VIII Commissione - Marted́ 16 gennaio 2007


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ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2006 (C. 1042-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1042-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»;
considerato che il Senato ha apportato, per le parti di competenza della VIII Commissione, limitate modifiche al testo già approvato dalla Camera;
osservato, in particolare, che la direttiva 2006/7/CE, in materia di qualità delle acque di balneazione, già inserita nell'Allegato A nel corso dell'esame da parte della XIV Commissione della Camera, è stata successivamente trasferita nell'Allegato B ad opera del Senato, in tal modo garantendo l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva medesima;
preso atto che l'articolo 28 prevede la soppressione del comma 3 dell'articolo 23 della «legge comunitaria 2004», contenente una disposizione che, nel quadro di un insieme di norme in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, prevedeva la possibilità di proroga dei contratti, in scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 113 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), che disciplina i servizi pubblici locali di rilevanza economica;
rilevato che la disposizione di cui all'articolo 28 è motivata dalla volontà di estinguere il procedimento di infrazione avviato dalla Commissione europea ed è condivisibile con il presupposto che essa si limiti a sopprimere la proroga ex lege dei contratti in scadenza nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della «legge comunitaria 2004» (legge n. 62 del 2005), ma che non intervenga sulle modalità generali di affidamento e titolarità dei servizi, che rimangono disciplinate dalle normative di settore, tanto più in quanto è in corso di svolgimento un confronto più ampio e articolato per una definizione puntuale di tutta la materia;
osservato, in ogni caso, che - poiché alcune proroghe concesse in base al comma 3 dell'articolo 23 della legge n. 62 del 2005 possono essere tuttora in vigore - l'articolo 28 dovrebbe prevedere un periodo transitorio per consentire lo svolgimento delle gare senza lasciare i servizi in questione privi di una gestione per il periodo suddetto;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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ALLEGATO 2

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività (Ulteriore nuovo testo C. 1428 Capezzone).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, la proposta di legge n. 1428, concernente «Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività», nel testo risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla X Commissione;
preso atto che il testo recepisce le condizioni espresse dalla VIII Commissione nel suo parere del 7 novembre 2006;
valutato positivamente, in particolare, l'articolo 3, che prevede che il Governo trasmetta una relazione al Parlamento circa il funzionamento delle nuove misure di semplificazione, anche al fine dell'adozione di ulteriori iniziative normative;
preso atto, pertanto, che il testo si muove nella giusta direzione, in quanto risulta in grado di coniugare un intervento di semplificazione normativa e procedurale con il necessario rigore nel settore edilizio, urbanistico ed ambientale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE