V Commissione - Resoconto di marted́ 6 marzo 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 marzo 2007. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe OSSORIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 4/2007: Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie internazionali.
C. 2193-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

Michele VENTURA (Ulivo), relatore, ricorda che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione da ultimo nella seduta del 2 marzo 2007. In quella occasione la Commissione ha espresso un parere con alcune condizioni. Richiama quindi i contenuti delle condizioni. In particolare, la prima condizione era volta a riformulare l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 e il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 nel senso di prevedere che le somme destinate ad interventi di cooperazione in Afghanistan, Sudan e Libano e alla missione umanitaria in Iraq non impegnate nell'esercizio di competenza possano esserlo nell'esercizio successivo, in coerenza con quanto previsto in via generale per gli interventi di cooperazione allo sviluppo dalla legge n. 49 del 1987, peraltro richiamata nel testo, anziché disporne, come previsto dal testo, la riassegnazione all'entrata per essere successivamente destinate alle medesime finalità. Le altre condizioni erano volte a ricondurre l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis dell'articolo 1, relativa ad interventi di cooperazione in Afghanistan, a quella vertente sulla stessa materia e già contenuta al comma 1; a riformulare i commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 1 in


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coerenza con la quantificazione degli oneri del provvedimento recata dalla relazione tecnica; a riformulare la clausola di copertura di cui all'articolo 7, nel senso di prevedere anche il parziale utilizzo del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, che reca le necessarie disponibilità, in modo da non pregiudicare l'approvazione di altri interventi la cui copertura potrebbe porsi a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia. Ricorda poi che in data 2 marzo 2007 le Commissioni di merito hanno concluso l'esame del provvedimento, recependo le condizioni contenute nel parere reso dalla Commissione bilancio ed introducendo un'ulteriore modifica. Rileva che l'ulteriore modifica non appare presentare profili finanziari, in quanto risulta volta a recepire una condizione contenuta nel parere reso dalla Commissione affari sociali, che richiedeva la soppressione del riferimento, al comma 1 dell'articolo 1, alla proposta da parte italiana di una iniziativa sperimentale per l'acquisizione parziale della produzione afgana di oppio a fini terapeutici da parte dell'industria farmaceutica internazionale. Osserva pertanto che il provvedimento non appare pertanto presentare profili problematici di carattere finanziario.
Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, osserva che alcune presentano evidenti profili problematici per ciò che attiene la quantificazione degli oneri ovvero la loro copertura. Si tratta dell'emendamento 3.57, che proroga la partecipazione italiana alla missione ISAF sino al 31 dicembre 2011, rinviando la necessaria copertura finanziaria alla legge di bilancio e dell'emendamento 3.58 che differisce dal 30 giugno 2007 al 31 dicembre 2007 il termine della missione in Bosnia-Erzegovina, incrementando la relativa autorizzazione di spesa di 35 milioni di euro e prevedendo che al relativo maggiore onere si provveda mediante utilizzo delle risorse del fondo per gli interventi strutturali di politica economica che tuttavia non reca le necessarie disponibilità.
Rileva poi la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da ulteriori proposte emendative. Ricorda gli emendamenti 1.54 e 2.52, che prevedono che l'esclusione della disponibilità in ambito locale delle professionalità di cui al comma 3 dell'articolo 1 e al comma 5 dell'articolo 2 sia attestata e formalizzata da una dichiarazione scritta dell'ambasciatore italiano in loco, da inviare al Ministro degli esteri, con particolare riferimento a quanto concerne gli eventuali adempimenti che potrebbero derivarne; l'emendamento 1.55, che prevede la destinazione di una quota parte di 100.000 euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 relativa alla missione in Libano alle iniziative di sensibilizzazione della popolazione in relazione al pericolo rappresentato dal munizionamento inesploso, con particolare riferimento alla riconducibilità dell'intervento previsto dall'emendamento agli interventi di cooperazione per i quali è disposta l'autorizzazione di spesa, senza pertanto pregiudicare la realizzazione di tali interventi. Con riferimento a tale ultimo emendamento, nel rilevare che, a suo giudizio, il suo contenuto è riconducibile agli interventi di cooperazione di cui all'articolo 1, comma 1, invita il rappresentante del Governo a considerare anche che l'esiguità dello stanziamento non appare tale da pregiudicare la realizzazione di altri interventi. Ricorda poi l'emendamento 2.53, che prevede la destinazione di una quota parte di 500.000 euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 relativa alla missione in Iraq al contributo italiano all'organizzazione da parte del Governo iracheno di una conferenza di pace, con particolare riferimento all'eventualità che la destinazione alla finalità prevista dall'emendamento di quota parte delle risorse destinate alla missione umanitaria in Iraq possa pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a valere della medesima autorizzazione di spesa; l'emendamento 3.50, che prevede la proroga


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al 30 giugno 2007, anziché al 31 dicembre 2007, delle missioni internazionali di cui all'articolo 3, con particolare riferimento all'effettiva possibilità che i risparmi derivanti dall'anticipo della scadenza delle missioni risulti sufficiente a compensare gli oneri derivanti dal rimpatrio del personale impegnato nelle missioni; l'emendamento 3.56, che prevede che in caso di ripiegamento delle unità militari italiane in Afghanistan, vengano distrutte tutte le installazioni e infrastrutture militari che possano essere suscettibili di utilizzazione militare o di polizia da parte di chiunque, nonché di tutti i veicoli, aeromobili ed armamenti che si ritenga di non ritrasferire in Italia; l'emendamento 3.60, che prevede che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 18 sia destinata anche allo svolgimento di corsi di lingua pashto e dari.

Il sottosegretario Mario LETTIERI conferma che il testo del provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario. Con riferimento agli emendamenti trasmessi, esprime la contrarietà del Governo sugli emendamenti 3.57 e 3.58. Rileva invece che gli emendamenti 1.54 e 2.52 non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario. Ritiene poi condivisibili le considerazioni del relatore per quanto concerne l'emendamento 1.55 in quanto l'esiguità dello stanziamento non compromette la realizzazione degli interventi previsti a valere dell'autorizzazione di spesa e la finalità individuata risulta comunque connessa agli interventi di cooperazione per cui è recata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1. Esprime poi la contrarietà del Governo sull'emendamento 2.53 in quanto non si prevede un corrispondente definanziamento delle altre disposizioni dell'articolo quantificate nella relazione tecnica, sull'emendamento 3.50 in quanto i risparmi di spesa derivanti dall'anticipo della scadenza delle missioni non risulta tale da compensare gli oneri derivanti dall'anticipato rientro del personale impegnato nelle missioni e sull'emendamento 3.56. Ritiene invece che non presenti profili problematici di carattere finanziario l'emendamento 3.60. Rileva poi la contrarietà del Governo sull'emendamento 4.50 in quanto l'utilizzo a fini di copertura di ulteriori 10 milioni di euro dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia pregiudica la destinazione, preventivata dal Governo, di tali somme ad altre finalità.

Michele VENTURA (Ulivo), relatore, ritiene che la contrarietà espressa dal rappresentante del Governo sull'emendamento 4.50 attenga ad un profilo di merito, inerente alla scelta di utilizzare a fini di copertura l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia.

Giuseppe OSSORIO, presidente, nel rilevare che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri dell'emendamento 4.50, ricorda che per prassi costante la Commissione ha consentito l'utilizzo delle disponibilità del fondo speciale di parte corrente a prescindere da eventuali finalizzazioni di tali disponibilità individuate dal Governo, che per la Commissione non rilevano, dovendosi ritenere accantonate e non disponibili unicamente le risorse destinate alla copertura di provvedimenti sui quali le Commissioni bilancio di Camera e Senato abbiano espresso parere favorevole o di nulla osta.

Gaspare GIUDICE (FI), nel condividere le considerazioni del Presidente, ricorda che la Commissione ha il compito di verificare la sussistenza di disponibilità finanziarie da destinare alla copertura dei provvedimenti sottoposti al suo esame, senza compiere valutazioni di merito; ritiene pertanto che non vi siano motivi per esprimere un parere contrario sull'emendamento 4.50. Rileva però che analoghe considerazioni valgono anche per gli emendamenti 2.53 e 3.56.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, comprendendo lo spirito degli interventi


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che lo hanno preceduto, si rimette, per quanto attiene l'emendamento 4.50 alla Commissione, ferme restando le perplessità da lui sopra richiamate su tale emendamento.

Michele VENTURA (Ulivo), relatore, in risposta al riferimento compiuto dal collega Giudice all'emendamento 2.53, osserva che il rappresentante del Governo ha precisato che la destinazione di quota parte delle risorse destinate alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq ad una diversa finalità, quale l'organizzazione della conferenza di pace, rischia di pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito della missione. Vi è quindi un motivo di natura finanziaria, indipendente dal merito della proposta, che giustifica l'espressione di un parere contrario. Formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea;

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.53, 3.50, 3.56, 3.57, 3.58, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».

La Commissione approva la proposta di parere.

Giuseppe OSSORIO, presidente, constata con soddisfazione che il parere è stato approvato all'unanimità.

La seduta termina alle 12.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 marzo 2007. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe OSSORIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ricognizione delle strutture e risorse del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale.
Atto n. 69.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe OSSORIO, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, ritiene opportuno che il Governo confermi che il trasferimento di personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) (assegnazione di personale alla nuova Divisione comunicazione), e all'articolo 4, comma 1 (trasferimenti di personale al Ministero della solidarietà sociale), relativo a complessive 47 unità, non sia suscettibile di determinare problemi di funzionalità tali da costituire il presupposto per un incremento del fabbisogno di personale presso le Direzioni di provenienza (con eventuali richieste di nuove assunzioni). In relazione a quanto disposto dall'articolo 7 (ripartizione e concentrazione degli uffici di ciascun Ministero negli immobili ad esso


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assegnati), risulta opportuno che il Governo escluda l'insorgenza di eventuali oneri derivanti da un incremento dei costi di gestione, anche connessi a profili di carattere organizzativo. Chiede poi che il Governo chiarisca attraverso quali modalità attuative si intenda adempiere all'obbligo di neutralità finanziaria disposto dall'articolo 8 pure in presenza di un'integrazione (con l'aggiunta di un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale) del Comitato amministratore della GIAS. Con riferimento all'articolo 3, osserva che, per quanto concerne le posizioni dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, la relazione tecnica non considera gli effetti dei commi 1 e 2 dell'articolo in esame, in base ai quali gli uffici di diretta collaborazione risultano incrementati rispetto al precedente assetto stabilito per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima del riordino. Come ricordato, infatti, i posti da assegnare ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione si intendono aggiuntivi rispetto ai contingenti fissati per i medesimi uffici. Nello specifico, ricorda che risultano raddoppiate - in quanto riferite a due Ministeri e non più ad uno solo - le strutture relative al Gabinetto, alla Segreteria del Ministro, alla Segreteria tecnica, all'Ufficio legislativo e all'Ufficio stampa. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono rimaste invece inalterate nel numero, in quanto - pure a seguito della ristrutturazione - il numero complessivo di Sottosegretari si è mantenuto invariato. Chiede pertanto un chiarimento, da parte del Governo, circa le modalità atte a garantire il rispetto del criterio di invarianza della spesa. Riguardo ai Servizi di controllo interno, ricorda che la relazione tecnica prevede la presenza di un dirigente di prima fascia nel Secin per il solo Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Andrebbe quindi chiarito se, a seguito della duplicazione di tali Servizi, dovrà essere preposto un ulteriore dirigente di prima fascia anche al Secin del Ministero della solidarietà sociale. Rileva infine l'esigenza che il Governo escluda che l'assegnazione di personale ai servizi di supporto all'attività degli uffici di diretta collaborazione dei due Ministeri non comporti un incremento del contingente dei medesimi uffici. Tale chiarimento risulta necessario in quanto, a norma dell'articolo 7, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 297, al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, rileva che l'assegnazione di personale alla Divisione comunicazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) ed i trasferimenti di personale al Ministero della solidarietà sociale, di cui all'articolo 4, comma 1, non risultano suscettibili di determinare un incremento del fabbisogno di personale presso le Divisioni di provenienza in quanto le strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale istituite dallo schema di decreto risultano pienamente equivalenti a quelle dell'ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Osserva poi che per far fronte all'incremento degli uffici di diretta collaborazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 si procederà a riduzioni di spesa per altre finalità quali il ricorso ad incarichi di consulenza ad esperti esterni. Per quanto concerne il riconoscimento dell'indennità accessoria al personale di supporto agli uffici di diretta collaborazione, esso avverrà comunque entro i limiti delle risorse indicate all'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto. Con riferimento ai servizi di controllo interno (Secin), verrà applicato un criterio di ripartizione del numero del personale in modo da non alterare la dotazione complessivamente prevista per il Secin del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Rileva poi che dalle disposizioni di cui all'articolo 7 in materia di ripartizione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della solidarietà sociale degli immobili ubicati in Roma e precedentemente utilizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali non deriverà un aumento dei costi di gestione in quanto il


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piano di ripartizione risulta ispirato alla razionalizzazione della distribuzione degli uffici in funzione della loro riconduzione all'uno o all'altro Ministero. Rileva infine che dall'integrazione del Comitato di amministrazione della Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) con un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si procederà contestualmente ad una riduzione dei compensi e di ogni altra forma di emolumento spettanti ai componenti del Comitato.

Giuseppe OSSORIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ricognizione delle strutture e risorse del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale (atto n. 69),
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
l'assegnazione di personale alla Divisione comunicazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) ed i trasferimenti di personale al Ministero della solidarietà sociale, di cui all'articolo 4, comma 1, non risultano suscettibili di determinare un incremento del fabbisogno di personale presso le Divisioni di provenienza in quanto le strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale istituite dallo schema di decreto risultano pienamente equivalenti a quelle dell'ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
per far fronte all'incremento degli uffici di diretta collaborazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 si procederà a riduzioni di spesa per altre finalità quali il ricorso ad incarichi di consulenza ad esperti esterni;
il riconoscimento dell'indennità accessoria al personale di supporto agli uffici di diretta collaborazione avverrà comunque entro i limiti delle risorse indicate all'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto;
con riferimento ai servizi di controllo interno (Secin), verrà applicato un criterio di ripartizione del numero del personale in modo da non alterare la dotazione complessivamente prevista per il Secin del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
dalle disposizioni di cui all'articolo 7 in materia di ripartizione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della solidarietà sociale degli immobili ubicati in Roma e precedentemente utilizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali non deriverà un aumento dei costi di gestione in quanto il piano di ripartizione risulta ispirato alla razionalizzazione della distribuzione degli uffici in funzione della loro riconduzione all'uno o all'altro Ministero;
dall'integrazione del Comitato di amministrazione della Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) con un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si procederà contestualmente ad una riduzione dei compensi e di ogni altra forma di emolumento spettanti ai componenti del Comitato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che:
attraverso le riduzioni di spesa volte a compensare gli effetti dell'incremento degli uffici di diretta collaborazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sia garantita


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la coerenza finanziaria di tali disposizioni con le effettive disponibilità di bilancio previste a legislazione vigente;
attraverso la riduzione dei compensi e di ogni altra forma di emolumento spettanti ai componenti del Comitato di amministrazione GIAS, sia garantita la coerenza finanziaria dell'incremento del numero dei componenti del Comitato di amministrazione GIAS di una unità, previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera e), con le effettive disponibilità di bilancio previste a legislazione vigente;

e con la seguente condizione:
all'articolo 8, comma 2, lettera e), sostituire le parole: "maggiori oneri" con le seguenti: "nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI