I Commissione - Resoconto di marted́ 5 dicembre 2006

TESTO AGGIORNATO AL 20 DICEMBRE 2006


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SEDE REFERENTE

Martedì 5 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti, per l'interno Marcella Lucidi e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Paolo Naccarato.

La seduta comincia alle 17.15.

Sui lavori della Commissione.

Olga D'ANTONA (Ulivo) ricorda che sono state presentate alcune proposte di legge relative all'istituzione di una giornata della memoria per le vittime del terrorismo e sottolinea l'opportunità che esse siano inserite nel programma dei lavori della Commissione.


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Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che il Senato ha già iniziato l'esame di alcune proposte di legge in materia e che, pertanto, è opportuno attendere l'esito dei lavori da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato.
C. 445 Ascierto, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella e C. 1822 Ascierto.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, il 28 novembre 2006.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che la Commissione Difesa ha deliberato di sollevare conflitto di competenza in ordine alle proposte di legge C. 445 Ascierto, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, nel senso di chiedere l'assegnazione di tali proposte alle Commissioni riunite I e IV. L'esame di tali provvedimenti resta pertanto sospeso fino alla definizione della questione di competenza.
Chiede comunque di sapere se vi sia accordo sull'ipotesi di dedicare un'intera seduta all'esame del provvedimento in titolo, qualora il Presidente della Camera risolva il conflitto di competenze nel senso di confermare l'assegnazione in sede referente a questa Commissione, e, in particolare, se vi sia disponibilità allo svolgimento di una seduta antimeridiana nella giornata del prossimo giovedì 7 dicembre.

Italo BOCCHINO (AN) fa presente, anche in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, che dovrebbero concludersi entro la giornata di domani, mercoledì 6 dicembre 2006, l'opportunità di concludere i lavori della Commissione previsti per la settimana in corso entro la giornata di domani.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, alla luce delle considerazioni del deputato Bocchino, ritiene che la Commissione possa riunirsi nel pomeriggio di domani, dalle ore 14 alle 18 circa, per il seguito dell'esame provvedimento in titolo, subordinatamente alla decisione della presidenza della Camera in ordine alla questione di competenza.

Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale.
C. 648 cost. Angela Napoli, C. 1571 cost. La Russa, C. 1782 cost. Boato e C. 1849 cost. Zaccaria.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 30 novembre 2006.

Luciano VIOLANTE, presidente, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati (vedi allegato).

Italo BOCCHINO (AN), relatore, fa presente innanzitutto che gli emendamenti presentati vertono principalmente intorno ai due ordini di problemi: l'opportunità di inserire il riferimento all'italiano come lingua ufficiale della Repubblica all'articolo 6 della Costituzione, anziché all'articolo 12, come previsto nel testo base, e l'esigenza di aggiungere un riferimento al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle minoranze linguistiche. Alla luce di queste due esigenze, dichiara di essere orientato ad esprimere parere favorevole sull'emendamento Adenti 1.1 e ad invitare i presentatori al ritiro dei restanti emendamenti.

Franco RUSSO (RC-SE) ricorda che il deputato Boato ha già avuto modo di esprimere, in modo che giudica convincente, la sua contrarietà a una modificazione dell'articolo 6 della Costituzione. Ritiene infatti che la modificazione dell'articolo 6 comporti uno stravolgimento della logica che lo ispira e rischi di sminuirne la portata. Invita pertanto il relatore a rivedere le proprie valutazioni e


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auspica che il deputato Adenti voglia ritirare il suo emendamento 1.1.

Italo BOCCHINO (AN), relatore, fa notare che, eccezion fatta per l'inserimento della novella in un diverso articolo della Costituzione, l'emendamento Adenti 1.1 presenta contenuto sostanzialmente identico a quello degli identici emendamenti Boato 1.8 e Zaccaria 1.9. Dichiara quindi la propria disponibilità a esprimere parere favorevole su questi ultimi, non ritenendo dirimente la questione della collocazione della disposizione che si intende introdurre nell'articolo 6 ovvero nell'articolo 12 della Costituzione.

Graziella MASCIA (RC-SE), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Russo, ribadisce comunque la contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame.

Francesco ADENTI (Pop-Udeur) ritira il proprio emendamento 1.1.

Jole SANTELLI (FI), pur ritenendo più corretto l'inserimento del riferimento alla lingua italiana all'interno dell'articolo 6, ritira il suo emendamento 1.14.

Roberto COTA (LNP) dichiara di non essere disponibile a ritirare i suoi emendamenti 1.2 e 1.4, poiché ritiene che sarebbe importante inserire nella Costituzione il riconoscimento delle lingue storiche regionali.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) appone la propria firma all'emendamento Boato 1.3 e lo ritira, tenuto conto dell'orientamento favorevole testè rappresentato dal relatore in ordine agli emendamenti Boato 1.8 e Zaccaria 1.9.

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling), pur ritenendo preferibile l'inserimento in costituzione di un riferimento all'uso ufficiale di lingue minoritarie, preso atto della posizione espressa dal reltore, favorevole all'accoglimento degli identici emendamenti Boato 1.8 e Zaccaria 1.9, ritira gli emendamenti Zeller 1.5, 1.6 e 1.7, 1.11, 1.10, 1.12, e 1.13 di cui è firmatario.

Italo BOCCHINO (AN), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Cota 1.2.

Roberto COTA (LNP) dichiara di ritenere ingiustificato il parere contrario del relatore e ribadisce che sarebbe corretto inserire nella Costituzione il riconoscimento di lingue, come il piemontese e il veneto, che sono internazionalmente riconosciute.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritiene che il parere contrario del relatore non debba essere inteso come contrarietà al riconoscimento degli idiomi locali, bensì come comprensibile perplessità sull'inserimento della Costituzione di una norma eccessivamente di dettaglio.

La Commissione respinge l'emendamento Cota 1.2.

Italo BOCCHINO (AN), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Cota 1.4, precisando che, con riferimento all'emendamento Cota 1.2, il parere non era contrario nel merito: riteneva tuttavia che l'aggiunta di un riferimento agli idiomi locali rischierebbe di rendere assai più complicato l'iter di approvazione del provvedimento. Ritiene altresì che nulla impedisca alle regioni di adottare leggi per la tutela e la promozione degli idiomi locali e ricorda come i rappresentanti dell'Accademia della Crusca, ascoltati dalla Commissione, abbiano sufficientemente illustrato le differenze che corrono tra la lingua italiana e gli idiomi locali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Cota 1.4 ed approva gli identici emendamenti Boato 1.8 e Zaccaria 1.9. nessuno altro chiedendo di intervenire la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore


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a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luciano VIOLANTE, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Sui lavori della Commissione.

Luciano VIOLANTE, presidente, comunica di avere ricevuto una delegazione delle Nazioni Unite, la quale ha prospettato la possibilità dell'istituzione, in Italia, di una autorità indipendente per la tutela dei diritti umani. Fa presente altresì che tale provvedimento consentirebbe al nostro Paese di candidarsi a far parte del council dell'ONU sui diritti umani. Chiede pertanto al deputato Mascia, relatore delle proposte di legge C. 626 Mazzoni e abbinate, recanti istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di valutare la compatibilità di un simile provvedimento con le citate proposte di legge.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritiene che l'istituzione di un'autorità indipendente per la tutela dei diritti umani appaia compatibile con i contenuti del testo unificato delle proposte di legge C. 626 e abbinate. Ritiene altresì che, sotto questo profilo, l'unico ostacolo possa consistere nei diversi criteri per la composizione dell'autorità e del garante.

Luciano VIOLANTE, presidente, reputa superabile la difficoltà rappresentata dal deputato Mascia, in quanto l'aspetto fondamentale, nell'ottica delle Nazioni Unite, risulta essere l'indipendenza dell'autorità rispetto al governo. Ricorda altresì che, presso il Ministero degli esteri, è attivo un comitato interministeriale sui diritti umani e che sono state presentate alcune proposte di legge in materia di diritti umani.

Sandro GOZI (Ulivo) si dichiara d'accordo sull'istituzione di una simile autorità e concorda sul fatto che l'aspetto fondamentale consista nella sua indipendenza dal governo. Si chiede tuttavia se sia meglio innestare questa materia nel provvedimento relativo al garante delle persone detenute o private della libertà personale, ovvero presentare una separata proposta di legge.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che l'avvio di un distinto procedimento renderebbe difficile che il Governo possa essere messo in condizione, entro il prossimo mese di maggio, di chiedere di entrare a far parte del council delle Nazioni Unite. Chiede pertanto alla Commissione di valutare la possibilità di trasformare il provvedimento sull'istituzione del garante delle persone detenute o private della libertà personale in un provvedimento istitutivo di un'autorità indipendente per la tutela dei diritti umani, avente anche le funzioni previste dal testo unificato già elaborato dalla Commissione, con ciò consentendo l'approvazione del provvedimento, da parte della Camera, entro il mese in corso.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) fa notare che il tema dei diritti umani si connota per un perimetro estremamente ampio, mentre le proposte di legge relative alla tutela delle persone private della libertà personale hanno un contenuto assai più specifico. Ritiene inoltre che, in presenza di un'ampia condivisione tra le forze politiche, potrebbe essere possibile pervenire all'approvazione di un provvedimento separato e autonomo nei tempi necessariamente brevi indicati dal presidente. Osserva infine che l'autorità indipendente per la tutela dei diritti umani sembra configurarsi come una sorta di semplice osservatorio.

Jole SANTELLI (FI), pur comprendendo le considerazioni del presidente sui tempi di esame, ritiene prioritaria una riflessione sulla compatibilità tra le due materie.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) dichiara di essere disponibile a discutere del merito dell'istituzione di un'autorità


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indipendente per la tutela dei diritti umani, pur essendo in linea di principio favorevole ad evitare la proliferazione delle autorità indipendenti.

Sandro GOZI (Ulivo) osserva che, se l'obiettivo è quello di mettere il nostro Paese in condizione di far parte del council delle Nazioni Unite sui diritti umani, dovrebbe valutarsi la possibilità di istituire una autorità indipendente che risponda alle esigenze poste dall'ONU, ferma restando la necessità di prevedere alcune competenze specifiche e aggiuntive in materia di tutela delle persone private della libertà personale.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che la Commissione potrà compiere una valutazione conclusiva dopo aver esaminato la documentazione in materia, che sarà tempestivamente messa a disposizione di tutti i componenti.

Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di garanzia dei diritti delle vittime di reato.
C. 1242 cost. Boato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 7 novembre 2006.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che nella seduta del 29 novembre 2006 si è svolta l'audizione informale dei rappresentanti dell'Unione familiari vittime per stragi. Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 10 di martedì 12 dicembre 2006. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conflitto di interessi.
C. 1318 Franceschini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2006.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ricorda che la Commissione ha concluso, nella seduta del 30 novembre scorso, lo svolgimento dell'attività conoscitiva programmata nell'ambito dell'esame preliminare. In proposito rappresenta alla Commissione l'opportunità che all'esame del provvedimento in titolo possa essere dedicata la seduta di mercoledì 13 dicembre 2006. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Manifestazioni musicali aperte al pubblico.
C. 1729 Adenti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 29 novembre 2006.

Francesco ADENTI (Pop-Udeur) esprime soddisfazione per l'andamento della discussione sul provvedimento in esame. Fa presente inoltre di aver richiesto agli uffici di approfondire ulteriormente i seguenti aspetti: verifica della legislazione vigente in materia in altri paesi europei - in particolare di quella francese - con riferimento anche agli aspetti di conformità con le rispettive Costituzioni; verifica della coerenza del riferimento all'articolo 17 della Costituzione in materia di libertà di riunione con la natura prettamente di intrattenimento e pubblico spettacolo delle manifestazioni considerate nella proposta di legge; verifica della normativa vigente in materia di pubblico spettacolo e di intrattenimento (fiere, sagre, manifestazioni religiose etc.) con particolare riferimento alle competenze dell'autorità di pubblica sicurezza competente a livello locale per la garanzia dell'ordine pubblico e della sicurezza, alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo, alla sicurezza dei lavoratori,


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alla tutela del diritto d'autore e sua applicabilità alle attività imprenditoriali e non imprenditoriali; verifica della coerenza dei riferimenti di giurisprudenza costituzionale citati tenendo in considerazione la natura delle manifestazioni in oggetto e le loro caratteristiche specifiche (occupazione non autorizzata di suolo pubblico o di proprietà privata, mancato rispetto delle norme relative all'inquinamento acustico e al rispetto della quiete pubblica eccetera); verifica della legittimità - considerando la legislazione nazionale e internazionale - di poter prevedere dal punto di vista legislativo restrizioni alla libertà di riunione che costituiscono misure necessarie per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Propone pertanto, in attesa che siano fornite tali ulteriori informazioni, di rinviare il seguito dell'esame.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti a Genova in occasione del vertice G8.
C. 1043 Mascia e C. 1098 Sgobio.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 15 novembre 2006.

Graziella MASCIA (RC-SE) osserva come anche i fatti degli ultimi giorni, e in particolare le dichiarazioni alla stampa dell'ex carabiniere Placanica, confermino l'esigenza di una Commissione di inchiesta sui fatti accaduti a Genova in occasione del vertice G8, anche al fine di valutare le eventuali iniziative legislative che è opportuno adottare in materia. Sottolinea inoltre che l'obiettivo di tale proposta consiste nella volontà di restituire credibilità alle istituzioni, credibilità che ritiene essere messa duramente alla prova da episodi come quelli verificatisi in occasione del vertice G8 a Genova. Osserva altresì come questo tema si ricolleghi ad altri problemi assai rilevanti, quali la formazione degli appartenenti alle forze dell'ordine o la possibilità di introdurre, per gli stessi, adeguati codici di identificazione. Osserva altresì che l'esistenza di procedimenti giurisdizionali in corso per gli stessi fatti non costituisce un ostacolo, come dimostrano diversi precedenti, in quanto le iniziative si muovono su piani del tutto separati. Fa notare infine che, ove si ritenga che le proposte di legge, nella loro formulazione originaria, contengano elementi che possano indurre a credere che si sia voluto predeterminare l'esito dell'inchiesta, si potrà senz'altro pervenire ad opportune modifiche in modo da fugare ogni dubbio al riguardo.

Gianpiero D'ALIA (UDC) dichiara di comprendere il senso dell'intervento svolto dal deputato Mascia, ma di non condividerne i contenuti. Ricorda che la Commissione di inchiesta è uno strumento nato a tutela delle opposizioni, che tuttavia, nel corso del tempo, si è trasformato in uno strumento utilizzato dalle maggioranze in modo preordinato rispetto all'accertamento di fatti che chiamano in gioco la responsabilità di forze politiche dell'opposizione o di suoi esponenti. Ritenendo del tutto improprio questo utilizzo dello strumento dell'inchiesta parlamentare si dichiara contrario all'istituzione di una Commissione di inchiesta sui fatti accaduti a Genova in occasione del vertice G8 nel 2001, sia in quanto sui fatti oggetto dell'inchiesta sono in corso procedimenti penali volti ad accertare eventuali responsabilità personali, sia perché una inchiesta in questa materia potrebbe condizionare la futura attività delle forze dell'ordine. Non condivide, in particolare, la motivazione politica, alla base della richiesta di istituire una Commissione d'inchiesta, secondo cui le forze dell'ordine, in occasione dei fatti verificatisi a Genova nel 2001, avrebbero subito una sorta di direzione funzionale da parte del Governo al momento in carica.


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Ritiene tuttavia che sarebbe possibile prevedere un'ulteriore attività di indagine sulle vicende in questione rispetto a quanto già svolto dalle Commissioni congiunte Affari costituzionali del Senato e della Camera nel corso della passata legislatura, ribadendo invece la netta contrarietà del proprio gruppo in ordine all'istituzione di una Commissione di inchiesta, preannunciando l'utilizzo di ogni strumento regolamentare utile ad ostacolare l'esame del provvedimento, sia in Commissione sia in Assemblea.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) fa presente che sarebbe opportuno proseguire l'esame delle proposte di legge in titolo alla presenza del relatore, che è impossibilitato a partecipare ai lavori odierni della Commissione.

Pierangelo FERRARI (Ulivo) si dichiara perplesso in ordine alla istituzione di una Commissione d'inchiesta sui fatti accaduti a Genova in occasione del vertice G8 del 2001, ritenendo che sarebbe comunque utile mettere a disposizione dei componenti la Commissione i documenti relativi all'attività conoscitiva svolta congiuntamente in materia dalle Commissioni Affari costituzionali del Senato e della Camera nel corso della passata legislatura.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che nel corso dell'indagine conoscitiva svolta nella passata legislatura era stato evidenziato, quale fattore di distonia nella catena di comando dell'attività di controllo dell'ordine pubblico, il regime che informa lo svolgimento di tali attività qualora si impieghi al contempo la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri. Rileva infatti come il funzionario civile della Polizia di Stato, responsabile dell'ordine pubblico, non possa impartire direttamente comandi agli appartenenti all'Arma dei carabinieri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.

La seduta comincia alle 18.10.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/110/CE del Consiglio relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.
Atto n. 37.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sandro GOZI (Ulivo), relatore, illustra il contenuto dello schema in esame, che reca misure comuni di assistenza tra le autorità competenti qualora, nell'ambito dell'esecuzione di provvedimenti di espulsione di cittadini stranieri effettuata per via aerea, si verifica la necessità di un transito in altro Stato membro dell'Unione Europea. La direttiva di cui allo schema in esame, il cui termine di recepimento era previsto per il 6 dicembre 2005, mira a sviluppare l'acquis di Schengen. Essa prevede l'obbligo del rispetto della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati e delle relative convenzioni internazionali in materia.
Sottolinea l'importanza della problematica in questione, osservando come il ricorso alle procedure di espulsione per via aerea si stia diffondendo tra i paesi comunitari, spesso mediante scali intermedi in altri paesi, rendendosi così necessaria la previsione di alcune misure comuni. Fa presente che lo schema in esame si propone non solo l'obiettivo di combattere il fenomeno dell'immigrazione clandestina, ma anche di prevedere l'armonizzazione delle procedure di espulsione per via aerea in grado di garantire un adeguato livello di sicurezza. Al riguardo è


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prevista la notifica preventiva allo Stato membro richiedente delle coordinate di viaggio dello straniero, con l'indicazione dell'aeroporto di transito, della presenza della scorta e di ogni altra informazione utile per l'effettuazione del transito. Lo Stato di transito può opporsi solo nei casi previsti dall'articolo 4. L'articolo 5 regola la modalità di presentazione della richiesta di transito, prevedendo di norma il termine di due giorni prima del transito stesso. In mancanza di comunicazione nei termini previsti o di richiesta di proroga, lo Stato richiedente è autorizzato ad avviare le operazioni di transito. La richiesta deve inoltre prevedere la dotazione della scorta, assente solo per comprovati motivi, segnalati dallo Stato richiedente. Sono comunque possibili forme di intese tra Stati membri per semplificare le procedure. È inoltre previsto che ogni Stato membro deve nominare una «'autorità centrale» cui trasmettere le richieste; devono inoltre prevedersi appositi «punti di contatto» in ogni aeroporto. Lo schema in esame prevede inoltre che le operazioni devono svolgersi rapidamente e comunque non oltre le ventiquattro ore. Le spese restano a carico dello stato richiedente, mentre, per quanto concerne la scorta della persona espulsa, è previsto che i suoi componenti non possono portare armi e devono vestire abiti civili.
Fa infine presente che qualora l'Italia sia lo Stato richiedente, deve preventivamente accertarsi da parte dell'autorità competente, la mancanza di eventuali impedimenti al transito o alla riammissione da parte dello Stato interessato; qualora invece l'Italia sia il paese di destinazione della richiesta, sarà possibile rifiutare il transito per soggetti a cui carico sono pendenti procedimenti penali o sono state pronunciate sentenze di condanna per alcuni reati particolarmente gravi.

Jole SANTELLI (FI), osserva che l'articolo 5 dello schema in esame regola la modalità di presentazione della richiesta di transito, prevedendo di norma, per la presentazione di tale richiesta, il termine di due giorni prima del transito nonché, in mancanza di comunicazione nei termini previsti o di richiesta di proroga, che lo Stato richiedente è autorizzato ad avviare le operazioni di transito. Al riguardo ritiene che la tempistica prevista sia eccessivamente ristretta e che pertanto, in mancanza della previsione di termini più ragionevoli, il paese destinatario della richiesta potrebbe non disporre del tempo necessario per fornire una risposta senza al contempo essere in grado di impedire il transito.

Sandro GOZI (Ulivo), relatore, ritiene che sul punto evidenziato nell'intervento del deputato Santelli potrebbe configurarsi una sorta di meccanismo di silenzio-assenso, non apparendo necessaria una autorizzazione espressa al transito da parte del paese destinatario della richiesta.

Il Sottosegretario Marcella LUCIDI rileva che l'articolo 5 dello schema in oggetto prevede due termini distinti che attengono, rispettivamente, alla richiesta di transito aereo che il paese richiedente deve presentare non oltre due giorni prima del transito, ed alla comunicazione che il paese destinatario della richiesta deve rendere al paese che l'ha formulata. Tali termini, con le eccezioni di particolare urgenza previste al comma 1 dello stesso articolo 5, devono essere comunque rispettati al fine di dare corso alla procedura di transito.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritiene preliminarmente opportuno specificare che i termini di due giorni previsti dall'articolo 5 dello schema in titolo debbano essere intesi nel senso di prevedere quarantotto ore lavorative a disposizione delle autorità competenti. Ritiene inoltre necessario evitare forme di appesantimento sulle procedure di reimpatrio nei casi in cui la richiesta di transito sia stata respinta.

Sandro GOZI (Ulivo), relatore, ritiene opportuno maturare una riflessione in ordine alla problematica sollevata sulla necessità di precisare la tempistica prevista dall'articolo 5 dello schema in esame,


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relativa alla procedura di richiesta del transito aereo ed al relativo esito.

Il Sottosegretario Marcella LUCIDI osserva che la direttiva 2003/110/CE non prevede modifiche di particolare portata rispetto a quanto già previsto dalle procedure vigenti in materia, come dimostra il fatto che i costi derivanti dalla sua attuazione risultano già coperti. Per quanto concerne la problematica relativa alla tempistica prevista dall'articolo 5 dello schema in titolo, ritiene opportuno maturare una opportuna riflessione volta ad individuare una idonea soluzione al riguardo.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri.
Atto n. 46.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (Ulivo), relatore, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo, che è volto ad recepire la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell'unione europea e dei loro familiari di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, sostituendo la precedente disciplina della materia recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 2002. In proposito rileva che la direttiva disciplina, in particolare, le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'UE e dei loro familiari, il diritto di soggiorno di tali cittadini, e dei loro familiari, per una durata superiore a tre mesi e il diritto di soggiorno permanente; la direttiva disciplina le restrizioni ai diritto di ingresso e di soggiorno per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza o di sanità pubblica.
Passando ad esaminare il contenuto delle singole disposizioni fa presente che l'articolo 2 reca le definizioni mentre l'articolo 3 individua gli aventi diritto. Gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione Europea da parte del cittadino di uno dei paesi membri e dei suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, e di soggiorno sino a tre mesi. Tale diritto è condizionato al possesso di documento d'identità valido per l'espatrio per il cittadino comunitario e al possesso del passaporto valido per i familiari extracomunitari.
L'articolo 7 riconosce il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi al cittadino dell'Unione lavoratore subordinato e autonomo, ovvero che disponga di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato. Lo stesso diritto è riconosciuto a chi frequenta corsi di studio o formazione professionale, in presenza dei requisiti di autosufficienza al proprio sostentamento.
L'articolo 8 disciplina le procedure di ricorso avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno, mentre l'articolo 9 riguarda le iscrizioni anagrafiche. L'articolo 10 concerne le modalità di rilascio della carta di soggiorno per il familiare del cittadino dell'Unione europea che sia cittadino di uno Stato extracomunitario.
L'articolo 11 garantisce, in caso di decesso o partenza dallo Stato del cittadino dell'Unione, la conservazione del diritto di soggiorno a favore dei suoi familiari che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente. Specifiche disposizioni sono previste in caso di divorzio o annullamento del matrimonio del cittadino dell'Unione europea.
Gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 disciplinano il diritto di soggiorno permanente, prevedendo che il cittadino dell'Unione


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europea, come i suoi familiari, gode del diritto di soggiorno permanente qualora abbia soggiornato legalmente e in via continuativa nello Stato per 5 anni, mentre l'articolo 19 reca disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al soggiorno permanente.
Gli articoli 20 e 21 prevedono limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico e disciplinano le ipotesi di allontanamento, mentre l'articolo 22 reca disposizioni in ordine alle modalità di esame dei ricorsi avverso le decisioni di allontanamento.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritiene opportuno che venga precisato il significato del termine «familiare» di cui all'articolo 2 dello schema di decreto in esame, che non deve riprodurre integralmente il contenuto della direttiva 2004/38/CE che prevede che possa essere considerato «familiare» anche il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario una unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro ospitante. Esprime inoltre le proprie perplessità sull'articolo 3 dello schema in titolo, che prevede che, senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso ed il soggiorno nel proprio territorio del partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile debitamente attestata. Poiché avverso il provvedimento di rifiuto e di revoca della concessione del diritto di soggiorno previsto alla medesima direttiva 2004/38/CE è previsto il ricorso al giudice civile in composizione monocratica, ritiene che l'indeterminatezza della disposizione di cui all'articolo 3 potrebbe lasciare eccessivo spazio interpretativo al giudice adito in ordine alla identificazione della fattispecie ivi prevista.
Si sofferma quindi sull'articolo 14, che prevede il riconoscimento del diritto di soggiorno permanente in conseguenza di un definito periodo di residenza legale ivi trascorso, ritenendo che tale disposizione potrebbe configurarsi alla stregua di una sanatoria efficace anche nei confronti di soggetti privi degli altri requisiti previsti.

Alessandro NACCARATO (Ulivo), relatore, osserva che la finalità principale della direttiva 2004/38/CE è quella di consentire il diritto di soggiorno e di libera circolazione per i soggetti in possesso dei requisiti ivi indicati. Rispondendo all'osservazione del deputato D'Alia in ordine alla portata problematica dell'articolo 14 dello schema in esame, osserva che la finalità sottesa a tale norma è proprio quella evidenziata dallo stesso deputato.
Per quanto concerne la problematica recata dagli articoli 2 e 3 dello schema in titolo, ritiene opportuno che venga precisato che l'Unione Europea non ha competenza, allo stato attuale del diritto comunitario e alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, per introdurre istituti propri del diritto familiare che riguardano principi ritenuti fondamentali dagli ordinamenti nazionali. In particolare osserva che non sussiste un obbligo per il diritto comunitario di equiparare il matrimonio ad una unione registrata. Al riguardo ritiene che sono comunque fatte salve le prerogative del legislatore italiano di assumere iniziative volte a modificare la disciplina vigente in materia, come altri Paesi europei hanno di recente deciso nei rispettivi ordinamenti.

Gianpiero D'ALIA (UDC) dopo aver ringraziato il relatore per il chiarimento offerto, ribadisce la propria contrarietà a riprodurre, all'articolo 2, n. 2), lettera b) dello schema in esame, la definizione di «familiare» prevista dalla direttiva 2004/38/CE, che deve essere attuata dai singoli Stati membri in conformità con i relativi ordinamenti. Pertanto, al fine di evitare che, in sede di definizione del ricorso avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno, il giudice possa godere di eccessiva discrezionalità nell'interpretazione della norma in questione, ritiene opportuno


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chiarire rigorosamente quali siano i soggetti destinatari delle disposizioni di cui allo schema in esame.

Sandro GOZI (Ulivo) dichiara di comprendere le preoccupazione espresse dal deputato D'Alia che tuttavia ritiene possano essere superate dalle osservazioni testè svolte dal relatore. In particolare la direttiva in questione non prevede per lo Stato l'obbligo di istituire un nuovo diritto, ma solo di effettuare una idonea ricognizione delle posizioni delle posizioni personali dei soggetti richiedenti al fine di decidere in ordine alla concessione del diritto di cui alla direttiva stessa.

Italo BOCCHINO (AN) ritiene che, fermo restando l'obbligo di recepire la direttiva in questione, non è opportuno inserire mediante lo schema in esame una definizione di «familiare» indeterminata che lasci al giudice un margine eccessivo di discrezionalità nell'applicazione della norma. Giudica pertanto necessario precisare opportunamente anche la portata dell'articolo 3, comma 2, lettera b), che prevede il riconoscimento del diritto di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri anche al partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata.

Franco RUSSO (RC-SE) dichiara di condividere le osservazioni svolte dal relatore in ordine alla problematica di cui agli articoli 2 e 3 di cui allo schema in esame. In particolare ritiene che, al fine di decidere circa la concessione del diritto recato dalla direttiva in questione, debbano comunque essere tenute presenti le disposizioni previste dagli ordinamenti nazionali degli stati membri in materia di unioni tra persone. Osserva infatti che il fondamento portante della direttiva 2004/38/CE è quello di riconoscere i diritti delle persone che a queste sono attribuiti dagli ordinamenti dei paesi di provenienza.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.05.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 5 dicembre 2006.

Benefici per le vittime del terrorismo.
C. 616-A Mazzoni.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 19.05 alle 19.10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.10 alle 19.25.