X Commissione - Marted́ 19 dicembre 2006


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ALLEGATO 1

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività. A.C. 1428

EMENDAMENTI APPROVATI

All'articolo 1, comma 1, alinea, dopo le parole: 23 agosto 1988, n. 400, inserire le seguenti: previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e.
1. 1.Il relatore.

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) con riferimento al procedimento mediante autocertificazione, di cui all'articolo 6, prevedere che, nei casi in cui la normativa vigente contempli la presentazione della denuncia di inizio attività edilizia, sia garantita l'applicazione del relativo procedimento, di cui all'articolo 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
1. 2.Il relatore.

All'articolo 1, comma 1, lettera f), dopo le parole: previamente individuati dalla regione, inserire le seguenti: ferma restando per le regioni la possibilità di individuare ulteriori attività produttive che, a causa delle specifiche implicazioni di carattere ambientale, necessitino l'applicazione dei termini più ampi previsti dalla normativa vigente,.
1. 3.Il relatore.

La lettera l) è soppressa.
1. 4.Il relatore.

Dopo la lettera o) sono aggiunte le seguenti:
«p) prevedere che, in relazione agli introiti derivanti dal pagamento elle spese da parte degli interessati disciplinato dall'articolo 10 del regolamento n. 447 del 1998, dalla riduzione dei termini relativi all'articolo 6 del medesimo regolamento di cui alla presente legge non derivino riduzioni di entrate per i comuni e le amministrazioni interessate;
q) prevedere che siano fatte comunque salve le competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del Titolo V della Parte II della Costituzione».
1. 5.Il relatore.

All'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» inserire le seguenti: «e, nei casi di cui all'ultimo periodo del citato comma 2, nel termine di sessanta giorni,».
2. 1.Il relatore.


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Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis - (Relazione al Parlamento). - 1 Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, trasmette una relazione al Parlamento in merito al funzionamento delle nuove procedure di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento agli effetti, in rapporto all'aumento del ricorso al procedimento di autocertificazione, della riduzione dei termini prevista dalla presente legge».
2. 0. 1.Il relatore.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione (Atto n. 39)

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11/02/2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE;
premesso che con il termine cogenerazione si intende la produzione combinata, in unico processo, di energia elettrica e di energia termina e/o meccanica;
considerato che rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e calore, la produzione combinata se efficace comporta: un risparmio economico conseguente al minor consumo di combustibile; una riduzione dell'impatto ambientale conseguente sia alla riduzione delle emissioni che al minor rilascio di calore residuo nell'ambiente; minori perdite di trasmissione e distribuzione per il sistema elettrico nazionale, conseguenti alla localizzazione degli impianti in prossimità dei bacini di utenza o all'autoconsumo dell'energia prodotta; la sostituzione di modalità di calore poco efficienti e più inquinanti;
rilevato che per quanto riguarda il nostro Paese l'opportunità di sviluppare l'utilizzo della cogenerazione per soddisfare i bisogni termici ed elettrici delle utenze civili e industriali discende dalla considerazione che il nostro Paese è fortemente dipendente dall'approvvigionamento dall'estero di fonti energetiche e rilevato altresì che lo sviluppo dell'utilizzo della cogenerazione può comportare la riduzione di tale dipendenza;
sottolineato altresì che la cogenerazione, comportando un minor impiego di combustibile a parità di servizio reso, contribuisce alla diminuzione delle emissioni climalteranti, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del Protocollo di Kyoto;
rilevato che il nuovo meccanismo di incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento può avere effetti penalizzanti in relazione agli investimenti necessari per realizzare gli impianti stessi;
rilevato altresì che appare necessario per incentivare la diffusione degli impianti al fine di un'ottimale ricaduta in termini ambientali, favorire la diffusione a rete degli impianti cosiddetti di microgenerazione, evitando sovracompensazioni in favore dei grandi impianti;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo come meglio specificare il ruolo e le funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e del Gestore dei servizi elettrici in modo da non creare sovrapposizioni in relazione, in particolare, ai controlli sugli impianti, alle verifiche periodiche, al monitoraggio e alla


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definizione dei criteri e delle modalità per la quantificazione dei risparmi energetici;
b) valuti il Governo come disciplinare con maggiore chiarezza la compatibilità tra certificati verdi e titoli di efficienza energetica in termini mutuamente esclusivi;
c) valuti il Governo, al fine di promuovere una maggiore incentivazione degli impianti di microgenerazione, la opportunità di abbassare il limite di 100 MWh di elettricità prodotta, attualmente previsto dall'articolo 4 per il rilascio della garanzia di origine, a 50 MWh;
d) valuti il Governo l'opportunità di una più esplicita adesione all'articolo 9 della direttiva 2004/8/CE in materia di semplificazione amministrativa, specie in relazione agli impianti fino a 300 MW e in riferimento, in particolare, alla previsione di termini per il rilascio delle autorizzazioni, al coordinamento, unificazione e snellimento delle procedure, alla risoluzione di eventuali controversie;
e) valuti il Governo come garantire, nel quadro del riordino degli incentivi alla cogenerazione ad alto rendimento, una adeguata valorizzazione di tali impianti abbinati al teleriscaldamento, considerata la loro idoneità a contribuire all'efficienza energetica e al rispetto dei vincoli ambientali;
f) nel quadro della valorizzazione di cui alla lettera e) il Governo consideri in modo particolare la peculiarità dei processi di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, in relazione alla capacità di tali impianti di produrre una quota parte di energia elettrica senza l'utilizzo di combustibili;
g) valuti il Governo di comprendere, tra i soggetti ammessi ai titoli di efficienza energetica per le attività di cogenerazione, anche le imprese del settore industriale oltre le imprese distributrici;
h) valuti il Governo, in tale contesto, l'opportunità di sostenere con maggiore forza le possibili applicazioni della tri-generazione, ovvero della produzione integrata di calore, freddo ed energia;
i) valuti il Governo la possibilità di introdurre il regime di «scambio sul posto» per gli impianti di potenza fino a 200kW alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi, prevedendo la possibilità di compensare l'energia prodotta con quella consumata in modo automatico, con un meccanismo di semplificazione amministrativa rivolta soprattutto ai piccoli autoproduttori;
l) valuti il Governo l'opportunità di modificare il termine del 31 dicembre 2008, previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere b) e c), in relazione alla conservazione degli incentivi previsti dalla normativa previgente per quegli impianti che siano già entrati in esercizio, ovvero i cui lavori di realizzazione siano effettivamente iniziati, al 31 dicembre 2009, in considerazione delle frequenti lungaggini burocratiche cui sono sottoposte le procedure di realizzazione di tali impianti;
m) acceleri il Governo l'emanazione delle procedure tecniche previste dal decreto 24 ottobre 2005 relative alla regolamentazione dei certificati verdi alle produzioni di energia da fonti rinnovabili;
n) valuti il Governo l'opportunità di presentare al Parlamento una proposta organica di riordino degli incentivi e degli strumenti di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed al risparmio energetico nell'ambito di una più complessiva proposta relativa alla politica energetica del Paese volta a garantire l'incremento dell'efficienza energetica, la sicurezza degli approvvigionamenti e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.


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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione (Atto n. 39)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11/02/2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE;
premesso che con il termine cogenerazione si intende la produzione combinata, in unico processo, di energia elettrica e di energia termina e/o meccanica;
considerato che rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e calore, la produzione combinata se efficace comporta: un risparmio economico conseguente al minor consumo di combustibile; una riduzione dell'impatto ambientale conseguente sia alla riduzione delle emissioni che al minor rilascio di calore residuo nell'ambiente; minori perdite di trasmissione e distribuzione per il sistema elettrico nazionale, conseguenti alla localizzazione degli impianti in prossimità dei bacini di utenza o all'autoconsumo dell'energia prodotta; la sostituzione di modalità di calore poco efficienti e più inquinanti;
rilevato che per quanto riguarda il nostro Paese l'opportunità di sviluppare l'utilizzo della cogenerazione per soddisfare i bisogni termici ed elettrici delle utenze civili e industriali discende dalla considerazione che il nostro Paese è fortemente dipendente dall'approvvigionamento dall'estero di fonti energetiche e rilevato altresì che lo sviluppo dell'utilizzo della cogenerazione può comportare la riduzione di tale dipendenza;
sottolineato altresì che la cogenerazione, comportando un minor impiego di combustibile a parità di servizio reso, contribuisce alla diminuzione delle emissioni climalteranti, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del Protocollo di Kyoto;
rilevato che il nuovo meccanismo di incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento può avere effetti penalizzanti in relazione agli investimenti necessari per realizzare gli impianti stessi;
rilevato altresì che appare necessario per incentivare la diffusione degli impianti al fine di un'ottimale ricaduta in termini ambientali, favorire la diffusione a rete degli impianti cosiddetti di microgenerazione, evitando sovracompensazioni in favore dei grandi impianti;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo come meglio specificare il ruolo e le funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e del Gestore dei servizi elettrici in modo da non creare sovrapposizioni in relazione, in particolare, ai controlli sugli impianti, alle verifiche periodiche, al monitoraggio e alla


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definizione dei criteri e delle modalità per la quantificazione dei risparmi energetici;
b) valuti il Governo come disciplinare con maggiore chiarezza la compatibilità tra certificati verdi e titoli di efficienza energetica in termini mutuamente esclusivi;
c) valuti il Governo, al fine di promuovere una maggiore incentivazione degli impianti di microgenerazione, la opportunità di abbassare il limite di 100 MWh di elettricità prodotta, attualmente previsto dall'articolo 4 per il rilascio della garanzia di origine, a 50 MWh;
d) valuti il Governo l'opportunità di una più esplicita adesione all'articolo 9 della direttiva 2004/8/CE in materia di semplificazione amministrativa, specie in relazione agli impianti fino a 300 MW e in riferimento, in particolare, alla previsione di termini per il rilascio delle autorizzazioni, al coordinamento, unificazione e snellimento delle procedure, alla risoluzione di eventuali controversie;
e) valuti il Governo come garantire, nel quadro del riordino degli incentivi alla cogenerazione ad alto rendimento, una adeguata valorizzazione di tali impianti abbinati al teleriscaldamento, considerata la loro idoneità a contribuire all'efficienza energetica e al rispetto dei vincoli ambientali;
f) nel quadro della valorizzazione di cui alla lettera e) il Governo consideri in modo particolare la peculiarità dei processi di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, in relazione alla capacità di tali impianti di produrre una quota parte di energia elettrica senza l'utilizzo di combustibili;
g) valuti il Governo di comprendere, tra i soggetti ammessi ai titoli di efficienza energetica per le attività di cogenerazione, anche le imprese del settore produttivo oltre le imprese distributrici;
h) valuti il Governo, in tale contesto, l'opportunità di sostenere con maggiore forza le possibili applicazioni della tri-generazione, ovvero della produzione integrata di calore, freddo ed energia;
i) valuti il Governo la possibilità di introdurre il regime di «scambio sul posto» per gli impianti di potenza fino a 200kW alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi, prevedendo la possibilità di compensare l'energia prodotta con quella consumata in modo automatico, con un meccanismo di semplificazione amministrativa rivolta soprattutto ai piccoli autoproduttori;
l) valuti il Governo l'opportunità di modificare il termine del 31 dicembre 2008, previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere b) e c), in relazione alla conservazione degli incentivi previsti dalla normativa previgente per quegli impianti che siano già entrati in esercizio, ovvero i cui lavori di realizzazione siano effettivamente iniziati, al 31 dicembre 2009, in considerazione delle frequenti lungaggini burocratiche cui sono sottoposte le procedure di realizzazione di tali impianti;
m) acceleri il Governo l'emanazione delle procedure tecniche previste dal decreto 24 ottobre 2005 relative alla regolamentazione dei certificati verdi alle produzioni di energia da fonti rinnovabili;
n) valuti il Governo l'opportunità di presentare al Parlamento una proposta organica di riordino degli incentivi e degli strumenti di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed al risparmio energetico nell'ambito di una più complessiva proposta relativa alla politica energetica del Paese volta a garantire l'incremento dell'efficienza energetica, la sicurezza degli approvvigionamenti e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
o) valuti il Governo l'opportunità di elaborare disposizioni normative relative alla incentivazione della cogenerazione domestica.