I Commissione - Resoconto di marted́ 9 gennaio 2007


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SEDE REFERENTE

Martedì 9 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.

La seduta comincia alle 10.10.

Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato.
C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato e C. 2070 Scajola.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento del progetto di legge C. 2087 - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, il 19 dicembre 2006.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 2087 D'Alia recante «Organizzazione e ordinamento dei servizi informativi per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
Ricorda che il provvedimento in titolo è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta del 29 gennaio 2007 e ritiene pertanto opportuno averne anticipato l'esame alla seduta


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odierna, che si è svolta grazie al consenso unanime dei rappresentanti dei gruppi parlamentari. Presenta quindi una proposta di testo unificato (vedi allegato 1), osservando come essa si basi essenzialmente sui contenuti della proposta di legge C. 2070, presentata dai deputati componenti del COPACO, con alcune modifiche. Si sofferma quindi sui punti più significativi della proposta di testo unificato, osservando preliminarmente che la responsabilità della politica informativa e della sicurezza è nel complesso attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, a cui fanno riferimento i due Servizi di sicurezza. Solo alcune delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri possono essere delegate al Ministro per le informazioni e la sicurezza. Al riguardo fa presente che la scelta di prevedere la figura di un ministro con specifiche competenze nella materia in esame è motivata dal fatto che si rende opportuno consentire una interlocuzione paritaria in seno al Consiglio dei ministri tra il soggetto cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha delegato le funzioni in materia di informazione e sicurezza e gli altri ministri competenti. Tali funzioni, soprattutto in considerazione del rapporto di fiducia che intercorre necessariamente tra il Presidente del Consiglio ed il Ministro per le informazioni e la sicurezza, possono essere comunque revocate.

Marco BOATO (Verdi) fa presente che le deleghe attribuite ai ministri senza portafoglio per loro stessa natura sono sempre revocabili.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, rispondendo all'osservazione del deputato Boato, rileva innanzitutto che in questo caso la revoca delle deleghe può essere disposta in tutto o in parte. Inoltre, osserva che la previsione è volta ad attenuare i rischi di conflittualità con i Ministri che esercitano competenze nella materia in esame.
La proposta di testo unificato prevede l'istituzione di due servizi di sicurezza, uno con competenza all'interno del territorio nazionale (ISI) ed un altro con competenza all'esterno (ISE), con la previsione di un sistema di coordinamento e d'interazione. Non è invece previsto un apposito servizio in materia di sicurezza delle comunicazioni, soprattutto alla luce della difficoltà di estrapolare le relative funzioni dalle singole competenze dei due servizi.
Si sofferma quindi sul ruolo svolto dal II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS), che fa parte del sistema di informazioni e sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 1, osservando al riguardo che esso non è equiparato agli altri Servizi sotto diversi profili, quali ad esempio la mancata previsione di un sistema di garanzie funzionali o della possibilità di svolgere operazioni sotto copertura. Il testo prevede poi un apposito Dipartimento per le informazioni e la sicurezza istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (DIS), con compiti di coordinamento tra i Servizi, in luogo dell'attuale CESIS. Si sofferma, inoltre, sulla funzione di controllo parlamentare che nella proposta di testo unificato viene attribuita ad un Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da dieci membri, a cui sono attribuiti significativi poteri in materia. Al riguardo osserva che la proposta mira a garantire una maggiore rappresentatività dei diversi gruppi parlamentari, a fronte delle più ampie competenze attribuite al Comitato. Il testo prevede poi un'apposita disciplina delle garanzie funzionali, già contenuta in altri provvedimenti di contrasto al terrorismo ed alla criminalità organizzata, nonché una puntuale disciplina del segreto di Stato che non si applica solo ai testimoni, come attualmente previsto dal codice di procedura penale. Sono tenuti al segreto non solo i dipendenti dei Servizi, ma anche qualunque altro soggetto in possesso delle relative notizie riservate.
Al fine poi di recepire un principio affermato dalla giurisprudenza costituzionale, il testo prevede che, anche in caso di opposizione del segreto di Stato, non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria


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di procedere in base a elementi del tutto autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto. Per quanto concerne infine le classifiche di segretezza per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività e cose, fa presente che esse sono state stabilite sulla base dei criteri ordinariamente utilizzati in altri Paesi. Tali classifiche sono individuate nelle tipologie di segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato e di vietata divulgazione. Al riguardo rileva che nel testo non sono stati stabiliti criteri espressi per stabilire la relativa classificazione, essendo preferibile rimettere tale materia alla discrezionalità dell'Esecutivo.
Passa quindi ad illustrare nel dettaglio il contenuto della proposta di testo unificato da lui presentata. L'articolo 1 disciplina il Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dal Ministro per le Informazioni e la Sicurezza, dal Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE), dal Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI), dal II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS). In proposito osserva che la figura del Capo di Stato maggiore della difesa, al quale è sottoposto il responsabile del RIS, assume una significativa rilevanza all'interno della proposta di testo unificato ogni volta allo stesso RIS vengano attribuite specifiche competenze.

Marco BOATO (Verdi) fa presente l'opportunità che il riferimento al Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa non sia preceduto dall'aggettivo ordinale «II», al fine di evitare che, qualora l'organizzazione dei reparti dello Stato maggiore dovesse essere modificato nel corso del tempo, il riferimento contenuto nel testo non risulti superato.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, in relazione al suggerimento formulato dal deputato Boato, assicura che la questione posta sarà oggetto di valutazione.
Riprendendo l'illustrazione della proposta di testo unificato da lui presentata, ribadisce che rispetto alle competenze attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, solo quelle indicate all'articolo 3 possono essere delegate al Ministro per le informazioni e la sicurezza. L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per le Informazioni e la Sicurezza, a cui sono attribuiti prevalentemente compiti di coordinamento della complessiva attività di informazione e di sicurezza. All'articolo 5 è quindi prevista, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'istituzione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica di informazione per la sicurezza. Tale Comitato è composto dal Ministro per le informazioni e la sicurezza, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. Le relative funzioni di segretario sono svolte dal direttore generale del DIS. Gli articoli 6 e 7 istituiscono e disciplinano rispettivamente il Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE) ed il Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI). L'articolo 8 reca norme in materia di controllo sui Servizi di informazione e sicurezza della Repubblica. In proposito fa presente che tale disposizione prevede l'istituzione, nell'ambito del DIS, di un Ispettorato per il controllo sui Servizi di informazione e sicurezza, organizzato in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia ed obiettività di giudizio. L'articolo 9 disciplina la tutela amministrativa del segreto ed il nulla osta di sicurezza, requisito necessario per lo svolgimento delle attività dei Servizi di informazione e sicurezza, che assume particolare rilievo in alcuni settori delicati dell'economia, quale ad esempio quello degli appalti. La disciplina in materia di archivi è oggetto


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dell'articolo 10, che prevede l'autonoma gestione degli archivi da parte dei due Servizi, ad eccezione della documentazione di carattere storico, che viene trasmessa all'Ufficio centrale degli archivi. L'articolo 11 disciplina l'attività di formazione di base e l'addestramento del personale del DIS, dell'ISE e dell'ISI. Da tale disposizione è escluso il personale del RIS, che è un organismo militare, per il quale è prevista una specifica attività di addestramento. Si sofferma poi sul comma 2 dell'articolo 12, che stabilisce che i Servizi di informazione e sicurezza sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Ministro dell'interno, nella sua qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza le informazioni e i dati in loro possesso, suscettibili di possibili sviluppi per l'accertamento e la prevenzione di reati ovvero inerenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il successivo comma 3 prevede inoltre che gli stessi Servizi sono tenuti a trasmettere tempestivamente al ministro della difesa le informazioni e i dati in loro possesso, suscettibili di interesse per le politiche della difesa. L'articolo 13 reca norme in materia di collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni ed a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, mentre l'articolo 14 disciplina la materia dell'acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria e dell'acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Sottolinea in proposito che in ogni caso l'apposizione del segreto non pregiudica il prosieguo del processo con riferimento alle altre questioni che ne costituiscono oggetto. L'articolo 15 disciplina le garanzie funzionali che si applicano al personale dei Servizi di informazione e sicurezza e ai loro collaboratori che pongano condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi. Il comma 2 stabilisce che questa speciale causa di giustificazione non si applica se la condotta astrattamente costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità delle persone. In proposito fa presente che la causa di giustificazione, che priva la condotta della qualificazione come fatto penalmente rilevante, si rende preferibile all'ipotesi della causa di non punibilità, che lascia impregiudicata la eventuale responsabilità civile del soggetto interessato. Il successivo articolo 16 prevede che, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 15 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte. Si tratta di una decisione di natura eminentemente politica che deve necessariamente essere assunta dal Presidente del Consiglio, come previsto dall'articolo 16. I successivi articoli 17 e 18 disciplinano rispettivamente l'opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria e le sanzioni penali. L'articolo 19 reca norme in tema di personale addetto al DIS ed ai Servizi di sicurezza, rimettendo ad un regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio, sul quale il Comitato parlamentare di controllo esprimerà il proprio parere, la disciplina delle modalità di reclutamento. L'articolo 20 prevede che l'attribuzione della qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a determinati soggetti per non oltre un anno. Illustra quindi il contenuto dell'articolo 25, che prevede la tutela del personale nel corso dei procedimenti penali, osservando al riguardo che essa si applica anche al personale del RIS. L'articolo 27 regola il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da dieci parlamentari al fine di garantire una maggiore rappresentatività rispetto all'attuale composizione. Si sofferma quindi sul comma 2, che stabilisce che possono far parte del Comitato solo deputati e senatori che abbiano rivestito con prestigio e competenza significative responsabilità parlamentari o di governo.


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Marco BOATO (Verdi) esprime le proprie perplessità in ordine al contenuto del comma 2 dell'articolo 27 della proposta di testo unificato.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, rispondendo all'osservazione del deputato Boato, ritiene opportuno che sia assicurata una autorevole composizione del Comitato, alla luce dei delicati compiti ad esso assegnati dal testo in esame. Con riferimento alle competenze del Comitato, osserva che l'articolo 28, al comma 2, stabilisce che il Comitato ha la facoltà, previa intesa con i Presidenti delle Camere, di chiedere che il Presidente del Consiglio dei ministri disponga l'intervento di dipendenti del Sistema di informazione e sicurezza. Si sofferma quindi sull'articolo 33 che, al comma 3, prevede che la violazione dell'obbligo del segreto da parte di un componente del Comitato costituisce per il responsabile causa di revoca dal Comitato ed è altresì causa ostativa alla assunzione di altri incarichi parlamentari per la legislatura in corso. Fa poi presente che il comma 6 dell'articolo 35 prevede che con regolamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri siano individuati gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo e di verifica che sono ordinariamente svolte dalle ASL e dai Vigili del Fuoco. Osserva infine che la data di entrata in vigore del provvedimento è stabilita in sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Questa disposizione, insieme a quella che stabilisce in centottanta giorni il termine per l'adozione della disciplina attuativa, consente un periodo di tempo congruo per assicurare la funzionalità della nuova disciplina.
Osserva infine come la riforma dei Servizi di sicurezza in esame non muova da una motivazione di sfiducia negli apparati di sicurezza, quanto piuttosto da una avvertita esigenza di adeguamento di tali strutture alla nuova realtà nazionale ed internazionale, profondamente mutata dal 1977, anno di approvazione della disciplina di cui si propone la riforma. Al riguardo sottolinea come l'Italia sia l'unico Paese che, pur significativamente impegnato da un punto di vista militare in Iraq, non ha subito al proprio interno attentati terroristici. Ritiene infatti che un simile risultato sia stato possibile grazie al proficuo operato dei Servizi di sicurezza e delle forze di polizia.

Claudio SCAJOLA (FI) desidera in primo luogo esprimere un sincero ringraziamento e viva soddisfazione per l'attenzione con cui il presidente e relatore ha esaminato il testo elaborato dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, che è stato in larghissima misura recepito nella sua proposta di testo base: si tratta di un riconoscimento importante del positivo lavoro svolto in seno al Comitato, con il contributo di tutte le forze politiche ivi rappresentate, in un clima di costruttivo confronto di merito delle questioni. Ritiene che il testo proposto dal relatore possa valutarsi, nel complesso, positivamente, ferma restando l'esigenza di alcuni interventi di dettaglio, alcuni dei quali auspica possano esseri recepiti già prima della formale adozione del testo base. Ritiene a tal fine opportuno esporre alcune possibili modificazioni essenzialmente dirette a ripristinare in alcuni articoli il testo elaborato dal Comitato. Riterrebbe innanzitutto opportuno sostituire nel testo le parole «sicurezza della Repubblica» con le parole «sicurezza nazionale», poiché, mentre l'espressione «sicurezza della Repubblica» allude al complesso di misure dirette ad assicurare la protezione dello Stato-apparato (istituzioni, forze armate, pubblica amministrazione, eccetera), la «sicurezza nazionale» coinvolge invece anche la tutela di interessi ulteriori, non strettamente propri dello Stato-apparato, ma comunque riconducibili al concetto di «nazione» (interessi economici, politici, culturali, eccetera). Ritiene altresì utile sostituire la denominazione «Ministro per le informazioni e la sicurezza» con la seguente: «Ministro dell'informazione per la sicurezza», in quanto, pur rimanendo inalterate le funzioni, la denominazione proposta dal presidente


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e relatore potrebbe ingenerare equivoci, considerato che la competenza in materia di sicurezza pubblica spetta comunque in primo luogo al Ministro dell'interno. Propone quindi, con riferimento alla proposta di testo base formulata dal presidente Violante, di aggiungere, all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera f), la seguente: «f-bis) cura e adegua il sistema informatico dei servizi di informazione e sicurezza, assicurando altresì gli eventuali collegamenti con i sistemi della stessa natura, facenti capo a Stati esteri o ad organizzazioni internazionali»: la disposizione - che riproduce la lettera g) dell'articolo 5, comma 2, del testo elaborato in seno al Comitato - benché non sia indispensabile, appare comunque utile, in quanto diretta ad assicurare l'omogeneità nei sistemi informatici impiegati dai diversi servizi e, soprattutto, la possibilità per gli stessi di dialogare tra loro e con il sistema informatico del DIS (anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo attribuite al Dipartimento). Con riferimento poi all'articolo 6, comma 7, propone di sostituirlo con il seguente: «Il direttore dell'ISE riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'informazione per la sicurezza, nonché al Ministro della difesa; presenta, altresì, al CISN un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio»: la proposta è diretta a ripristinare il testo elaborato dal Comitato (comma 5), che prevede appunto che il direttore dell'ISE riferisca non solo al Ministro dell'informazione per la sicurezza, ma anche al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa; in base al testo del presidente e relatore, la figura del Ministro per le informazioni e la sicurezza verrebbe ad assumere un ruolo centrale e delicatissimo, in quanto attraverso di lui transiterebbero necessariamente tutte le informazioni dirette agli altri componenti del Governo ed allo stesso Presidente del Consiglio ministri. Analogamente, con riferimento all'articolo 7, comma 6, propone di sostituirlo con il seguente: «Il direttore dell'ISI riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'informazione per la sicurezza, nonché al Ministro dell'interno; presenta, altresì, al CISN un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio»: anche tale proposta è diretta a ripristinare il testo elaborato dal Comitato (comma 6), che prevede che il direttore dell'ISI riferisca non solo al Ministro dell'informazione per la sicurezza ma anche al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno; anche in questo caso, in base al testo del presidente Violante, la figura del Ministro per le informazioni e la sicurezza verrebbe ad assumere un ruolo centrale e delicatissimo, in quanto attraverso di lui transiterebbero necessariamente tutte le informazioni dirette agli altri componenti del Governo e, ancora una volta, allo stesso Presidente del Consiglio dei ministri.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ritiene che l'aspetto essenziale sollevato, da ultimo, dal presidente Scajola, consista nell'opportunità che siano pienamente coinvolti il Ministro della difesa e il Ministro dell'interno.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa osservare che di questo aspetto si fanno carico alcuni articoli specifici della sua proposta di testo unificato.

Claudio SCAJOLA (FI), con riferimento all'articolo 8, propone il mantenimento del comma 4 del testo predisposto dal Comitato, il quale prevede che: «4. Il capo dell'Ispettorato, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS, risponde dell'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, al quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione dei servizi di informazione e sicurezza ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è trasmessa al direttore generale del DIS ed è portata a conoscenza del CISN»: rispetto al testo


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elaborato dal Comitato, le modifiche apportate dal presidente e relatore sembrano indebolire il ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri in una materia particolarmente delicata quale quella dei controlli interni; tale indebolimento potrebbe ridimensionare la capacità del Presidente del Consiglio di attingere ad autonome fonti di informazione e controllo sull'operato dei servizi. Relativamente quindi all'articolo 9, comma 6, propone di sostituire la parola: «persona» con la seguente: «soggetto», come previsto nel testo del Comitato: il NOS può essere rilasciato anche a imprese o associazioni di professionisti; il termine «persona» è certamente meno generico, ma potrebbe indurre a ritenere che si faccia riferimento solo a «persone fisiche» o a «persone giuridiche», con ciò erroneamente escludendo tutti gli altri «soggetti» sprovvisti di personalità giuridica che pure potrebbero essere destinatari di un NOS. Con riferimento all'articolo 13, comma 1, riterrebbe utile aggiungere, dopo le parole: «il DIS, l'ISE, l'ISI», le seguenti: «il RIS»: appare infatti opportuno estendere anche al RIS la disciplina in materia di collaborazione con le pubbliche amministrazioni e soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità. Propone inoltre di aggiungere, all'articolo 14, comma 2, dopo le parole: «L'autorità giudiziaria», le seguenti: «salvo casi di assoluta impossibilità»: il ripristino della clausola di salvaguardia contenuta nel testo predisposto dal Comitato e soppressa dal presidente e relatore consente infatti di attribuire un minimo di flessibilità - in termini peraltro assai limitati - alla disciplina procedurale dell'acquisizione di documenti. Con riferimento poi all'articolo 19, fa presente che il presidente Violante ha sottoposto alla valutazione della Commissione l'opportunità di mantenere il divieto di affidare incarichi di consulenza a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto dipendenza dai servizi di informazione e sicurezza, previsto al comma 7 del medesimo articolo nel testo predisposto dal Comitato: appare invece opportuno mantenere la disposizione proposta dal Comitato, in quanto essa è diretta ad evitare che - come è avvenuto talora in passato - persone che sono cessate dal servizio possano continuare a svolgere il ruolo di «eminenza grigia» del Servizio ed a condizionarne l'operato dall'esterno. Fa rilevare inoltre che la disposizione di cui all'articolo 27, comma 1, della proposta di testo base del relatore, in base alla quale viene innalzato da otto a dieci il numero dei parlamentari che fanno parte del Comitato, richiede una valutazione di carattere politico. Passando a trattare dell'articolo 27, comma 2, ne propone la soppressione: nel comma si prevedono specifici requisiti di idoneità per la partecipazione al Comitato, stabilendo che possono far parte di tale organo solo deputati e senatori che abbiano rivestito «con prestigio e competenza significative responsabilità parlamentari»: la disciplina proposta appare di difficile attuazione e di dubbia utilità: saranno, in ogni caso, i gruppi parlamentari ed i presidenti delle Camere a valutare il prestigio, la competenza ed il cursus honorum degli aspiranti componenti del Comitato e risponderanno della loro scelta in termini esclusivamente politici. Si domanda inoltre come si potrebbe risolvere, altrimenti, il caso in cui debba essere chiamato a far parte del Comitato il rappresentante di un gruppo di recente formazione, sprovvisto di componenti che abbiano rivestito «significative responsabilità parlamentari». Con riferimento poi all'articolo 28, ritiene si dovrebbe mantenere il comma 7 della proposta presentata dai componenti del Comitato, il quale prevede: «7. Il Comitato può acquisire, in originale o in copia, atti, documenti o materiale che rivestano interesse per l'esercizio delle funzioni di controllo ad esso affidate e per i quali sussista un pericolo attuale e concreto di sottrazione, alterazione o distruzione. Le modalità di acquisizione sono definite dal Comitato in modo tale da non interferire con operazioni in corso da parte dei servizi di informazione e sicurezza»: tale norma svolge un ruolo essenziale per consentire al Comitato di acquisire informazioni «di prima mano», senza dipendere necessariamente, come avviene attualmente,


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dalla buona volontà del soggetto controllato o dalla collaborazione dell'autorità giudiziaria. Quanto all'articolo 29, comma 1, rileva che, nella proposta del presidente Violante, viene eliminata la competenza consultiva del Comitato in materia di disegni e proposte legge concernenti le materie di sua competenza: tale competenza esula, in effetti, dalle funzioni tipiche di un organismo controllo; ferma restando la competenza legislativa primaria della Commissione Affari costituzionali, ritiene però che l'espressione del parere (non vincolante) del Comitato su provvedimenti riguardanti l'intelligence possa costituire comunque un utile contributo di esperienza e conoscenza della materia. Con riferimento quindi alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 3, ritiene preferibile il mantenimento del testo proposto dal Comitato, il quale prevede: «3. Il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa ed il Ministro degli affari esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività di informazione per la sicurezza»: tale disposizione è volta ad ampliare la capacità del Comitato di avere il quadro normativo completo dell'attività di intelligence nazionale; al Comitato sarebbero così trasmessi, ad esempio, l'eventuale regolamento con cui il Ministro della difesa disciplina i rapporti tra ROS e ISI in materia di lotta alla criminalità organizzata o al terrorismo interno, il regolamento con cui i1 Ministro degli affari esteri disciplina le relazioni tra uffici diplomatici e strutture periferiche dell'ISE, nonché il regolamento con il quale il Ministro dell'interno definisce la partecipazione al CASA. Quanto alle disposizioni di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 30, ritiene che sarebbe preferibile sostituirle con quelle già previste nel comma 5 del medesimo articolo, nel testo predisposto dal Comitato, in base al quale: «5. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Comitato, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento della gestione finanziaria del Sistema di informazione e sicurezza nazionale relativa al primo semestre, nella quale sono riepilogate, in forma aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio di DIS, ISE ed ISI ed i relativi stati di utilizzo. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale». Osserva infatti che la possibilità di accesso diretto alla documentazione contabile rappresenta uno strumento estremamente efficace, in quanto - prescindendo dall'effettivo esercizio di tale potere - determina un effetto di «deterrenza»: sapendo di essere esposti al rischio di verifica diretta, i funzionari preposti saranno indotti alla massima cura nella tenuta della contabilità. Quanto alla previsione, da parte del presidente e relatore, di un'ulteriore relazione semestrale, segnala che essa sarebbe un inutile doppione di quanto già previsto all'articolo 26, comma 3, lettera e): tale disposizione stabilisce, infatti, che «il rendiconto della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27, al quale è presentata altresì una relazione annuale sulle linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate, quantificate in relazione ai settori di intervento determinati dagli indirizzi politici». Passando all'articolo 33, comma 3, ricorda che il relatore ipotizza la possibile incostituzionalità della norma, contenuta nella proposta del Comitato, che prevede l'ineleggibilità nella legislatura successiva per il parlamentare che, in qualità di componente del Comitato, abbia violato l'obbligo del segreto. Riconosce che, in effetti, la norma in questione presenta taluni profili problematici; occorre, tuttavia, ricordare che, secondo l'articolo 65 della Costituzione, la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato e senatore; ben potrebbe dunque, a suo avviso, la legge di riforma dei servizi stabilire che determinate violazioni siano punite con la sanzione dell'ineleggibilità; occorre peraltro assicurare che tale sanzione sia irrogata secondo criteri oggettivi e non discriminatori. Dichiara che appare,


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invece, incostituzionale, in quanto lesiva dell'autonomia del Parlamento (articolo 64, comma 1, della Costituzione) la proposta del relatore, che suggerisce di sanzionare il componente del Comitato che abbia violato l'obbligo del segreto con l'inidoneità ad assumere altri incarichi parlamentari (materia questa rimessa alla esclusiva competenza di ciascuna Camera). Con riferimento poi all'articolo 34, comma 2, propone di mantenere il testo proposto dal Comitato, il quale prevede che: «2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti. Il Comitato può decidere, a maggioranza assoluta dei componenti, di svolgere in seduta pubblica una o più audizioni di soggetti non appartenenti al Sistema di informazione e sicurezza nazionale, qualora la materia dell'audizione sia del tutto estranea ad attività operative dei servizi di informazione e sicurezza o ad indagini in corso da parte della magistratura»: quando non vi siano particolari esigenze di segretezza (perché, ad esempio, l'audizione riguarda aspetti «di scenario» e non singole attività operative o indagini in corso) il Comitato potrebbe ritenere utile rendere pubblici gli elementi di conoscenza acquisiti nel corso della seduta, sia per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla presenza di determinate possibili minacce, sia per rassicurare circa rischi che siano stati eccessivamente enfatizzati; la disposizione proposta dal Comitato è diretta a rendere legittima e possibile una simile comunicazione istituzionale da parte del Comitato e nulla ha a che fare con 1'attività di una commissione d'inchiesta. Anche con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5, ritiene sia preferibile mantenere il testo proposto dal Comitato, il quale prevede che: «Il Comitato può avvalersi, con il consenso degli interessati, della collaborazione a tempo pieno di appartenenti alla magistratura, alla pubblica amministrazione, alle Forze di polizia ed alle Forze armate, debitamente autorizzati. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione e sicurezza nazionale, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato, in modo organico o saltuario, con organismi informativi di Stati esteri. È incompatibile con l'incarico di collaboratore del Comitato qualunque altra attività professionale pubblica o privata»: tale formulazione è più garantista della disposizione prevista nel testo elaborato dal presidente Violante (comma 5), in quanto disciplina analiticamente i requisiti soggettivi dei consulenti, le cause di incompatibilità e la natura del rapporto di collaborazione; conviene comunque con il presidente sulla necessità di approfondire questo aspetto. Analogamente, con riferimento all'articolo 33, comma 5, del testo predisposto dal Comitato, ritiene opportuno mantenerlo (esso è espunto dalla proposta di testo base); tale comma prevede: «5. Con il regolamento di cui al comma 1, il Comitato definisce le procedure per l'impugnazione de provvedimenti istruttori adottati ai sensi dell'articolo 27, comma 7». A suo avviso, è opportuno mantenere tale norma, in quanto essa stabilisce che il Comitato, con proprio regolamento, definisca le procedure di impugnazione dei provvedimenti istruttori con i quali dispone l'acquisizione di atti o materiale di interesse: si tratta di una disposizione diretta ad assicurare ai terzi (ad esempio, i proprietari dei documenti o del materiale acquisito dal Comitato) la possibilità di far valere i propri diritti ed interessi (alla revoca del provvedimento o alla restituzione dei documenti e del materiale), senza tuttavia esporre gli atti del Comitato al sindacato esterno dell'autorità giudiziaria; in concreto, il regolamento dovrebbe stabilire termini e modalità con le quali gli interessati possono impugnare, innanzi al Comitato, provvedimenti istruttori da quest'ultimo adottati e ritenuti da essi lesivi di propri diritti o interessi. Quanto all'articolo 35, comma 7, e all'articolo 36, comma 3, capoverso 1-bis, propone di aggiungere, dopo le parole: «alle cose», le parole «e ai luoghi»: la legge n. 801 del 1977 non contempla espressamente (né espressamente esclude) i luoghi tra i possibili oggetti del segreto di Stato; al contrario, l'articolo 34, comma 2, della proposta


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elaborata in seno al Comitato stabilisce che anche i luoghi possano essere coperti dal segreto di Stato; verrebbe, in tal modo, espressamente risolta a livello normativo una questione interpretativa che si è effettivamente posta nella prassi recente del Comitato. Venendo infine a trattare dell'articolo 36, sottolinea l'opportunità di mantenere il capoverso comma 3 del comma 9 dell'articolo 35 del testo predisposto dal Comitato, il quale prevede che: «Se l'autorità giudiziaria ritiene in questo caso ingiustificato o immotivato l'esercizio del potere di conferma del segreto di Stato, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 202, comma 6, del codice»: non appare infatti chiara la ragione della modifica proposta dal presidente Violante, giacché, anche qualora essa fosse accolta, difficilmente potrebbe sostenersi che verrebbe meno la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione. Segnala, in conclusione, l'opportunità di introdurre una disciplina di dettaglio concernente lo svolgimento, nei confronti di appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza, di attività di osservazione, controllo ed intercettazione di comunicazioni. A tal fine, si riserva di presentare nel seguito della discussione, all'esito di un attento approfondimento dei risvolti di carattere costituzionale, un emendamento che definisca, secondo criteri univoci ed oggettivi, la procedura da seguire, prevedendo eventualmente il coinvolgimento - in sede di comunicazione o autorizzazione preventiva - anche della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Marco BOATO (Verdi) si associa agli apprezzamenti dei deputati intervenuti per il lavoro svolto sin qui dal presidente Violante, che nella seduta odierna ha sottoposto alla Commissione un'ipotesi di testo unificato delle diverse proposte di legge presentate, che lo stesso presidente propone di adottare come testo base. Dichiara altresì di condividere la decisione del Governo di non presentare un disegno di legge in materia; osserva peraltro che sarebbe comunque apprezzabile che un rappresentante del Governo intervenisse alle sedute della Commissione dedicata all'esame di tale provvedimento. Premesso che modifiche puntuali potranno essere oggetto di proposte emendative nel prosieguo dell'esame, desidera formulare alcune considerazioni di carattere generale. In particolare, apprezza la scelta del presidente e relatore di sostituire, rispetto al testo presentato dai membri del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, il riferimento alla sicurezza nazionale con il riferimento alla sicurezza della Repubblica: ritiene infatti che, diversamente da quanto affermato dal presidente Scajola, il termine Repubblica non individui solo l'ordinamento dello Stato-apparato, di cui alla parte seconda della Costituzione, ma anche l'insieme di rapporti civili, etico-sociali, economici e politici contemplati nella parte prima. Osserva inoltre che il presidente Violante ha fatto più volte riferimento alle consultazioni condotte nella fase di predisposizione della proposta di testo base: in proposito, rileva che sarebbe comunque utile che la Commissione procedesse, nel prosieguo dell'esame, allo svolgimento delle audizioni già ipotizzate nelle precedenti sedute. Fa presente quindi che la Commissione, fermo restando il particolare valore politico e parlamentare del testo presentato dai componenti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, dovrà naturalmente avvalersi anche dei contributi provenienti dalle altre proposte di legge. Chiede infine che dalla proposta di testo base siano espunti il riferimento alle qualità dei componenti dell'istituendo Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 27, comma 2, nonché la previsione secondo cui la violazione del segreto da parte dei membri del Comitato medesimo costituisca causa ostativa all'assunzione di altri incarichi parlamentari, di cui all'articolo 33, comma 3: ritiene infatti che tali disposizioni presentino insuperabili criticità sotto il profilo costituzionale.

Maurizio GASPARRI (AN) esprime apprezzamento per il complessivo lavoro


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svolto in materia di riforma dei servizi informativi e, dopo aver ricordato come la proposta di cui è firmatario risponda a un'impostazione parzialmente diversa da quella che contraddistingue la proposta di testo unificato del relatore. Attende la fase di esame degli emendamenti per proporre eventuali modifiche. Ritiene, peraltro, che il testo illustrato dal presidente Violante costituisca un ottimo punto di partenza e che vi siano le premesse per una positiva conclusione dell'esame. Concorda infine con quanto affermato dal deputato Boato circa l'opportunità di svolgere una serie di audizioni nel prosieguo dell'esame.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) si unisce ai ringraziamenti dei deputati intervenuti per il lavoro svolto dal presidente Violante e dichiara di condividere molte delle osservazioni svolte dal presidente Scajola, da cui dissente tuttavia in ordine al riferimento alla sicurezza della Repubblica, che ritiene preferibile all'indicazione della sicurezza nazionale contenuta nella proposta presentata dai membri del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, di cui peraltro è firmatario. Auspica quindi che nella proposta di testo unificato sia mantenuta, all'articolo 30, la previsione relativa alla possibilità, da parte dell'istituendo Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa dei servizi informativi, relativamente alle operazioni concluse: ritiene infatti che essa costituisca una delle funzioni fondamentali del Comitato. Auspica altresì che sia eliminata la previsione secondo cui l'intervento di dipendenti del Sistema di informazione sicurezza davanti al Comitato deve essere disposto dal Presidente del consiglio dei ministri, contenuta all'articolo 28, comma 2: osserva infatti che tale disposizione finirebbe per limitare drasticamente l'efficacia dell'azione di controllo da parte del Comitato. Ritiene invece che potrebbe essere utilmente mantenuta la previsione relativa alla previa intesa con i Presidenti delle Camere, di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 28.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, rispondendo al presidente Scajola in ordine alla possibilità per il Comitato di acquisire documentazione, prevista all'articolo 28, comma 7, della proposta di legge presentata dai componenti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, fa presente di aver registrato diverse riserve su questo punto; ritiene peraltro che tale previsione possa per il momento essere inserita nella proposta di testo unificato, fatta salva l'esigenza di successivi approfondimenti.

Roberto COTA (LNP) esprime apprezzamento per la proposta di testo unificato formulata dal presidente e ritiene che essa costituisca un passo in avanti rispetto alle altre proposte presentate, con particolare riferimento all'aumento del numero di componenti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, che risponde all'obiettivo di accrescerne la rappresentatività. Esprime quindi, anche a nome del proprio gruppo, contrarietà rispetto all'ipotesi di istituire un nuovo Ministro competente in materia di servizi informativi, evidenziando il rischio di una confusione di responsabilità, in materia di sicurezza, con il Ministro dell'interno. Esprime poi apprezzamento per la scelta di sostituire il riferimento alla sicurezza nazionale con un riferimento alla sicurezza della Repubblica, in quanto tale termine ha il pregio di ricomprendere regioni ed enti locali. Dopo aver dichiarato di condividere l'opinione espressa da altri colleghi circa l'opportunità di espungere dalla proposta di testo base le previsioni di cui all'articolo 27, comma 2, osserva che, in materia di violazione del segreto da parte dei componenti dell'istituendo Comitato parlamentare per la sicurezza, appare illusorio ritenere che tali componenti non riferiscano alle forze politiche di appartenenza sui lavori del Comitato; osserva altresì che, ove vi fosse violazione del segreto, essa dovrebbe essere accertata da parte della magistratura.


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Graziella MASCIA (RC-SE) si unisce all'apprezzamento dei deputati intervenuti per il lavoro svolto e dichiara di condividere la scelta di sostituire il riferimento alla sicurezza nazionale con un riferimento alla sicurezza della Repubblica. Osserva altresì che l'obiettivo fondamentale della presente riforma dei servizi informativi risiede in una più netta individuazione delle responsabilità: condivide pertanto la proposta di istituzione di un Ministro ad hoc, rilevando peraltro il rischio che tale figura risulti all'atto pratico troppo debole. Ricorda infatti la debolezza che attualmente caratterizza il ruolo del CESIS e ribadisce la necessità di ricondurre con chiarezza alla politica la responsabilità dell'azione servizi informativi. Dichiara quindi di concordare con il deputato Bressa nel ritenere indispensabile che il Comitato parlamentare possa esercitare il controllo sulla documentazione di spesa dei servizi informativi. Per quanto concerne infine le cause di giustificazione, sottolinea la lacuna relativa alla libertà di stampa ed esprime contrarietà circa l'estensione di dette cause di giustificazione ai soggetti esterni ai servizi, contenuta nel comma 5 dell'articolo 15 della proposta di testo unificato.

Gianpiero D'ALIA (UDC) si unisce al generale apprezzamento per il lavoro svolto e auspica che molte delle osservazioni formulate dal presidente Scajola siano recepite. Ricorda quindi come il significato dell'adozione del testo unificato come testo base risieda, in questa occasione, nella più ampia condivisione, da parte dei diversi gruppi, dei pilastri fondamentali della riforma dei servizi formativi: invita pertanto a concentrare il dibattito su tali aspetti essenziali, fermo restando che aspetti più puntuali potranno essere considerati nel prosieguo dell'esame. Invita infine il presidente Violante a valutare la possibilità di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti, in considerazione delle complessità e della parziale novità del testo sottoposto alla Commissione nella seduta odierna.

Elettra DEIANA (RC-SE) esprime apprezzamento per il lavoro svolto e ricorda di aver particolarmente apprezzato il confronto in sede di Comitato, soprattutto per l'ampia convergenza tra i diversi gruppi registrata in tale sede. Ritiene peraltro che la proposta di testo base formulata dal presidente e relatore rappresenti un ulteriore avanzamento. Osserva quindi come il segreto di Stato rappresenti una tematica essenziale e particolarmente delicata, su cui si riserva di tornare nella fase di esame degli emendamenti. Dichiara inoltre di condividere l'esigenza, rappresentata da vari colleghi, di svolgere audizioni e approfondimenti nel prosieguo dell'esame e di concordare con il deputato Boato sull'opportunità di espungere dal testo base le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2, nonché all'articolo 33, comma 3, limitatamente al divieto di assumere altri incarichi parlamentari per i membri del Comitato che abbiano violato il segreto. Auspica quindi che nel testo base sia introdotta la possibilità, per il Comitato parlamentare, di esercitare il controllo sulla documentazione di spesa dei servizi informativi e si dichiara d'accordo con il deputato Mascia sulla non opportunità di estendere le cause di giustificazione ai soggetti non appartenenti ai servizi.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa presente che quest'ultimo problema si pone, ad esempio, relativamente a cittadini che occasionalmente si trovino a prestare la necessaria collaborazione nell'ambito di un'operazione dei servizi regolarmente autorizzata e che si troverebbero a essere meno tutelati rispetto ai dipendenti dei servizi medesimi.

Elettra DEIANA (RC-SE) osserva che il problema presenta implicazioni più ampie e dovrà essere approfondito. Dichiara infine di non condividere la proposta di istituzione di un Ministro ad hoc, mentre riterrebbe preferibile che si ricorresse alla figura di un vice ministro munito di apposita delega; ritiene comunque che la denominazione del nuovo Ministro indicata dal presidente Scajola sia preferibile


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al fine di evitare duplicazioni rispetto alle funzioni del Ministro dell'interno.

Olga D'ANTONA (Ulivo), premesso che si riserva di intervenire più diffusamente nel prosieguo dell'esame, esprime apprezzamento per il lavoro svolto e per lo spirito unitario che lo ha contraddistinto. Dichiara quindi di condividere la scelta di sostituire il riferimento alla sicurezza nazionale con un riferimento alla sicurezza della Repubblica; fa presente altresì di aver superato le iniziali perplessità sull'opportunità di istituire un nuovo Ministro competente in maniera di servizi, ritenendo che tale figura implichi l'individuazione di una più netta responsabilità della politica rispetto all'attività dei servizi informativi. Dichiara inoltre di concordare con le osservazioni svolte da alcuni colleghi sull'opportunità che il Comitato parlamentare eserciti il controllo sulla documentazione di spesa dei servizi nonché sull'opportunità che siano i Presidenti delle Camere a valutare le richieste del Comitato di ascoltare i dipendenti dei servizi informativi. Dopo aver espresso una prima valutazione sulle classifiche di segretezza, che nella proposta di testo unificato risultano forse eccessivamente dettagliate, ritiene che le disposizioni in materia di segreto di Stato debbano essere oggetto di particolare attenzione: pur associandosi, infatti, all'apprezzamento del presidente Violante per l'operato dei servizi, ricorda come la recente storia italiana comprenda anche periodi oscuri, che fanno del segreto di Stato un tema assai sensibile per l'Italia.

Felice BELISARIO (IdV) osserva preliminarmente che le proposte in esame non rappresentano una svolta nell'organizzazione dei servizi informativi, quanto piuttosto uno sviluppo organico e coerente dell'assetto presente. Ritiene altresì che alcuni aspetti, come l'istituzione di un Ministro ad hoc e la nuova disciplina del segreto di Stato, richiedano ulteriori approfondimenti.

Khaled Fouad ALLAM (Ulivo) ritiene che la distinzione di competenze tra il Ministro dell'interno e un Ministro responsabile per i servizi informativi risponda alle esigenze di un mondo complesso e diversificato. Ritiene inoltre che l'articolo 19 estenda eccessivamente il potere regolamentare del Presidente del Consiglio in materia di servizi.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene che possano essere sin d'ora accolte le osservazioni e le proposte di modifica relative alla denominazione del Ministro; alla eliminazione delle disposizioni indicate dal deputato Boato e contenute agli articoli 27, comma 2, e 33, comma 3 (limitatamente alla possibilità di assumere altri incarichi); all'introduzione del controllo, da parte del Comitato parlamentare, della documentazione di spesa dei servizi informativi e all'eliminazione della previsione di cui all'articolo 28, comma 2, in ordine alla necessità che sia il Presidente del Consiglio dei ministri a disporre l'intervento di fronte al Comitato dei dipendenti dei servizi medesimi; alla non delegabilità da parte del Presidente del Consiglio dei ministri della funzione di nomina dei capi reparto. Presenta pertanto una nuova proposta di testo unificato.

Felice BELISARIO (IdV) dichiara il proprio voto di astensione sulla nuova proposta di testo unificato da adottare quale testo base.

La Commissione delibera di adottare come testo base il nuovo testo unificato predisposto dal relatore (vedi allegato 2).

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.

La seduta comincia alle 11.55.


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Indagine conoscitiva in materia di libertà religiosa.

Audizione di rappresentanti della Conferenza episcopale italiana.
(Svolgimento e conclusione).

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) introduce brevemente i temi dell'indagine conoscitiva, soffermandosi sulle finalità della stessa.

Sua Eminenza Monsignor Giuseppe BETORI, Segretario generale della Conferenza episcopale italiana, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e porre quesiti i deputati Marco BOATO (Verdi), Enrico LA LOGGIA (FI), Valdo SPINI (Ulivo), Maurizio GASPARRI (AN), Franco RUSSO (RC-SE), Fabio GARAGNANI (FI), Francesco MONACO (Ulivo), Gianpiero D'ALIA (UDC), Maurizio TURCO (RosanelPugno), Roberto COTA (LNP), Khaled Fouad ALLAM (Ulivo) e Jole SANTELLI (FI).

Sua Eminenza Monsignor Giuseppe BETORI, Segretario generale della Conferenza episcopale italiana, ed il professor Venerando MARANO, Direttore generale della Conferenza episcopale italiana, rispondono ai quesiti posti.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e porre quesiti i deputati Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo), Luciano VIOLANTE, presidente, e Marco BOATO (Verdi).

Luciano VIOLANTE, presidente, svolge alcune considerazioni sui temi trattati nel corso dell'audizione e ringrazia Sua Eminenza Monsignor Giuseppe Betori ed il professor Venerando Marano. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva in materia di libertà religiosa.

Audizione di rappresentanti delle confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato o per le quali è in corso la relativa procedura.
(Svolgimento e conclusione).

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione, illustrando le modalità relative alla organizzazione dei lavori dell'odierna seduta.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) introduce i temi dell'indagine conoscitiva, soffermandosi sulle finalità della stessa.


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Maria BONAFEDE, Tavola Valdese, Renzo GATTEGNA, Unione delle Comunità Ebraiche in Italia, Stefano BOGLIOLO, Alleanza Evangelica Italiana, Luigi PELONI, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, Franco DI MARIA, Unione Induista Italiana, Tiziano RIMOLDI, Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7o giorno, Riccardo GROSSI, Istituto buddista italiano Soka Gakkai, Paolo PICCIOLI, Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, Giorgio RASPA, Unione Buddisti Italiani, Nilos VATOPEDINOS, Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale - Patriarcato di Costantinopoli, Anna MAFFEI, Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, Alan Rafael NACCACHE, Bené Berith Giovani, Holger MILKAU, Chiesa Evangelica Luterana in Italia, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene quindi per formulare osservazioni e porre quesiti il deputato Roberto ZACCARIA (Ulivo).

Paolo NASO, Tavola Valdese, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e porre quesiti i deputati Roberto ZACCARIA (Ulivo) e Marco BOATO (Verdi).

Nilos VATOPEDINOS, Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale - Patriarcato di Costantinopoli, Dario TEDESCHI, Unione delle Comunità Ebraiche in Italia, Marina VARLESE, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e porre quesiti i deputati Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE), Franco RUSSO (RC-SE) e Gianpiero D'ALIA (UDC).

Gabriele DANIELE, Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, e Tiziano RIMOLDI, Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7o giorno, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene quindi per formulare osservazioni e porre quesiti il deputato Marco BOATO (Verdi).

Luciano VIOLANTE, presidente, svolge alcune considerazioni sui temi trattati nel corso dell'audizione e ringrazia tutti gli intervenuti. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.