I Commissione - Luned́ 29 gennaio 2007


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ALLEGATO

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto. (C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato, C. 2070 Scajola, C. 2087 D'Alia, C. 2105 Maroni, C. 2124 Cossiga e C. 2125 Cossiga).

ULTERIORI EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la parola: ISE con la seguente: SIE e sostituire la parola: ISI con la seguente: SIN.

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire la parola: ISE con la seguente: SIE e sostituire la parola: ISI con la seguente: SIN.
1. 10.(nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: apposito archivio storico con le seguenti: appositi archivi storici.
10. 1.(nuova formulazione) Governo.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Formazione e addestramento).

1. È istituita, nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4 comma 5 bis, la Scuola di formazione con il compito di assicurare l'addestramento e la formazione di base e continuativa del personale del DIS e dei servizi di sicurezza.
2. La Scuola ha una direzione della quale fanno parte, oltre a rappresentanti dei ministeri interessati , esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori di interesse.
3. Il Direttore Generale del DIS, i direttori dei servizi di sicurezza, e il direttore della Scuola definiscono annualmente i programmi in relazione alle esigenze operative dei servizi di sicurezza, ai mutamenti dello scenario internazionale e all'evoluzione del quadro strategico intrernazionale.
11. 10.Il Relatore.

ART. 15.

Il quarto e quinto comma dell'articolo 15 sono sostituiti dai seguenti:
4. La speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte:
a) sono poste in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi sicurezza, in attuazione di un'operazione deliberata e documentata ai sensi dell'articolo 16 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione e sicurezza;
b) sono indispensabili per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione, che non siano altrimenti perseguibili, e risultano proporzionate agli obbiettivi in


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base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.

5. Quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le attività indicate nel presente articolo sono state svolte da persone non addette ai servizi di sicurezza e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi era indispensabile, ed era stato autorizzato secondo le procedure previste nell'articolo 16, tali persone sono equiparate, ai fini della applicazione della causa di giustificazione, al personale dei servizi.
15.100.Il Relatore.

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Procedure di autorizzazione delle condotte astrattamente costituenti reato).

1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 15 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, autorizza la condotta astrattamente costituente reato e le operazioni di cui esse sono parte.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del Servizio interessato, tempestivamente trasmessa tramite il DIS.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1.
4. Le attività previste nell'articolo 15 non possono essere svolte nei confronti di sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento, di sedi di organizzazioni sindacali, ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo.
5. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentano di acquisire tempestivamente l'autorizzazione di cui al comma 2, il direttore del Servizio autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il DIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata, ove istituita, se l'autorizzazione era di sua competenza, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti, nonché il rispetto del predetto termine di comunicazione, ratifica il provvedimento;
7. Nei casi in cui la condotta costituente reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi precedenti, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure ed informa l'autorità giudiziaria.
8. La documentazione relativa alle richieste di autorizzazione previste nel presente articolo è conservata presso il DIS in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme emanate con il decreto di cui all'articolo 4 comma 5bis. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell'Ispettorato del DIS.
16. 100.Il Relatore.

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria).

1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 15 ed autorizzati ai sensi dell'articolo 16 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione.
2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio


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dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.
3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 15 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste la speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro dieci giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso.
5. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.
6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità, determinate dallo stesso procuratore, che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione.
7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è sollevato il conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non si sia risolto.
8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.
9. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 5, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso previsto nel comma 10.
10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e chiede conferma al direttore del servizio interessato che deve rispondere entro ventiquattro ore dalla richiesta. La persona è trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore del servizio interessato.
11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei Ministri che conferma o smentisce l'esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.
17. 10.Il Relatore.

ART. 19.

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Art. 19.
(Contingente speciale del personale).

1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS ed ai servizi di sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.


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2. Il regolamento determina, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo del personale dei servizi, prevedendo le distinzioni nei ruoli amministrativi, operativi e tecnici;
b) la definizione di adeguate modalità selettive - aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione - per la scelta del personale;
c) l'individuazione di un tempo massimo di permanenza per coloro che, a norma dei criteri indicati nella lettera e), non vengono assunti tramite concorso;
d) l'individuazione di un'aliquota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione per il Direttore generale del DIS e per i Direttori dei servizi, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza dei medesimi direttori;
e) il divieto di assunzione diretta per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari, salvo casi di alta e particolare specializzazione, debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie alla operatività del DIS e dei servizi di sicurezza;
f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, salvo che l'assunzione avvenga per concorso o che il rapporto di parentela o di affinità riguardi il Direttore generale del DIS e i direttori dei servizi, casi per i quali l'incompatibilità è assoluta;
g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di sicurezza;
h) i criteri per la progressione in carriera;
i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio di una percentuale minima non inferiore al 50 per cento dei dipendenti del ruolo unico dei dipendenti del DIS e dei servizi di sicurezza
l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni;
m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite;

3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS ed ai servizi di informazione e sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle di diritto, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale di CESIS, SISMI e SISDE nel contingente di cui al comma 2, lettera a).
6. Il regolamento definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari, nonché da una indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte.
7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di sicurezza,
8. Il regolamento prevede forme di incentivazione dell'avvicendamento dei dipendenti del DIS e dei servizi di sicurezza.


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9. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
10. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.
11. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del sistema di sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.
12. In nessun caso il DIS e i servizi di sicurezza possono avere alle loro dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli Organi costituzionali, magistrati, ministri di culto, e giornalisti professionisti o pubblicisti.
13. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
19. 100.Il Relatore.

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Art. 19.
(Contingente speciale del personale).

1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS ed ai servizi di sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.
2. Il regolamento determina, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo del personale dei servizi, prevedendo le distinzioni nei ruoli amministrativi, operativi e tecnici;
b) la definizione di adeguate modalità selettive - aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione - per la scelta del personale;
c) l'individuazione di un tempo massimo di permanenza per coloro che, a norma dei criteri indicati nella lettera e), non vengono assunti tramite concorso;
d) l'individuazione di un'aliquota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione per il Direttore generale del DIS e per i Direttori dei servizi, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza dei medesimi direttori;
e) il divieto di assunzione diretta per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari, salvo casi di alta e particolare specializzazione, debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie alla operatività del DIS e dei servizi di sicurezza;
f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, salvo che l'assunzione avvenga per concorso o che il rapporto di parentela o di affinità riguardi il Direttore generale del DIS e i direttori dei servizi, casi per i quali l'incompatibilità è assoluta;
g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di sicurezza;


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h) i criteri per la progressione in carriera;
i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio di una percentuale minima non inferiore al 50 per cento dei dipendenti del ruolo unico dei dipendenti del DIS e dei servizi di sicurezza
l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni;
m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite;

3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS ed ai servizi di informazione e sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle di diritto, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale di CESIS, SISMI e SISDE nel contingente di cui al comma 2, lettera a).
6. Il regolamento definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari, nonché da una indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte.
7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2.
8. Il regolamento può prevedere forme di incentivazione dell'avvicendamento dei dipendenti del DIS e dei servizi di sicurezza.
9. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
10. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.
11. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del sistema di sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.
12. In nessun caso il DIS e i servizi di sicurezza possono avere alle loro dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli Organi costituzionali, magistrati, ministri di culto riconosciuti ai sensi dell'ordinamento vigente e giornalisti professionisti o pubblicisti.
13. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
19. 100.(nuova formulazione) Il Relatore.


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ART. 25.

Dopo l'artciolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Segretezza delle comunicazioni del personale).

1. L'autorità Giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza e non ricorra l'esigenza di prevenire o interrompere la commissione di uno o più delitti, trasmette la documentazione acquisita al Presidente del Consiglio dei ministri al fine di sapere se alcune delle notizie acquisite siano coperte dal segreto di Stato.
2. Il presidente del Consiglio dei ministri risponde entro dieci giorni. Trascorso tale termine, si intende che le comunicazioni non siano coperte da alcun segreto.
25. 03.Il Relatore.

ART. 26.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: su proposta con le seguenti: previa deliberazione.
26. 100.Il Relatore.

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole da: sulle linee essenziali fino alla fine del comma, con le seguenti: sulle singole linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate, senza indicazione nominativa, è conservata negli archivi storici di cui all'articolo 10.
26. 4.(nuova formulazione) Deiana, Mascia.

ART. 27.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , tenendo conto della specificità dei compiti del comitato.
27. 3.(nuova formulazione) D'Alia.

ART. 28.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS, dei direttori di ISE e ISI.
28. 1.(nuova formulazione) Il Governo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Comitato ha altresì la facoltà, in casi eccezionali adeguatamente motivati, di disporre l'audizione di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri che, sotto la propria responsabilità, può opporsi per giustificati motivi..
28. 100.Il relatore.

Al comma 3, dopo la parola: persona aggiungere le seguenti: non appartenenti al DIS o al sistema di informazione per la sicurezza
28. 9.(nuova formulazione) Il Governo.

ART. 29.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine del direttore e dei vicedirettori del DIS e dei direttori e dei vicedirettori dei servizi di sicurezza.
29. 100.Il relatore.


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ART. 30.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività del Sistema di informazione per la sicurezza
30. 3.(nuova formulazione) Scajola, Bressa, D'Alia, Fiano.

Al comma 4, sostituire le parole: dell'articolo 16. Le informazioni sono inviate al Comitato entro sei mesi dalla data di conclusione delle operazioni con le seguenti: dell'articolo 16 e dell'articolo 4 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro tre mesi dalla data di conclusione delle operazioni.
30. 10.Il Relatore.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nella relazione il Presidente del Consiglio dei Ministri informa il Comitato dei criteri di acquisizione dei dati personali raccolti dai servizi di sicurezza per il perseguimento dei loro fini.
30. 6.(nuova formulazione) Galante, Licandro.

ART. 34.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, I Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di intesa tra di loro, autorizzano le collaborazioni esterne richieste dal Comitato nei limiti delle risorse finanziarie assegnate..
34. 2.(nuova formulazione) D'Alia.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza nazionale, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati esteri.
34. 3.(nuova formulazione) Deiana, Mascia.

ART. 35.

Al comma 1, sostituire le parole: degli interessi economico-finanziari della collettività, ovunque localizzati con le seguenti: di interessi strategici economico finanziari per la collettività.
35. 100.Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: da pregiudicare aggiungere la seguente: gravemente.
35. 101. Il Relatore.

ART. 37.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , di vietata divulgazione.
37. 100.Il Relatore.

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

Art. 38.

Al comma 1, sostituire le parole: previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica con


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le seguenti: previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.
38. 1.(nuova formulazione) D'Alia.

ART. 39.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: a decorrere dal centottantesimo giorno dall'enetratta in vigore della presente legge.
39. 100.Il Relatore.

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.

Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il CISR e il il Comitato parlamentare è integrato nella sua composizione ai sensi dell'articolo 27, comma 1. A decorrere dallo stesso termine cessa le sue funzioni il comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza di cui all'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n.801.
39. 01.Il Relatore.