VI Commissione - Mercoledì 16 maggio 2007


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01033 Reina ed altri: Problematiche relative all'applicazione delle agevolazioni tributarie in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche con finalità dilettantistiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame, gli Onorevoli interroganti, nel premettere che l'articolo 1, commi 188 e 299, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha introdotto agevolazioni fiscali e contributive per valorizzare il mondo culturale-dilettantistico, chiedono di conoscere quali soggetti possano essere ricompresi nella nozione di «collaboratori tecnici» e se i redditi percepiti dai direttori artistici e dai collaboratori tecnici per attività non professionali non superiori a 7.500 euro siano da considerare esenti dagli obblighi di iscrizione e contribuzione Enpals.
L'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), stabilisce che costituiscono redditi diversi, fra l'altro, «le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche (...)».
In proposito, si precisa che possono qualificarsi come «redditi diversi» quei redditi che non siano riconducibili ad una diversa categoria reddituale prevista dall'articolo 6 del TUIR (redditi di lavoro dipendente - articolo 49 del TUIR; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - articolo 50 del TUIR; redditi di lavoro autonomo - articolo 53 del TUIR).
In sostanza, possono essere qualificate come «redditi diversi» le somme che non siano erogate sulla base di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente fra il soggetto percipiente e gli enti indicati al citato articolo 67, comma 1, lettera m), ovvero sulla base di contratti di collaborazione riconducibili fra i «redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente» né costituiscano il corrispettivo per l'esercizio dell'arte o della professione svolta.
Tutto ciò premesso, l'Agenzia delle entrate ha osservato, anzitutto, che attraverso l'utilizzo dell'inciso «finalità dilettantistiche» relativamente ai cori, bande musicali e filodrammatiche che erogano compensi ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici, l'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR ha inteso espressamente evidenziare che detti enti debbono avere quale scopo lo svolgimento di attività artistica o musicale a carattere dilettantistico e, nell'ambito di tale attività, devono essere rese le anzidette prestazioni del direttore artistico e dei collaboratori tecnici.
I proventi, inoltre, devono essere corrisposti al direttore artistico ed ai collaboratori tecnici a fronte di prestazioni di «natura non professionale» intendendo con tale espressione che l'attività del direttore artistico o quella dei collaboratori tecnici considerata noia deve costituire (oggetto dell'arte o della professione abitualmente svolta dal soggetto percipiente.
In sostanza, sono escluse dall'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR le somme erogate a soggetti la cui attività


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artistica o musicale è resa in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche nell'ambito della stessa professione da essi svolta abitualmente in modo indipendente ed autonomo ad una potenziale pluralità di committenti.
Per quanto riguarda più specificamente i soggetti ai quali la predetta norma si riferisce, si osserva che essi sono indicati tassativamente e sono individuati esclusivamente nel direttore artistico e nei collaboratori tecnici.
In particolare, per quanto riguarda i collaboratori tecnici, a parere dell'Agenzia, il tenore delle disposizioni in commento sembra riferirsi soltanto a quei soggetti che insieme al direttore artistico prendono parte direttamente alle manifestazioni artistiche e musicali organizzate da cori, bande musicali e filodrammatiche, offrendo contributi afferenti alla tecnica delle manifestazioni stesse.
Non rientrano, peraltro, nell'ambito della norma in esame i compensi eventualmente percepiti per prestazioni di carattere amministrativo-gestionale rese nei confronti dei cori, bande musicali e filodrammatiche, posto che l'inclusione dei, medesimi compensi nel novero dei redditi diversi è espressamente disposto solo per le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Per quanto concerne, in particolare, il quesito circa l'esenzione dagli adempimenti contributivi nei confronti dell'Enpals per le prestazioni lavorative rese nell'ambito di spettacoli musicali finalizzati alla celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche da determinati soggetti, a condizione che la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non superi l'importo di 5.000 euro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha rappresentato che l'Enpals, con circolare n. 6 del 20 aprile 2007, nel definire il profilo oggettivo del campo di applicazione, ha chiarito che «ove nel corso dell'anno solare si sia superato il predetto limite reddituale, i rispettivi datori di lavoro o committenti saranno tenuti ad assolvere, per la quota di reddito eccedente il limite di 5.000 euro, agli adempimenti contributivi ed informativi conformemente alle norme ordinarie».


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01034 Mungo e Sperandio: Aliquota agevolata sul metano utilizzato in strutture alberghiere.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame, le SS.LL. Onorevoli chiedono di conoscere se, per le utilizzazioni del gas metano relative all'abitazione del custode dell'albergo, possa applicarsi l'aliquota di accisa ridotta rispetto a quella per «l'uso civile».
Al riguardo, l'Agenzia delle dogane ha fatto presente che la nota 1 all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, include «nell'uso industriale» gli utilizzi del gas metano delle strutture alberghiere. Per tali usi, così come previsto nell'allegato I al citato decreto legislativo, è prevista una aliquota di accisa, ridotta rispetto a quella per «l'uso civile».
In base a detta disposizione, si considerano compresi negli usi industriali le utilizzazioni del gas metano relative non solo a tutto il complesso di prestazioni che vengono effettuate ai fini produttivi, ma anche a quelle attività connesse con la predetta attività produttiva.
Nel caso prospettato dagli Onorevoli interroganti (consumi del gas metano relativi all'abitazione del custode dell'albergo), come rappresentato dall'Agenzia delle dogane, ciò che è rilevante ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta è la connessione della predetta attività di custodia con l'attività alberghiera, la destinazione dei locali ad abitazione del custode, nonché l'ubicazione dei medesimi locali nell'ambito della struttura alberghiera.
Pertanto, per la concessione dell'aliquota ridotta prevista per l'uso industriale, non è rilevante l'iscrizione del custode sul libro paga della struttura alberghiera, bensì la presenza dei requisiti sopra menzionati.
Inoltre, a parere della citata Agenzia, non sono applicabili al caso prospettato le disposizioni della risoluzione n. 1/D del 14 giugno 2004 in quanto la predetta risoluzione riguarda l'applicabilità della più favorevole aliquota di accisa per gli usi industriali ad attività connessa con quella alberghiera svolta al di fuori del recinto aziendale, ossia della struttura alberghiera e, non già come nel caso in esame di attività connessa svolta all'interno della medesima struttura alberghiera.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01035 Galletti e Compagnon: Applicazione dell'imposta di registro in misura fissa sui conferimenti di immobili a società agricole.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in ordine all'applicabilità dell'imposta fissa di registro nel caso di conferimento di immobili ad una società agricola in sede di aumento di capitale sociale.
Al riguardo, è opportuno osservare che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, alle società agricole (in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo) «sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto».
A favore dei coltivatori diretti (e quindi anche delle predette società agricole), il combinato disposto dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604 (concernente modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina) e dell'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (recante il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura) prevede, tra l'altro, la possibilità di assolvere l'imposta, di registro, in misura fissa, per gli atti di compravendita posti in essere per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina.
Ciò premesso, si ritiene che gli interroganti intendano conoscere se la predetta agevolazione, riferita agli atti di compravendita, sia applicabile anche ai conferimenti in società.
In proposito, l'Agenzia delle entrate ha fatto preliminarmente presente che il riconoscimento dell'agevolazione di cui trattasi è subordinato al ricorrere delle condizioni previste dalla legge n. 604 del 1954. In particolare, l'agevolazione riguarda solo gli atti tassativamente elencati nell'articolo 1 di detta legge, aventi ad oggetto fondi agricoli per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, tra i quali non figura il conferimento in società.
Trattandosi di norma agevolativa, la stessa non può trovare applicazione, infatti, in relazione a fattispecie analoghe a quelle tassativamente previste.
La problematica prospettata con l'interrogazione in esame trae, tuttavia, argomento dal fatto che la disciplina dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina è stata estesa alle società mediante generico rinvio alle agevolazioni già previste per le persone fisiche e che, quindi, il mancato inserimento del conferimento in società tra gli atti agevolati potrebbe essere semplicemente dovuto al mancato coordinamento normativo.
L'Agenzia delle entrate ha fatto presente che la questione prospettata, oggetto di approfondimento, troverà definitiva soluzione in apposita circolare di imminente emanazione.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01036 Leo: Problematiche relative alla disciplina tributaria delle stock option.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il question time in esame riguarda il trattamento fiscale da applicare ai piani di stock option deliberati anteriormente alle modifiche normative intervenute con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, e successivamente, con il decreto-legge 2 ottobre 2006, n. 262.
La S.V. Onorevole, premesso che la nuova disciplina subordina il riconoscimento del regime agevolativo alla condizione, tra le altre, «che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla data della sua attribuzione», sottolinea che l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 1/E del 19 gennaio 2007, ha chiarito che tale condizione deve verificarsi in concreto secondo le specifiche previsioni contenute nei piani deliberati dalle società e che i piani in corso, già, deliberati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, ove non prevedano un termine per l'esercizio dell'opzione ovvero prevedano un termine inferiore ai tre anni, possono essere adeguati in tal senso senza che tali modifiche costituiscano fattispecie novativa.
L'Onorevole interrogante evidenzia, tuttavia, che nella successiva circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007 la stessa Agenzia ha specificato che la salvaguardia dei piani già deliberati è condizionata alla circostanza che le azioni non siano già state assegnate neanche in parte ai dipendenti, pregiudicando la possibilità di adeguare i piani strutturali in tranches, ove la società abbia precedentemente provveduto ad assegnare le azioni offerte (anche ad altri dipendenti), applicando il precedente regime.
Al riguardo, come riferito dall'Agenzia delle entrate, l'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 262 del 2006, ha ulteriormente modificato il regime di tassazione delle stock options, prevedendo, tra l'altro, che il regime fiscale di favore sia applicabile esclusivamente nel caso in cui l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla data della sua attribuzione.
Con la circolare n. 1/E del 2007, la stessa Agenzia ha precisato che l'applicazione dell'agevolazione anche ai piani già deliberati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina che non prevedono un termine minimo di tre anni per l'esercizio dell'opzione è consentita a condizione che detti piani siano adeguati al termine triennale e che le azioni non siano già state assegnate.
In sostanza, dal momento che il piano non deve consentire l'esercizio dello opzioni prima che siano trascorsi tre anni, si è consentito di adeguare quei piani già deliberati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina che non prevedessero il vesting perfod triennale.
D'altra parte il legislatore non ha richiesto solo che sia verificata una condizione di fatto, ossia che i dipendenti non esercitino l'opzione prima di tre anni, ma ha previsto espressamente che i piani di stock option - per essere agevolati fiscalmente - fidelizzino i dipendenti all'azienda per almeno tre anni.
L'interpretazione dell'Agenzia delle entrate ha inteso tenere in debita considerazione, tra l'altro l'impegno assunto dal Governo con riferimento all'ordine del


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giorno n. 9/1750/13 approvato dal Parlamento il 26 ottobre 2006, concernente la possibilità di individuare soluzioni interpretative volte a salvaguardare i piani di stock option deliberati anteriormente alle modifiche normativa intervenute con il decreto legge n. 262 del 2006.
L'ordine del giorno sopra richiamato, infatti, contiene un impegno a chiarire, in via interpretativa che la norma di cui al citato decreto-legge deve essere intesa nel senso di considerare sussistente il requisito ivi previsto, anche nel caso in cui, alla data di entrata, in vigore del medesimo decreto, siano decorsi tre anni dall'attribuzione delle opzioni oggetto del piano di stock options.
Proprio con tale finalità è stato precisato che sono agevolabili anche i piani già deliberati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina attraverso un adeguamento dei piani stessi alle nuove disposizioni.
Nella successiva circolare n. 1 1/E del 2007, la stessa Agenzia ha ulteriormente specificato che la salvaguardia dei piani già deliberati e oggetto di adeguamento è condizionata alla circostanza che le azioni non siano già state assegnate ai dipendenti; ciò nel presupposto che non è ammissibile una disparità di trattamento tra soci a seconda che abbiano esercitato l'opzione prima (e quindi in assenza) della delibera di adeguamento, ovvero dopo (e pertanto sulla base di un piano adeguato alle previsioni della predetta norma).
Resta tuttavia inteso che l'eventuale esercizio di opzioni in data anteriore al 3 ottobre 2006 (in applicazione del regime agevolato in vigore prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 262 del 2006) non è di ostacolo a che l'agevolazione possa estendersi anche alle ulteriori opzioni esercitate in data successiva alla integrazione del medesimo piano. In tal caso, infatti, il trattamento fiscale agevolato verrebbe assicurato alla generalità delle opzioni, senza alcuna discriminazione.
Fermo restando quanto detto sopra, con riferimento ai piani in corso già deliberati prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 262 del 2006 che prevedono un termine per l'esercizio dell'opzione inferiore a tre anni ovvero che non prevedono affatto un termine per l'esercizio dell'opzione, i dipendenti beneficiari di detti piani possono fruire del regime fiscale agevolativo a condizione che le opzioni assegnate loro prima del 3 ottobre 2006 vengano esercitate decorsi almeno tre anni dalla relativa data di assegnazione. In relazione a tali ipotesi, infatti, il comportamento del dipendente sarebbe conforme alla ratio della norma che ricollega il regime fiscale di favore alla fidelizzazione del dipendente all'azienda per almeno tre anni.
Ovviamente, tale interpretazione riguarda solamente i piani in corso già deliberati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 262 del 2006 e non deve essere estesa in alcun modo ai piani deliberati dopo la data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge per i quali, quindi, resta vincolante la previsione espressa di un vesting period minimo triennale al fine di consentire ai dipendenti di fruire del regime fiscale agevolativo.


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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01037 Fugatti: Applicazione degli indici di normalità economica previsti dall'articolo 1, comma 14, della legge finanziaria per il 2007.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alla problematica evidenziata dall'Onorevole interrogante si fa presente che l'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha introdotto l'articolo 10-bis nella legge 8 maggio 1998, n. 146, con il quale è stata prevista una nuova disciplina per le modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore.
Il secondo comma dell'articolo 10-bis citato prevede, infatti, che ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene conto anche di valori di coerenza, risultatiti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.
Detta disposizione, come precisato dall'Agenzia delle entrate, troverà applicazione con gli studi di settore che saranno oggetto di revisione nel corso dell'anno 2007.
Tuttavia, quale regime transitorio, in attesa della successiva revisione degli studi, l'articolo 1, comma 14, della legge finanziaria per il 2007, ha previsto la rilevanza, al fine della determinazione dell'ammontare dei ricavi o compensi fondatamente attribuibili al contribuente sulla base degli studi di settore, di specifici indicatori di normalità economica di significativa rilevanza.
Gli indicatori in esame, approvati con decreto ministeriale 20 marzo 2007, tendono a valorizzare, in termini di maggior ricavo o compenso, le anomalie rispetto a comportamenti ritenuti normali per gli operatori del settore.
Sulla base di tali indicatori il software Ge.Ri.Co. elabora l'ammontare dei ricavi o compensi attribuibili al contribuente, evidenziando in maniera analitica l'ammontare del maggior ricavo o compenso attribuibile al singolo indicatore.
Tale circostanza consente al contribuente di poter dimostrare, in contraddittorio con l'Ufficio, le ragioni che giustificano lo scostamento dai valori previsti per lo specifico indicatore con la conseguenza che, in tal caso, lo studio di settore troverà applicazione senza la maggiorazione prevista dall'indicatore.
Al riguardo, tenuto conto della rilevanza che gli indicatori assumono nella determinazione dei ricavi e dei compensi, l'Agenzia sta predisponendo una apposita circolare con cui, oltre ad esaminare in dettaglio i singoli indicatori, saranno date precise istruzioni agli Uffici locali per la corretta applicazione degli indicatori in esame.


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ALLEGATO 6

Risoluzione n. 7-00150 Fugatti e Germontani: Proroga dei termini di presentazione del Modello Unico.

TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE

La VI Commissione,
premesso che:
il Governo ha fissato nel 31 luglio 2007 la scadenza per la spedizione dei modelli Unico 2007, anticipando di tre mesi il termine che, per il 2006, era fissato per il 31 ottobre;
il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, introduce l'obbligo per i contribuenti IVA di comunicare all'Amministrazione finanziaria l'elenco dei propri clienti e fornitori, stabilendo al 29 aprile 2007 il termine per l'effettuazione di tale comunicazione;
il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, ha disciplinato le modalità per il recupero dell'IVA non detratta relativa agli acquisti di autovetture e motoveicoli, e ha previsto la possibilità di richiederne il rimborso, presentando l'istanza entro il prossimo 16 aprile sulla base di modelli forniti dall'Agenzie delle Entrate solamente il 22 febbraio;
l'anticipazione della presentazione dei modelli Unico 2007 ha ravvicinato nel tempo, concentrandole nella prima metà dell'anno solare, una serie di scadenze fiscali che impegnano i contribuenti, ma soprattutto i consulenti che li assistono; i ritardi con cui viene prodotta la modulistica delle dichiarazioni e delle istanze creano difficoltà nell'elaborazione delle stesse, e le associazioni produttrici di software hanno poco tempo per realizzare i programmi;
considerato che il Governo ha recentemente prospettato l'intenzione di emanare un provvedimento amministrativo con il quale prorogare i termini di alcuni adempimenti a carico dei i contribuenti e degli intermediari, prevedendo un differimento differenziato di tali termini;

impegna il Governo

a valutare con urgenza l'opportunità di assumere iniziative volte a differire, per il solo anno in corso, in maniera omogenea, al 31 ottobre prossimo i termini di presentazione e trasmissione delle dichiarazioni, garantendo, così, un congruo termine per i contribuenti ed i consulenti, i cui adempimenti risultano oggettivamente complicati dalle numerose novità nel campo della disciplina tributaria nel corso degli ultimi mesi.
(7-00150) «Fugatti, Germontani».