VI Commissione - Marted́ 29 maggio 2007


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ALLEGATO

Delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE, nonché per l'adozione di disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 191 del 2005, di attuazione della direttiva 2002/98/CE. C. 2600 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimere il comma 1.
1. 1.Fugatti, Brigandì.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
«Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine del 30 settembre, 2007, i decreti legislativi per il recepimento, rispettivamente, delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, nonché le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE. Inoltre il Governo è delegato ad adottare, entro il termine del 31 dicembre 2007 un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto».
1. 2. Germontani, Leo.

Al comma 1, sostituire le parole: entro in termine del 30 settembre 2007 con le seguenti: entro il termine del 1 settembre 2007.
1. 3.Fugatti, Brigandì.

Al comma 1, sostituire le parole: entro in termine del 30 settembre 2007 con le seguenti: entro il termine del 5 settembre 2007.
1. 4.Fugatti, Brigandì.

Al comma 1, sostituire le parole: entro in termine del 30 settembre 2007 con le seguenti: entro il termine del 10 settembre 2007.
1. 5.Fugatti, Brigandì.

Al comma 1, sostituire le parole: entro in termine del 30 settembre 2007 con le seguenti: entro il termine del 15 settembre 2007.
1. 6.Fugatti, Brigandì.

Al comma 1, sostituire le parole: entro in termine del 30 settembre 2007 con le seguenti: entro il termine del 20 settembre 2007.
1. 7.Fugatti, Brigandì.


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Al comma 1, sostituire le parole: entro in termine del 30 settembre 2007 con le seguenti: entro il termine del 25 settembre 2007.
1. 8.Fugatti, Brigandì.

Al comma 1, sostituire le parole: entro in termine del 30 settembre 2007 con le seguenti: entro il termine del 1 ottobre 2007.
1. 9.Fugatti, Brigandì.

Al comma 1, sostituire le parole: i decreto legislativi con le seguenti: uno o più decreti legislativi.
1. 10.Fugatti, Brigandì.

Al comma l, sopprimere le parole: 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
1. 11.Fugatti, Brigandì.

Al comma 1, sopprimere le parole da: 2004/25/CE fino a: acquisto.
1. 12.Fugatti, Germontani.

Sopprimere il comma 2.
1. 13.Fugatti, Brigandì.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: i decreti legislativi di recepimento della direttiva 2004/25/CE sono adottati secondo l'ulteriore principio in base al quale gli obblighi degli amministratori di ottenere l'accordo degli azionisti rispetto all'adozione di misure difensive a fronte di una offerta pubblica di acquisto sulla società, e l'obbligo di sospendere i diritti speciali dei soci relativi a talune azioni, in pendenza di una offerta pubblica di acquisto, si applicano a condizione che analoghe previsioni siano previste dall'ordinamento della società estera che promuove l'offerta pubblica di acquisto.
1. 14.Giancarlo Giorgetti, Fugatti.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: i decreti legislativi di recepimento della direttiva 2004/25/CE sono adottati secondo l'ulteriore principio che prevede una clausola di reciprocità, in base alla quale nel caso in cui l'acquisizione del controllo di una società sia promossa da una società estera, si possono applicare le misure difensive previste dalla normativa del paese di provenienza della società che promuove l'acquisizione.
1. 15.Fugatti.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: i decreti legislativi di recepimento della direttiva 2004/25/CE sono adottati secondo l'ulteriore principio che prevede che è data possibilità alle imprese di ricorrere a misure difensive a fronte di offerte di acquisto provenienti da società estere.
1. 16.Fugatti.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
1. 17.Fugatti, Brigandì.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
1. 18.Fugatti, Brigandì.

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.
1. 19.Fugatti, Brigandì.


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Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: Su di essi è richiesto con le seguenti: Su di essi deve essere richiesto.
1. 20.Fugatti, Brigandì.

Al comma 2, quarto periodo, sopprimere la parola: anche.
1. 21.Fugatti, Brigandì.

Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: per i profili finanziari.
1. 22.Fugatti, Brigandì.

Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.
1. 23.Fugatti, Brigandì.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: conformarsi con la seguente: adeguarsi.
1. 24.Fugatti, Brigandì.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: alle Camere con le seguenti: alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.
1. 25.Fugatti, Brigandì.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: alle Camere con le seguenti: ai due rami del Parlamento.
1. 26.Fugatti, Brigandì.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: entro venti giorni con le seguenti: entro dieci giorni.
1. 27.Fugatti, Brigandì.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: entro venti giorni con le seguenti: entro trenta giorni.
1. 28.Fugatti, Brigandì.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: entro venti giorni con le seguenti: entro quindici giorni.
1. 29.Fugatti, Brigandì.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: entro venti giorni con le seguenti: entro venticinque giorni.
1. 30.Fugatti, Brigandì.

Al comma 2, dopo le parole: devono essere espressi entro venti giorni aggiungere il seguente periodo: Nell'uniformare la legislazione italiana a quella europea in attuazione della direttiva 2004/25/CE si tenga conto di un criterio di massima di reciprocità tra tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.
1. 31.Germontani.

Sopprimere il comma 3.
1. 32.Fugatti, Brigandì.

Sopprimere il comma 4.
1. 33.Fugatti, Brigandì.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4-bis: Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/15/CE, di


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cui al comma 1, il Governo può emanare, disposizioni integrative o correttive del suddetto decreto legislativo, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dei trasporti, che individua le disposizioni del decreto legislativo su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto».
1. 34.Fugatti, Brigandì.

Al comma 4, sostituire le parole: entro 2 anni con le seguenti: entro sei mesi.
1. 35.Fugatti, Brigandì.

Al comma 4, sostituire le parole: entro due anni con le seguenti: entro 12 mesi.
1. 36.Fugatti, Brigandì.

Al comma 4, sopprimere le parole: e con la procedura indicata nel comma 5 dell'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005.
1. 37.Fugatti, Brigandì.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Il Governo, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».
1. 38.Fugatti, Brigandì.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 4, è adottato su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati».
1. 39.Fugatti, Brigandì.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il Governo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un tavolo di concertazione con i rappresentanti della categoria delle imprese di autotrasporto, al fine di eliminare gli ostacoli che impediscono al settore di raggiungere livelli maggiormente competitivi, nel rispetto di comuni regole di mercato, e di aumentare i livelli della sicurezza della circolazione stradale.
1. 01.Fugatti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. Ai fini del recepimento della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, il Governo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un tavolo di concertazione con i rappresentanti della categoria delle imprese di autotrasporto.
1. 02.Fugatti.


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Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Reintegro nelle cariche di amministratore di banche ed imprese finanziarie).

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«4. Le assemblee delle banche e delle imprese di investimento, prima di poter deliberare sull'eventuale reintegro degli amministratori e degli altri esponenti aziendali sospesi, attendono il deposito delle motivazioni delle sentenze non definitive di condanna. In ogni caso, anche ove le motivazioni della sentenza non siano state depositate, le assemblee delle banche e delle imprese di investimento procedono a deliberare sull'eventuale reintegro decorsi 90 giorni dalla pronuncia della sentenza, motivando in ogni caso analiticamente le deliberazioni di reintegro, dopo le sospensioni dovute a qualsiasi ragione di legge».

2. All'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«5. Le assemblee delle banche e delle imprese di investimento, prima di poter deliberare sull'eventuale reintegro degli amministratori e degli altri esponenti aziendali sospesi, attendono il deposito delle motivazioni delle sentenze non definitive di condanna. In ogni caso, anche ove le motivazioni della sentenza non siano state depositate, le assemblee delle banche e delle imprese di investimento procedono a deliberare sull'eventuale reintegro decorsi 90 giorni dalla pronuncia della sentenza, motivando in ogni caso analiticamente le deliberazioni di reintegro, dopo le sospensioni dovute a qualsiasi ragione di legge».
1. 03.Fluvi, Mungo, Borghesi, Fincato.