IV Commissione - Giovedì 1° febbraio 2007


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ALLEGATO 1

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (Nuovo testo unificato C. 445 Ascierto e abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 445 Ascierto ed abbinate, recante: «Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»;
premesso che:
il tempo a disposizione della Commissione per l'espressione del proprio parere è risultato inadeguato rispetto alla complessità e alla rilevanza delle disposizioni contenute nel provvedimento;
la Commissione, tuttavia, considerata la sensibile incidenza del provvedimento sui profili di sua competenza, ha ritenuto comunque opportuno esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento;
rilevato che:
il provvedimento, nel ridefinire il sistema di informazione e sicurezza, non affronta, se non marginalmente, il tema del rapporto tra i servizi di informazione e sicurezza e il Secondo Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore Difesa (RIS), limitandosi a stabilire all'articolo 8, comma 2, che tale reparto agisce in stretto collegamento con il SIE;
le funzioni del SIN e del SIE, poiché disciplinate dal provvedimento in oggetto risultano affidate ad un atto normativo di rango primario, mentre quelle del RIS continuano ad essere definite da un atto normativo di rango secondario - l'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999 - per altro, mediante un rinvio all'articolo 5 della legge n. 801 del 1977, abrogato dal presente testo unificato;
ritenuto che la disciplina sulla esclusività delle funzioni attribuite a SIE e SIN di cui all'articolo 8 non sia sufficiente ad escludere la necessità di ricomprendere il RIS nel sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;
rilevato altresì che:
al fine di garantire la massima autorevolezza ai componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, soprattutto in vista della rilevanza e delicatezza dei compiti che essi sono chiamati a svolgere con assoluta riservatezza, potrebbe essere attentamente valutata la possibilità di introdurre nuovi criteri, anche di carattere elettivo, per la designazione dei componenti medesimi;
considerato che, alla luce delle competenze del citato Comitato parlamentare, non risulta di immediata evidenza la ratio sottesa alla disposizione di cui all'articolo 31, comma 11, che prevede la non opponibilità del segreto professionale e del segreto bancario nei confronti del Comitato stesso;
valutata l'opportunità di reintrodurre nel testo unificato alcuni importanti criteri direttivi per l'adozione del regolamento del personale di cui all'articolo 21,


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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia puntualmente esplicitata la natura del collegamento di cui all'articolo 8, comma 2, al fine di escludere la necessità di ricomprendere il RIS nel sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;
e con le seguenti osservazioni:
al fine di garantire la massima autorevolezza ai componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere la designazione dei componenti del citato Comitato, attraverso la loro elezione a maggioranza qualificata da parte delle Assemblea di Camera e Senato, introducendo nel contempo meccanismi di salvaguardia che escludano l'eventualità di una paralisi dell'organismo nel caso in cui tale maggioranza non sia raggiunta;
valuti la Commissione l'opportunità di escludere, all'articolo 31, comma 11, la non opponibilità nei confronti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica quanto meno del segreto professionale;
valuti la Commissione l'opportunità di reintrodurre tra i criteri direttivi per l'adozione del regolamento del personale di cui all'articolo 21 quelli riguardanti la possibilità di avvicendare il personale non più idoneo allo svolgimento dei compiti istituzionali, le incompatibilità successive alla cessazione del rapporto di lavoro e la verifica dei risultati conseguiti dalla dirigenza.


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ALLEGATO 2

5-00633 Duranti: Sulla bonifica delle attrezzature dell'arsenale della marina militare di Taranto.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in esame affrontando la questione dell'Arsenale Militare di Taranto, è volta a conoscere, in particolare, i provvedimenti che si intendono adottare ai fini della bonifica dei locali della tipografia ivi esistente.
Nel merito, il servizio tipografia dell'Arsenale in parola ha abbandonato, da circa 15 anni, la stampa con il sistema denominato «linotype», che prevede l'uso del piombo per la formazione di caratteri mediante fusione, i quali sono, quindi, rimasti chiusi nei cassetti, in attesa di dismissione.
Come previsto dalla normativa vigente, il locale tipografia era stato sottoposto, in data 22 maggio 2001, alla valutazione del rischio, da cui non risultava, comunque, la sussistenza di lavorazioni a rischio.
Nel 2002, i dipendenti della tipografia venivano sottoposti, a scopo cautelativo e preventivo, ad esame biotossicologico per rilevare, in particolare, la presenza di «piombemia» nel sangue.
Gli esami, peraltro, non sono stati ripetuti, non essendo subentrati elementi tali da variare la valutazione del rischio, già basso.
Nel mese di luglio 2006 è stata completata, invece, la procedura per la rimozione dei caratteri di piombo dalla tipografia come materiale «fuori uso».
Nel contempo, sono stati richiesti al laboratorio di Chimica i rilievi ambientali dei locali interessati che hanno evidenziato presenza di polvere di piombo (e non vapori) con valori 10 volte superiori al limite previsto dal decreto legislativo n. 277/91. Al riguardo, si sottolinea, tuttavia, che tale valore è stato notevolmente ridimensionato dai successivi controlli ambientali.
La Direzione Arsenalizia, conseguentemente, ha disposto l'immediata chiusura della tipografia ed il trasferimento del personale al Laboratorio Fotografico.
Successivamente, sono stati effettuati nel mese di novembre e dicembre 2006 nuovi rilievi ambientali che hanno rilevato, si cita testualmente, «un valore chimico ambientale nei limiti previsti dalla legge e poco oltre i limiti di attenzione».
Si osserva, in proposito, che il valore rilevato più alto è stato di 110 microg/mc, a fronte di 150 microg/mc come limite ambientale e 40 microg/mc come valore di attenzione, previsto dalla legge.
È stata fatta, altresì, richiesta di valutazione bio-tossica dei lavoratori e si è, tuttora, in attesa dell'esito dell'esame del sangue (piombemia) effettuato in data 22 gennaio 2007.
Si fa osservare, altresì, che è stato recentemente concordato con le Organizzazioni Sindacali e con le Rappresentanze Sindacali Unitarie il reimpiego del personale e la chiusura temporanea dei locali, in attesa di bonifica, per la quale è stata avanzata una richiesta specifica agli Enti programmatori di spesa.
In conclusione, nella consapevolezza della rilevanza della problematica in esame, si assicura la prosecuzione dell'impegno da parte della Forza Armata di porre la massima attenzione nel monitoraggio della situazione e, nel contempo, nel ricorso a tutte le azioni necessarie ai fini dell'osservanza puntuale delle norme vigenti nel delicato settore in questione.


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ALLEGATO 3

5-00562 Giuditta: Sulla desmanializzazione dell'area di Montevergine nel comune di Mercogliano (Avellino).

TESTO DELLA RISPOSTA

L'atto in discussione, nel fare riferimento, in generale, alle basi militari statunitensi presenti sul nostro territorio, solleva, in particolare, la problematica riguardante la struttura militare di Montevergine.
Prima di entrare nel merito della questione posta dall'Onorevole interrogante, è opportuno rilevare che l'utilizzo da parte statunitense di infrastrutture italiane è regolato da intese tecniche bilaterali sottoscritte in applicazione dell'articolo 3 del Trattato di Washington del 4 aprile 1949, costitutivo del Patto Atlantico.
In particolare, si richiama l'Accordo italo-americano (Bilateral Infrastructure Agreement del 1954), che fissa i principi generali e le modalità organizzative per la pratica applicazione dei previsti programmi bilaterali infrastrutturali.
Invece, il MOU - Memorandum d'Intesa tra il nostro Ministero della Difesa e quello americano - firmato nel febbraio 1995, contiene le procedure per l'uso e la restituzione di istallazioni e/o infrastrutture.
Ciò premesso, il sito per le Telecomunicazioni di Montevergine è ubicato su un terreno appartenente al demanio aeronautico, in località Montevergine - comune di Mercogliano - nella provincia di Avellino.
Sulla base del citato accordo bilaterale, tale terreno è stato concesso nel marzo 1965 agli statunitensi, che l'hanno utilizzato come Stazione per le Telecomunicazioni, dapprima per le esigenze della US-Air Force e, in un secondo momento, a far data dal 1999, per analoghe esigenze della US-Navy.
Recentemente, però, l'Ufficio per la Cooperazione alla Difesa dell'Ambasciata degli Stati Uniti, nel rappresentare che anche la US-Navy non ha più l'esigenza al mantenimento del sito, ha preannunciato l'invio, a breve termine, di una nota ufficiale per la restituzione dell'area in argomento.
Non appena gli USA ufficializzeranno il predetto intendimento, saranno poste in essere tutte le procedure per la ripresa in consegna delle infrastrutture, così come previsto dal predetto Memorandum of Understanding (MOU) del 1995.
Tali procedure includeranno, peraltro, anche la bonifica e la messa in sicurezza delle infrastrutture interessate.
L'area potrà essere dismessa e/o destinata ad altro utilizzo, non appena sarà scaduto il previsto vincolo triennale.
Infatti, in base al predetto MOU, è stato previsto che qualora la struttura non venga riutilizzata per un triennio dalla riconsegna, il valore residuo attribuito ai beni in questione da rifondere agli Stati Uniti sia determinato convenzionalmente in un dollaro.
Diversamente, un eventuale riutilizzo dell'area da parte del Governo italiano, entro i tre anni dalla data della sua riconsegna, comporterebbe la riapertura dei negoziati con gli Stati Uniti per la determinazione ed il pagamento da parte dell'Italia del valore residuo della struttura.
È il caso di sottolineare, infine, che i contenuti del citato MOU rispondono ai requisiti di salvaguardare le prerogative e gli interessi nazionali, in special modo per quanto attiene alle procedure per la restituzione dei beni immobiliari e per la determinazione del valore residuo.


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ALLEGATO 4

5-00634 Galante: Sulla conservazione e valorizzazione dell'Archivio storico dei partigiani.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'atto di sindacato ispettivo in esame solleva la questione dell'attuale condizione dell'Archivio dei Partigiani situato a Roma in via Sforza.
In particolare, l'atto è volto a conoscere quali iniziative si intendano intraprendere al fine di assicurare sia la prosecuzione della custodia, sia la conservazione e la valorizzazione dell'Archivio in parola.
Al riguardo, occorre premettere che l'Archivio rappresenta per la collettività, in generale, e per la Difesa, in particolare, un luogo di conservazione della Memoria della Resistenza, nonché un patrimonio storico e culturale di incommensurabile valore.
La Resistenza fu guerra di liberazione e momento di costituzione della democrazia repubblicana e lo fu attraverso i suoi atti, sia militari che politici.
Su tutti questi percorsi d'azione esistono precise testimonianze, nonché documenti di cui l'Archivio mantiene traccia, che nel loro insieme danno corpo ad una precisa costellazione di valori e di ideali che costituiscono il solido riferimento di una società civile e politica nuova.
Ciò premesso, si fa notare che la competente Direzione Generale del Personale Militare, nella consapevolezza dell'importanza e della rilevanza che riveste l'Archivio in parola, ha già opportunamente avviato le attività necessarie ad assicurare - così come auspicato - le condizioni idonee alla conservazione e valorizzazione dell'importante patrimonio storico e culturale in argomento.
Giova, tuttavia, sottolineare che il delicato processo di ridislocazione della citata Direzione Generale presso il Centro Direzionale del Personale Militare della Cecchignola, ancora in fase di ultimazione, ha imposto tempi e priorità diversificate, in relazione ai trasferimenti delle singole unità organizzative.
Tale processo, che ha privilegiato in un primo tempo gli Uffici e Sezioni «operative» della Direzione Generale, è stato determinante al fine di assicurare la continuità delle procedure amministrative di competenza.
Le predette linee guida hanno permesso di tenere distinte le procedure organizzative, che hanno dato luogo alla nascita della nuova struttura del Personale Militare, da quelle relative alla gestione amministrativa vera e propria.
Infatti, mentre la gestione delle attività istituzionali procedeva secondo la naturale scadenza e nel rispetto delle procedure stabilite, il processo di ridislocazione di tutti gli archivi, invece, ha richiesto necessariamente un impegno di carattere straordinario, anche in considerazione della loro dislocazione sulle diverse sedi di Roma, Orvieto e Tivoli.
In tale contesto, la prevista riorganizzazione anche degli archivi dei Partigiani (attualmente in fase di esame) ha determinato - per ora - il trasferimento, presso la nuova sede del citato Centro


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Direzionale, dei soli schedari, per la loro eventuale consultazione finalizzata a fornire i dati richiesti, riguardanti l'avvenuto conferimento di qualifiche e decorazioni ai Partigiani.
Successivamente, si provvederà alla definitiva sistemazione del ponderoso archivio cartaceo.
È il caso di assicurare, in conclusione, la prosecuzione di questo impegno a completare la predetta attività, nell'ottica di garantire la doverosa custodia e conservazione della copiosa documentazione, valorizzando, nel contempo, quei valori e quei principi di cui l'Archivio è stato ed è portatore.


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ALLEGATO 5

5-00635 Rugghia e Vico: Sulla struttura trasfusionale del Centro ospedaliero Militare di Taranto.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'atto in discussione affronta la questione relativa al personale ed alla funzionalità del Centro Trasfusionale dell'Ospedale Militare di Taranto, la cui attività è coordinata dal Servizio Trasfusionale Militare.
Prima di entrare nel merito di tale questione, si osserva che le esigenze trasfusionali delle Forze Armate vengono assicurate dalla interazione dell'attività di quattro Centri Trasfusionali - tra cui, quello di Taranto - che garantiscono il supporto per le esigenze del Policlinico Militare Celio di Roma e dei Complessi Sanitari Campali, eventualmente dislocati in operazioni fuori area.
Le eventuali eccedenze di unità di emazie concentrate (globuli rossi) vengono in parte congelate ed in parte cedute al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni che ne abbiano fatto richiesta.
In particolare, il Centro di Taranto - che provvede alla produzione ed alla raccolta di emocomponenti, oltre che alla gestione del servizio d'immunoematologia - è una struttura sanitaria, la cui attività è finalizzata all'utilizzo delle unità di sangue raccolte, sulla base di esigenze prevedibili e pianificate, considerando la data della raccolta e della scadenza.
Ciò premesso, le dotazioni organiche delle strutture trasfusionali devono essere conformi agli standard previsti dalla vigente normativa per le corrispondenti strutture trasfusionali del S.S.N.
In tale contesto, i richiamati provvedimenti di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri Ufficiali, in applicazione delle norme vigenti in materia, non hanno, comunque - come ipotizzato - pregiudicato l'attività del citato Centro che, per contro, risulta essere pienamente conforme ai suddetti standard.
Al fine di garantire, tuttavia, il corretto prosieguo dell'attività di tale Centro, in aderenza a quanto disposto dalla normativa di riferimento, parte del personale collocato in aspettativa è stato già richiamato in servizio.
Inoltre, il decreto ministeriale n. 499 del 18 giugno 1992 stabilisce gli organici minimi delle strutture trasfusionali militari, precisando, altresì, che eventuali carenze di personale dell'Amministrazione Difesa possono essere ripianate attraverso l'assunzione di personale civile laureato (medici e/o biologi) a tempo indeterminato (legge 304/86).
Quanto, invece, al paventato rischio del mancato utilizzo di 50 sacche di sangue, conseguente ai predetti provvedimenti di aspettativa, si rappresenta che il Centro, in data 16 gennaio 2007, ha posto in essere la necessaria attività amministrativa, affinché venissero effettuati la certificazione a termini di legge ed il successivo utilizzo del citato materiale ematico.
In ultimo, la legge n. 219/2005 che disciplina la materia della medicina trasfusionale italiana, prevede una riorganizzazione del Servizio Trasfusionale Civile Militare, attribuendo in tale settore nuovi compiti e responsabilità alla Direzione Generale della Sanità Militare e, in tale ottica, è in fase di predisposizione un nuovo decreto ministeriale, in sostituzione del succitato decreto ministeriale, tuttora in vigore.
In conclusione, sulla base di tali considerazioni, non si ravvisano gli elementi di preoccupazione ipotizzati in ordine alla funzionalità della struttura in questione.


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ALLEGATO 6

5-00636 De Zulueta: Sul presunto soggiorno del Commissario europeo Franco Frattini presso il Centro logistico addestrativo delle truppe alpine Tempesti di Corvara (Bolzano).

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione dell'Onorevole De Zulueta, nel citare la notizia apparsa sul settimanale l'Espresso che riferisce che il Commissario Europeo Franco Frattini avrebbe trascorso, in compagnia di altre 13 persone, una settimana bianca presso il Centro Logistico delle Truppe Alpine Tempesti a Corvara, è finalizzata, in particolare, ad appurare la veridicità della notizia stessa.
A tal riguardo, i competenti organi militari hanno avviato, per il tramite dell'organizzazione periferica, le opportune verifiche, che per l'esiguità del tempo a disposizione non si sono ancora concluse.
Ad ogni modo, si fa rilevare come tale struttura sia una base logistica del Comando Truppe Alpine utilizzata per l'addestramento del personale militare.
La base in parola, nei periodi non interessati all'addestramento, può essere impiegata a beneficio di tutto il personale militare, di ogni ordine e grado, e le relative famiglie, nel quadro degli interventi di protezione sociale e benessere previsti dalle norme in vigore.
È una struttura di livello modesto, essenziale, il cui impiego per i fini di «protezione sociale e benessere» è, comunque, subordinato a quello prioritario di ospitare reparti in addestramento in quota.
Tale struttura al pari delle altre risponde all'esigenza della Forza Armata di fornire, nello specifico settore del benessere, le medesime opportunità a tutti i propri dipendenti.
È di tutta evidenza, dunque, nel caso di specie che non si tratta - come ipotizzato - di agevolazioni riservate esclusivamente ai vertici delle Forze Armate, ma - si ribadisce - di possibilità offerte indistintamente a tutto il personale.
In tale quadro gli oneri sostenuti dagli utenti corrispondono ai costi vivi (senza alcun utile) per l'erogazione dei servizi fruiti dai medesimi.
In ultimo, fermo restando che le Forze Armate, nell'ottica di garantire le condizioni più idonee alla fruizione di tali forme di sostegno, hanno sempre posto attenzione ai fini della puntuale applicazione delle norme vigenti in materia di attività assistenziali e ricreative per i propri dipendenti, si assicura che verrà posta altrettanta attenzione e scrupolosità nelle verifiche in corso riferite al caso in esame.