II Commissione - Giovedì 1° febbraio 2007


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ALLEGATO

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto. C. 445 Ascierto ed abb.

La Commissione giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto,
rilevato che:
nel caso in cui la speciale causa di giustificazione prevista dal comma 1 dell'articolo 17 sia eccepita dall'appartenente ai servizi di sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 5, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, dalla procedura prevista dai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 19 sembrerebbe che la persona possa essere accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per un periodo di tempo anche superiore a quarantotto ore, in quanto dall'interpretazione dei commi 10 ed 11 dell'articolo 19 si potrebbe desumere che la persona possa esservi trattenuta fino a dieci giorni, termine entro il quale deve intervenire, se richiesta, la conferma del Presidente del Consiglio dei Ministri circa l'esistenza della causa di giustificazione, secondo quanto previsto dal comma 11. Qualora sia corretta tale interpretazione si porrebbe la questione della conformità della procedura di cui ai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 19 all'articolo 13, comma 3, della Costituzione nella parte che stabilisce che i provvedimenti dell'autorità di Pubblica sicurezza ristrettivi della libertà personale devono essere convalida entro quarantotto ore, in quanto altrimenti si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Appare pertanto opportuno formulare la procedura di cui sopra in maniera tale che l'eventuale convalida dell'autorità giudiziaria possa essere effettuata entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale;
l'articolo 20 introduce una nuova figura di reato nel caso vi sia una condotta di preordinazione illegittima delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18, stabilendo che questa sia punita con la reclusione da due a cinque anni. Considerata la gravità del fatto potrebbe essere opportuno prevedere un pena edittale più elevata;
l'articolo 36 stabilisce che i componenti del Comitato, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico. Diversamente di quanto solitamente previsto dalle leggi istitutive di Commissioni parlamentari di inchiesta, non si è ritenuto opportuno introdurre una disposizione penale volta a prevedere espressamente che in caso di violazione del segreto sia applicabile, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, dell'articolo 326 del codice penale, volto a punire il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio che abbia rivelato od utilizzato un segreto d'ufficio. Tale precisazione potrebbe essere opportuna anche in riferimento alla violazione dell'obbligo di segreto ai sensi dell'articolo 36 del testo unificato, in quanto servirebbe ad evitare dubbi interpretativi sull'applicabilità dell'articolo 326 del codice penale ai componenti del Comitato ed a consentire


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l'applicazione di tale norma a tutti gli altri soggetti tenuti al segreto, ma che non rientrano nelle categorie di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio;
ritenuto che la nozione di segreto di Stato dovrebbe essere strettamente finalizzata all'obiettivo di limitarne il ricorso ai soli casi in cui esso sia effettivamente indispensabile per l'integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, la difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, l' indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi nonché la preparazione e la difesa militare dello Stato, come previsto dalla legislazione vigente. In particolare, suscita più di una perplessità l'allargamento della nozione di segreto di Stato agli interessi economico-finanziari strategici per la collettività;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 19, commi 9, 10 e 11, la Commissione di merito valuti l'opportunità di riformulare la procedura di opposizione all'autorità giudiziaria della speciale causa di giustificazione, di cui all'articolo 17, affinché non sorgano dubbi interpretativi circa la possibilità che l'eventuale convalida del provvedimento restrittivo della libertà personale possa essere effettuata dall'autorità giudiziaria comunque entro 48 ore dall'adozione del provvedimento medesimo;
b) all'articolo 20 la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere una pena edittale più grave in relazione al reato ivi previsto;
c) all'articolo 36 la Commissione di merito valuti l'opportunità di inserire una disposizione di natura penale volta a precisare che in caso di violazione del segreto, di cui al comma 1 del medesimo articolo, sia applicabile l'articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto costituisca grave reato;
d) all'articolo 38, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di limitare la nozione del segreto di Stato in maniera tale che il ricorso ad esso sia possibile solamente nel caso in cui sia effettivamente indispensabile per l'integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, la difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, l' indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi nonché la preparazione e la difesa militare dello Stato, come previsto dalla legislazione vigente.