VIII Commissione - Resoconto di marted́ 16 gennaio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 10.

Legge comunitaria 2006.
C. 1042-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione - Relazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Ermete REALACCI, presidente, ricorda che la Commissione esamina le parti di sua competenza del disegno di legge comunitaria 2006, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, che è assegnato in sede referente alla XIV Commissione; ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, l'esame riguarderà esclusivamente le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento. Rammenta, inoltre, che la VIII Commissione conclude tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.

Maria Cristina PERUGIA (RC-SE), relatore, osserva preliminarmente che il disegno di legge C. 1042-B ritorna, in terza lettura, all'esame della Camera, dopo le modifiche apportate dal Senato nel dicembre scorso, rammentando che la competenza della VIII Commissione è di natura consultiva, limitatamente alle materie di


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suo diretto interesse. Segnala, quindi, che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento intervengono su due punti specifici. In primo luogo, vi è lo spostamento dall'Allegato A all'Allegato B della direttiva 2006/7/CE, sulla gestione della qualità delle acque di balneazione; direttiva che opera una revisione della direttiva 76/160/CEE, che aveva stabilito norme per la sorveglianza, la valutazione e la gestione della qualità delle acque di balneazione, al fine di garantire la coerenza con il sesto programma d'azione per l'ambiente, con la strategia a favore dello sviluppo sostenibile e con la direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE). Poiché la richiamata direttiva propone procedure articolate e riguarda scelte e valutazioni di interesse pubblico, ritiene opportuno il suo passaggio nell'Allegato B, che prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti sul relativo schema di decreto attuativo, a differenza di quanto avviene per le direttive inserite nell'Allegato A.
Segnala, quindi, l'articolo 28 del disegno di legge comunitaria, che è stato introdotto a seguito dell'approvazione, da parte del Senato, di un emendamento proposto dal Governo, con il quale viene soppresso il comma 3 dell'articolo 23 della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004), contenente una serie di norme in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura e lo svolgimento di beni e servizi. In particolare, ricorda che il citato comma 3 consentiva, seppure a particolari condizioni, di prorogare i contratti aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 113 del testo unico degli enti locali, in scadenza nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della stessa legge n. 62 del 2005. Proprio su questa facoltà di proroga, pur vincolata a non essere ripetuta per più di una volta, per un periodo di tempo non superiore alla metà della durata originaria del contratto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, e alla riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento, è intervenuta la Commissione europea, che nell'aprile 2005 ha aperto una procedura di infrazione (n. 2005/2256), nei confronti dell'Italia, per la violazione delle direttive comunitarie 92/50/CEE (appalti pubblici e servizi) e 2004/18/CE (appalti di lavori, forniture e servizi), nonché degli articoli 43 e 49 del Trattato CE.
Rileva, pertanto, che la disposizione di cui all'articolo 28 è motivata dalla volontà di estinguere il procedimento di infrazione avviato dalla Commissione Europea, potendo essa risultare, a suo giudizio, condivisibile nel presupposto che si limiti a sopprimere la proroga ex lege dei contratti in scadenza nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della legge comunitaria 2004, ma che non intervenga sulle modalità generali di affidamento e titolarità dei servizi, che rimangono disciplinate dalle normative di settore, tanto più in quanto è in corso di svolgimento un confronto più ampio e articolato per una definizione puntuale di tutta la materia. In ogni caso, ritiene opportuno osservare che, poiché alcune proroghe concesse in base al comma 3 dell'articolo 23 della legge n. 62 del 2005 possono essere tuttora in vigore, lo stesso articolo 28 dovrebbe prevedere un periodo transitorio per consentire lo svolgimento delle gare senza lasciare i servizi in questione privi di una gestione per il periodo suddetto.
In conclusione, presenta una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 1), nella quale fa presente di avere esplicitamente evidenziato le questioni esposte in precedenza.

Ermete REALACCI, presidente, ringrazia il relatore per l'approfondito lavoro svolto, convenendo, in particolare, sull'opportunità che sia attentamente valutata l'eventuale esigenza di prevedere un periodo transitorio in relazione ai contratti di cui all'articolo 28. Al riguardo, giudica positiva l'iniziativa di prospettare, nei giusti termini, la questione alla Commissione di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore. Delibera


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altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Perugia relatore presso la XIV Commissione.

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività.
Ulteriore nuovo testo C. 1428 Capezzone.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Ermete REALACCI, presidente relatore, fa presente che il provvedimento in esame reca interventi per accelerare la procedura semplificata attivabile con «autocertificazione» presso lo sportello unico per le imprese ai fini dell'avvio di nuove attività produttive o di modifica delle attività esistenti, dando risposta ad una importante richiesta di semplificazione normativa ed amministrativa e, al contempo, incardinando tale semplificazione nell'ambito di precisi presupposti che fanno capo ad esigenze di rigore e trasparenza.
Ricorda, quindi, che la proposta di legge è già stata esaminata - nella sua precedente versione - dalla VIII Commissione, che lo scorso 7 novembre 2006 ha espresso un parere favorevole con condizioni. La X Commissione, nel seguito dell'esame in sede referente della proposta di legge, ha quindi approvato ulteriori emendamenti, finalizzati al recepimento dei rilievi formulati dalle Commissioni competenti in sede consultiva, trasmettendo il testo risultante alle Commissioni stesse, per l'espressione di un nuovo parere.
Nel rammentare che sulla proposta di legge in titolo la VIII Commissione esprime un parere cosiddetto «rinforzato», ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, osserva che il testo risultante dagli ulteriori emendamenti approvati ha, in particolare, recepito integralmente le condizioni espresse dalla VIII Commissione sul testo precedente, intervenendo sui seguenti profili: previsione che, nei casi in cui la normativa vigente contempli la presentazione della denuncia di inizio attività edilizia, sia garantita l'applicazione del relativo procedimento, di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento in particolare ai termini, al contenuto della documentazione da presentare e al termine massimo di efficacia della denunzia di inizio attività; attribuzione alle regioni, in considerazione dei potenziali effetti per l'ambiente che potrebbero derivare anche dallo svolgimento di ordinarie attività produttive, del compito di individuare le attività con specifiche implicazioni di carattere ambientale, in relazione alle quali garantire l'applicazione dei termini più ampi contemplati dalla normativa vigente; trasmissione di una relazione al Parlamento sul funzionamento delle nuove procedure di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento agli effetti, in rapporto all'aumento del ricorso al procedimento di autocertificazione, della riduzione dei termini.
Ritiene che, alla luce delle ulteriori modifiche introdotte, il testo si muova ora nella giusta direzione, riuscendo a coniugare un intervento di semplificazione normativa e procedurale con il necessario rigore nel settore edilizio e ambientale ed attivando - nel contempo - un rapporto tra Governo e Parlamento finalizzato alla verifica, in tempi ragionevoli, della effettiva applicazione della nuova disciplina legislativa, alla luce della quale potranno anche essere «calibrati» eventuali interventi integrativi.
Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2) sul provvedimento risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla X Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 10.20.


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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 gennaio 2007.

Audizioni informali sulle problematiche derivanti dall'attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
Audizioni di rappresentanti dell'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili) e dell'AGI (Associazione imprese generali), di Confservizi, dell'OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica), della FINCO (Federazione industrie prodotti impianti e servizi per le costruzioni) e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di appalti, servizi e forniture.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 10.30 alle 11.25 e dalle 11.35 alle 13.20.