X Commissione - Resoconto di mercoledì 6 dicembre 2006


Pag. 100

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. - Interviene il sottosegretario per lo sviluppo economico Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
Atto n. 43.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ludovico VICO (Ulivo), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, volto al recepimento della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura, è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 22 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004).
In particolare, il provvedimento, composto da 24 articoli e 26 allegati, dispone l'abrogazione dei decreti di recepimento di 17 delle direttive attualmente disciplinanti il settore metrologico a livello comunitario, che vengono sostituite dalla citata direttiva 2004/22/CE, con la quale si intende instaurare un mercato interno degli strumenti di misura sottoposti a controlli legali, mediante l'introduzione di requisiti essenziali che si configurano come requisiti di prestazione indipendenti dall'evoluzione della tecnologia.
Lo schema di decreto prevede, altresì, l'abrogazione delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure(n. 7088 del 23 agosto 1890 e successive modificazioni) che risultino in contrasto i o incompatibili con la nuova disciplina.
L'articolo 1 definisce l'oggetto e il campo di applicazione del provvedimento, disciplinando dieci differenti categorie di strumenti di misura da sottoporre ai controlli


Pag. 101

metrologici legali per garantire, da un lato, la lealtà delle transazioni commerciali, la tutela dei consumatori e la salute pubblica, e dall'altro, la libera circolazione di detti strumenti in ambito comunitario.
Il provvedimento si applica, come precisato dal comma 1, ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura definiti agli Allegati specifici concernenti:
i contatori dell'acqua (allegato MI-001);
i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (allegato MI-002);
i contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (allegato MI-003);
i contatori di calore (allegato MI-004);
i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (allegato MI-005);
gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (allegato MI-006);
i tassametri (allegato MI-007);
le misure materializzate (allegato MI-008);
gli strumenti di misura della dimensione (allegato MI-009);
gli analizzatori dei gas di scarico (allegato MI-010).

Il comma 2 dell'articolo 1 specifica che lo schema di decreto legislativo in esame definisce i requisiti cui debbono conformarsi tali dispositivi e sistemi ai fini della loro commercializzazione e messa in servizio per le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.
L'articolo 2 riporta le definizioni esplicative della terminologia del testo.
In relazione alle espressioni più ricorrenti nel provvedimento in esame segnalo che il comma 1 definisce «controlli metrologici legali» come i controlli per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato.
Per «fabbricante» si deve intendere la persona fisica o giuridica responsabile della conformità dello strumento di misura al presente decreto ai fini della commercializzazione del medesimo col proprio nome o della messa in servizio del medesimo per i propri scopi, mentre per «mandatario» ci si riferisce ad una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità autorizzata dal fabbricante, per iscritto, ad agire a suo nome per compiti specifici ai sensi del presente decreto.
Il comma 1, definisce, inoltre, la «norma armonizzata» come una specifica tecnica adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) ovvero da tutti questi organismi o da due di essi, a richiesta della Commissione europea, ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, ed elaborata in conformità agli orientamenti generali concordati fra la Commissione europea e gli organismi europei di normalizzazione.
Per «documento normativo» si intende, infine, un documento contenente specifiche tecniche adottate dalla Organizzazione internazionale di metrologia legale (OIML), che è soggetto alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/22/CE).
L'articolo 3 dispone l'applicabilità delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame alle sottounità di cui


Pag. 102

agli Allegati specifici, i quali stabiliscono i requisiti essenziali ad essi relativi (comma 1).
Al riguardo, si precisa che le sottounità e gli strumenti di misura possono essere sottoposti a valutazioni indipendenti e separate ai fini dell'accertamento della conformità (comma 2).
L'articolo 4 dispone, al comma 1, che lo strumento di misura debba conformarsi ai requisiti essenziali definiti dall'Allegato I ed a quelli contenuti nell'Allegato relativo allo specifico strumento.
L'allegato I definisce i requisiti generali cui gli strumenti di misura devono conformarsi, che devono essere completati - se del caso - dai requisiti specifici dello strumento riportati negli allegati da MI-001 a MI-010.
Il comma 2 rimanda al successivo articolo 7 la valutazione delle procedure di conformità dello strumento di misura.
Il comma 3 afferma che le informazioni che debbono essere apposte sullo strumento e di cui lo strumento deve essere corredato (di cui all'Allegato I o agli Allegati specifici) sono fornite anche in lingua italiana, ai fini dell'utilizzo corretto degli stessi strumenti.
Sullo strumento di misura, secondo l'allegato I, devono essere apposte le seguenti iscrizioni:
marca o nome del fabbricante,
informazioni relative all'accuratezza dello strumento,
dati pertinenti alle condizioni di impiego,
la capacità di misurazione,
l'intervallo di misura,
marcatura di identificazione,
numero dell'attestato di esame CE del tipo o dell'attestato di esame CE del progetto,
informazioni che precisino se i dispositivi supplementari da cui si ottengono risultati metrologici soddisfano o meno le disposizioni della presente direttiva sui controlli metrologici legali.

Qualora lo strumento sia di dimensioni troppo ridotte o di configurazione troppo sensibile per poter recare le informazioni pertinenti, queste ultime devono essere adeguatamente apposte sull'eventuale imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
Lo strumento deve essere corredato di informazioni sul suo funzionamento, a meno che lo strumento stesso sia tanto semplice da renderlo superfluo.
Le informazioni devono essere di facile comprensione e includere, se del caso:
condizioni di funzionamento nominali;
classi di ambiente, meccanico ed elettromagnetico;
limiti di temperatura superiore e inferiore, possibilità di condensazione, utilizzazione in luogo chiuso o aperto;
istruzioni relative all'installazione, alla manutenzione, alle riparazioni, alle messe a punto consentite;
istruzioni per il corretto funzionamento ed eventuali condizioni speciali di utilizzo;
requisiti di compatibilità con interfacce, sottounità o strumenti di misura.

L'articolo 5 stabilisce che gli strumenti di misura conformi alle disposizioni del presente decreto devono recare la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare (comma 1).
La marcatura CE è costituita dalle iniziali CE secondo il simbolo grafico riportato alla sezione I, lettera B), punto d), dell'Allegato della decisione 93/465/CEE. La marcatura CE non può essere di altezza inferiore a 5 mm (articolo 13, comma 1).
La marcatura metrologica supplementare è costituita dalla lettera maiuscola M e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del rettangolo è uguale all'altezza della marcatura CE. La


Pag. 103

marcatura metrologica supplementare segue immediatamente la marcatura CE (articolo 13, comma 2).
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, tali marcature sono apposte dal fabbricante o comunque sotto sua la responsabilità e, se necessario, possono essere apposte sullo strumento durante il processo di fabbricazione.
Il comma 3 vieta di apporre su uno strumento di misura marcature che possano trarre in inganno terzi relativamente al significato o alla forma della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare. È possibile apporre sullo strumento di misura qualsiasi altra marcatura, a patto che quest'ultima non riduca la visibilità e la leggibilità della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.
In relazione alla formulazione di questo comma segnala in primo luogo, che non è espressamente indicata la sanzione da applicarsi nel caso di violazione dell'obbligo ivi previsto.
Non è, quindi, possibile valutare la natura dell'illecito contemplato da tale norma e, in particolare, se trattasi di violazione penale o amministrativa.
In secondo luogo occorre chiaramente individuare il soggetto attivo della violazione prevista dal comma 3 in quanto non è chiaro se la norma si riferisca a chiunque entri in possesso dello strumento di misura ovvero solamente ai soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 5, ovvero il fabbricante o la persona da lui delegata.
Segnala da ultimo che l 'articolo 20 del presente provvedimento, riguardante le sanzioni, disciplina unicamente la commercializzazione e la messa in servizio di strumenti di misura, privi della idonea marcatura CE, ipotesi, quindi, ben distinte da quella prevista dal comma in esame.
Il comma 4 precisa, in fine, che nel caso in cui lo strumento di misura sia sottoposto a misure adottate in base a direttive comunitarie relative ad aspetti diversi rispetto a quelli oggetto del presente schema di decreto e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, la presenza della marcatura CE indica che lo strumento in questione si presume conforme anche a dette direttive. In tal caso i riferimenti della pubblicazione di tali direttive nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni prescritte da tali direttive e che accompagnano lo strumento di misura.
L'articolo 6 richiede la presenza della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare, ai fini della commercializzazione e della messa in servizio degli strumenti di misura per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali (comma 1).
Il comma 2 prevede un'eccezione, in occasione di fiere campionarie, esibizioni, dimostrazioni, in cui è consentita l'esposizione di strumenti non conformi al disposto della presente decreto, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che essi non sono conformi e che non possono essere commercializzati o messi in servizio finché non saranno resi conformi.
L'articolo 7 demanda al fabbricante la scelta dei moduli utilizzabili per effettuare la valutazione della conformità.
Al riguardo, ricorda che l'Allegato relativo allo specifico strumento di misura, infatti, contiene una lista delle procedure di valutazione della conformità tra cui il fabbricante può scegliere, e che sono descritte dettagliatamente negli Allegati da A ad H1 del presente schema di decreto.
Il fabbricante fornisce, se del caso, la documentazione tecnica per specifici strumenti o gruppi di strumenti, come stabilito nel successivo articolo 8.
Ai sensi del comma 3, i documenti relativi alla accertata valutazione di conformità sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato, membro in cui è stabilito l'organismo notificato che esegue tale valutazione di conformità, o in una lingua accettata da tale organismo.
L'articolo 8 detta disposizioni riguardanti la documentazione tecnica che deve accompagnare lo strumento di misura.


Pag. 104


Al riguardo, si precisa che tale documentazione deve descrivere in modo intelligibile la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento di misura e deve consentire di valutare la conformità dello stesso ai requisiti fissati dal presente decreto (comma 1).
Deve, inoltre, essere sufficientemente dettagliata al fine di a assicurare:
la definizione delle caratteristiche metrologiche;
la riproducibilità dei risultati delle misure degli strumenti prodotti quando essi sono correttamente tarati avvalendosi degli opportuni mezzi previsti;
l'integrità dello strumento (comma 2).

Ai fini della valutazione e dell'identificazione dello strumento, la documentazione tecnica deve includere quanto segue:
a) una descrizione generale dello strumento;
b) gli schemi di progettazione e di fabbricazione, nonché i piani relativi a componenti, sottounità, circuiti;
c) le procedure di fabbricazione per garantire una produzione omogenea;
d) se del caso, una descrizione dei dispositivi elettronici con schemi, diagrammi, diagrammi di flusso dell'informazione del software logico e generale che ne illustrino le caratteristiche e il funzionamento;
e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere le lettere b), c) e d), compreso il funzionamento dello strumento;
f) un elenco delle norme o dei documenti normativi previsti all'articolo 10, applicati in tutto o in parte;
g) le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme e i documenti normativi previsti all'articolo 12;
h) i risultati dei calcoli di progetto, di esami;
i) i risultati delle prove pertinenti, ove necessario, per dimostrare che lo strumento è conforme ai requisiti del presente provvedimento in base alle condizioni di funzionamento nominali dichiarate e ai disturbi ambientali specifici, ed alle specifiche di durata dei contatori del gas, dell'acqua, di calore nonché dei contatori di liquidi diversi dall'acqua;
l) gli attestati di esame CE del tipo o gli attestati di esame CE del progetto per quanto concerne gli strumenti che contengono parti identiche a quelle del progetto.

Il fabbricante specifica inoltre la posizione dei sigilli e delle marcature ed indica, se del caso, i requisiti di compatibilità con interfacce e sottounità (commi 4 e 5).
L'articolo 9 individua nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità competente agli adempimenti connessi con la notifica degli organismi nazionali abilitati ad espletare i compiti previsti dai moduli di valutazione della conformità e fissa i criteri che detti organismi debbono soddisfare.
In particolare, il comma 1 dispone che gli organismi nazionali notificati per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità di cui all'articolo 7 sono riconosciuti con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.
Il comma 2 definisce i requisiti che gli organismi notificati devono garantire (indipendenza, autonomia, integrità professionale e competenza tecnica, adeguatezza, imparzialità, segreto professionale, eccetera).
In relazione alla formulazione del requisito del segreto professionale di cui alla lettera g) del comma 2, segnala che non è prevista la sanzione da applicarsi nel caso di violazione dell'obbligo di segretezza.
Anche in questo caso, inoltre, come già rilevato in relazione alla formulazione del comma 3 dell'articolo 5, non è possibile valutare la natura dell'illecito contemplato


Pag. 105

da tale norma e, in particolare, se trattasi di violazione penale o amministrativa.
Gli organismi designati ai sensi del presente articolo sono notificati agli altri Stati membri e alla Commissione europea, unitamente ai numeri d'identificazione attribuiti dalla stessa Commissione a tali organismi, al tipo o ai tipi di strumenti di misura per cui ciascun organismo è stato notificato e, se del caso, alla classe di accuratezza a cui appartiene lo strumento, all'intervallo di misura, alla tecnologia di misura e ad ogni altra caratteristica dello strumento che limiti la portata della notifica (comma 3).
L'articolo 10 stabilisce che gli organismi interessati alla notifica agli altri Stati membri e alla Commissione devono inoltrare le richieste di designazione secondo le modalità riportate nell'Allegato II al presente decreto.
L'articolo 11 disciplina la vigilanza sugli Organismi notificati da parte del Ministero dello sviluppo economico, il quale:
verifica il possesso dei requisiti degli organismi di cui all'articolo 9;
procede a controlli periodici per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni alle quali è stato notificato anche per mezzo di organismi pubblici specificamente autorizzati;
ritira la notifica qualora constati che l'organismo in questione non risponde più ai requisiti prescritti. Il ritiro della notifica è disposto con provvedimento motivato del Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 12 individua nelle norme armonizzate e nei documenti normativi le disposizioni in base alle quali lo strumento è presumibilmente conforme alla direttiva.
In particolare, sono conformi ai requisiti essenziali di cui all'Allegato I ed agli Allegati da MI-001 a MI-010 (ovvero gli allegati relativi ai singoli strumenti), gli strumenti di misura che rispettano:
le norme tecniche europee armonizzate ad essi relative (comma 1).
le parti corrispondenti dei documenti normativi e degli elenchi adottati e individuati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/22/CE (comma 1).

Ai sensi del comma 3 se uno strumento di misura rispetta solo in parte gli elementi delle norme o dei documenti normativi di cui ai commi 1 e 2, allora è ritenuto conforme ai soli requisiti essenziali corrispondenti (comma 3).
Il comma 4 lascia al fabbricante la libertà di utilizzare qualsiasi soluzione tecnica conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli Allegati specifici dei singoli strumenti (allegati da MI-001 a MI-010) e di avvalersi della presunzione di conformità di cui ai commi 1, 2 e 3 previa corretta applicazione delle citate norme tecniche e documenti normativi.
Ai sensi del comma 5 si presume che siano soddisfatte le pertinenti prove menzionate all'articolo 8, comma 3, lettera i), se il corrispondente programma di prova è stato svolto conformemente ai documenti di cui al presente articolo e se i risultati delle prove garantiscono la conformità ai requisiti essenziali (comma 5).
L'articolo 13 stabilisce le caratteristiche e le modalità di applicazione della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare «M».
Come già rilevato precedentemente, la marcatura CE di cui all'articolo 5 è costituita dalle iniziali CE (comma 1) mentre la marcatura metrologica supplementare è costituita dalla lettera maiuscola M e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. La marcatura metrologica supplementare segue immediatamente la marcatura CE (comma 2). Se previsto dalla procedura di valutazione della conformità, il numero d'identificazione dell'organismo notificato segue immediatamente la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare (comma 3).
Quando lo strumento di misura è costituito da un insieme di dispositivi, che non siano sottounità, che funzionano in


Pag. 106

modo congiunto, le marcature sono apposte sul dispositivo principale dello strumento in questione (comma 4).
Qualora uno strumento di misura sia di dimensioni troppo ridotte o sia troppo sensibile per poter recare la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, tali marcature sono apposte sull'eventuale imballaggio e sui documenti di accompagnamento richiesti dalla direttiva 2004/22/CE (comma 5).
Ai sensi del comma 6 la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare devono essere indelebili. Il numero d'identificazione dell'organismo notificato è indelebile e non può essere rimosso senza essere distrutto.
L'articolo 14 precisa, al comma 1, che gli organismi competenti per la vigilanza sul mercato, individuati con successivo decreto ministeriale, sono diversi da quelli riconosciuti idonei dal ministero per effettuare le valutazioni di conformità.
Il comma 2 individua nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità competente per lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri e con la Commissione europea.
Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione degli organismi da esso notificati tutte le informazioni necessarie relative agli attestati e alle approvazioni dei sistemi di qualità (comma 3).
Il comma 1 dell'articolo 15 stabilisce il principio in base al quale alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi di cui all'articolo 9 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 5 febbraio 1996, n. 52.
A tal fine, il successivo comma 2 prevede che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame venga adottato il decreto previsto dall'articolo 47 della citata legge 5 febbraio 1996, n. 52 riguardante le procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE.
Il citato articolo 47 della legge 5 febbraio 1996, n. 52, al comma 2, prevede che le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.
Ai sensi del comma 3 del citato articolo 47, i proventi derivanti dalle attività di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di autorizzazione degli organismi ad effettuare tali procedure, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti.
Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per l'attività autorizzativa e per le attività di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli sugli organismo autorizzati. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto a tali attività, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 4 dell'articolo 47 citato).


Pag. 107


Ai sensi dell'articolo 16 il Ministero dello sviluppo economico può vietare o limitare l'ulteriore commercializzazione e utilizzazione di uno strumento di misura di uno specifico modello, sia pure munito della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare, qualora non siano soddisfatti i requisiti essenziali relativi alle prestazioni metrologiche di cui al presente schema di decreto, anche se correttamente installati ed utilizzati conformemente alle istruzioni del fabbricante, ed adotta tutte le misure appropriate per ritirare tali strumenti dal mercato.
L'articolo 17 disciplina i provvedimenti da adottare da parte del Ministero dello sviluppo economico nel caso di strumenti di marcature apposte indebitamente.
Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti che la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare siano state apposte indebitamente, assegna al fabbricante o al suo mandatario un termine per rendere lo strumento indebitamente marcato conforme alle disposizioni del presente decreto relative alla marcatura CE e alla marcatura metrologica supplementare, ordinando di porre termine all'infrazione alle condizioni imposte dallo stesso Ministero (comma 1)
Se persiste tale non conformità, allora il Ministero adotta, sentito il Comitato centrale metrico, tutti i provvedimenti necessari per limitare o vietare la commercializzazione dello strumento in questione o per assicurarne il ritiro dal mercato, ovvero applicare la clausola di salvaguardia di cui al precedente articolo 16.
L'articolo 18 prevede che gli organismi nazionali notificati trasmettano alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori presso il Ministero dello sviluppo economico:
gli elenchi delle attestazioni di conformità rilasciati nonché le revoche o i rifiuti delle attestazioni stesse;
gli attestati di esame CE del tipo o del progetto, compresi gli allegati rilasciati dagli organismi notificati ed i supplementi, le modifiche ed i ritiri relativi agli attestati già rilasciati;
le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate dagli organismi notificati ed informazioni sui sistemi di qualità rifiutati o ritirati.

L'articolo 19 dispone, al comma 1, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato centrale metrico, si provveda all'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni dell'allegato.
Il comma 2 prevede, inoltre, che i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in servizio siano stabiliti con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico.
L'articolo 20 fissa l'importo delle sanzioni riguardanti le violazione delle disposizioni relative alla marcatura CE, sottoponendo alle medesime sanzioni anche gli organismi notificati che abbiano permesso l'apposizione di marcature a strumenti non conformi.
In particolare ai sensi del comma 1, salvo che il fatto non costituisca reato, «la commercializzazione e la messa in servizio di strumenti di misura, utilizzati per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, di cui agli Allegati da MI-001 a MI-010 privi della idonea marcatura CE sono puniti con l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 500 euro a 1500 euro per ciascuno strumento commercializzato».
Ai sensi del comma 2 le sanzioni previste al comma 1 si applicano anche agli organismi notificati che abbiano consentito l'applicazione delle marcature di cui all'articolo 13 a strumenti di misura non conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo.
Il comma 3 dispone che i rapporti sulle violazioni di cui al comma 1 sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni, al Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.


Pag. 108


L'articolo 21 elenca le disposizioni abrogate.
In particolare, il comma 1 abroga gli undici decreti del Presidente della Repubblica di attuazione di direttive CEE relativi alle categorie di strumenti disciplinate dal presente decreto:
Il comma 2 abroga le disposizioni del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni, contrastanti o incompatibili con il presente decreto.
L'articolo 22 detta disposizioni transitorie.
In particolare, ai sensi del comma 1, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentiti fino alla scadenza della validità dell'omologazione di tali strumenti. In caso di omologazione di validità indefinita, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti a controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentiti fino al 30 ottobre 2016 (comma 1).
Per gli strumenti di misura per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione a verifica ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore prima del 30 ottobre 2006, il provvedimento di ammissione a verificazione metrica e alla legalizzazione sarà rilasciato ai sensi della stessa normativa e comunque avrà validità fino al 30 ottobre 2016 (comma 2).
I dispositivi ed i sistemi di misura disciplinati dal presente decreto, e per i quali la normativa in vigore non prevede i controlli metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data del 30 ottobre 2006, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione (comma 3).
L'articolo 23 stabilisce che dall'attuazione del presente schema di decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1) in quanto le pubbliche amministrazioni provvederanno alle attività previste dallo stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).
L'articolo 24 stabilisce infine che il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ricorda infine che il 30 maggio 2006 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2004/22/CE. Il termine per il recepimento della direttiva era il 30 aprile 2006.

Daniele CAPEZZONE, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
Atto n. 39.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 novembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che la Commissione deve esprimere il proprio parere entro il 17 dicembre e precisa che nella prossima settimana saranno previste due sedute dedicate al provvedimento in questione.

Salvatore TOMASSELLI (Ulivo), relatore, fa presente che sono pervenuti alla segreteria della Commissione una serie di contributi scritti, che invita i colleghi ad esaminare e che si riserva lui stesso di valutare, congiuntamente alle altre indicazioni che emergeranno nel seguito del dibattito, al fine procedere alla stesura di una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.


Pag. 109

Marilde PROVERA (RC-SE), segnala innanzitutto la necessità, già fatta presente in altre sedi, che il Governo proceda alla definizione delle procedure tecniche necessarie alla effettiva assegnazione dei certificati verdi entro una data definita che decorra dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Inoltre, ritiene che la produzione di energia elettrica e calore tramite cogenerazione sia assolutamente da incentivare in considerazione delle sue positive ricadute sull'ambiente e quindi, sebbene non sia contraria all'abbandono del meccanismo dei certificati verdi per tale produzione, ritiene che il governo debba provvedere ad individuare una forma di incentivazione almeno equivalente.
Ritiene opportuno fare alcune notazioni sul dettaglio dei singoli articoli: all'articolo 3, la nuova definizione di cogenerazione dovrebbe a suo parere essere applicata solo alle fattispecie regolamentate dal provvedimento in esame, e non compromettere l'erogazione dei benefici previsti dalla normativa preesistente (in particolare, il decreto legislativo 79/99).
Segnala quindi un errore che ritiene materiale all'articolo 6, comma 1, ove viene indicato un riferimento normativo errato (articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 79 del 1999, mentre il riferimento dovrebbe essere al comma 2). Ancora, in relazione all'articolo 6, suggerisce l'opportunità di sopprimere le lettere a), b) e d) del comma 3, poiché ritiene che né la potenza dell'impianto, né il suo rendimento complessivo, né tanto meno gli aspetti innovativi dello stesso siano elementi determinanti ai fini della decisione sull'incentivazione da concedere. Il parametro determinante a suo parere dovrebbe essere quello del risparmio energetico effettivamente conseguito.
In merito all'articolo 10, relativo agli obblighi di comunicazione del calore utile degli impianti, riterrebbe opportuno sostituire le parole «di potenza inferiore a 1MWe» con le parole «di potenza complessiva inferiore a 50 kWe», in quanto la deroga prevista appare giustificabile solo per le unità di microgenerazione qualora non appartenenti al medesimo impianto.
All'articolo 14 non riesce a comprendere perché, in relazione alla certificazione EMAS, si preveda la necessità del suo ottenimento entro due anni dalla data di entrata in esercizio; essendo norme transitorie, alcuni di questi impianti sono già in esercizio, forse da più di due anni, e pensa quindi che si dovrebbe prevedere un termine decorrente dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Infine, in merito all'allegato II, punto 8, occorrerebbe sostituire le parole «diversi dall'anno solare» con le seguenti «diversi dall'anno», formulazione peraltro più aderente al dettato della direttiva da recepire.

Il sottosegretario per lo sviluppo economico Filippo BUBBICO rileva che alcune delle osservazioni formulate dal deputato PROVERA erano già state proposte nel corso della scorsa seduta. Sottolinea peraltro che gran parte delle questioni poste trovano una risposta dopo una attenta lettura del provvedimento, rilevando peraltro che si tratta di questioni molto tecniche e che necessitano quindi di approfondimenti particolarmente meticolosi.
Ricorda che il provvedimento mira a coniugare il principio dell'efficiente allocazione delle risorse energetiche con quello della sostenibilità ambientale, sottolineando in particolare che tale ultimo principio costituisce un principio cardine per lo sviluppo di una efficiente politica economica in campo energetico.
Osserva che il riferimento alla potenza elettrica dell'impianto tra i criteri a cui deve attenersi il decreto interministeriale di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 del provvedimento in esame si giustifica con la circostanza che tale decreto ministeriale mira a incentivare la cogenerazione ad alto rendimento, sottolineando che la maggiore dimensione dell'impianto


Pag. 110

garantisce un più elevato rendimento del procedimento di cogenerazione.
Per quel che riguarda l'osservazione relativa al comma 2 dell'articolo 14 del provvedimento, rileva che attraverso tale disposizione non si mira a scoraggiare il ricorso alla certificazione EMAS, ma si incoraggia il ricorso a tale certificazione, in quanto al possesso della certificazione stessa è subordinata l'applicazione della disciplina transitoria favorevole prevista dal comma 1 dell'articolo 14 in materia di attribuzione di certificati verdi a impianti di cogenerazione abbinata al riscaldamento.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.