio, ammontano complessivamente a circa 11 milioni di euro. La stessa relazione tecnica precisava che si potrà provvedere agli interventi previsti dal decreto-legge solo nel limite delle risorse introitate, nonché delle ulteriori residue disponibilità del commissario, di cui peraltro non è specificato l'ammontare.
A tale proposito osserva come l'affermazione contenuta nella relazione tecnica non trovi puntuale riscontro nel testo, il quale si limita a prevedere che agli oneri recati dagli interventi del decreto-legge si farà fronte «nell'ambito» delle risorse


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derivanti dalla TARSU. Il disallineamento tra quanto affermato dalla relazione tecnica e quanto stabilito dalla disposizione in esame potrebbe avere conseguenze concrete sulla portata degli interventi da realizzare e sulla capienza delle risorse disponibili a valere sui proventi della TARSU
Rileva, altresì, l'esigenza di acquisire un chiarimento del Governo sulle ulteriori dotazioni finanziarie disponibili sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato le quali concorrono alla copertura degli oneri del decreto-legge.
Appare infine necessario un chiarimento da parte del Governo sulla possibilità di utilizzare le risorse indicate per gli interventi derivanti dall'attuazione del decreto-legge senza pregiudicare la realizzazione di quelli eventualmente già previsti a valere sulle medesime risorse.
Per quanto concerne la copertura degli oneri derivanti dagli interventi di conto capitale si rileva che l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale utilizzato reca la necessaria disponibilità.
Dal punto di vista formale, si osserva che la norma non individua specificatamente gli interventi di conto capitale del decreto-legge, né la loro entità, posto che la formulazione letterale del testo lascia supporre che l'integrazione della contabilità speciale nella misura dei 20 milioni di euro non coincida con l'entità complessiva degli oneri di conto capitale.

Il sottosegretario Mario LETTIERI con riferimento all'articolo 3, comma 1, fa presente che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'annullamento della procedura di gara e i conseguenti contenziosi, graveranno sulla tariffa di smaltimento rifiuti, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del presente decreto-legge.
Relativamente all'articolo 3, comma 1-bis, sottolinea come l'impostazione del decreto-legge sia di finanziare gli interventi previsti mediante la riscossione della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti nell'area campana. Circa l'idoneità del predetto strumento, rinvia a quanto precisato nella relazione tecnica, nella quale l'indicato importo di 11 milioni di euro costituisce prova di un'inversione di tendenza degli utenti del servizio, che stanno ora provvedendo effettivamente ai dovuti pagamenti, con un trend in crescita. Inoltre, in sede di conversione, al commissario delegato sono state assegnate ulteriori risorse immediatamente spendibili per gli interventi in conto capitale, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006. Precisa inoltre come la realizzazione dei vari interventi scaglionati nel tempo potrà essere effettuata sulla base di un apposito cronoprogramma predisposto dal commissario delegato, che terrà conto delle risorse disponibili derivanti dall'introito della tariffa, da quelle già presenti sulla contabilità speciale e dai citati 20 milioni di euro. Pertanto, la quantificazione delle risorse da assegnare per ogni specifico intervento verrà determinata dal commissario delegato in sede di redazione del cronoprogramma, nel momento in cui si avrà contezza delle effettive risorse finanziarie disponibili nel loro complesso.
Relativamente all'articolo 3, comma 1-ter, conferma che per le amministrazioni statali e gli enti interessati dall'aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti non derivano nuovi o maggiori oneri in quanto tali compiti rientrano nelle attività istituzionali degli stessi e che eventuali ulteriori adempimenti a carico delle predette strutture dovranno essere fronteggiati facendo ricorso alle risorse disponibili a legislazione vigente.
Circa la richiesta di chiarimenti relativa alla quantificazione degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dal decreto-legge, fa presente come allo stato non sia possibile determinare il costo degli interventi medesimi, né quantificare in sede di decreto-legge l'ammontare complessivo delle risorse derivanti dalla tariffa di smaltimento rifiuti. In proposito rinvia a quanto specificato all'articolo 3, comma 1-bis, relativamente al cronoprogramma degli interventi. In relazione agli aspetti relativi alla comprimibilità dei costi, risulta evidente come il citato cronoprogramma sia lo strumento per modulare, anche sotto il


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profilo temporale, le risorse disponibili in funzione degli oneri finanziari da soddisfare. Infine, conferma che gli oneri di cui si rende necessaria la copertura finanziaria sono quelli derivanti dagli interventi previsti dagli articoli 3 e 5.

Salvatore IACOMINO (RC-SE) ritiene necessario che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti in ordine all'articolo 1, comma 4 del decreto-legge, precisando, in particolare, se la riduzione ivi prevista dell'organico della struttura commissariale riguardi il personale assunto con contratto a tempo determinato, il che sarebbe inaccettabile specie ove si utilizzassero le relative economie per corrispondere elevati emolumenti ai sub-commissari ed ai componenti della Commissione di cui all'articolo 1, comma 3 del provvedimento.

Il sottosegretario Mario LETTIERI rassicura l'onorevole Iacomino in ordine alla questione testé posta, chiarendo come non sussista l'intenzione né di licenziare personale a contratto né di corrispondere emolumenti eccessivi e sproporzionati ai sub-commissari ed ai componenti della Commissione di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
sul testo del provvedimento:
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
gli interventi previsti dal provvedimento suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri sono quelli derivanti dagli articoli 3 e 5;
agli eventuali oneri derivanti dall'annullamento delle procedure di gara di cui all'articolo 3, comma 1, e agli eventuali contenziosi che potrebbero derivarne si farebbe fronte con le risorse assicurate dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
per quanto concerne specificamente i proventi della tassa, si registra una inversione di tendenza per cui gli utenti del servizio stanno provvedendo ai pagamenti dovuti e il relativo gettito evidenzia un andamento crescente negli anni;
in ogni caso, agli interventi da realizzare si provvederà sulla base delle risorse effettivamente disponibili mediante la predisposizione, a cura del commissario delegato, di un programma diretto a modulare, sotto il profilo temporale, l'attuazione degli interventi stessi in termini compatibili con le disponibilità esistenti;
rilevato che è comunque opportuno garantire, anche sotto il profilo formale, la piena rispondenza del dettato normativo agli elementi di chiarimento che sono stati forniti;

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 5, comma 6, sostituire le parole da: "ai sensi del presente decreto" fino a: "di cui al presente articolo" con le seguenti: "ai sensi dell'articolo 3 e del presente articolo" e le parole: "nell'ambito delle risorse" con le seguenti: "nei limiti delle risorse"».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 novembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 13.20.


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Schema di regolamento recante modifiche agli articoli 17 e 18 del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, concernente organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
Atto n. 36.
(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, rileva come lo schema di regolamento rechi modifiche agli articoli 17 e 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, concernente organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali. Il provvedimento è corredato di relazione tecnico-finanziaria, nella quale si afferma che esso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con riferimento alle spese di funzionamento del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico scientifici, osserva come l'articolo 1, comma 8 e l'articolo 2, comma 7 dispongono che le risorse umane e strumentali necessarie siano assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, di bilancio, e la formazione e dalle competenti direzioni generali.
Rileva, inoltre, come nel dettato normativo non sembri trovare puntuale riscontro l'affermazione contenuta nella relazione tecnico-finanziaria, secondo la quale ai componenti non spetterebbe, già a normativa vigente, alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese di missione. Al riguardo, osserva come lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali preveda per ogni centro di responsabilità un capitolo nel quale sono iscritte le risorse per le indennità di missione e per il rimborso spese di trasporto ai membri di consigli e comitati, sia interni che esterni al ministero. Appare, quindi, opportuno che il Governo confermi la sussistenza nel bilancio a legislazione vigente di specifiche ed adeguate risorse da destinare allo scopo.
Ritiene infine opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di modificare: l'articolo 3 dello schema di regolamento, prevedendo esplicitamente che la partecipazione al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e ai Comitati tecnico scientifici non comporti la corresponsione di alcun compenso o indennità; la clausola di invarianza di cui al comma 2, per assicurarne la conformità alla prassi consolidata, prevedendo che dall'attuazione del presente provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Mario LETTIERI conferma che ai componenti del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico scientifici non spetterà alcun compenso o indennità e che sussistono nel bilancio adeguate risorse a copertura delle eventuali spese di missione; conferma altresì che dal provvedimento non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lino DUILIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, formula la seguente proposta di parere:
« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento in oggetto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:
"2. Ai componenti del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici non è corrisposto alcun emolumento, indennità o compenso.


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2-bis. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendiconto energetico nell'edilizia.
Atto n. 28.
(Rilievi alla X Commissione).
(Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento).

Lino DUILIO, presidente, rilevato come, in mancanza del parere espresso dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la Commissione non possa procedere all'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2002/91/CE, in attesa della trasmissione del predetto parere, ne rinvia l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.