X Commissione - Resoconto di marted́ 28 novembre 2006


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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 novembre 2006. - Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. - Interviene il viceministro dello sviluppo economico Sergio D'Antoni.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11/02/2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
Atto n. 39.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Salvatore TOMASSELLI (Ulivo), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, composto di 15 articoli e quattro allegati tecnici, attua la delega contenuta nell'articolo 21 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004). Detta norma prevede che il recepimento della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, avvenga nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) individuare le misure di promozione e sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento basate sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, secondo obiettivi di accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e dell'efficienza energetica, nonché di tutela dell'ambiente; b) assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo della cogenerazione di cui alla lettera a) con il quadro normativo e regolatorio nazionale sul mercato interno dell'energia elettrica e con le misure per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, garantendo altresì la stabilità del quadro normativo per gli investimenti


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effettuati; c) prevedere l'avvio di un regime di garanzia d'origine dell'elettricità prodotto dalla cogenerazione ad alto rendimento e, in coordinamento con le amministrazioni territoriali interessate, l'istituzione di un sistema nazionale per l'analisi delle potenzialità della cogenerazione e per il monitoraggio sulle realizzazioni e sull'efficacia delle misure adottate; d) agevolare l'accesso alla rete dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento e semplificare gli adempimenti amministrativi e fiscali, a parità di gettito complessivo, per la realizzazione di unità di piccola cogenerazione e di microgenerazione.
Ricorda che con il termine cogenerazione si intende la produzione combinata, di un unico processo, di energia elettrica e di energia termica e/o meccanica.
Rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e calore, la produzione combinata, se efficace, comporta: un risparmio economico conseguente al minor consumo di combustibile; una riduzione dell'impatto ambientale, conseguente sia alla riduzione delle emissioni che al minor rilascio di calore residuo nell'ambiente (minor inquinamento atmosferico e minor inquinamento termico); minori perdite di trasmissione e distribuzione per il sistema elettrico nazionale, conseguenti alla localizzazione degli impianti in prossimità dei bacini di utenza o all'autoconsumo dell'energia prodotta; la sostituzione di modalità di produzione del calore poco efficienti e più inquinanti.
In Europa la diffusione delle cogenerazione incide in maniera molto differente all'interno dei singoli Stati membri e ciò è in larga parte connesso con due fattori: il fabbisogno termico delle industrie manifatturiere e le caratteristiche climatiche dei singoli Paesi. Bisogna infatti considerare che l'ostacolo allo sviluppo delle cogenerazione è la difficoltà di collocare il calore prodotto (rispetto all'energia elettrica, che se non autoconsumata può sempre essere venduta alla rete pubblica di trasmissione). L'utilizzo del calore richiede che l'utenza termica sia in prossimità dell'impianto di cogenerazione, non giustificandosi economicamente il trasporto del calore. Per tale motivo la cogenerazione industriale è diffusa in quei settori che hanno una domanda consistente e costante di calore per il loro ciclo tecnologico: industria chimica, della carta, raffinazione.
Nel complesso, secondo Eurostat, nel 2000 in Europa il 9,6 per cento del totale dell'energia elettrica prodotta proveniva da impianti di cogenerazione; la Germania è il maggiore produttore di elettricità da cogenerazine (circa 61 TWh) mentre per la Danimarca la percentuale di energia elettrica da cogenerazione arriva al 52,6 per cento del totale.
Per quanto riguarda il nostro Paese, l'opportunità di sviluppare l'utilizzo della cogenerazione per soddisfare i fabbisogni termici ed elettrici delle utenze civili e industriali discende dalle considerazioni che possono farsi in merito a tre aspetti: il nostro Paese è fortemente dipendente dall'approvvigionamento dall'estero di fonti energetiche: la riduzione di tale dipendenza è una priorità strategica del Governo; la cogenerazione di energia elettrica e termica consente di accrescere l'efficienza energetica degli impianti, i quali, a parità di energia resa utilizzeranno meno combustibile rispetto alla generazione disgiunta di elettricità e di calore; la cogenerazione, comportando un minore impiego di combustibile a parità di servizio reso, contribuisce alla diminuzione delle emissioni climalternanti, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del protocollo di Kyoto.
Passando all'esame degli articoli, ricorda che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame, di recepimento degli articoli 1 e 2 della direttiva 2004/8/CE, definisce le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento.
A tal fine il comma 1 precisa che il decreto legislativo è volto all'accrescimento dell'efficienza energetica e al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento. Conseguentemente, anche allo scopo di tutelare l'ambiente, definisce misure in grado di promuovere e sviluppare la cogenerazione ad alto rendimento di


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calore ed energia, tenendo conto della domanda di calore utile e delle condizioni climatiche del Paese.
L'articolo 2, recante «definizioni», riproduce sostanzialmente l'articolo 3 della citata direttiva, con la sola eccezione riguardante l'»elettricità di complemento» che nello schema in esame viene definita «elettricità di integrazione». La differenza, come si legge nella relazione che accompagna il provvedimento, è meramente terminologica, in quanto la definizione proposta risulta la stessa.
In relazione alle espressioni più ricorrenti nel provvedimento in esame segnalo che il comma 1 definisce la cogenerazione come «la generazione simultanea, in un unico processo, di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica».
Per cogenerazione ad alto rendimento - la sola cui la direttiva 2004/8/CE riconosca benefici, come ricorda anche la relazione allo schema - si intende la cogenerazione che presenta caratteristiche conformi ai criteri indicati nell'allegato III del decreto («Metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione»).
Per unità di cogenerazione, ovvero sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore si intende una unità che può operare in cogenerazione (articolo 2, lettera b)).
Segnalo inoltre, le definizioni di unità di piccola generazione e di microcogenerazione: unità di cogenerazione che presentano, rispettivamente, una capacità di generazione installata inferiore a 1MWe e una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe (lettere d) e e)).
Il comma 2 prevede che ad integrazione delle definizioni riportate nel comma 1 dell'articolo si applicchino le definizioni contenute nel decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, di recepimento della direttiva 96/92/CE sul mercato interno dell'energia elettrica, e del decreto legislativo n. 387/03 di recepimento della direttiva 2001/77/CE sull'energia rinnovabile.
Il comma 1 dell'articolo 3 prevede - come consentito, peraltro, dall'articolo 12, par. 3, della direttiva 2004/8/CE - che fino al 31 dicembre 2010 sia considerata cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione che rispetta i parametri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, così come previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 79/99.
Il citato paragrafo della direttiva prevede, infatti, che fino al 2010 gli Stati membri possano definire la cogenerazione ad alto rendimento avvalendosi di metodi alternativi a quelli previsti dalla stessa direttiva, purché sia dimostrato, a livello nazionale, che tali metodi alternativi consentono di ottenere mediamente gli stessi risultati raggiungibili applicando i metodi della direttiva.
Ricordo che secondo il decreto legislativo 79/99 la «cogenerazione» consiste nella «la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate» e che l'Autorità ha provveduto a definire le condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come con la deliberazione 19 marzo 2002, n. 42/02, e succ. modifiche.
Secondo la deliberazione 42/02 la produzione combinata di energia elettrica e calore deve soddisfare due indici:
indice di risparmio energetico (IRE), rappresentante il risparmio che si ottiene applicando la cogenerazione ai valori di riferimento per la produzione separata;
il limite termico (LT) indicante la percentuale di calore prodotto in cogenerazione rispetto al totale dell'energia prodotta in cogenerazione.

I criteri alternativi di calcolo appena esposti non si applicano ai fini del rilascio della garanzia d'origine e per la predisposizione delle statistiche di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 9 dello schema in esame.


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Infatti il comma 2, ottemperando a quanto previsto dal citato articolo 12, par. 3, della direttiva 2004/8/CE, prevede che per le predette finalità la quantità di elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento sia determinata in base ai calcoli riportati nell'allegato II dello schema che riproduce il corrispondente allegato alla direttiva.
Il comma 1 dell'articolo 4 - attuativo dell'articolo 5 della direttiva - introduce la garanzia di origine dell'elettricità prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento, che viene rilasciata su richiesta del produttore.
Il comma 2 individua come soggetto competente al rilascio della garanzia di origine - secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori - il Gestore dei servizi elettrici-GSE spa.
La garanzia di origine - come precisa il comma 3 - può essere rilasciata soltanto nel caso in cui l'elettricità annua prodotta da cogenerazione ad alto rendimento non risulti inferiore a 100 MWh. Il comma 4 precisa i dati, di seguito elencati, che devono essere riportati nella garanzia di origine:
ubicazione dell'impianto;
tecnologia utilizzata;
combustibile dal quale è stata prodotta l'elettricità;
quantità di combustibile utilizzato mensilmente;
corrispondente produzione netta mensile di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, in conformità all'allegato II, che la garanzia di origine rappresenta;
potere calorifico inferiore del combustibile da cui è stata prodotta l'elettricità;
uso del calore generato insieme all'elettricità;
risparmio di energia primaria, calcolato conformemente all'allegato III.

Come si precisa nel comma 5, l'utilizzo della suddetta garanzia spetta ai produttori che se ne possono avvalere per dimostrare che l'energia elettrica che vendono è prodotta da cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi del provvedimento in esame.
Le disposizioni dei commi 6-8 contengono indicazioni relative all'operato del Gestore dei servizi elettrici, che è tenuto:
ad istituire un sistema informatico ad accesso controllato volto a consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia di origine. Sono fatte salve la disposizione del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (comma 6);
al rilascio della garanzia di origine subordinatamente alla verifica dell'attendibilità dei dati forniti dal richiedente e della loro conformità alle disposizioni del presente decreto. A tal fine il GSE è incaricato di disporre controlli sugli impianti in esercizio sulla base di un programma annuale, fatte, comunque, salve le competenze dell'AEEG (comma 7);
all'adozione delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia di origine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Le procedure saranno sottoposte all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico (comma 8).

Da ultimo il comma 9 prevede il riconoscimento nel nostro Paese della garanzia di origine rilasciata in un altro Stato membro della UE in attuazione della direttiva 2004/8/CE, a patto che tale garanzia contenga tutti i dati elencati nel comma 4. La disposizione precisa, inoltre, che il riconoscimento in Italia non dà diritto di accesso ai meccanismi di sostegno alla cogenerazione previsti a livello nazionale.
Il comma 1 dell'articolo 5 assegna al Gestore dei servizi elettrici il compito di predisporre - entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento - un rapporto contenente l'analisi del potenziale nazionale di realizzazione della cogenerazione ad alto rendimento,


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che dovrà essere trasmesso ai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, alla Conferenza unificata e all'AEEG.
L'analisi evidenzierà separatamente il potenziale della piccola generazione e della micro-cogenerazione, anche con riguardo al calore destinato alle serre.
Il rapporto, secondo quanto precisato dal comma 2, è destinato a:
contenere dati tecnici documentati conformemente ai criteri indicati dall'allegato IV;
individuare per ciascuna regione e provincia autonoma il potenziale di domanda di raffreddamento e riscaldamento utile che si presta alla cogenerazione ad alto rendimento, nonché la disponibilità di combustibili e altre fonti energetiche da utilizzare ai fini della cogenerazione;
analizzare gli ostacoli che impediscono la realizzazione del potenziale nazionale di cogenerazione ad alto rendimento, con particolare riguardo a quelli relativi ai prezzi e ai costi dei combustibili, all'accesso ai medesimi, alle questioni concernenti le reti, alle procedure amministrative e alla mancata internazionalizzazione dei costi esterni nei prezzi dell'energia.

L'articolo 6 individua le misure a sostegno della cogenerazione ad alto rendimento, facendo salva, innanzitutto, al comma 1, l'applicazione delle seguenti norme:
obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta mediante cogenerazione (articolo 3, comma 3, decreto legislativo 79/99);
salvaguardia della sicurezza e dell'economicità degli approvvigionamenti per i clienti vincolati e della garanzia di diversificazione delle fonti energetiche, anche con l'utilizzazione oltre che delle energie rinnovabili, dell'energia prodotta mediante cogenerazione (articolo 4, comma 2 decreto legislativo 79/99);
esonero dall'obbligo di immissione nel sistema elettrico nazionale di una quota di energia elettrica da fonti rinnovabili (articolo 11, comma 3, decreto legislativo 79/99) e priorità di dispacciamento all'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione;
priorità di dispacciamento per l'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione e fonti nazionali di energia combustibile primaria, assicurata dal Gestore della rete elettrica nazionale (articolo 11, comma 4, decreto legislativo 79/99).

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 la cogenerazione può accedere ai benefici derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo 79/99 e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 164/00 di liberalizzazione del settore del gas. Si tratta dei cosiddetti «titoli di efficienza energetica» (i cosiddetti certificati bianchi), attestanti gli interventi realizzati ai fini della riduzione dei consumi energetici, tra i quali rientra a buon titolo - come si sottolinea nella relazione governativa - anche la cogenerazione ad alto rendimento.
Il comma 2 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 6, e, quindi, anche del meccanismo dei certificati bianchi, alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento
Il comma 3 rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - la definizione dei criteri di incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento, attraverso il meccanismo dei certificati bianchi, che dovranno tener conto di quanto segue:
potenza elettrica dell'impianto;
rendimento complessivo dell'impianto;


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calore utile;
aspetti innovativi dell'impianto e delle modalità d'uso del calore utile;
risparmio energetico conseguito e relativa persistenza nel tempo;
tipologia di combustibile impiegato;
emissioni inquinanti e climalteranti.

Da ultimo il comma 4 equipara, ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal comma 1 dell'articolo in esame, il risparmio di forme energetiche diverse dall'elettricità e dal gas al risparmio di gas naturale.
In attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2004/8/CE, l'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in esame, al comma 1, demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione delle regole tecniche ed economiche per la connessione delle unità di cogenerazione ad alto rendimento alle reti elettriche, i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi.
A tal fine l'AEEG dovrà provvedervi entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Si segnala al riguardo che con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, articolo 14, è stato previsto analogo adempimento da parte dell'AEEG per quanto concerne la connessione alla rete elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Il comma 2 individua il contenuto dei provvedimenti adottati dall'AEEG che dovranno:
a) prevedere la pubblicazione degli standard tecnici di realizzazione degli impianti per la connessione, da parte dei gestori di rete;
b) fissare procedure, tempi e criteri di determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie ad individuare la soluzione definitiva di connessione;
c) stabilire i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;
d) stabilire le regole da rispettare nella realizzazione degli impianti di rete per la connessione da parte del produttore, individuando i provvedimenti che i gestori di rete devono adottare per definire i requisiti tecnici di detti impianti; nei casi in cui il produttore non intenda avvalersi di questa facoltà, stabiliscono quali sono le iniziative che i gestori di rete devono adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;
e) prevedere la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione dei nuovi impianti;
f) definire le modalità di ripartizione fra i produttori che ne beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Tali modalità, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, tengono conto dei benefici che i produttori già connessi, quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni;
g) eventualmente prevedere, su conforme parere del Ministero dello sviluppo economico, condizioni particolarmente agevoli per l'accesso alla rete dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento prodotta da unità di piccola o micro-cogenerazione.

Il comma 4 prevede infine che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel definire le tariffe connesse ai costi di trasmissione e distribuzione e le condizioni di acquisto dell'energia elettrica di riserva o integrazione, tenga conto delle particolari condizioni di esercizio delle unità di cogenerazione ad alto rendimento.
L'articolo 8, disciplinante le procedure amministrative relative all'autorizzazione, alla costruzione e alla gestione degli impianti di cogenerazione, al comma 1 rinvia, per quanto riguarda gli impianti di potenza termica superiore ai 300 MW, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, alla legge 55/2002, di conversione del decreto-legge 7/02, che ha introdotto un procedimento unico autorizzativo.


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Ricordo che il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, «Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale», convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 ha individuato gli elementi essenziali di una nuova procedura volta ad autorizzare la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.
In particolare, viene stabilito che gli impianti, gli interventi di modifica e le opere connesse sono dichiarati opere di pubblica utilità; l'autorizzazione è rilasciata, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e locali; la valutazione di impatto ambientale costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento; l'istruttoria deve in ogni caso concludersi entro 180 giorni e l'autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale.
Per quanto riguarda, invece, gli impianti di potenza termica uguale o inferiore ai 300 MW il comma 2 rinvia alla normativa vigente e, in particolare, all'articolo 31 del decreto legislativo 112/98, come si sottolinea nella relazione illustrativa. La seconda parte del comma riconosce inoltre alla regione o alla provincia autonoma la possibilità di definire procedure autorizzative semplificate, prevedendo un procedimento unico in materia di autorizzazione degli impianti.
Il comma 3 stabilisce che il decreto recante le norme di omologazione degli impianti di microgenerazione, previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 239 del 2004 di riordino del settore energetico provveda - anche per gli aspetti di sicurezza antincendio e d'intesa con la Conferenza Unificata - a stabilire procedure autorizzative semplificate per gli impianti di piccola e micro-cogenerazione (vale a dire di potenza inferiore a 1 MWe), tenendo conto anche di quanto stabilito dal comma 86 della stessa legge 239.
I commi da 85 a 89 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia», recano la specifica disciplina in materia di impianti di microgenerazione di energia elettrica. Viene definito impianto di microgenerazione «un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW» (comma 85). Risulta chiara la volontà di favorire la diffusione della cogenerazione con il successivo comma (86), che prevede la semplificazione estrema dell'iter autorizzativo degli impianti «omologati». È stato fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il termine ultimo per l'emanazione, da parte del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'interno, di apposite norme per l'omologazione degli impianti di microgenerazione, e per la definizione dei limiti di emissione e di rumore nonché dei criteri di sicurezza (comma 88). Infine il comma 89, con decorrenza dall'anno 2005, pone a carico dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas l'attività di monitoraggio annuale sullo sviluppo degli impianti di microgenerazione e l'invio di una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri delle attività produttive e dell'ambiente, nonché alla Conferenza unificata e al Parlamento.
L'articolo 9 pone a carico del Ministero dello sviluppo economico l'obbligo di pubblicare, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una relazione sull'applicazione del decreto in esame, entro la data del 21 febbraio 2007 e, successivamente, ogni quattro anni (comma 1).
La relazione, che viene inviata per informazione alla Commissione europea, è volta ad illustrare i progressi compiuti per incrementare la quota di cogenerazione ad alto rendimento e, ai sensi del comma 2, contiene quanto segue:
analisi e valutazioni dell'applicazione dell'articolo 4 sulla garanzia d'origine, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati per garantire l'affidabilità del sistema;


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analisi del potenziate nazionale di sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento (articolo 5, comma 1);
procedure amministrative di costruzione e gestione impianti (articolo 8), finalizzate a:
1) favorire Ia progettazione dì unità di cogenerazione per soddisfare domande economicamente giustificabili di calore utile ed evitare la produzione di una quantità di calore superiore al calore utile;
2) ridurre gli ostacoli all'aumento della cogenerazione;
3) razionalizzare e accelerare le procedure ammistrative;
4) garantire norme oggettive, trasparenti e non discriminatorie che tengano conto delle particolarità delle varie tecnologie di cogenerazione;
5) favorire il coordinamento fra le diverse amministrazioni per quanto concerne i termini di ricezione e trattamento delle domande di autorizzazione;
6) definire eventuali linee guida per procedure autorizzative e la fattibilità di una procedura di programmazione rapida per i produttori di cogenerazione;
7) designare un'eventuale organo di mediazione nelle controversie fra le amministrazioni responsabili del rilascio delle autorizzazione.

Il comma 3 prevede, altresì, la presentazione alla Commissione europea, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di dati e informazioni sulla produzione nazionale di energia elettrica e di calore mediante cogenerazione, secondo la metodologia indicata nell'allegato II al decreto.
Per i dati relativi al 2006 il Ministero provvederà all'invio entro il 31 dicembre 2007, per gli anni successivi l'invio avverrà su base annuale.
I dati, trasmessi anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, saranno comprensivi anche dei dati riguardanti la capacità di cogenerazione e i combustibili usati a tal fine. Eventuali dati sul risparmio di energia primaria realizzato attraverso la cogenerazione saranno elaborati in conformità alla metodologia di cui all'allegato III.
L'articolo 10 che secondo la relazione governativa si propone l'obiettivo di assicurare una maggiore informazione sulla consistenza e sulla diffusione degli impianti di cogenerazione in Italia, al comma 1 introduce per gli esercenti di officine di produzione di energia elettrica, tenute alla denuncia ai fini del relativo esercizio ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 504/95 e per gli esercenti di impianti di produzione di elettricità, di cui all'articolo 52, comma 3, dello stesso provvedimento - ad eccezione di quelli di potenza elettrica non superiore ad 1 kW (lettera d) del comma 3) - l'obbligo di comunicare al GSE i dati relativi alle proprie officine.
La comunicazione di tali dati sarà effettuata secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Modalità semplificate saranno previste per gli impianti di piccola e micro-cogenerazione (comma 2).
Ricordo che l'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative», stabilisce per coloro che intendono esercitare una officina di produzione di energia elettrica l'obbligo di farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. L'ufficio, una volta eseguita la verifica degli impianti, rilascia la licenza d'esercizio che è soggetta al pagamento di un diritto annuale.
L'articolo 52 del decreto legislativo 504, disciplina invece l'imposta di consumo sull'energia elettrica, stabilendo che il soggetto obbligato al relativo pagamento è l'esercente l'officina di produzione di energia elettrica od il soggetto ad esso assimilato. Lo stesso articolo al comma 3 stabilisce che al pagamento non è sottoposta l'elettricità:
a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ed assimilate con potenza non superiore a 20 kW;


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b) impiegata in aeromobili, navi, autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori) nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
d) prodotta da piccoli impianti generatori di potenza elettrica non superiore ad 1 kW;
e) prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso di potenza complessiva non superiore a 200 kW;
e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw;
e-ter) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici.

Sulla base dei dati comunicati ai sensi del comma 1, il GSE provvederà, ai sensi del comma 3, ad istituire una banca dati sulla cogenerazione.
Il comma 4 prevede la trasmissione al GSE - ai fini dell'immissione nella suddetta banca dati - di informazioni su impianti, modalità di sostegno e di erogazione di agevolazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche che effettuano agevolazioni a favore della cogenerazione.
Il comma 5 prescrive infine che ai fini della comunicazione dei dati prevista dal precedente comma 1, gli impianti di cogenerazione siano dotati di apparecchi di misurazione del calore utile ad eccezione degli impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 1 MW i cui titolari e responsabili autocertifichino il calore utile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
L'articolo 11 modifica alcune disposizioni della legge 239/04 di riordino del settore energetico.
Le modifiche riguardano in particolare:
l'articolo 1, comma 71, che ha esteso il riconoscimento dei certificati verdi, all'energia elettrica prodotta mediante utilizzo di idrogeno e quella prodotta da impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile, nonché all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento urbano, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.

A seguito della novella prevista dall'articolo in esame viene meno, al citato comma 71, il riconoscimento del beneficio dei certificati verdi all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento che, con il presente decreto, viene sostituito dal riconoscimento dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi), previsto dal precedente articolo 6 dello schema in esame:
articolo 1, commi 85, 86 e 89. Le modifiche, come si sottolinea nella relazione governativa, sono apportate allo scopo di rendere compatibili le definizioni di impianti di microgenerazione ivi contenute con quelle della direttiva.

La legge 239/04, che non reca alcuna definizione di impianti di piccola generazione, definisce al comma 85 come impianti di microgenerazione quelli aventi una potenza inferiore a 1 MW (mentre per la direttiva sono quelli di potenza inferiore a 50 kW). Il comma 86 assoggetta a norme autorizzative semplificate l'installazione di impianti di microgenerazione - purché omologati - prevedendo, in particolare, per gli impianti di generazione termoelettrici, gli stessi oneri tecnici ed autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica. Il comma 89 pone a carico dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas l'attività di monitoraggio annuale sullo sviluppo degli impianti di microgenerazione.


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Per quanto riguarda il comma 85 l'articolo in esame - comma 1, lettera b) - provvede alla sostituzione del parola «microgenerazione» con il termine «piccola generazione»; la lettera c) aggiunge poi il comma 85-bis recante la definizione di impianto di microgenerazione in conformità a quanto disposto dalla direttiva.
Per quanto riguarda il comma 86, la relativa novella è volta a sostituire il riferimento alla omologazione degli impianti con il riferimento alla loro certificazione.
Con la modifica prevista al comma 89 l'attività di monitoraggio dell'AEEG viene estesa anche agli impianti di piccola cogenerazione.
L'articolo 12 concerne le procedure per la modifica degli allegati che costituiscono parte integrante del provvedimento.
In particolare, si prevede che i citati allegati possono essere modificati e integrati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, conformemente alle direttive e alle decisioni comunitarie.
Gli allegati, che riproducono quelli corrispondenti della direttiva 2004/8/CE, intervengono in materia di:
Tecnologie di cogenerazione (allegato I);
Calcolo dell'elettricità da cogenerazione (allegato II);
Metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione (allegato III);
Criteri per l'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento (allegato IV).

Con l'articolo 13 si dà invece attuazione alle disposizioni dell'articolo 16 della direttiva 2004/8/CE che, modificando l'articolo 3, par. 1, della direttiva 92/42/CEE, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, ne esclude l'applicazione in riferimento alle unità di cogenerazione come definite dalla sopra citata direttiva 2004/8/CE.
In particolare l'articolo dispone che le caldaie ad acqua calda facenti eventualmente parte di una unità di cogenerazione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente decreto, siano escluse dal campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660 recante «Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi».
L'articolo 14, in considerazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 11 che limitano l'accesso ai certificati verdi in relazione all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento riportandone il meccanismo di incentivazione - come si legge nella relazione governativa - «nell'alveo del più appropriato incentivo dei titoli di efficienza energetica», al comma 1, fa salvi i diritti acquisiti dai soggetti titolari degli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, purché risultino in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) entrata in esercizio nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 239/04 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
b) autorizzazione concessa dopo la data di entrata in vigore della legge 239 e prima della data di entrato in vigore del presente decreto ed entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2008;
c) entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2008, purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Con il comma 2 si prevede, ai fini del mantenimento del trattamento agevolato previsto dal comma 71, articolo 1, della legge 239 fino alla data di naturale scadenza del medesimo trattamento, che gli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento


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cui è consentito l'accesso ai certificati verdi ai sensi del precedente comma 1 ottengano la registrazione del sito secondo il regolamento EMAS e con le modalità fissate dai successivi commi 3 e 4 dello schema di decreto, entro i due anni successivi alla loro entrata in esercizio.
Il comma 3, allo scopo di consentire l'esercizio dei diritti acquisiti dai soggetti titolari degli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, di cui al comma 1, dispone che ai certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da detti impianti non si applichi la disposizione di cui all'articolo 267, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 152/06 («Norme in materia ambientale»), la quale stabilisce la possibilità di utilizzazione di tali certificati solo successivamente all'utilizzazione di tutti i certificati verdi maturati dai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili. La disposizione prevede che i certificati derivanti da cogenerazione possano essere utilizzati per coprire fino al 20 per cento dell'obbligo di propria competenza.
La suddetta percentuale può essere modificata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
Il comma 4 pone a carico dei soggetti che beneficiano dei diritti previsti dal comma 1 l'obbligo di realizzare un sistema di monitoraggio continuo delle emissioni inquinanti degli impianti.
Il comma 5 affida al GSE l'effettuazione di periodiche verifiche tese a controllare i requisiti che consentono l'accesso e i mantenimento dei diritti di cui al comma 1.
Con l'articolo 15 si introduce infine come norma di chiusura la cosiddetta clausola di invarianza della spesa conformemente a quanto disposto dalla legge comunitaria n. 62/05 al comma 2 dell'articolo 21.
Il citato comma 2 stabilisce, infatti, che dall'attuazione del articolo 21 - recante disposizioni per il recepimento della direttiva 2004/8/CE - non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Conseguentemente l'articolo 15 al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche nell'attuare le disposizioni del presente decreto utilizzino gli stanziamenti di bilancio ordinari e le dotazioni - umane, strumentali e finanziarie - disponibili a legislazione vigente, senza gravare - direttamente o indirettamente - sulla finanza pubblica con nuovi e maggiori oneri.
Il comma 2 fissa la data di entrata in vigore del presente decreto al giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si riserva infine di formulare specifiche osservazioni al provvedimento nelle prossime sedute, proponendo inoltre che la Commissione proceda allo svolgimento di una serie di audizioni al fine di acquisire utili elementi informativi riguardanti la materia oggetto del provvedimento.

Il viceministro dello sviluppo economico Sergio D'ANTONI ritiene essenziale pervenire in tempi rapidi all'emanazione del provvedimento in questione che recepisce una direttiva comunitaria, al fine di evitare che venga instaurata una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per mancato recepimento nei termini previsti della direttiva stessa.
Ritiene peraltro possibile successivamente all'emanazione del provvedimento apportare le modifiche che possono migliorare il testo.

Marilde PROVERA (Rifondazione comunista) richiamando una suo precedente interrogazione a risposta immediata svolta nella seduta del 21 settembre 2006 presso la Commissione X, chiede al sottosegretario se l'emanazione del provvedimento in questione risolverà la questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo stesso, consentendo di attribuire certificati verdi alle imprese che avevano effettuato ingenti investimenti in materia

Il sottosegretario Sergio D'ANTONI si riserva di rispondere al quesito posto in una successiva seduta.

La seduta termina alle 15.


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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 novembre 2006.

Audizione di rappresentanti di ANCE, Assofilm, ANDIL, Assotermica, Assovetro, F.I.V.R.A. e Federchimica nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19/08/2005, n. 192, di attuazione della Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/12/2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
Atto n. 28.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.45.