X Commissione - Resoconto di mercoledì 28 marzo 2007


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 marzo 2007.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 marzo 2007. - Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 10/2007: Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.
C. 2374 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VI e XIII).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele CAPEZZONE, presidente e relatore, ricorda che il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, già esaminato in prima lettura dal Senato - che ha apportato una serie di modificazioni -, reca disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.


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Per quel che riguarda le disposizioni di competenza della X Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 2, che intende semplificare le procedure di utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla legge finanziaria 2007 (27 dicembre 2006, n. 296) per la promozione della candidatura italiana all'Esposizione Universale del 2015.
Infatti, l'articolo 1, comma 950, della legge suddetta autorizza uno stanziamento di 3 milioni di euro per il 2007 e di un milione di euro per il 2008 per finanziare le attività di promozione della candidatura italiana all'Esposizione Universale che si svolgerà dal 1o maggio al 31 ottobre del 2015. Per tale candidatura è stata scelta dal Consiglio dei ministri, nella seduta del 27 ottobre 2006, la città di Milano.
Le strutture competenti a svolgere tali attività promozionali sono individuate dall'articolo 2 nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel Ministero degli affari esteri e nel Ministero del commercio internazionale, che le realizzano anche attraverso l'Ente Comitato di candidatura Expo-Milano 2015. L'Ente in questione riceve contributi statali secondo le modalità stabilite da apposita convenzione, restando fermo l'obbligo di rendicontazione.
Il Comitato interistituzionale è stato costituito con una delibera del Consiglio comunale di Milano approvata il 10 ottobre 2006. Al Comitato di Candidatura dell'Expo-Milano 2015 hanno aderito la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri, il Ministero del commercio internazionale, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Provincia di Milano, la Camera di Commercio di Milano, l'Ente autonomo Fiera internazionale di Milano. Il Comitato, che ha tenuto la sua prima riunione il 4 dicembre 2006, ha eletto come suo presidente il Sindaco di Milano.
In proposito, la relazione illustrativa del Governo precisa che la ratio della norma risiede nella necessità di consentire un'attività di promozione tempestiva e intensa, a tale scopo definendo le modalità per il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie dal bilancio del Ministero degli affari esteri, ove sono allocate, al Comitato di candidatura dell'Expo Milano 2015, ritenuto, per i soggetti istituzionali che vi partecipano e per l'organizzazione già posta in essere, in grado di assicurare la necessaria competenza ed efficacia.
Inoltre, per effetto dell'articolo 2, al fine di assicurare una più ampia ed efficace campagna di promozione, una quota delle risorse già stanziate - quota pari a 220.000 euro nel 2007 e 180.000 euro nel 2008, appostati nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri - viene riservata, in egual misura, a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del commercio internazionale, in grado di svolgere, nell'ambito delle rispettive competenze, un rilevante ruolo di sostegno alla candidatura della città di Milano. La rassegnazione di dette somme alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero del commercio internazionale avviene previo versamento di esse all'entrata del bilancio dello Stato.
Infine, la disposizione in esame consente all'Ente Comitato di candidatura Expo-Milano 2015, nell'affidamento e nell'esecuzione dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici, di derogare alla normativa nazionale in materia di contratti pubblici e, in particolare, al titolo II della parte II del codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Le disposizioni a cui l'ente potrà derogare prevedono una serie di adempimenti ridotti in tema di pubblicità dei bandi, di termini per la ricezione delle domande di partecipazione alle gare, di presentazione delle offerte, di comunicazione di capitolati e di esclusione automatica delle offerte. Sono derogabili, altresì, le disposizioni contenute nell'articolo 125, relativo ai servizi e forniture ottenuti «in economia», cioè mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario.
Nell'esecuzione dei contratti in parola, l'ente dovrà rispettare i «principi desumibili dalle disposizioni comunitarie». La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo


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e del Consiglio, del 31 marzo 2004, contiene le disposizioni comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. La direttiva (secondo considerando) stabilisce che l'aggiudicazione degli appalti è subordinata al rispetto dei principi del trattato ed in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza.
Altre disposizioni che investono la competenza della X Commissione si trovano nell'articolo 4; al comma 1 viene abrogato il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 2004, con il quale è stata data attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in materia di pubblicità e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco.
Ricorda che i commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 2004 dispongono il divieto di sponsorizzazione di eventi che abbiano lo scopo o l'effetto, diretto o indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco, qualora gli stessi si svolgano contemporaneamente in più di uno Stato appartenente alla Comunità europea, qualora l'organizzatore sia costituito da più soggetti residenti in più di uno Stato della Comunità, oppure qualora l'organizzazione dell'evento produca direttamente effetti transfrontalieri. Il comma 3 dell'articolo 4, di cui la disposizione in esame dispone l'abrogazione, prevedeva invece la non applicazione di tale divieto alla sponsorizzazione di eventi che si svolgano esclusivamente nel territorio dello Stato.
L'intervento normativo è dettato dalla necessità di adeguare il diritto interno alla normativa comunitaria. Al riguardo, ricorda che la Commissione europea, con parere motivato del 19 luglio 2006, reso nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2022, ha ritenuto che «esentando dal divieto di sponsorizzazione un evento, o attività praticate nel suo ambito, quando questo si svolge esclusivamente nel territorio dello Stato italiano, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/33/CE». Non essendo state adottate iniziative idonee a superare tali rilievi, la Commissione, con decisione del 12 ottobre 2006, ha pertanto depositato un ricorso presso la Corte di Giustizia (causa C-483/06) notificato lo scorso 6 dicembre 2006.
A questo punto, secondo la relazione illustrativa al decreto, si riscontra l'immediata esigenza di fornire risposta ai rilievi formalizzati dalla Commissione, anche al fine di «evitare che le conseguenze finanziarie della sicura soccombenza nel giudizio in corso possano aggravarsi per effetto del trascorrere del tempo».
Con il comma 3 del medesimo articolo 4, modificato durante l'esame presso il Senato, si modifica il comma 34 dell'articolo 1 della legge n. 239/04 di riordino del settore elettrico (in luogo dell'abrogazione del medesimo comma prevista nel testo originario del provvedimento), al fine di consentire alle aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali, di esercitare attività indiretta nel settore dei servizi post-contatore, attraverso società separate, partecipate o controllate, o operanti in affiliazione commerciale.
Il citato comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) reca una norma che vieta alle aziende, operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, concessionarie o affidatarie di servizi pubblici locali o della gestione di infrastrutture energetiche (reti, impianti ed altre dotazioni) di esercitare, anche attraverso società collegate o partecipate, nel territorio e per la durata della concessione, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di


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vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nei settori dei servizi postcontatore.
La norma appare volta ad evitare che soggetti operanti in una condizione di monopolio naturale possano, avvalendosi di tale posizione, fornire agli utenti ulteriori servizi connessi al riparo da un'effettiva concorrenza. Il comma assegna, inoltre, al Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico), all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e alle «altre amministrazioni interessate» il compito di modificare e integrare le norme e i provvedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione del divieto contemplato dalla disposizione in esame, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge.
Come anticipato, il testo originario del provvedimento in esame disponeva l'abrogazione del citato comma 34 in adeguamento a decisioni comunitarie, come precisato nella relazione governativa. La Commissione europea ha infatti avviato una procedura di infrazione (n. 2005/4604), adottando un parere motivato in data 15 dicembre 2006, per la non conformità della norma in esame con gli articoli 43 e 49 del Trattato, in materia di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.
La novella introdotta dal comma in esame consente (diversamente da quanto previsto dal comma 34 della legge 239, ora sostituito) alle imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione di energia elettrica e del gas naturale, concessionarie o affidatarie di servizi pubblici locali o della gestione di infrastrutture energetiche, l'esercizio indiretto dei servizi post - contatore (installazione, assistenza e manutenzione). Infatti tali aziende possono svolgere attività nel settore suindicato attraverso società separate, partecipate o controllate, oppure operanti in affiliazione commerciale.
Alle suddette aziende è fatto divieto di applicare condizioni o concordare pratiche economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative in grado di determinare svantaggi ingiustificati per le imprese del settore direttamente concorrenti, alle quali peraltro le stesse aziende dovranno consentire l'accesso a beni, servizi e informazioni e conoscenze in loro possesso, in relazione all'attività da esse svolta in posizione dominante o in regime monopolistico.
Al comma 34, così come sostituito, viene aggiunto il comma 34-bis che estende alle imprese di cui al precedente comma 34 alcune disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge n. 287/90 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) concernenti l'applicabilità della disciplina recata dalla stessa legge alle imprese pubbliche e in regime di monopolio.
Si tratta delle disposizioni dei commi da 2-bis a 2-sexies che sono stati aggiunti all'articolo 8 dalla legge n. 57/01 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati) con la specifica finalità di rafforzare le misure volte ad evitare che le imprese concessionarie di servizi pubblici si avvantaggino della propria posizione di privilegio in mercati regolamentati per assicurarsi posizioni di predominio, direttamente o attraverso società controllate o partecipate, anche in mercati soggetti alla libera concorrenza, collegati a quelli regolamentati.
Infine, il comma 4 dello stesso articolo 4 apporta alcune modifiche al Codice della proprietà industriale, approvato con il decreto legislativo n. 30 del 2005.
In primo luogo (lettera a)) si dispone la novella l'articolo 44 del Codice al fine di allungare la durata dei diritti di utilizzazione economica post mortem dei disegni e dei modelli industriali che presentino di per sé carattere creativo ed artistico, portandola dai 25 dalla morte dell'autore attualmente previsti, a 70 anni.
In secondo luogo (lettera b)) si sostituisce l'articolo 239 del Codice, concernente i limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore per la medesima tipologia di disegni e modelli rispetto a prodotti divenuti di pubblico dominio.
La normativa vigente, inizialmente recata dal decreto legislativo n. 95 del 2001 (successivamente abrogato dal Codice della proprietà industriale e in esso rifluito


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come articolo 239), con il quale è stata data attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva comunitaria 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, prevede che per un periodo di dieci anni dalla data del 19 aprile 2001 (data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 95 del 2001), tale protezione sia esclusa nei confronti di coloro che, anteriormente ad essa, abbiano intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano, oppure erano divenuti, di pubblico dominio. La norma prevede, inoltre, che i diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possano essere trasferiti separatamente dall'azienda.
La disposizione in esame elimina il termine di dieci anni, limitando l'esclusione della protezione unicamente ai prodotti realizzati in conformità con disegni e modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2001 erano, oppure erano divenuti, di pubblico dominio. Il nuovo testo dell'articolo 239 non ripropone, poi, la norma relativa al divieto di trasferimento dei diritti separatamente dall'azienda, con l'effetto di renderla ammissibile.
Entrambe le disposizioni rispondono alla necessità di adeguare l'ordinamento interno alla normativa comunitaria, recata della direttiva 93/98/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, e dalla direttiva 98/71/CE del Parlamento e del Consiglio del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, a fronte delle procedura d'infrazione n. 2005/4088, giunta a parere motivato.
La relazione illustrativa precisa che l'allineamento della normativa nazionale in materia di durata temporale della protezione assicurata al disegno industriale e dal diritto d'autore alla normativa comunitaria risolve la citata procedura d'infrazione, rispetto alla quale, per evitare il ricorso alla Corte di giustizia, il Governo ha già assunto l'impegno con la Commissione europea di procedere alla modifica in esame.
Secondo la relazione illustrativa, infine, la norma introdotta dal presente decreto - non avendo efficacia retroattiva - fa salvi i diritti acquisiti dai terzi per effetto della scadenza della protezione accordata dalla normativa previgente.
Ricorda infine, seppure la materia non rientra nelle competenze della Commissione, che il decreto in esame contiene all'articolo 1 importanti disposizioni che danno attuazione alla decisione 2003/193/CE della Commissione europea del 5 giugno 2002, con l'intento di porre fine al contenzioso pendente tra la Repubblica italiana e la Commissione europea in materia di agevolazioni fiscali concesse alle c.d. ex aziende municipalizzate. L'articolo 1 riscrive a tal fine ex novo la procedure per procedere al recupero degli aiuti illegittimi, dando così attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee resa in data 1o giugno 2006, nella causa C-207/2005, che ha condannato l'Italia per non aver proceduto al recupero delle agevolazioni dichiarate illegittime.
Passa quindi all'illustrazione di una proposta di parere sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

Giuseppe CHICCHI (Ulivo), propone un'integrazione all'osservazione contenuta nella proposta di parere in modo da prevedere che la rateizzazione delle somme dovute riguardi non solo le società che deliberano piani per la cessione delle partecipazione azionarie detenute da enti pubblici locali ma anche i medesimi enti locali ove esistano contratti che prevedano la loro responsabilità economica nel recupero degli aiuti illegittimamente corrisposti.

Daniele CAPEZZONE, presidente e relatore, riformula la propria proposta di parere secondo le indicazioni formulate dal deputato CHICCHI (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.


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Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio, C. 1964 La Loggia.
(Parere alle Commissioni V e VIII).
(Esame testo unificato e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele CAPEZZONE, presidente, dà la parola al relatore del provvedimento, il collega Tomaselli.

Salvatore TOMASELLI (Ulivo), relatore, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge C. 15, C. 1752 e C. 1964, tutte di iniziativa parlamentare, reca una serie di misure in favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
In linea generale, il provvedimento è volto a promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e a tutelarne e valorizzarne il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale, favorendo l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico.
In particolare, il provvedimento mira a favorire, attraverso varie forme di incentivazione, anche economica, l'insediamento di attività e servizi nei piccoli comuni, la gestione collettiva di servizi di comune interesse, come i servizi scolastici, postali, sociali, energetici e turistici, l'incremento abitativo e la valorizzazione dei prodotti, in particolare agricoli.
Segnala, per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione attività produttive, una serie di disposizioni.
L'articolo 2, comma 2, esclude dall'ambito applicativo della legge i comuni i quali, ancorchè abbiano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, registrino un'elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con grandi centri metropolitani.
L'articolo 3, comma 5, prevede che al fine di favorire il pagamento dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia e gas, possa essere utilizzata la rete telematica gestita dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
L'articolo 3, comma 7, prevede la possibilità di recuperare gli edifici di stazioni ferroviarie disabilitate e case cantoniere dell'ANAS Spa al fine di destinarli, anche d'intesa con la società Sviluppo Italia Spa, a sedi permanenti di promozione e vendita di prodotti tipici locali.
L'articolo 4, comma 2, prevede la possibilità di istituire centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, tra i quali quelli energetici, artigianali e turistici.
Di particolare interesse sono, poi, le disposizioni contenute agli articoli 9, 10 e 11.
L'articolo 9 prevede che, in deroga alla normativa vigente in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, gli artigiani residenti nei piccoli comuni possano mostrare e vendere i propri prodotti in apposite aree, individuate dai comuni, per non più di quattro giorni al mese. Inoltre, i piccoli comuni possono consentire, sempre in deroga alla normativa vigente, l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi.
L'articolo 10 qualifica la distribuzione dei carburanti come servizio fondamentale, prevedendo la possibilità per i comuni di introdurre specifiche agevolazioni d'intesa con le associazioni degli esercenti degli impianti di distribuzione.
L'articolo 11 consente alle regioni di prevedere agevolazioni, anche di carattere tariffario, a favore dei piccoli comuni in cui la disponibilità di risorse idriche sia superiore ai fabbisogni.
Con riferimento alle misure per le quali il provvedimento dispone lo stanziamento di risorse a carico del bilancio statale, segnala, infine l'articolo 12, comma 5, il quale rimette a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità e dei criteri per il riconoscimento di un credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano operazioni


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di sponsorizzazione in favore dei piccoli comuni, con particolare riferimento, tra le altre, alle attività turistiche e artigianali, e l'articolo 13, che prevede la costituzione di un fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, finalizzato alla concessione di contributi volti, tra l'altro, a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti.
Illustra quindi una proposta di parere sul provvedimento in questione (vedi allegato 3).

Luigi D'AGRÒ (UDC), esprime qualche riserva sul metodo adottato per l'approvazione del parere in esame, in quanto ritiene più funzionale rispetto all'esigenza di garantire una partecipazione efficace ai lavori della Commissione da parte dell'opposizione, che le proposte di parere vengano illustrate dopo lo svolgimento di un dibattito che evidenzi eventuali osservazioni da inserire nelle proposte stesse.
Pur apprezzando gli sforzi profusi dal relatore al fine di individuare soluzioni che possano contemperare i vari interessi coinvolti, esprime un giudizio negativo sul provvedimento, in quanto lo stesso mira a perseguire obiettivi troppo particolari e non affronta questioni generali.
Contesta più in generale un modo di fare politica che privilegia il perseguimento di interessi particolari, evidenziando come tale modo di fare politica provochi una sempre progressiva crescita delle spese pubbliche e evidenziando altresì la necessità di snellire le strutture politiche e amministrative che amministrano le singole realtà comunali.

Enzo RAISI (AN), pur esprimendo apprezzamento per l'impianto generale del provvedimento, riterrebbe opportuno integrare la proposta di parere presentata dal relatore con un'osservazione volta a eliminare, con riferimento all'articolo 3, comma 7, il richiamo all'intesa con la società Sviluppo Italia Spa, ovvero a definire gli effettivi compiti che quest'ultima è chiamata a svolgere, anche in relazione al processo di riorganizzazione attualmente in corso nella società stessa.

Maurizio BERNARDO (FI), ricordando che il provvedimento in esame riguarda un tema già affrontato nella scorsa legislatura, esprime un giudizio favorevole nei confronti dello stesso, in quanto i comuni svolgono attività fondamentali per la vita quotidiana dei cittadini e necessitano quindi di risorse umane e finanziarie per poterle svolgere al meglio.

Manuela DI CENTA (FI), ringrazia il collega D'Agrò per avere avviato questa discussione su un provvedimento che mette in risalto la storia e l'identità dei piccoli comuni che fanno la storia intera dell'Italia. In relazione al contenuto del progetto di legge, ritiene importante e positivo che vengano valutate e incoraggiate, attraverso interventi di vario tipo, queste espressioni, se così si può dire, «minimali» del Paese; in tale ottica, ritiene che una particolare attenzione meritino i piccoli comuni montani, in particolare per favorire in essi l'apertura di attività imprenditoriali e artigianali, che possano invertire la tendenza al loro declino. Si augura in questa materia un impegno fattivo della Commissione.

Pietro FRANZOSO (FI), condivide in linea generale il senso del provvedimento in esame, facendo rilevare che i piccoli comuni costituiscono il 72 per cento del totale dei comuni italiani e la loro riqualificazione può avere anche una funzione strategica nella prospettiva di decongestionare le realtà metropolitane. Dichiara il voto di astensione del gruppo di Forza Italia.

Luigi D'AGRÒ (UDC), fa notare ai colleghi che recentemente un gran numero di piccoli comuni del Veneto hanno avviato le procedure per confluire nelle regioni confinanti a Statuto speciale: questo dato mette in rilievo che occorrerebbe pensare e approvare leggi per attuare interventi congrui per dare a queste realtà, che sono in grave crisi, risposte sufficienti e soprattutto strategiche. Al contrario questo intervento legislativo prevede interventi marginali e il metodo scelto appare vecchio, incapace di assecondare l'innovazione in


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atto nella realtà effettiva. Questo modo di fare leggi manifesta un deficit culturale.

Giuseppe CHICCHI (Ulivo), ritiene che le osservazioni svolte dal collega D'Agrò siano di un certo rilievo e degne senz'altro di considerazione. Il provvedimento che si sta esaminando, infatti, si connota come una legge «manifesto» piena senz'altro di buone intenzioni, ma dall'impatto consapevolmente limitato. Suggerisce al relatore la possibilità di inserire nella proposta di parere un rilievo che tenga conto delle osservazioni formulate, ma ritiene che, per svolgere un dibattito della portata delle considerazioni svolte dal collega D'Agrò, non sia questa la sede idonea. Fa infine rilevare che, nell'ambito della bozza di parere predisposto sono state inserite delle osservazioni che consentono di ampliare gli interventi previsti per i piccoli comuni anche alle attività delle botteghe storiche e degli antichi mestieri, seguendo in tal senso un input emerso nell'ultimo comitato ristretto sulle botteghe storiche, in particolare per collocare le norme sugli antichi mestieri contenute nella proposta n. 994, del collega Stucchi, che il comitato è orientato ad espungere dal testo base.

Andrea LULLI (Ulivo), condivide le osservazioni svolte dal collega D'Agrò e concorda in particolare sul fatto che il provvedimento in esame è parziale; si possono senz'altro auspicare ulteriori provvedimenti che si muovano in un'ottica più complessiva, favorendo in particolare quelle realtà e quei comuni che tendono ad unirsi e a mettere in comune i propri servizi.

Ruggero RUGGERI (Ulivo), concorda con i suggerimenti dei colleghi D'Agrò e Lulli sulla necessità di interventi più complessivi da parte del legislatore, ma mette in luce che questo provvedimento è un intervento di «pronto soccorso» nei confronti di alcuni comuni, dettagliatamente individuati, che fronteggiano situazioni particolarmente disagevoli. L'attenzione in questo caso quindi è posta verso queste marginalità e non pretende di avere un impatto generale.

Salvatore TOMASELLI (Ulivo), relatore, si compiace dell'ampio dibattito svolto e dichiara di condividere molte delle osservazioni formulate; precisa però che l'obiettivo del provvedimento in esame è di favorire i piccoli comuni svantaggiati, il progetto è definito e delineato, non pretende di essere un provvedimento di riordinamento generale delle realtà locali del Paese. Ciò precisato propone di inserire nel parere un elemento che richiami l'esigenza emersa di una riflessione che vada verso l'incremento della funzionalità della struttura amministrativa del Paese. Inoltre, in relazione all'osservazione formulata dal collega Raisi, precisa che l'intervento della società Sviluppo Italia è previsto da un articolo del progetto di legge e non fa parte delle osservazioni predisposte; reputa comunque opportuno integrare il parere anche con un'osservazione che richiami la necessità di delineare meglio i compiti della società citata.

La Commissione approva la proposta di parere come riformulata (vedi allegato 4).

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 marzo 2007. - Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 15.

Proposta di nomina del professor Giovanni Fabrizio Bignami a presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).
(Nomina n. 26).
(Esame e rinvio).

Massimo CIALENTE (Ulivo), relatore, ricorda che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, con lettera in data 20 marzo 2007, ha


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inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Giovanni Fabrizio Bignami a Presidente dell'Agenzia spaziale italiana(ASI).
Rileva, a tale proposito, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2006 è stato disposto per la durata di sei mesi, il commissariamento dell'ASI (Agenzia spaziale italiana) e che occorre quindi in tempi brevi procedere alla ricostituzione degli organi, provvedendo innanzitutto alla nomina del nuovo Presidente.
Fa presente inoltre che la designazione del professor BIGNAMI è scaturita dal lavoro svolto da un Comitato, istituito dal Ministro dell'Università e della ricerca Mussi e composto dai professori Paolo LEON, Franco PACINI, Pasquale PISTORIO, Giovanni SYLOS LABINI e Umberto VERONESI.
Tale Comitato, insediatosi nel novembre 2006, ha terminato i propri lavori nel dicembre del 2006, individuando una rosa di tre nomi(oltre al professor BIGNAMI, il dottor Fernando DUCCIO MARCHETTO e il professor Rodolfo ZICH).
Il Ministro Mussi ha quindi indicato al Consiglio dei ministri il Professor BIGNAMI per la nomina a Presidente dell'ASI e il Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 marzo 2007 ha avviato la procedura per la nomina del professor BIGNAMI a Presidente dell'ASI.
Per quel che riguarda il curriculum del professor BIGNAMI, dalla laurea nel gruppo di Occhialini si occupa di ricerca spaziale, ed ha partecipato alle tappe principali in Italia, in Europa ed in USA della progettazione e costruzione di missioni e strumenti spaziali, da TD1(ESRO, 1971) a SAS2(NASA, 1973) a COS-B(ESA, 1975), alla nomina a Principal investigator (1988-1997) per lo strumento EPIC della missione XMM/Newton della ESA.
Dal 1970 al 1990 il Professor BIGNAMI è stato ricercatore CNR, con numerose esperienze di ricerca in centri spaziale della NASA, dell'ESA e del CNES oltre che esperienze di ricerca in Germania e nella URSS.
Dal 1990 è professore ordinario, prima di fisica generale all'Università di Cassino, dal 1997 di Astronomia all'Università di Pavia e dal 2006 allo IUS di Pavia.
Dal 1997 al 2002 è stato direttore scientifico dell'Agenzia spaziale italiana dove ha ottenuto un aumento di risorse(fino a 200 miliardi/anno) e avviato il programma di piccole missioni scientifiche.
Dal gennaio 2003 è direttore del Centre d'etude spatiale des rayonnements a Toulouse(CNRS e Università di Toulouse) e dal gennaio 2004 è Presidente del SSAC (Space Science Advisory Comittee) della Agenzia Spaziale Europea, per la quale ha coordinato il piano spaziale «Cosmic vision «2015-2025».
La sua attività scientifica è documentata da più di 150 pubblicazioni su riviste internazionali. Ha inoltre una intensa attività di divulgazione e di opinion making per la difesa della ricerca e per lo sviluppo delle attività spaziali, con centinaia di articoli su quotidiani, riviste ed enciclopedie, in Italia e all'estero.
Ricorda infine l'importanza di addivenire sollecitamente alla nomina del Presidente dell'Agenzia spaziale italiana, anche in considerazione del fatto che l'Unione europea ha recentemente ulteriormente accentuato l'importanza della politica spaziale, in particolare attribuendo all'Agenzia spaziale europea (ESA) il ruolo di proprio «braccio operativo» per quel che riguarda il perseguimento degli obiettivi in materia di politica spaziale.

Marco AIRAGHI (AN), segnala il fatto che la proposta di nomina in oggetto, avanzata dal Ministero dell'università e della ricerca, sia di competenza della Commissione Attività produttive; questo dato mette in luce la complessità e la contraddittorietà delle competenze sulla materia. Auspica in tal senso che venga avviata in tempi rapidi la discussione di un progetto di legge che riconduce le competenze


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in materia di politica spaziale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Sottolinea inoltre che la proposta di nomina è stata avanzata con notevole ritardo rispetto all'urgenza che deriva dal fatto che l'ASI è da molto tempo commissariata, segnalando che tale ritardo è imputabile a divisioni all'interno dell'attuale maggioranza.
Giudica positivamente il professor BIGNAMI per quel che riguarda l'attività scientifica svolta, nonché la sua esperienza a livello internazionale, esprimendo invece preoccupazione sulle sue competenze a livello manageriale, temendo che non dia quindi garanzie per quel che riguarda il perseguimento di una politica dell'industria spaziale, che curi tutto l'indotto e le ricadute della ricerca spaziale sulle applicazioni industriali.
Auspica quindi che il professor BIGNAMI, una volta nominato, venga convocato in Commissione per esporre nell'ambito di un'audizione le linee programmatiche del proprio incarico, fornendo le necessarie assicurazioni in merito alla volontà di tenere conto dell'importanza delle applicazioni industriali delle ricerche spaziali effettuate.
Dichiara infine l'astensione del gruppo di Alleanza Nazionale sulla proposta di nomina in questione.

Andrea LULLI (Ulivo), preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di nomina in esame, concordando peraltro con la necessità di svolgere un'audizione del Presidente dell'ASI, non appena nominato.

Massimo CIALENTE (Ulivo), concorda con la proposta del deputato AIRAGHI sulla necessità di trasferire le competenze in materia di politica spaziale dal Ministero dell'università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio o al Ministero dello sviluppo.
Esprime in ogni caso il proprio ottimismo in ordine al fatto che la politica spaziale sarà orientata in futuro anche al perseguimento di obiettivi di carattere industriale, ricordando peraltro che ciò dipende anche dalle nomine relative al Consiglio di amministrazione dell'ASI. Ricorda infine che il perseguimento di tali obiettivi sarà anche agevolato dal fatto che l'ASI ha a disposizione circa un miliardo di euro di residui attivi.

Daniele CAPEZZONE, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

COMITATO RISTRETTO

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri.
C. 154 Mazzocchi, C. 914 Rugghia e C. 994 Stucchi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.