I Commissione - Resoconto di giovedì 1° febbraio 2007

TESTO AGGIORNATO AL 6 FEBBRAIO 2007


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INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 1o febbraio 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva in materia di garanzia dei diritti delle vittime di reato.

Audizione dei professori Oreste Dominioni e Guido Neppi Modona.
(Svolgimento e conclusione).

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

I deputati Marco BOATO (Verdi) e Roberto ZACCARIA (Ulivo) introducono i temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Oreste DOMINIONI, professore ordinario di diritto processuale penale, e Guido NEPPI MODONA, professore ordinario di diritto e procedura penale, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti i deputati Luciano VIOLANTE, presidente, Roberto ZACCARIA (Ulivo) e Marco BOATO (Verdi).

Oreste DOMINIONI, professore ordinario di diritto processuale penale, e Guido NEPPI MODONA, professore ordinario di diritto e procedura penale, rispondono ai quesiti posti.

Luciano VIOLANTE, presidente, ringrazia i professori Oreste Dominioni e


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Guido Neppi Modona e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 1o febbraio 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Paolo Naccarato.

La seduta comincia alle 15.15.

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.
C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato, C. 2070 Scajola, C. 2087 D'Alia, C. 2105 Maroni, C. 2124 Cossiga e C. 2125 Cossiga.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 gennaio 2007.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che sono stati trasmessi i pareri delle Commissioni competenti, che sono stati messi in distribuzione. Anche al fine di recepire tali pareri, presenta gli emendamenti 3.150, 4.150, 5.150, 10.150, 14.150, 15.150, 17.140, 17.150, 19.150, 20.150, 21.150, 24.150, 28.150, 36.150, 36.151, 37.150, 38.150, 38.151, 39.150 e l'articolo aggiuntivo 39.010 (vedi allegato), avvertendo che essi vanno riferiti al testo quale risultante dall'approvazione degli emendamenti (vedi allegato). Al fine di consentire l'esame dei pareri pervenuti dalle Commissioni competenti sospende la seduta, avvertendo che riprenderà alle ore 16.

La seduta, sospesa alle 15.20, è ripresa alle 16.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, propone alcune correzioni al testo del provvedimento, come risultante dall'esame degli emendamenti.
All'articolo 1, al comma 1, lettera f), dopo le parole servizi di sicurezza sono aggiunte le seguenti: e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). Al comma 2, le parole di cui alla lettera b) è sostituita dalle seguenti: di cui alle lettere a) e b). Al comma 3: le parole informazione e di sicurezza sono sostituite dalle seguenti: informazione per la sicurezza; le parole delle attività sono soppresse.
All'articolo 4, al comma 2 le parole: nell'analisi sono sostituite dalle seguenti: nelle analisi. Al comma 3: alla lettera b), la parola: rispettiva è soppressa. Alla lettera n), le parole: provvede agli sono sostituite dalle seguenti: impartisce gli. Al comma 5, le parole: di competenza sono sostituite dalle seguenti: il cui conferimento spetta al; al comma 6, la parola: stabiliti è sostituita dalla seguente: disciplinati. Al comma 7, lettera c), le parole: un adeguato addestramento sono sostituite dalle seguenti: una adeguata formazione.
All'articolo 5, al comma 1, la parola: informativa è sostituita dalle seguenti: dell'informazione.
All'articolo 6, al comma 2, le parole informazione di sicurezza sono sostituite dalle seguenti: informazione per la sicurezza.
All'articolo 7, al comma 1: dopo la parola elaborare sono aggiunte le seguenti: nei settori di competenza; dopo la parola istituzioni è aggiunta le seguente: democratiche. Al comma 2, le parole informazione e di sicurezza sono sostituite dalle seguenti: informazione per la sicurezza.
All'articolo 9, al comma 2: alla lettera b) dopo la parola: segretezza sono aggiunte


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le seguenti: di cui all'articolo 40; alla lettera c), dopo la parola: parere sono aggiunte le seguenti: dei direttori. Al comma 6, le parole: della persona sono sostituite dalle seguenti: del soggetto interessato.
All'articolo 10, al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: e del DIS. Al comma 2, le parole: Archivio di Stato sono sostituite dalle seguenti: Archivio centrale di Stato.
All'articolo 13, al comma 1, le parole: di concessione o mediante convenzione sono sostituite dalle seguenti: di autorizzazione, concessione o convenzione. Al comma 2, le parole: di concessione o di autorizzazione amministrativa sono sostituite dalle seguenti: di autorizzazione, concessione o convenzione.
All'articolo 14, al comma 1, capoverso articolo 118-bis: al comma 1, dopo le parole: sue funzioni sono aggiunte le seguenti: di Autorità Nazionale per la Sicurezza; al comma 2, le parole: del codice di procedura penale sono soppresse; al comma 3, primo periodo, dopo la parola: informazioni sono aggiunte le seguenti: di cui al comma 1.
All'articolo 15, al comma 1 capoverso articolo 256-bis: al comma 2, le parole: la documentazione sono sostituite dalle seguenti: dei documenti, degli atti e delle cose; al comma 3, la parola: atti è sostituita dalle seguenti: documenti, atti o cose; al comma 4, le parole: , in originale o in copia, un documento sono sostituite dalle seguenti: un documento, in originale o in copia, o un atto o una cosa; al comma 5, le parole: nei commi precedenti sono sostituite dalle seguenti: al comma 4.
All'articolo 16, al comma 1 capoverso articolo 256-ter, al comma 1, dopo le parole: o in copia sono aggiunte le seguenti: atti o cose.
All'articolo 17, al comma 1 le parole: una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei servizi di sicurezza e ai loro collaboratori che pongano sono sostituite dalle seguenti: non è punibile il personale dei servizi di sicurezza che ponga in essere. Al comma 2, le parole: astrattamente costituente è sostituita dalla seguente: prevista dalla legge come; al comma 4, lettera a), la parola: deliberata è sostituita dalla seguente: autorizzata; al comma 5, dopo le parole da parte dei servizi sono aggiunte le seguenti: di sicurezza.
All'articolo 18, al comma 1, le parole: astrattamente costituenti sono sostituite dalle seguenti: previste dalla legge come; al comma 8, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: , di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i).
All'articolo 19, al comma 1, le parole: dei fatti indicati sono sostituite dalle seguenti: delle condotte indicate; al comma 4, le parole: la speciale causa di giustificazione sono sostituite dalle seguenti: l'autorizzazione; al comma 6 le parole: conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione sono sostituite dalle seguenti: conferma la sussistenza dell'autorizzazione; al comma 7, le parole: non si sia risolto sono sostituite dalle seguenti: non sia stato risolto; al comma 10, primo periodo, dopo le parole: direttore del servizio è aggiunta la seguente: di sicurezza.
All'articolo 21, al comma 2: alla lettera a) le parole: nei ruoli amministrativi, operativi e tecnici sono sostituite dalle seguenti: per le funzioni amministrative, operative e tecniche; alla lettera d) le parole: un'aliquota sono sostituite dalle seguenti: una quota; alla lettera d) le parole: per il Direttore generale del DIS e per i direttori dei servizi sono sostituite dalle seguenti: con il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di sicurezza; la lettera f) è sostituita dalla seguente: f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado con dipendenti dei servizi di sicurezza o del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinità riguardi il Direttore generale del DIS e i direttori dei servizi di sicurezza, l'incompatibilità è assoluta. Al comma 5, la parola: contingente è sostituita dalle seguenti: ruolo unico. Al comma 11, le parole: sistema di sicurezza sono sostituite dalle seguenti: sistema di informazione per la sicurezza.


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All'articolo 24, al comma 2, primo periodo, le parole: di documenti e certificati di copertura sono sostituite dalle seguenti: dei documenti o dei certificati di cui al comma 1.
All'articolo 25, al comma 2, le parole: rendiconto del bilancio sono sostituite dalle seguenti: bilancio consuntivo. Al comma 3, la parola: attuazione è sostituita dalla seguente: svolgimento.
All'articolo 26, al comma 1, le parole: dei servizi di sicurezza sono sostituite dalle seguenti: del sistema di informazione per la sicurezza. Al comma 2, la parola: responsabili è sostituita dalla seguente: direttori. Al comma 4, sono aggiunte in fine le parole: ai sensi dell'articolo 33, comma 6.
All'articolo 27, al comma 1, le parole: servizi di informazione sono sostituite dalle seguenti: servizi di sicurezza o al DIS. Al comma 5, le parole: Servizi di informazione sono sostituite dalle seguenti: servizi di sicurezza o al DIS.
All'articolo 29, al comma 3, alla lettera a) la parola: rendiconto è sostituita dalle seguenti: bilancio consuntivo; alla lettera b) la parola: rendiconto è sostituita dalle seguenti: bilancio consuntivo; alla lettera c) la parola: rendiconto è sostituita dalle seguenti: bilancio consuntivo.
All'articolo 31, al comma 5, secondo periodo, le parole: le copie sono sostituite dalla seguente: copie. Al comma 6, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: Quando le ragioni del differimento vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari. Al comma 9 dopo le parole: in relazione a fatti sono aggiunte le seguenti: di terrorismo o ; al comma 10, le parole da: ai Presidenti fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni; al comma 15, le parole: e il ministro della Difesa possono sono sostituite dalle seguenti: può
All'articolo 32, al comma 4, le parole: il parere sono sostituite dalle seguenti: i pareri; al comma 4, le parole: 30 giorni sono sostituite dalle seguenti: un mese
All'articolo 33, al comma 4, le parole: astrattamente costituenti sono sostituite dalle seguenti: previste dalla legge come. Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato l'istituzione degli archivi del DIS e dei servizi di sicurezza». Al comma 6, le parole: dei Servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica sono sostituite dalle seguenti: del DIS e dei servizi di sicurezza
All'articolo 36, al comma 2, le parole: della maggioranza e dell'opposizione sono sostituite dalle seguenti: dei gruppi della maggioranza o di opposizione.
All'articolo 38, al comma 7, dopo le parole: alle cose sono aggiunte le seguenti: e ai luoghi
Infine, all'articolo 43, al comma 1, la parola: istituito è sostituita dalla seguente: costituito.

La Commissione approva.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, si sofferma sui pareri espressi dalle Commissioni competenti. Osserva in particolare che le quattro osservazioni contenute nel parere reso dalla Commissione giustizia sono state recepite in altrettanti emendamenti da lui presentati. Per quanto concerne il parere della Commissione difesa, fa presente che la condizione volta ad esplicitare l'esclusione del RIS dal sistema di informazione per la sicurezza potrebbe considerarsi ultronea in quanto già prevista, seppur in modo non esplicito, nel testo in esame.

Marco BOATO (Verdi) dichiara di condividere l'opinione del presidente Violante in ordine alla condizione contenuta nel parere della Commissione difesa. Tuttavia, qualora si ritenesse di accogliere tale condizione, ritiene che, all'articolo 8, comma 2, si potrebbe esplicitare la salvaguardia di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del testo come risultante dall'approvazione degli emendamenti.


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Jole SANTELLI (FI) dichiara di aver rappresentato ai colleghi della Commissione Difesa la logica nella quale si inserisce la scelta della Commissione di non includere il RIS all'interno del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e, dunque, la previsione di cui all'articolo 8.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, osserva che, per venire incontro ai rilievi mossi dalla Commissione Difesa, si potrebbe specificare che le previsioni di cui all'articolo 8, comma 2, sono adottate ferma restando l'esclusione del RIS dal Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Gabriele BOSCETTO (FI) ritiene che la condizione posta dalla Commissione Difesa non sia condivisibile e non debba pertanto essere accolta.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, nell'invitare la Commissione a riflettere ulteriormente in ordine alla condizione contenuta nel parere della Commissione difesa, richiama l'attenzione dei colleghi sul problema connesso al divieto di riferire fatti coperti dal segreto di Stato per i soggetti, diversi dai testimoni, che siano interrogati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, di cui all'articolo 39. Al riguardo, dichiara di avere inizialmente valutato l'opportunità di stabilire che su tale divieto prevalesse il diritto di difesa dell'imputato: in tal modo, tuttavia, si esporrebbe l'imputato al rischio di essere perseguito per la violazione del segreto di Stato. Sarebbe invece preferibile che fosse l'autorità giudiziaria, a fronte della conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, a sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale, alla quale il provvedimento in esame stabilisce che tale segreto non può essere opposto.

Marco BOATO (Verdi) esprime perplessità sul fatto che la Corte costituzionale possa valutare nel merito la sussistenza del segreto di Stato confermato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, precisa che la Corte costituzionale sarebbe chiamata a valutare l'esercizio dei poteri spettanti all'autorità giudiziaria e al Presidente del Consiglio in materia di segreto di Stato, come avviene abitualmente nel caso di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato.

Marco BOATO (Verdi) fa notare che la stessa opposizione del segreto di Stato potrebbe essere fondata ovvero pretestuosa: la Corte costituzionale dovrà pertanto giudicare se sussistessero le ragioni per l'opposizione del segreto da parte del Presidente del Consiglio.

Orazio Antonio LICANDRO (Com.It) ritiene che, con riferimento alle vicende giudiziarie che attualmente coinvolgono ex dirigenti dei servizi, si debba evitare accuratamente di adottare misure che possano in qualsiasi modo ostacolare l'azione della magistratura. Ritiene infatti che il provvedimento in esame non dovrebbe avere ricadute sui procedimenti citati.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa osservare che la Commissione deve procedere avendo di mira l'equilibrio complessivo della disciplina in materia di servizi e di segreto di Stato. Rileva inoltre che, trattandosi nel caso specifico di norme processuali, esse non troveranno applicazione se non successivamente all'entrata in vigore, e probabilmente non avranno pertanto ricadute sui procedimenti cui faceva riferimento il deputato Licandro. Osserva infine che, probabilmente, i procedimenti in corso davanti all'autorità giudiziaria, su cui le norme in esame possono avere un impatto, sono più numerosi di quelli cui il deputato Licandro ha fatto riferimento.

Orazio Antonio LICANDRO (Com.It) ritiene tuttavia che l'orientamento assunto dal legislatore potrebbe essere tenuto in considerazione da parte della Corte, ove


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fosse chiamata a pronunciarsi sulle eccezioni di costituzionalità sollevate dalla difesa dell'ex direttore del SISMI Niccolò Pollari.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, osserva, rivolto al deputato Licandro, che proprio alla luce delle considerazioni da lui espresse, la scelta di demandare la soluzione del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, in materia di segreto di Stato, alla Corte costituzionale appare come la soluzione più convincente.

Italo BOCCHINO (AN) esprime una preoccupazione di segno opposto a quella rappresentata dal deputato Licandro, sottolineando che la Commissione dovrebbe assumere le proprie decisioni senza lasciarsi condizionare da singole vicende. Osserva inoltre che stabilire in assoluto la prevalenza del diritto alla difesa sul divieto di violare il segreto di Stato potrebbe danneggiare rilevanti interessi dello Stato. Segnala inoltre il rischio che soggetti interessati alla rivelazione di fatti coperti dal segreto di Stato procurino il perseguimento di un dipendente dei servizi al fine di indurlo a render noto quanto a sua conoscenza.

Jole SANTELLI (FI) auspica che sia mantenuta la coerenza complessiva del testo, senza che la Commissione ceda alle inevitabili, opposte sollecitazioni, ricordando come, in questo momento, la Commissione sia chiamata ad occuparsi innanzitutto della tutela segreto di Stato. In quest'ottica, ritiene condivisibile la soluzione prospettata dal presidente.

Graziella MASCIA (RC-SE) osserva che il provvedimento in esame si sforza opportunamente di trovare un equilibrio tra diritto alla difesa e tutela del segreto di Stato.

La Commissione approva l'emendamento 3.150 del relatore.

Gabriele BOSCETTO (FI) esprime perplessità sull'emendamento 4.150 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.150, 5.150 e 10.150 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra il proprio emendamento 14.150, volto a sopprimere, all'articolo 14, capoverso «articolo 118-bis,», comma 1, le parole «anche ispettive». Con tale emendamento si vuole evitare una interpretazione secondo cui la richiesta di copie di atti di procedimenti penali e delle relative informazioni che il Presidente del Consiglio può ottenere dall'autorità giudiziaria competente debba intendersi riferita in particolare alle esigenze ispettive dei servizi di sicurezza, ingenerando dubbi sulla portata della norma, che invece deve essere considerata estesa al complesso delle esigenze dei servizi stessi.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) fa presente l'opportunità di evidenziare la novità rappresentata dalle funzioni ispettive assegnate dal provvedimento in esame ai servizi di sicurezza.

Marco BOATO (Verdi) ritiene che si potrebbe prevedere una formulazione della disposizione di carattere più ampio che faccia un riferimento generale alle esigenze del sistema di informazione per la sicurezza.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, riformula il proprio emendamento 14.150 nel senso di sostituire le parole: «per le esigenze anche ispettive dei servizi di sicurezza» con le seguenti: «per le esigenze del sistema di informazione per la sicurezza».

La Commissione approva l'emendamento del relatore 14.150 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra il proprio emendamento 15.150, volto a prevedere che qualora debba essere acquisito materiale trasmesso da un organismo informativo estero trasmesso con vincolo di non divulgazione,


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esso, prima del suo esame, è direttamente trasmesso al Presidente del Consiglio che può autorizzare la sua acquisizione ovvero opporre il segreto di Stato. Il testo come risultante dall'approvazione degli emendamenti prevedeva invece la conferma di tale segreto, che tuttavia è difficilmente configurabile in quanto, prima di tale atto, il Presidente del Consiglio non si era ancora pronunciato in merito.

Marco BOATO (Verdi) esprime perplessità sull'emendamento del relatore 15.150, ritenendo preferibile fare riferimento sia all'opposizione del segreto che alla sua conferma.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, riformula il proprio emendamento nel senso di sostituire, al comma 5, la parola: «conferma» con le seguenti: «oppone o conferma».

La Commissione approva l'emendamento 15.150 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra l'emendamento 17.140 volto a sopprimere il comma 4 dell'articolo 18, in base al quale le condotte coperte da garanzia funzionale non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento, nelle sedi di organizzazioni sindacali, ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo, e a trasfonderne i contenuti in un nuovo comma dell'articolo 17: tale emendamento si rende necessario poiché la norma in questione ha natura sostanziale, e dunque analoga a quella delle norme di cui all'articolo 17, e non procedurale. Suggerisce inoltre di valutare l'opportunità di stabilire che la norma si applichi anche alle sedi di partiti politici rappresentati in almeno tre consigli regionali (a meno che si tratti di partiti espressione di minoranze linguistiche, nel qual caso sarebbe sufficiente che fossero rappresentati in un solo consiglio regionale); si potrebbe inoltre prevedere, al fine di non estendere eccessivamente la portata della norma, che essa trovi applicazione nei confronti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Marco BOATO (Verdi) dichiara di non condividere le proposte avanzate, da ultimo, dal presidente Violante, in quanto ritiene che possano limitare eccessivamente le garanzie contenute nella norma.

Roberto COTA (LNP) dichiara di condividere quanto espresso dal collega Boato.

Italo BOCCHINO (AN) comprende le preoccupazioni espresse dai colleghi, ma sottolinea il rischio che piccoli partiti politici e organizzazioni sindacali siano fittiziamente costituiti al fine di beneficiare delle garanzie in discorso.

Roberto COTA (LNP) ricorda che la discussione verte sulla esclusione della possibilità di tenere condotte astrattamente configurabili come reato. Peraltro, ritiene che possa essere valutata l'opportunità di limitare le garanzie in esame ai partiti politici effettivamente presentatisi alle elezioni.

Marco BOATO (Verdi) dichiara di condividere quanto espresso dal collega Cota: l'attuale discussione verte non già sull'introduzione di speciali immunità, bensì soltanto sull'esclusione di condotte astrattamente configurabili come reato, ma non punibili.

Graziella MASCIA (RC-SE) dichiara di condividere quanto affermato dai colleghi Cota e Boato e sottolinea l'esigenza di assicurare piena tutela alle libertà politiche, rilevando il rischio che le disposizioni in esame si rivelino non del tutto confacenti allo scopo. Ritiene comunque che le garanzie debbano essere estese ai partiti politici rappresentati anche in un solo consiglio regionale e a tutte le organizzazioni sindacali.

Orazio Antonio LICANDRO (Com.It) ribadisce innanzitutto la propria contrarietà verso l'impostazione di fondo delle disposizioni riferite alle cause di giustificazione,


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ravvisando il rischio che essa faccia venir meno il principio di legalità. Condivide peraltro l'introduzione di garanzie a favore dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa osservare che la disciplina in esame potenzia comunque il quadro di garanzie rispetto alla normativa vigente, assicurando maggiore trasparenza e controlli più incisivi sull'operato dei servizi.

Roberto COTA (LNP) ricorda che la discussione attuale verte intorno ad attività che non sarebbe improprio definire di spionaggio: è pertanto estremamente opportuno evitare che tale attività si estenda alle sedi di soggetti politici, adottando la soluzione più garantista. In subordine, bisognerebbe comunque estendere le garanzie ai partiti politici rappresentati anche in un solo consiglio regionale.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) osserva, in linea generale, che la norma in esame ha comunque il merito di portare alla luce condotte che attualmente non emergono.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, riformula il suo emendamento 17.140, nel senso di prevedere che le condotte di cui al comma 1 dell'articolo 17 non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento, in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali, ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 17.140 (nuova formulazione) (vedi allegato) e 17.150.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra il proprio emendamento 19.150, che recepisce un'osservazione della Commissione giustizia che suggerisce di riformulare la disposizione relativa alla procedura di opposizione all'autorità giudiziaria della speciale causa di giustificazione al fine di evitare il sorgere di dubbi interpretativi circa il fatto che l'eventuale convalida del provvedimento restrittivo della libertà personale debba essere effettuata dalla stessa autorità giudiziaria comunque entro 48 ore dall'adozione del provvedimento stesso.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 19.150.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra il proprio emendamento 20.150 che, accogliendo un'osservazione della Commissione giustizia, eleva la pena edittale prevista per il reato previsto all'articolo 20.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 20.150, 21.150, e 24.150.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra il proprio emendamento 28.150 volto a disciplinare il regime di segretezza delle comunicazioni del personale del sistema di informazione per la sicurezza. In particolare l'emendamento prevede che quando l'autorità giudiziaria acquisisce, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Sistema citato e non ricorra l'esigenza di prevenire o interrompere la commissione di un reato, trasmette immediatamente copia della documentazione al Presidente del Consiglio per accertare se le notizie acquisite siano coperte da segreto di Stato. Il processo è sospeso, a meno che vi sia pericolo di dispersione delle prove o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto.

Italo BOCCHINO (AN) esprime forti perplessità sull'emendamento in esame.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, propone di accantonare l'esame del proprio emendamento 28.150.

La Commissione concorda.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra il proprio emendamento 36.150, volto anche a recepire il parere


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della Commissione giustizia, in materia di obbligo del segreto per i componenti ed il personale del comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico. L'emendamento è volto ad inserire i commi 1-bis e 1-ter all'articolo 36 del provvedimento in esame. In particolare il comma 1-bis prevede che la violazione di tale segreto sia punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 326 del codice penale; se la violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo alla metà. Il comma 1-ter prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste nel comma 1-bis si applicano anche a chi diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non è stata autorizzata la divulgazione.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) dichiara di condividere l'emendamento 36.150 del relatore, che rappresenta un principio di civiltà giuridica in quanto volto a responsabilizzare il ruolo svolto dai parlamentari componenti il comitato di controllo.

Italo BOCCHINO (AN) dichiara di condividere le osservazioni formulate dal deputato Bressa.

Marco BOATO (Verdi) osserva che questo emendamento prende spunto dal parere espresso dalla Commissione giustizia, che, tuttavia, si limita a segnalare l'opportunità di inserire all'articolo 36 una disposizione di natura penale volta a precisare che in caso di violazione del segreto da parte dei componenti e del personale del comitato parlamentare, sia applicabile l'articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Si dichiara perplesso in ordine alla previsione di uno specifico aumento della pena qualora la violazione sia commessa da un parlamentare. Ritiene inoltre più opportuno suddividere il comma 1-bis in due periodi al fine di separare la proposizione relativa all'aumento della pena per il parlamentare che abbia violato il segreto e prevedendo, al comma 1-ter, uno specifico richiamo alle pene previste dall'articolo 326 del codice penale.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, riformula il proprio emendamento 36.150 suddividendo il comma 1-bis in due proposizioni e riferendo, al comma 1-ter, le pene ivi previste all'articolo 326 del codice penale.

Marco BOATO (Verdi) chiede di votare l'emendamento 36.150 per parti separate nel senso di votare dapprima il primo periodo del comma 1-bis insieme al comma 1-ter e, successivamente, il secondo periodo del comma 1-bis, che stabilisce l'aumento della pena per i parlamentari, sul quale dichiara il proprio voto di astensione.

Graziella MASCIA (RC-SE) dichiara il proprio voto di astensione sul secondo periodo del comma 1-bis.

Roberto COTA (LNP) dichiara il proprio voto di astensione sul secondo periodo del comma 1-bis in quanto ritiene che la previsione di un aumento della pena a carico di organismi di natura politica potrebbe compromettere il pieno esercizio della funzione parlamentare.

Gabriele BOSCETTO (FI) dichiara il proprio voto di astensione sull'emendamento 36.150 del relatore.

La Commissione, con votazioni per parti separate, approva l'emendamento del relatore 36.150 (nuova formulazione). Approva inoltre gli emendamenti 36.151 e 37.150 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, al fine di consentire alla Commissione un approfondimento sui restanti emendamenti e sulle ulteriori questioni problematiche da affrontare, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 17.40, è ripresa alle 18.25.


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Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, presenta l'emendamento 8.150 (vedi allegato), volto a recepire il parere della Commissione difesa, stabilendo espressamente all'articolo 8, comma 2, che il RIS non è parte del sistema di informazione per la sicurezza.

La Commissione approva l'emendamento 8.150 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra i propri emendamenti 38.150 e 38.151, di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 38.150 e 38.151.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra il proprio emendamento 39.150.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 39.150.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra il proprio articolo aggiuntivo 39.010 volto a disciplinare il divieto, per i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio, di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto Stato.

Marco BOATO (Verdi), pur condividendo la portata dell'articolo aggiuntivo in esame, ritiene opportuno, al fine di assicurarne una collocazione più sistematica, che il contenuto dello stesso sia inserito all'interno del codice di rito. Si riserva, pertanto, di presentare al riguardo un emendamento nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 39.010 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ricorda che era stato accantonato l'esame del proprio emendamento 28.150, del quale presenta una nuova formulazione (vedi allegato).

Italo BOCCHINO (AN) osserva che l'emendamento 28.150 del relatore, come riformulato, amplia eccessivamente la discrezionalità dell'autorità giudiziaria in ordine all'utilizzazione delle intercettazioni riferite a comunicazioni di servizio di appartenenti al DIS e ai servizi di sicurezza, nelle more della risposta del Presidente del Consiglio circa la sussistenza del segreto di Stato per talune informazioni in esse contenute.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa presente l'esigenza di bilanciare l'interesse alla legalità, che trova espressione nell'obbligatorietà dell'azione penale, e l'interesse alla tutela del segreto di Stato. Suggerisce peraltro che, al comma 3, si potrebbe specificare il riferimento al pericolo di inquinamento delle prove e di fuga, stabilendo che deve trattarsi di pericolo concreto e attuale.

Roberto COTA (LNP) sottolinea il rischio che, accedendo alla proposta del presidente, si attribuisca all'autorità giudiziaria la possibilità di utilizzare le intercettazioni in discorso, nelle more della risposta del Presidente del Consiglio, al fine di disporre misure cautelari nei confronti di appartenenti al DIS e ai servizi. In tal modo, si finirebbe per aggirare l'inutilizzabilità delle intercettazioni medesime.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ricorda che, attualmente, non sono presenti nell'ordinamento per gli appartenenti ai servizi garanzie analoghe a quelle in discussione.

Italo BOCCHINO (AN) sottolinea l'esigenza di definire un corretto equilibrio tra l'esigenza di tutelare il segreto di Stato e lo scopo di prevenire la commissione di delitti. Al riguardo, fa osservare che dalle intercettazioni in questione potrebbe ben emergere il rischio di commissione di un delitto, ma potrebbe trattarsi di delitti coperti da causa di giustificazione: in proposito, si potrebbe valutare l'opportunità di limitare la previsione normativa al pericolo di commissione di quei particolari delitti per i quali non può essere applicata


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la causa di giustificazione. Analogamente, il pericolo di fuga potrebbe configurarsi a fronte della necessità per un appartenente ai servizi di recarsi in missione all'estero, e, conseguentemente, la misura cautelare eventualmente adottata dal magistrato finirebbe per compromettere la funzionalità dei servizi medesimi.

Gabriele BOSCETTO (FI) dichiara di non comprendere le ragioni dell'introduzione, nel contesto dell'articolo 28, delle logiche proprie delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di misure cautelari. Ritiene infatti che il richiamo all'esigenza di prevenire la commissione di un delitto appaia ragionevole, mentre non condivide il riferimento al pericolo di inquinamento delle prove o di fuga.

Maurizio GASPARRI (AN) ricorda che le garanzie funzionali garantiscono la possibilità di compiere azioni astrattamente configurabili come reato: sottolinea pertanto i rischi connessi all'utilizzabilità delle intercettazioni in discorso ai fini di prevenire delitti che potrebbero essere coperti proprio da garanzia funzionale.

Roberto COTA (LNP) fa osservare che l'emendamento 28.150 del relatore, come riformulato, non comporta comunque il rischio che un appartenente ai servizi sia perseguito per condotte legittimamente tenute, in quanto la causa di giustificazione garantisce comunque la non punibilità di tali condotte.

Maurizio GASPARRI (AN) suggerisce quanto meno di precisare che le disposizioni di cui all'articolo 28 comma 3, sono adottate ferme restando le disposizioni in materia di garanzie funzionali.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, riformula ulteriormente il suo emendamento 28.150, nel senso indicato dal deputato Gasparri. Aggiunge inoltre un comma finale, in base al quale in nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale e la Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza.

La Commissione approva l'emendamento 28.150 del relatore (ulteriore nuova formulazione) (vedi allegato).

Roberto COTA (LNP) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente, pur ritenendo che il testo potrà essere ulteriormente migliorato nel corso dell'esame in Assemblea. Esprime particolare apprezzamento per la decisione di ampliare il Comitato parlamentare, di rafforzarne il ruolo e di non istituire come obbligatoria la figura di un Ministro ad hoc.

Graziella MASCIA (RC-SE) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea, valutando positivamente l'impostazione complessiva della riforma dei servizi. Esprime particolare apprezzamento per l'attenta definizione dei ruoli e delle competenze dei vari soggetti coinvolti e per il rafforzamento del controllo parlamentare sull'operato di servizio. Osserva peraltro che residuano margini di miglioramento in materia di garanzie funzionali e di disciplina al segreto di Stato.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa presente che il deputato D'Alia gli ha espresso proprio consenso sulla proposta di conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente. Fa altresì presente che il deputato Licandro gli ha manifestato analogo orientamento, pur esprimendo perplessità sulla disciplina delle garanzie funzionali.

Gabriele BOSCETTO (FI) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente ed esprime apprezzamento per il positivo lavoro svolto dal presidente e dalla Commissione tutta.


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Italo BOCCHINO (AN) ringrazia il presidente per il proficuo lavoro svolto e annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente, pur ribadendo la preferenza del suo gruppo per un'ipotesi di unificazione dei servizi. Ritiene comunque che la Commissione abbia operato efficacemente in una fase contraddistinta da indubitabili elementi di criticità dei servizi, pur in un contesto di grande efficienza. Giudica molto positivamente il chiarimento delle competenze dei vari soggetti coinvolti, in particolare di SIE e SIN, e la soluzione equilibrata adottata in materia di garanzie funzionali, rilevando come, su questo terreno, alcune procure della Repubblica abbiano ecceduto nel loro intervento.

Marco BOATO (Verdi) ricorda che le istanze di riforma dei servizi risalgono a circa un decennio fa e che la legge in vigore è stata approvata nel 1977: nel frattempo, il contesto geopolitico in cui si inserisce l'azione dei servizi è profondamente mutata. Ricorda altresì che nella scorsa legislatura non si riuscì ad approvare una riforma in materia, nonostante la presentazione di un disegno di legge del Governo e la disponibilità manifestata dall'opposizione, a causa delle profonde divisioni emerse, soprattutto all'interno dell'allora maggioranza, su tutti gli aspetti fondamentali della riforma. Dà atto al presidente e a tutte le forze politiche dell'ampia convergenza che pur con le inevitabili distinzioni, ha contraddistinto il confronto sul provvedimento in esame. Rivolto al deputato Bocchino, esprime un giudizio critico sulle recenti vicende che hanno interessato i servizi, pur riconoscendo l'efficienza dagli stessi dimostrata; ritiene inoltre che, nell'ambito di tali vicende, la magistratura si sia limitata a compiere il proprio dovere. Le ricordate vicende hanno reso più urgente la riforma dei servizi e la decisione di affrontare in modo organico e sistematico questa materia ha rappresentato un significativo atto di responsabilità. Annuncia pertanto voto favorevole sul conferimento del mandato del relatore a riferire favorevolmente, riservandosi di presentare puntuali emendamenti in Assemblea.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente e ringrazia il presidente per l'intenso lavoro svolto. Sottolinea quindi che il provvedimento in esame disciplina aspetti eccezionali del diritto, quali le garanzie funzionali e il segreto di Stato: in proposito, ritiene che le soluzioni individuate siano molto equilibrate e apprezza in particolare il rafforzamento del controllo parlamentare sull'operato dei servizi e il ruolo attribuito alla Corte costituzionale. Auspica infine che nel prosieguo dell'esame possano essere apportati ulteriori miglioramenti al testo.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ringrazia tutti i colleghi per il proficuo contributo. Osserva che alcune correzioni si renderanno inevitabili e auspica che il prosieguo dell'esame sia contraddistinto dallo stesso spirito unitario che ha caratterizzato i lavori della Commissione.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luciano VIOLANTE, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.15 alle 19.20.