V Commissione - Giovedì 8 febbraio 2007


Pag. 61


ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00672 Marchi: Applicazione del Patto di stabilità interno e utilizzo degli avanzi di amministrazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata l'On. Marchi chiede quali iniziative si intenda adottare in materia di Patto di stabilità interno per il 2007, per porre rimedio ad alcune criticità evidenziate.
Al riguardo, si fa presente che l'utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte degli Enti Locali comporterebbe un aumento delle spese e, quindi, un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.
Pertanto, qualora si ritenesse di accogliere la richiesta, occorrerebbe procedere preliminarmente alla quantificazione dei citati avanzi di amministrazione al 31 dicembre 2006 - di cui non si conosce attualmente la dimensione - al fine di preordinare la necessaria compensazione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
Inoltre, la riduzione della manovra per gli Enti in avanzo nel triennio 2003-2005 e il riconoscimento in loro favore della possibilità di indebitarsi entro un limite rapportato alla dimensione delle entrate correnti, comporterebbe un peggioramento dei saldi di finanza pubblica che necessiterebbe di essere quantificato e compensato in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
Infatti, l'introduzione del limite massimo stabilito per ciascun comune in merito al concorso alla manovra, cui fa riferimento l'On. interrogante nell'auspicare le misure di ridimensionamento richieste, si è resa possibile a costo zero e, cioè, rideterminando i coefficienti che ciascun comune deve applicare per calcolare lo sforzo a carico del proprio bilancio in misura tale da salvaguardare, comunque, l'entità complessiva della manovra predeterminata per gli Enti Locali assoggettati al Patto di stabilità interno.


Pag. 62


ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00673 Peretti: Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata l'On. Peretti pone quesiti in ordine all'esigenza di disporre con tempestività un'integrazione in termini di cassa a favore del capitolo n. 7248, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, che reca per il corrente esercizio residui per complessivi euro 34.736.980,78, al fine di consentire il pagamento delle opere realizzate in attuazione di misure urgenti di salvaguardia ambientale e sviluppo economico-sociale delle isole minori.
Al riguardo, si fa presente che, per dar corso al pagamento dei citati residui, l'Amministrazione dell'interno potrà provvedere alle esigenze di cassa mediante variazioni compensative da apportare ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 3 aprile 1997, n. 94.
Nel caso in cui non sia possibile ricorrere a variazioni compensative, la medesima Amministrazione potrà richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze un'integrazione mediante prelievo dal «Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa», di cui all'articolo 9-bis della citata legge 5 agosto 1978, n. 468.


Pag. 63


ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00675 D'Elpidio: Incentivi per le assunzioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione prospettata dall'Onorevole interrogante con il question time in esame concerne l'applicabilità o meno della regola de minimis agli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per l'anno 2003).
La disposizione contenuta nell'articolo 63 della predetta legge n. 289 del 2002 conferma, per l'anno 2003, il credito di imposta per le nuove assunzioni, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001) ed estende l'agevolazione fino a tutto il 31 dicembre 2006. La medesima disposizione non parrebbe contenere alcun riferimento alla regola de minimis che prevede la limitazione dell'incentivo all'importo massimo di 100.000 euro per tre annualità.
In riferimento a quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante è opportuno far presente che, già in sede di esame dell'emendamento 18.88 dell'Onorevole Nicola Crisci, all'A.C. 1746-bis (legge finanziaria per l'anno 2007), l'Agenzia delle entrate ha espresso parere contrario all'assoggettamento degli incentivi di cui all'articolo 63, alle disposizioni del regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione, che esenta dalla preventiva notifica gli aiuti all'occupazione, concessi secondo predeterminate condizioni e precisi limiti previsti dal regolamento.
Infatti, a parere dell'Agenzia, non ricorrerebbero i presupposti per ricondurre il credito di imposta ex articolo 63 della legge n. 289 del 2002, nell'ambito di applicazione del predetto regolamento di esenzione.
Inoltre, l'Agenzia fa rilevare che la circolare n. 11 del 13 febbraio 2003, in virtù del rinvio alle disposizione dell'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, contenuto nell'articolo 63 della legge n. 289 del 2002, ha precisato che al credito di imposta per l'occupazione concessa dal citato articolo 63 per le assunzioni in determinati territori («ulteriore credito di imposta»), si applica la regola de minimis, prevista espressamente per l'omologo credito di cui all'articolo 7 della legge n. 388 del 2000 (l'applicazione di tale regola, comporta la possibilità di fruire dell'aiuto senza la preventiva notifica ma nel limite di euro 100.000 in tre anni).
In assenza di tale previsione, il predetto credito, in quanto aiuto concesso per le assunzioni effettuate in specifiche aree territoriali e, quindi, misura specifica e selettiva, avrebbe dovuto essere preventivamente notificato alla Commissione europea ed utilizzato solo dopo l'eventuale autorizzazione.
Nell'ipotesi in cui l'Agenzia dovesse rivedere le proprie posizioni interpretative e, quindi, eliminare il riferimento alla regola de minimis, non essendo applicabile il regolamento n. 2204 del 2002, ne conseguirebbe che potrebbe essere avviata una procedura di infrazione da parte degli organi comunitari, in quanto l'aiuto, senza la regola de minimis, non avrebbe più alcun requisito per l'esenzione dalla preventiva notifica.
La qualificazione dell'ulteriore credito d'imposta di cui all'articolo 63 della legge n. 289 del 2002 non già come aiuto de minimis, bensì come «aiuto all'occupazione» di cui al citato Regolamento (CE) n. 2204/2002, può essere riconosciuta solo se la relativa disciplina agevolativa


Pag. 64

rispetti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, «tutte le condizioni di cui al presente regolamento».
L'Agenzia delle entrate, in particolare, non ritiene che tali condizioni (costituenti requisito pregiudiziale perché possano trovare applicazione le disposizioni del Regolamento n. 2204) siano rispettate, in quanto:
1) nel considerando (27) dello stesso regolamento è previsto che «il presente regolamento non deve esentare gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro o di assunzioni alle quali il beneficiario procederebbe comunque alle normali condizioni di mercato», invece il credito d'imposta è concesso per assunzioni effettuate alle normali condizioni di mercato, purché con contratto a tempo indeterminato;
2) l'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), stabilisce che «i posti di lavoro devono rappresentare un incremento netto del numero di dipendenti, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti», ma le norme applicabili in relazione alla determinazione del credito d'imposta prevedono che l'incremento occupazionale non sia riferito ad un «periodo annuale mobile», bensì ad un «periodo annuale fisso» (1o ottobre 1999-30 settembre 2000 e 1o agosto 2001-31 luglio 2002, rispettivamente, per il credito «a fruizione automatica» e per il credito «ad istanza»);
3) lo stesso articolo 4, paragrafo 4, lettera c), stabilisce che «i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non devono aver mai lavorato prima o devono aver perso o essere in procinto di perdere l'impiego precedente», diversamente da quanto previsto dalla disciplina dell'agevolazione in esame che esige che «i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi» [articolo 7, comma 5, lettera b), della legge a 388 del 2000].

In conclusione, dal confronto tra le condizioni per l'esenzione richieste dal Regolamento n. 2204 del 2002 e le disposizioni normative interne relative all'applicazione del credito d'imposta in questione, emergerebbe chiaramente come la disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 63 della legge n. 289 del 2002 non possa considerarsi compatibile con le indicazioni contenute nel predetto regolamento, anche in considerazione del fatto che l'agevolazione stessa trae origine da quella di cui all'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, introdotto in tempi anteriori all'emanazione del citato regolamento comunitario di esenzione e con finalità e caratteristiche diverse da quelle tutelate nel regolamento stesso.