II Commissione - Resoconto di giovedì 1° febbraio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1o febbraio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 8.30.

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.
C. 445 Ascierto ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Alessandro MARAN (Ulivo), relatore, dopo avere illustrato gli aspetti problematici del provvedimento, con particolare riferimento alle disposizioni che incidono sul diritto penale e sul diritto processuale penale, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

Federico PALOMBA (IdV) esprime rammarico per la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame del provvedimento, ritenendo che il presidente Pisicchio potrebbe farsi latore, nei modi e nelle sedi opportune, del disagio avvertito dai membri della Commissione.

Pino PISICCHIO, presidente, rileva come la concitazione dei tempi nei quali talvolta le Commissioni si trovano a dover lavorare, dipende dalla programmazione dei lavori dell'Assemblea, la quale è il risultato delle indicazioni dei presidenti dei Gruppi.


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La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.45.

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche.
C. 1638 ed abb./A.

Il Comitato si è riunito dalle 8.45 alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 1o febbraio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di risarcimento dei danni da parte dello Stato alle vittime dei reati.
C. 1705 Cirielli.
(Inizio esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Edmondo CIRIELLI (AN), relatore, rileva come la proposta di legge in esame, composta da cinque articoli, preveda una particolare forma di tutela risarcitoria sussidiaria da parte dello Stato nei confronti delle vittime dei reati commessi da coloro che versano in talune delle condizioni indicate dall'articolo 2 medesima proposta di legge.
Nello specifico, mentre l'articolo 1 del provvedimento afferma che la tutela nei confronti della vittima del reato e della persona danneggiata dal reato è accordata dallo Stato in base alla legislazione vigente, il successivo articolo 2 della proposta inserisce nel codice penale il nuovo articolo 187-bis, rubricato «Risarcimento da parte dello Stato».
La nuova disposizione penale, in particolare, al comma 1, prevede che lo Stato debba procedere al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato quando lo stesso sia stato commesso: da una persona che sia stata liberata a seguito di concessione di amnistia, indulto o grazia, liberazione condizionale, sospensione condizionale della pena, nei cinque anni successivi alla concessione del beneficio; da una persona ammessa ad una misura alternativa alla detenzione, durante l'esecuzione della misura stessa; da una persona ammessa ad un permesso o beneficio penitenziario che comporti il godimento di libertà durante l'esecuzione della pena; da una persona condannata a sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, durante l'esecuzione delle sanzioni.
Il comma 2 del nuovo articolo 187-bis specifica che compete allo Stato il risarcimento solamente nel caso in cui la persona danneggiata abbia agito in giudizio contro il colpevole e le persone civilmente responsabili e sia rimasta, anche in parte insoddisfatta.
Il successivo comma 3 del nuovo articolo 187-bis, prevede, poi, che lo Stato recuperi dal colpevole e dalle persone civilmente responsabili quanto risarcito alle vittime dei reati commessi dalle persone sopra indicate.
L'articolo 3, contempla la possibilità per la vittima del reato, nei casi previsti dal precedente articolo 2, di accedere al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale e nel processo civile anche in deroga ai limiti di reddito stabiliti, in via generale, dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
L'articolo 4 stabilisce, per un principio di equità, che i proventi acquisiti dallo Stato attraverso la confisca penale siano utilizzati per far fronte alle spese a cui la presente legge dia luogo in via prioritaria rispetto ad altre voci di bilancio. Si afferma cioè che ciò che la criminalità toglie al cittadino sia a questi restituito.


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Infine, per consentire alle già numerose vittime dei criminali liberati con il recente indulto di ottenere un ristoro alle loro sofferenze, la presente proposta di legge stabilisce un effetto retroattivo delle sue disposizioni al 1o agosto 2006.
Sottolinea quindi come la proposta di legge si ponga l'obiettivo di garantire un rinnovamento culturale che, senza assumere atteggiamenti inumani verso il reo, riconosca il giusto valore da attribuire alla vittima del reato e che sappia distinguere tra il prepotente ed il succube, tra il buono ed il cattivo.
Lo Stato, nell'applicare la pena e nell'attuare la rieducazione dei condannati, sostituisce doverosamente la propria giustizia a quella privata. Il momento della rieducazione, in particolare, che raramente è compreso dai cittadini che vorrebbero maggiore severità nell'esecuzione delle pene e che comporta l'anticipazione della liberazione del condannato, è spesso foriero di tensione sociale.
È indubbio che la rieducazione, se va a buon fine con l'effetiva risocializzazione del condannato, comporta benefici generali per lo Stato e per la società. Nel caso opposto, invece, i danni, oltre ad avere effetti generali, hanno sempre preponderanti effetti particolari. Infatti, quando il condannato - liberato attraverso l'applicazione degli istituti giuridici preposti alla sua rieducazione - incorre nella recidiva, i danni del nuovo reato, spesso gravissimi ed irreparabili, incidono sull'integrità, sulla sicurezza e sulla libertà dei singoli cittadini onesti.
La proposta di legge vuole che non siano i cittadini a pagare il fallimento della rieducazione, bensì lo Stato. Essa, poi, intende dare maggiore dignità alla vittima del reato stabilendo un principio generale di tutela ed impegnando le autorità dello Stato a garantire assistenza e sostegno alle persone offese. Conclude evidenziando come la proposta sia diretta ad ovviare ai danni derivanti da reato garantendo sempre un ristoro economico al cittadino che, offeso dal delitto commesso da chi, per scelta dello Stato, sconta la pena in libertà ovvero non la sconta affatto, non riesca ad ottenere il risarcimento del danno da parte del reo o del responsabile civile.

Pino PISICCHIO (IdV), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici.
C. 615 Mazzoni.

Applicazione della pena su richiesta in relazione a reati per i quali è previsto l'indulto.
C. 1792 Balducci e C. 1877 Costa.

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROBLEMI PENITENZIARI

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 123 del 31 gennaio 2007, a pagina 24, prima colonna, dopo la diciannovesima riga, inserire:

5-00626 Neri: Sui fondi attribuiti al Tribunale di Bolzano dal Ministero della giustizia.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling) illustra l'interrogazione, della quale è cofirmatario, con la quale si chiede al Governo di fornire i capitoli e gli importi delle entrate a titolo di spese di giustizia e di diritti di cancelleria nonché gli importi delle pene


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pecuniarie inflitte e riscosse nell'ambito dei processi civili e penali del Tribunale di Bolzano e l'ammontare delle somme ad esso attribuite e delle spese effettuate dal medesimo negli ultimi 3 anni.

Il Sottosegretario Luigi LI GOTTI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, della quale si dichiara soddisfatto.

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 123 del 31 gennaio 2007, a pagina 35, dopo l'allegato, inserire:

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00626 Neri: Sui fondi attribuiti al Tribunale di Bolzano dal Ministero della giustizia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Neri, deve premettersi che le entrate dello Stato sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che lo Stato ha diritto di riscuotere in virtù di leggi, decreti, regolamenti o altri titoli e devono essere tutte iscritte nel bilancio di previsione delle entrate.
Le entrate, una volta acquisite nelle casse dello Stato, perdono il segno della loro provenienza e concorrono a formare una massa inscindibile di mezzi finanziari destinata ad essere utilizzata per qualsiasi spesa e non per spese determinate.
Questo principio trova riscontro in uno dei requisiti fondamentali del bilancio dello Stato, l'unicità del bilancio, per cui tutte le entrate, da qualunque parte provengano, sono iscritte nel bilancio dello Stato e formano un unico coacervo inteso a far fronte a tutte le spese iscritte nello stesso bilancio, senza particolari destinazioni di singoli proventi.
Da quanto sopra discende che non è possibile stabilire una correlazione tra specifiche entrate e particolari destinazioni di spesa, a meno che ciò non sia espressamente previsto da norme di legge.
Tale ultima possibilità non sembra ricorrere nel caso di specie.
Ciò detto, con particolare riferimento agli stanziamenti degli ultimi 3 anni a favore del Tribunale di Bolzano, si evidenzia che i fondi sono stati accreditati da parte del Ministero direttamente al Presidente della Corte di Appello di Trento (Funzionario Delegato competente per territorio), che ha discrezionalmente deciso sulla ripartizione, in considerazione delle esigenze rappresentate dagli stessi uffici del distretto.
Ciò premesso, in sintesi, al Presidente della Corte d'Appello di Trento sono stati accreditati i seguenti importi:
per l'assistenza e acquisto di materiali per il funzionamento delle fotocopiatrici e delle apparecchiature fax (Capitolo 1468): per l'anno 2004 euro 24.400; per l'anno 2005 euro 23.000, per l'anno 2006 euro 22.250.
per il servizio trascrizioni atti dibattimentali (cap. 1476): per l'anno 2004 euro 456.629,54, per l'anno 2005 euro 412.855,93, per l'anno 2006 euro 456.629,54.
per le spese d'ufficio (cap. 1469): per l'anno 2004 euro 59.589, per l'anno 2005 euro 43.680, per l'anno 2006 euro 32.593,00;


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per il servizio di manutenzione impianti di archivio (cap. 1461): per l'anno 2005 euro 12.000, per l'anno 2006 euro 11.760.
per la gestione servizio autovetture (cap. 1466): anno 2004 euro 8.358, anno 2005 euro 10.460, anno 2006 euro 6.175.

Quanto, poi, all'edilizia giudiziaria, relativamente alle spese per il funzionamento degli uffici di cui alla Legge 392/41, sono stati corrisposti al Comune di Bolzano gli anticipi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 187/98 per gli anni 2004 e 2005, ammontanti rispettivamente ad euro 1.134.695, ed a euro 1.134.695.
Nelle prossime settimane verrà corrisposto l'anticipo per l'anno 2006, per un importo di euro 1.441.422.
Nel corso del corrente anno saranno inoltre pagati, una volta rideterminati, i saldi per gli anni 2004-2005.
Lo scorso anno sono stati effettuati i pagamenti a saldo relativi agli anni 2002 e 2003, rispettivamente ammontanti ad euro 741.998 e ad euro 593.281.
Si evidenzia, inoltre, che il Comune di Bolzano, per le spese sostenute per il funzionamento degli uffici giudiziari (Tribunale e Sezione distaccata di Corte d'Appello), ha presentato un rendiconto di euro 2.375.942 per il 2004.
Non sono ancora pervenuti, a tutt'oggi, i rendiconti relativi agli anni 2005 e 2006. Inoltre, con riguardo alle spese di straordinaria manutenzione si evidenzia che per far fronte alle necessità di adeguamento e ristrutturazione del Palazzo di giustizia di Bolzano, sono stati adottati i seguenti provvedimenti di assegnazione fondi: nel mese di giugno 2002 è stato attivato il competente Provveditorato alle Opere Pubbliche per la predisposizione di un progetto definitivo per il recupero del piano sottotetto, destinato a nuovi Uffici, assicurando la disponibilità economica di euro 3.098.741,39; successivamente, a seguito della trasmissione del progetto stesso, redatto dal competente Ufficio del Genio Civile per l'importo di euro 4.450.000,00 circa, il Ministero reperiva gli ulteriori fondi occorrenti, fino ad un importo complessivo di euro 4.389.883,39. Nel dicembre 2004 sono stati emessi i decreti di assegnazione fondi per assicurare il pagamento delle fatture relative alla progettazione stessa, per euro 271.968,06, mentre è stato assegnato, in termini di competenza, l'importo rimanente - euro 4.117.914,64 - nell'agosto 2005 per finanziare il progetto generale sopra citato.
Allo stato sono stati gia assegnati, in termini di cassa euro 444.052,12 per i primi due stati di avanzamento dei lavori, mentre è in corso di perfezionamento il provvedimento per l'assegnazione del terzo stato di avanzamento dei lavori dell'importo di euro 520.851,06.
Oltre a tali specifici stanziamenti, non va trascurato che l'Amministrazione sostiene per gli Uffici Giudiziari di Bolzano altri ingenti oneri - non quantificabili nei termini concessi per rispondere all'interrogazione - derivanti dal costo del personale di magistratura, anche onoraria, ed amministrativo assegnato all'ufficio.