IV Commissione - Resoconto di giovedì 1° febbraio 2007

TESTO AGGIORNATO AL 6 FEBBRAIO 2007


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1o febbraio 2007. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Marco Verzaschi.

La seduta comincia alle 8.50.

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.
Nuovo testo unficato C. 445 Ascierto e abbinate.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea PAPINI (Ulivo), relatore, ricorda che la Commissione Difesa è chiamata ad esprimere il proprio parere alla I Commissione sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 445 Ascierto e abbinate, recanti «Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato».
Prima di esaminare il testo unificato, sottolinea come il tempo assegnato alla Commissione per l'espressione del parere risulti inadeguato rispetto alla complessità e alla rilevanza delle disposizioni in esso


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contenute. Fa presente che nel corso della sua relazione si soffermerà quindi su quegli aspetti del provvedimento che, ad una prima lettura, appaiono presentare maggiore interesse.
Osserva che la struttura del testo unificato è sostanzialmente analoga a quella della proposta di legge C. 2070 Scajola ed altri, elaborata in seno al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO).
Innanzitutto, ritiene utile riepilogare sinteticamente quali siano, a suo avviso, i limiti alla disciplina vigente in materia, che ne rendono necessaria la riforma.
In particolare, tali limiti riguardano tre profili tra loro strettamente connessi:
la responsabilità generale della politica della sicurezza, che non appare sufficientemente incisiva specie nel coordinamento dei servizi di intelligence;
le garanzie funzionali riconosciute al personale dei servizi di intelligence, che non prevedono la possibilità che agenti dei servizi possano essere autorizzati a compiere legittimamente, a difesa della sicurezza nazionale, condotte astrattamente configurabili come reati;
i poteri del COPACO che non risultano particolarmente penetranti.

Osserva come, al fine di porre rimedio ai suddetti limiti, il testo unificato all'esame della Commissione intervenga su tutti gli aspetti della politica di informazione e sicurezza: dalla direzione politica alla struttura dei servizi; dal controllo parlamentare ai controlli interni; dal segreto di Stato alle classifiche di segretezza, eccetera.
Rileva come l'obiettivo della riforma sia quello di introdurre una disciplina legislativa non invasiva, in cui la rinuncia all'esercizio minuzioso della funzione legislativa venga compensata dalle funzioni di controllo parlamentare che si estendono anche sugli atti di produzione normativa secondaria.
Ritiene che la riforma proposta possa essere riassunta in alcuni punti salienti, risultanti dalla struttura del testo, per ciascuno dei quali evidenzierà i profili di maggiore problematicità: nuova struttura del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, rafforzamento della direzione politica del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, rafforzamento del coordinamento tecnico dell'azione dei servizi, struttura binaria dei servizi, potenziamento dei controlli interni, regolamentazione legislativa dei NOS, introduzione delle garanzie funzionali, disciplina dello stato del personale, rafforzamento dei controlli di contabilità, rafforzamento del controllo parlamentare, disciplina dei rapporti con magistratura ed altri apparati dello Stato, ridefinizione della disciplina del segreto di Stato, regolamentazione legislativa della disciplina delle classifiche di segretezza.
Per quanto concerne la nuova struttura del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, rileva che il sistema è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'autorità delegata, ove nominata, dal Dipartimento delle informazioni e la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione e sicurezza esterna (SIE) e dal Servizio di informazione e sicurezza interna (SIN).
In proposito, a suo avviso, andrebbe valutata l'opportunità di modificare l'acronimo «SIN», utilizzata per contrassegnare il Servizio di informazione e sicurezza interna, in quanto essa corrisponde al termine inglese «peccato».
Osserva che la scelta di fondo è stata quella di conservare l'assetto binario dei servizi di informazione e sicurezza, con l'istituzione di due distinti servizi (SIE e SIN), e di rafforzare conseguentemente sia la direzione e il coordinamento politico del Sistema dell'azione dei servizi esercitato dal Presidente del Consiglio dei ministri sia le funzioni di coordinamento tecnico svolte dal Dipartimento delle informazioni


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e la sicurezza (DIS), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al posto dell'attuale CESIS.
È prevista la possibilità per il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, di delegare le funzioni che non gli sono attribuite in via esclusiva ad un ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario, definiti «Autorità delegata».
L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle delegatele dal Presidente del Consiglio dei ministri Le deleghe al ministro senza portafoglio sono conferite direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, senza la previa deliberazione del Consiglio dei ministri (articolo 3).
Per quanto riguarda il rafforzamento della direzione politica del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, osserva che l'intero Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è posto sotto l'alta direzione e la responsabilità generale del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale esercita le proprie funzioni nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento.
Tale funzione è attribuita al Presidente del Consiglio in via esclusiva insieme ad alcune altre che discendono logicamente da essa: l'apposizione e la tutela del segreto di Stato, la conferma dell'opposizione del segreto di Stato, la nomina e la revoca del Direttore Generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza; la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei Servizi di informazione, la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i Servizi di Informazione e Sicurezza [articolo 2, comma 1, lettere da a) a f-bis)].
Il Presidente del Consiglio, inoltre, provvede al coordinamento delle politiche di informazione e sicurezza e, sentito il CISR, emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività del Sistema di informazione e sicurezza.
Il CISR è il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica di informazione per la sicurezza. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta e senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori di SIE e SIN, nonché altre autorità civili e militari di cui di volta di volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare (articolo 5).
In merito al rafforzamento del coordinamento tecnico dell'azione dei servizi, rileva che, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nell'analisi e nelle attività operative dei Servizi di informazione, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'autorità delegata si avvalgono per l'esercizio delle loro competenze del Dipartimento delle informazioni e la sicurezza (DIS). Si tratta in sostanza di una struttura tecnico amministrativa permanente, che ha lo scopo di coordinare dal punto di vista tecnico l'intera attività di informazione e sicurezza e di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e all'autorità delegata di essere costantemente informati sull'attività del Sistema di informazione e sicurezza nazionale.
Il direttore generale del DIS è espressione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri che provvede alla sua nomina e alla sua revoca. L'incarico ha comunque la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. Il Direttore generale del DIS propone al Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Autorità delegata, la nomina di uno o più vice-direttori generali e affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad


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eccezione degli incarichi di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri.
Inoltre, è istituito nell'ambito del DIS l'Ufficio centrale degli archivi (UCA), al quale sono demandate rilevanti competenze in materia di gestione degli archivi e vigilanza sul rispetto della normativa di settore (articolo 10).
Con riferimento alla struttura binaria dei servizi, osserva come sia confermato l'attuale assetto binario, sostituendo a SISMI e SISDE il SIE (articolo 6) e il SIN (articolo 7).
Al Servizio di informazione e sicurezza esterna (SIE) è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza dalle minacce provenienti dall'estero, della integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali.
Al Servizio di informazione e sicurezza interna (SIN) è invece affidato il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
Si tratta quindi di un criterio di ripartizione delle competenze di carattere territoriale destinato a superare i conflitti e le sovrapposizioni attualmente riscontrabili.
Sono previste opportune forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali per le operazioni che presentino carattere misto, a cura del direttore generale del DIS.
SIE ed SIN rispondono direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede alla nomina dei relativi direttori ed alla loro eventuale revoca, con proprio decreto, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.
In ciascun servizio, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, su proposta del direttore, uno o più vicedirettori. Il direttore di ciascun servizio affida gli altri incarichi nell'ambito del servizio stesso.
I direttori dei servizi devono riferire costantemente, per il tramite del DIS, sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata e presentare al CISR un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio.
Inoltre il SIE deve informare tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri per i profili di rispettiva competenza, mentre il SIN deve rendere analoga informazione al Ministro dell'interno.
Le funzioni attribuite dalla presente legge a SIE e SIN non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio. Il Secondo Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore Difesa (RIS) agisce in stretto collegamento con il SIE.
Ricorda che l'orientamento emerso nella I Commissione nell'esame del testo unificato è stato quello di porre il RIS al di fuori del sistema dei servizi. La questione che rimane sullo sfondo e che, a suo avviso, non appare sufficientemente chiarita, è però quella del rapporto tra RIS e sistema dei servizi. Osserva infatti che mentre le funzioni del SIE e del SIN risultano dettagliatamente disciplinate dal testo unificato, quelle del RIS continuano ad essere stabilite in modo estremamente sintetico (compiti di carattere esclusivamente tecnico-militare e di polizia militare) da un atto normativo di rango secondario - l'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999 - che per altro, nel definire tali funzioni, rinvia all'articolo 5 della legge n. 801 del 1977, abrogato proprio dal presente provvedimento. Tali funzioni, quindi, ove interferenti con quelle attribuite dal presente testo unificato, in quanto di rango secondario, a suo avviso, sembrerebbero destinate a segnare il passo, in quanto non ritiene possa costituire sufficiente clausola di salvaguardia il fatto che le attività di ricerca e di elaborazione del SIE si svolgano


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nell'ambito di non meglio precisati «settori di competenza». Fermo restando il fatto che, per evitare dubbi interpretativi le funzioni del RIS, a suo avviso, potrebbero essere più compiutamente elencate nel provvedimento, ritiene però che si potrebbe quanto meno stabilire che l'attività di ricerca e di elaborazione del SIE non riguarda i settori di competenza del RIS quali definiti dalla normativa vigente.
Per quanto concerne il potenziamento dei controlli interni, osserva che il rafforzamento politico del Presidente del Consiglio dei ministri, richiede l'introduzione di un nuovo modello di controlli. A tal fine, nell'ambito del DIS, è prevista l'istituzione di un apposito Ufficio ispettivo che può svolgere anche - a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei Ministri - inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei medesimi servizi di informazione e sicurezza. Agli ispettori è garantita piena autonomia ed indipendenza di giudizio nelle funzioni di controllo. Non è consentito il passaggio di personale dall'Ufficio ispettivo ai Servizi di informazione.
Con riferimento alla regolamentazione legislativa dei NOS, osserva che viene regolamentato per legge il rilascio dei nulla osta di sicurezza ai soggetti che diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto. Viene quindi creato, nell'ambito del DIS, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato ed alle classifiche di segretezza (articolo 9).
Il Presidente del Consiglio dei ministri emana le disposizioni necessarie per la tutela amministrativa del segreto di Stato, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza (articolo 1, comma 2).
Riguardo all'introduzione delle garanzie funzionali, sottolinea che viene espressamente disciplinata la possibilità per gli appartenenti agli organismi di intelligence di porre in essere determinate tipologie di condotte illecite, necessarie per esigenze di sicurezza nazionale (articolo 17). A tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza le condotte astrattamente costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte (articolo 18). La speciale causa di giustificazione non si applica se la condotta astrattamente costituente reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità delle persone.
Ricorda che quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le citate attività sono state svolte da persone non addette ai servizi di informazione ed il ricorso alla loro opera da parte dei servizi era indispensabile, ed era stato autorizzato tali persone sono equiparate, ai fini della applicazione della causa di giustificazione, al personale dei servizi.
Coloro che preordinino illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.
In merito alla disciplina dello stato del personale, osserva che particolare attenzione è stata dedicata alle questioni inerenti alla selezione e alla formazione del personale. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS ed ai servizi di informazione Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri stabiliti dal testo unificato, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, le condizioni e le modalità del passaggio del personale di CESIS, SISMI e SISDE nel contingente speciale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.
Si prevede, tra l'altro, l'istituzione, nell'ambito del DIS dell'Istituto superiore della sicurezza nazionale (articolo 11) e la


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possibilità per il personale dei servizi di utilizzare identità di copertura (articolo 24) e di svolgere attività simulate (articolo 25). In particolare, il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare l'uso, da parte degli addetti ai servizi di informazione, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali, e i dirigenti dei Servizi di informazione ad esercitare attività economiche simulate.
Riguardo al trattamento del personale, a suo avviso, andrebbe valutata l'opportunità di reinserire nel testo unificato alcuni criteri direttivi relativi al regolamento del personale che sono stati espunti dalla precedente formulazione del testo. Tali criteri prevedevano in particolare la possibilità di avvicendare il personale non più idoneo allo svolgimento dei compiti istituzionali, le incompatibilità successive alla cessazione del rapporto di lavoro, la verifica dei risultati conseguiti dalla dirigenza.
Per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli di contabilità, ricorda che viene prevista l'emanazione del regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di informazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, nel rispetto dei principi fondamentali di contabilità generale dello Stato, e di alcune disposizioni che riguardano la presentazione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, distinguendo la contabilità ordinaria da quella riservata, la previsione di un idoneo sistema di controlli che coinvolge un apposito ufficio distaccato della Corte dei conti, l'Ufficio bilancio e la ragioneria della Presidenza del Consiglio, l'Ispettorato del DIS e l'Organo parlamentare di controllo (articolo 29).
In merito al rafforzamento del controllo parlamentare, ricorda che viene istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.
Segnala che l'ampliamento del numero dei componenti del Comitato potrebbe rendere più difficoltosa una composizione paritaria maggioranza-opposizione, in quanto per un fatto puramente aritmetico aumentano le probabilità che la maggioranza parlamentare abbia la maggioranza anche in seno al Comitato.
Poiché con una significativa innovazione normativa si prevede per legge che la Presidenza del Comitato sia attribuita ad un componente dell'opposizione, a suo avviso, potrebbe accadere che il Presidente del Comitato si trovi ad esercitare le sue funzioni in un organismo costituito prevalentemente da componenti di maggioranza.
Inoltre ritiene che al fine di garantire la massima autorevolezza ai componenti del Comitato, soprattutto in vista della rilevanza e delicatezza dei compiti che sono chiamati a svolgere con assoluta riservatezza, potrebbe essere approfondita la possibilità di provvedere alla designazione dei suoi componenti attraverso la loro elezione a maggioranza qualificata da parte delle Assemblea di Camera e Senato, introducendo al contempo meccanismi di salvaguardia che escludano l'eventualità di una paralisi dell'organismo nel caso in cui tale maggioranza non fosse raggiunta.
Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni (articolo 30).
Il Comitato procede ad audizioni, effettua ispezioni o sopralluoghi, acquisisce tutta la documentazione e gli elementi informativi ritenuti di interesse. Ricorda che secondo quanto risulta dalla proposta di legge presentata dai componenti del COPACO, ciò attribuirebbe al Comitato poteri assimilabili a quelli delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, anche se, a


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suo avviso, la natura del Comitato è del tutto diversa da quella delle citate Commissioni.
Il Comitato può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato.
Al Comitato non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
In proposito, ritiene che non risulti di immediata evidenza la ratio sottesa alla non opponibilità del segreto professionale nei confronti del Comitato, considerato che le funzioni attribuite a quest'ultimo, come accennato in precedenza, appaiono del tutto diverse da quelle delle Commissione d'inchiesta.
Il Comitato parlamentare esprime il proprio parere non vincolante sugli schemi dei decreti e dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale del personale dei servizi.
Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine dei direttori e dei vicedirettori del DIS e dei direttori e dei vicedirettori dei servizi di informazione.
Ricorda che il Comitato è destinatario di molteplici comunicazioni obbligatorie e relazioni periodiche da parte del Governo e degli organismi di intelligence:
il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi una relazione sull'attività dei servizi;
il DIS comunica tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e lo stato del contingente speciale;
il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri trasmettono i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività del Sistema di informazione per la sicurezza;
il Presidente del Consiglio dei ministri informa circa le operazioni condotte dai servizi di informazione nelle quali siano state poste in essere condotte astrattamente costituenti reato, autorizzate. Segnala che quest'ultima disposizione è del tutto innovativa e determina un significativo rafforzamento dei poteri di controllo del Comitato.

Ricorda altresì che l'esito degli accertamenti condotti e l'attività svolta dal Comitato sono riferiti alle Camere (articoli 34 e 35).
Sottolinea il fatto che viene reso ancor più rigoroso il regime di segretezza degli atti del Comitato. In particolare, quando risulti evidente che la violazione del segreto possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari della maggioranza e dell'opposizione. La violazione del segreto, accertata dalla commissione di indagine, salva la responsabilità penale, costituisce per il parlamentare causa di revoca dal Comitato (articolo 36).
Una novità senza precedenti, a suo avviso, è infine costituita dalla ultra-attività del Comitato dopo lo scioglimento delle Camere: si assicura, in tal modo, che una funzione essenziale quale il controllo democratico sull'attività dell'intelligence non venga meno proprio in una fase delicata quale quella della campagna elettorale (articolo 30, comma 1).
Per quanto concerne la disciplina dei rapporti con magistratura ed altri apparati dello Stato, ricorda che, al fine di tenere


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conto della specificità della natura dei servizi e dei loro atti, la proposta reca una disciplina di dettaglio dei rapporti intercorrenti tra organismi di intelligence e magistratura, con riferimento sia all'acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria sia all'acquisizione di copie di atti o informazioni, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sostanza, le richieste dell'autorità giudiziaria sono ricondotte in ultima istanza alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri che può autorizzare l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato (articolo 15).
Per converso, il Presidente del Consiglio dei ministri, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni e, in particolare, per le esigenze anche ispettive dei servizi di informazione.
Sottolinea anche le misure previste per tutelare la riservatezza dell'identità degli appartenenti agli organismi di intelligence che siano ascoltati dalla magistratura nell'ambito di un procedimento penale quali ad esempio la partecipazione a distanza al procedimento, con l'utilizzo di strumenti tecnici idonei (articolo 27).
Inoltre, ricorda che viene previsto un vincolo per l'autorità giudiziaria che abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza di trasmettere la documentazione acquisita al Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di sapere se alcune delle notizie acquisite siano coperte dal segreto di Stato, tranne che non ricorra l'esigenza di prevenire o interrompere la commissione di uno o più delitti (articolo 28).
Nell'ottica di un potenziamento della capacità info-operativa degli organismi di intelligence è, inoltre, regolamentata la collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia per lo svolgimento dei compiti loro affidati (articolo 12), nonchè con pubbliche amministrazioni e soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità (articolo 13). In particolare è prevista la possibilità di stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e gli enti di ricerca.
Con riferimento alla ridefinizione della disciplina del segreto di Stato, sottolinea che l'obiettivo che si intende realizzare è quello di limitarne il ricorso ai soli casi in cui esso sia effettivamente indispensabile per la tutela dell'integrità e dell'indipendenza della Repubblica, la difesa delle istituzioni democratiche, la tutela degli interessi economici della collettività, il corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, la difesa della Patria e la sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali (articolo 34).
La responsabilità e la competenza per l'apposizione, l'opposizione e la tutela del segreto di Stato compete al Presidente del Consiglio dei ministri. Ordinariamente il vincolo cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione, o, in mancanza di questa, dall'opposizione; tuttavia, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che tale durata sia protratta, fino a raddoppiarsi (articolo 38, commi 7 e 8). Analogamente, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre la cessazione anticipata del vincolo quando ritenga siano venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione (articolo 34, comma 7).
Ricorda che in nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale, fatti costituenti reato di devastazione, saccheggio o strage diretta ad attentare alla sicurezza dello Stato, strage semplice o associazione di tipo mafioso (articolo 34, comma 9).
Coerentemente con tali princìpi, sono modificate alcune disposizioni del codice di procedura penale in materia di opposizione e conferma del segreto di Stato (articolo 39).
Viene, infine, confermato il coinvolgimento attivo del Comitato parlamentare in ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato: di tali casi il Presidente


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del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato, il quale - se ritiene infondata l'opposizione del segreto - ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche (articolo 39, comma 5).
Con riferimento alla regolamentazione legislativa della disciplina delle classifiche di segretezza, rileva che il testo unificato ha provveduto a disciplinare il sistema delle classifiche di segretezza, finora affidato a un sistema di norme secondarie. La novità di maggior rilievo è la previsione di un sistema di declassifica automatica (articolo 40). La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato Marco VERZASCHI, si rimette alle valutazioni della Commissione. Tuttavia, per quanto concerne le funzioni del RIS, nel concordare con le osservazioni del relatore, rileva in primo luogo che potrebbe essere espunto dal testo unificato la denominazione di Secondo Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato maggiore della difesa, in quanto si tratta di una denominazione troppo specifica che rispecchia una modalità organizzativa che in futuro potrebbe essere modificata. Inoltre, ritiene necessario specificare nel testo unificato le funzioni attribuite al RIS, anche mutuandole dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 801 del 1977.

Giuseppe COSSIGA (FI) ringrazia il relatore per l'ampia relazione svolta che ha messo in condizione la Commissione di avere un quadro complessivo della struttura del provvedimento. Per quanto riguarda l'utilizzo dell'acronimo SIN, ritiene che la preoccupazione espressa in proposito dal relatore sia eccessiva, anche perché non si tratterebbe del primo caso di utilizzo di un acronimo «improprio» in un testo di legge. Per quanto concerne la composizione del Comitato parlamentare ritiene che l'attribuzione della presidenza ad un componente dei gruppi di opposizione, nonchè l'eventuale previsione di una composizione paritaria maggioranza-opposizione del Comitato possa essere foriera di confusione, in quanto nell'attuale sistema politico, non essendosi ancora concluso il passaggio al bipolarismo, non può essere escluso il transito di un gruppo politico da uno schieramento all'altro. Pur non ravvisando particolari pericoli nel fatto che si possa determinare una situazione nella quale il presidente designato dall'opposizione si trovi ad esercitare i propri poteri in un Comitato costituito in maggioranza da componenti dello schieramento politico opposto, ritiene tuttavia che la proposta del relatore di prevedere une elezione dei componenti del Comitato a maggioranza qualificata da parte delle Assemblee di Camera e Senato, sia apprezzabile ed avrebbe il pregio di escludere, almeno in parte, che i presidenti dei due rami del Parlamento debbano assumere in questa materia decisioni molto difficili.
Per quanto riguarda infine la questione della mancata disciplina nel provvedimento delle funzioni del RIS, nel concordare con le osservazioni del relatore, rileva che l'esclusione del RIS dal sistema di informazione per la sicurezza avrebbe l'effetto di escludere questo organismo da qualsiasi controllo parlamentare, in controtendenza con l'impostazione del provvedimento che va invece nella direzione di un rafforzamento del controllo stesso.

Elettra DEIANA (RC-SE), nel concordare con le considerazioni del deputato Cossiga, ritiene che la soluzione prospettata dal Governo in merito alle funzioni del RIS se, concepita come mero richiamo alle funzioni attualmente svolte dallo stesso RIS, non risolva il problema del rapporto di quest'ultimo con


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il sistema di informazione per la sicurezza. Ritiene comunque che la ristrettezza dei tempi di esame non abbia consentito alla Commissione un sufficiente approfondimento dei molteplici profili risultanti dal provvedimento. Segnala come il testo elaborato dalla I Commissione sia stato frutto di un lavoro ampiamente condiviso tra maggioranza e opposizione iniziato nell'ambito del COPACO con l'elaborazione di un'apposita proposta in materia. Sottolinea come il punto centrale del provvedimento, sia rappresentato dalla riconduzione dell'intera materia dei servizi di informazione per la sicurezza e del segreto di Stato alla responsabilità politica del Governo. Si tratta di un aspetto strettamente connesso a quello del corrispondente rafforzamento del controllo parlamentare sulle cosiddette garanzie funzionali nonché sui bilanci e sulla documentazione custodita negli archivi. Ribadisce come i tempi molto serrati per l'esame del provvedimento non abbiano consentito un sufficiente approfondimento di alcune delicatissime tematiche, come il rapporto tra segreto di Stato e autorità giudiziaria, che sono ora all'attenzione della stampa. Auspica pertanto che il dibattito in Assemblea possa consentire di apportare eventuali correzioni al testo unificato.

Tana DE ZULUETA (Verdi) nel condividere le osservazioni del deputato Cossiga sulle funzioni del RIS e sulla necessità di introdurre un controllo parlamentare anche sull'operato di quest'ultimo, ritiene paradossale che il citato organismo non sia stato ricompreso nel sistema di informazione per la sicurezza. A questo riguardo segnala come il RIS sia di fatto attualmente impegnato in Afghanistan in attività di intelligence, senza peraltro sottostare ad alcun codice di condotta, la cui introduzione sarebbe invece quanto mai opportuna, considerati gli intensi rapporti che si instaurano nei teatri operativi tra l'Italia e alcuni paesi alleati il cui ordinamento non sempre ha dato prova di assoluto rispetto dei diritti umani, come dimostra la creazione di alcune prigioni speciali. Inoltre segnala come l'esclusione del RIS dal sistema di informazione per la sicurezza comporti anche la sua esclusione dalla disciplina sulla comunicazione istituzionale dei servizi il cui rilievo appare non marginale come dimostrano i recenti fatti di cronaca sulla presenza di uffici di comunicazione occulti. Nel valutare positivamente le disposizioni che disciplinano la gestione degli archivi, rileva tuttavia l'esigenza di istituire una banca dati centralizzata per assicurare adeguata pubblicità alle varie tipologie di atti custoditi, ferma restando la segretezza del relativo contenuto. Esprime un giudizio positivo anche sulla disciplina del segreto di Stato, che fissa un termine al segreto, a suo avviso fin troppo breve, anche se temperato dalla possibilità di disporne il rinnovo.
Esprime perplessità in merito alla istituzione di un contingente speciale del personale, in quanto non ritiene chiaro se tale contingente riguardi tutto il personale dei servizi o solo parte di esso. Inoltre, ravvisa la necessità di introdurre quale requisito per la selezione del personale la conoscenza delle lingue straniere. In merito alla questione sollevata dalla stampa circa l'introduzione dell'articolo 39, in tema di tutela di segreto di Stato, nelle ultime fasi di elaborazione del testo unificato, sottolinea come il citato articolo, sebbene con una diversa numerazione fosse già presente nel testo base approvato a suo tempo dalla I Commissione. Ritiene comunque che il tema della tutela del segreto di Stato debba essere adeguatamente approfondito nel corso dell'esame in Assemblea.

Fabio EVANGELISTI (IdV), nel ringraziare il relatore per l'ampia illustrazione svolta, ritiene comunque che questi non abbia portato un sufficiente contributo politico all'esame del provvedimento. Nell'esprimere una valutazione positiva sull'impostazione «non invasiva» del testo unificato, ritiene tuttavia che in una direzione opposta rispetto a tale prospettiva si collochi il fatto di affidare per legge all'opposizione la presidenza del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.


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A suo avviso infatti tale attribuzione dovrebbe essere lasciata alla sensibilità politica degli schieramenti più che disciplinata da una disposizione legislativa. Ritiene altresì che il provvedimento dovrebbe essere ulteriormente approfondito sia per quanto riguarda le funzioni del RIS sia per quanto concerne altri specifici profili, come ad esempio quello di delegare alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ad un ministro senza portafoglio ovvero ad un sottosegretario ove il Presidente stesso lo ritenga opportuno. Giudica la possibilità di tale delega singolare nella sua formulazione letterale e non condivisibile nel merito, in quanto non in linea con l'impostazione generale del provvedimento che è quella di ricondurre la materia dei servizi di informazione per la sicurezza alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri.

Roberta PINOTTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1o febbraio 2007. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Emidio Casula.

La seduta comincia alle 13.45.

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.
Nuovo testo unificato C. 445 Ascierto e abbinate.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

Andrea PAPINI (Ulivo), relatore, formula una proposta di parere favorevole, con una condizione e alcune osservazioni, che illustra (vedi allegato 1).

Il sottosegretario di Stato Emidio CASULA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola COSENTINO (FI) chiede al relatore chiarimenti in merito alla osservazione contenuta nel parere relativa alla esclusione della non opponibilità del segreto professionale al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Tana DE ZULUETA (Verdi) condivide la richiesta di chiarimenti del deputato Cosentino.

Andrea PAPINI (Ulivo), relatore, precisa che, come si evince dalla sua relazione, l'osservazione deriva dal fatto che non risulta di immediata evidenza la ratio sottesa alla non opponibilità del segreto professionale nei confronti del Comitato, considerato che le funzioni attribuite a quest'ultimo appaiono del tutto diverse da quelle delle Commissioni d'inchiesta.

Giuseppe COSSIGA (FI), nel concordare con la proposta di parere del relatore, chiede al Governo di precisare meglio il contenuto delle funzioni del RIS, in modo da escludere che esso possa svolgere funzioni di intelligence.

Giovanni CREMA (RosanelPugno) concorda con la proposta di parere del relatore e in particolare esprime apprezzamento sulla condizione contenuta nel dispositivo.

Fabio EVANGELISTI (IdV) ritiene che la proposta di parere del relatore si sia concentrata su alcuni punti non emersi nel corso del dibattito ed abbia invece trascurato alcune osservazioni qualificanti che hanno caratterizzato la discussione, come ad esempio l'esigenza di escludere la figura dell'autorità delegata ovvero quella di chiarire la natura del contingente speciale del personale di cui all'articolo 21.


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Roberta PINOTTI, presidente, osserva come tutte le questioni affrontate nella proposta di parere del relatore siano presenti nella sua relazione introduttiva.

Andrea PAPINI (Ulivo), nel replicare alle osservazioni del deputato Evangelisti, fa presente come la figura dell'autorità delegata sia stata introdotta dalla I Commissione a conclusione di una lunga mediazione politica. Ritiene pertanto che qualora la Commissione Difesa riaprisse una questione tanto delicata, non svolgerebbe un lavoro costruttivo.

Fabio EVANGELISTI (IdV), pur apprezzando la sincerità delle considerazioni del relatore, osserva tuttavia che se si partisse dalla logica di considerare intangibili tutte le parti del provvedimento frutto di mediazione politica, la Commissione dovrebbe rinunciare a svolgere il proprio lavoro in sede consultiva. Preannuncia quindi la sua astensione sulla proposta di parere del relatore.

Elettra DEIANA (RC-SE), nell'associarsi alle richieste di chiarimenti al Governo dei deputati Cossiga e De Zulueta, ritiene che il relatore abbia ben recepito nella condizione inserita nella sua proposta di parere favorevole, le osservazioni emerse nel corso del dibattito riguardo al rapporto tra RIS e sistema di informazione per la sicurezza.

Severino GALANTE (Com.It) preannuncia il suo voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il sottosegretario Emidio CASULA, nel rispondere alla richiesta di chiarimenti in merito alle funzioni del RIS, fa presente che tale organismo non svolge compiti di intelligence, ma attività di carattere tecnico-militare al servizio delle Forze armate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 1o febbraio 2007. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Emidio Casula.

La seduta comincia alle 14.

Roberta PINOTTI, presidente, comunica che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l' attivazione del circuito.

5-00633 Duranti: Sulla bonifica delle attrezzature dell'arsenale della marina militare di Taranto.

Donatella DURANTI (RC-SE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Emidio CASULA, nel rispondere all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), sottolinea la necessità di rettificare la disciplina in materia di tutela della salute dei lavoratori in senso più favorevole ai lavoratori stessi.

Donatella DURANTI (RC-SE), nel concordare con le osservazioni del sottosegretario in merito all'esigenza di ridisciplinare la materia della tutela della salute dei lavoratori, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo. In particolare sottolinea come da tale risposta si evinca che gli ultimi esami biotossicologici a cui sono stati sottoposti i dipendenti risalgono al 2002. Si tratta pertanto di analisi che andrebbero ripetute al più presto, in quanto, anche se il piombo non viene più lavorato nella tipografia, esso vi è stato tuttavia conservato per lungo tempo.


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5-00562 Giuditta: Sulla desmanializzazione dell'area di Monte Vergine nel comune di Mercogliano (Avellino).

Pasqualino GIUDITTA (Pop-Udeur) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Emidio CASULA, risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Pasqualino GIUDITTA (Pop-Udeur), nel dichiararsi soddisfatto per la risposta del Governo, fa presente che si farà carico di sollecitare un interessamento degli enti locali per accelerare le procedure di dismissione dell'area oggetto dell'interrogazione.

5-00634 Galante: Sulla conservazione e valorizzazione dell'Archivio storico dei partigiani.

Severino GALANTE (Com.It) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Emidio CASULA, risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Severino GALANTE (Com.It) ritiene che il Governo nella sua risposta non abbia chiarito in quanto tempo sarà ricomposta l'unitarietà dell'archivio storico e a chi sarà assegnata la custodia di quest'ultimo. A suo avviso, il compito di provvedere a tale custodia dovrebbe essere affidata al Capo di Stato maggiore della difesa che potrebbe meglio di ogni altra autorità assicurare la gestione di un archivio che sia al contempo deposito di memoria e di valori.

5-00635 Rugghia e Vico: Sulla struttura trasfusionale del Centro ospedaliero Militare di Taranto.

Ludovico VICO (Ulivo) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Emidio CASULA, risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Ludovico VICO (Ulivo), nel dichiararsi soddisfatto della risposta del Governo, ripone la sua fiducia per la soluzione delle questioni relative alla funzionalità del centro trasfusionale dell'ospedale militare di Taranto nel decreto ministeriale di prossima emanazione.

5-00636 De Zulueta: Sul presunto soggiorno del Commissario europeo Franco Frattini presso il Centro logistico addestrativo delle truppe alpine Tempesti di Corvara (Bolzano).

Tana DE ZULUETA (Verdi) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Emidio CASULA, risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Tana DE ZULUETA (Verdi), nel valutare positivamente la precisazione del Governo in merito al fatto che le strutture ricreative sono a disposizione di tutto il personale delle Forze armate, sospende tuttavia il proprio giudizio sulla risposta del Governo in attesa degli esiti delle verifiche in corso.

Roberta PINOTTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 123 del 31 gennaio 2007, a pagina 46, prima colonna, alla sesta riga, sostituire la parola «GOVERNO» con la seguente «PRESIDENTE».