XIV Commissione - Resoconto di giovedì 7 giugno 2007


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 giugno 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 8.50.

Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti televisivi dei campionati di calcio.
C. 1496-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emilia Grazia DE BIASI (Ulivo), relatore, illustra il provvedimento in esame, approvato dalla Camera dei deputati nel gennaio scorso e licenziato dal Senato il 9 maggio, che delega il Governo a modificare la disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi e su reti di trasmissione elettroniche degli eventi sportivi professionistici.
Il testo si compone di un solo articolo recante i principi, i criteri direttivi e le modalità per l'esercizio della delega da parte del Governo.


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Per fini di economia procedurale, precisa che si limiterà ad illustrare le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, rinviando, per le linee generali del provvedimento, a quanto ha avuto l'opportunità di esporre nel corso dell'esame in prima lettura, quale relatrice, nelle sedute del 19 ottobre e del 16 novembre scorsi.
In particolare, il Senato, oltre a modificare la titolazione del testo, allargando l'ambito oggettivo della disciplina a tutti gli eventi sportivi professionistici, ha specificato che l'utilizzazione a fini economici della competizione sportiva deve coniugarsi con la tutela riservata da parte dell'ordinamento ai diritti di trasmissione.
Ha inoltre previsto che il soggetto organizzatore dell'evento, al quale spetta l'esclusiva della commercializzazione dei diritti, debba agevolare la fruibilità da parte dell'utenza locale di tale offerta, anche attraverso la possibilità di acquisire i diritti su singoli eventi, qualora gli stessi siano rimasti invenduti o non siano stati trasmessi da chi li ha acquisiti in origine.
Per quanto attiene ai criteri di delega, il Senato ha apportato delle modifiche, al fine di evitare che il nuovo meccanismo introdotto della commercializzazione centralizzata possa determinare effetti distorsivi della libera concorrenza e situazioni di monopolio, con particolare riferimento alla situazione della piattaforma satellitare.
Infatti, mentre il testo licenziato dalla Camera disponeva che la vendita dei diritti televisivi dovesse avvenire differenziando le gare a seconda della piattaforma di trasmissione utilizzata (satellitare, analogica etc), il Senato ha, invece, soppresso il limite relativo alle singole piattaforme (ciò anche in ragione del fatto che allo stato attuale su alcune piattaforme, quale quella satellitare, esiste un unico operatore, che si sarebbe venuto a trovare, in questo modo, in una situazione di monopolio nell'acquisizione dei diritti televisivi), introducendo un potere di regolazione e di vigilanza nel settore da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza, in modo che siano assicurati pari diritti agli operatori della comunicazione e non si formino posizioni dominanti. Questa modifica appare particolarmente degna di nota e va valutata positivamente.
Inoltre, il Senato ha attenuato il divieto di rivendere ad altri operatori le licenze (le cosiddette «sublicenze») originariamente acquisite, prevedendo che i diritti acquisiti e non utilizzati possono essere rivenduti, dietro autorizzazione del soggetto organizzatore dell'evento, ad altri operatori della comunicazione della stessa o di diversa piattaforma, ivi comprese le emittenti locali (anche questo in ragione di favorire la concorrenza tra i diversi settori di trasmissione degli eventi sportivi ed anche in previsione di un futuro sviluppo tecnologico del settore). Si tratta, anche in tale caso, di una norma volta a favorire la concorrenza tra i diversi settori di trasmissione degli eventi sportivi, in previsione di un futuro sviluppo tecnologico del settore, che recepisce peraltro le osservazioni formulate in proposito dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato.
Le ulteriori novità di rilievo riguardano l'introduzione di misure di sostegno alla concorrenza a favore di piattaforme emergenti, l'introduzione del limite di tre anni per la durata dei contratti relativi allo sfruttamento dei prodotti audiovisivi di vendita dei diritti e la destinazione di una parte delle risorse rientranti nella quota di mutualità generale allo sviluppo dei settori giovanili, alla valorizzazione delle categorie dilettantistiche, al sostegno degli investimenti strutturali per garantire la sicurezza degli impianti sportivi nonché al finanziamento di progetti volti al sostegno di discipline sportive diverse da quella calcistica Tale modifica - introdotta con un emendamento presentato dall'opposizione e approvato all'unanimità da tutti i gruppi - appare modellata sull'esempio inglese, in base al quale il soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, di concerto con la federazione competente, può contribuire a finanziare progetti di altre discipline sportive.
Sottolinea che la XIV Commissione ha già espresso un parere favorevole sul provvedimento in esame nella seduta del 19


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ottobre scorso, nel corso della prima lettura presso la Camera. Nel parere si evidenziava come il progetto di legge fosse conforme agli orientamenti comunitari in materia, emersi in relazione alle decisioni della Commissione europea del 23 luglio 2003, sulla vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League, del 19 gennaio 2005, relativa al caso Bundesliga, e del 22 marzo 2006, concernente il caso Premier League. In quelle occasioni, infatti, la Commissione europea ha riconosciuto che i clubs calcistici sono avvantaggiati dalla vendita dei diritti commerciali tramite un punto vendita unico o un'agenzia di vendita congiunta e che, pertanto, gli effetti negativi derivanti dall'accordo comune di vendita sono controbilanciati dalla maggiore quantità di contenuti resi disponibili per una più ampia distribuzione, promuovendo così il progresso tecnico o economico dei contenuti mediatici stessi e dei nuovi vettori mediatici che li distribuiscono.
Il parere evidenziava altresì come il Rapporto indipendente sul calcio europeo 2006, adottato al termine di un'indagine condotta su iniziativa della presidenza di turno britannica dell'UE, avesse individuato, tra le misure volte a garantire l'equilibrio tra le squadre partecipanti ad una stessa competizione, la redistribuzione delle risorse mediante la vendita collettiva dei diritti commerciali, definita necessaria e compatibile con il diritto comunitario.
Alla luce della considerazioni svolte, formula in conclusione, per i profili di competenza della XIV Commissione, una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 7 giugno 2007 - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CE.
Atto n. 93.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Arnold CASSOLA (Verdi), relatore, illustra i contenuti del decreto legislativo in titolo, recante il recepimento della direttiva 2006/7/CE sulla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CE.
Nel preannunciare che si tratta, a suo avviso, di un provvedimento importante e delicato sul piano della salvaguardia ambientale, fa presente che esso esclude il parametro dell'ossigeno disciolto contemplato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, dai parametri da prendere in considerazione, in sede di svolgimento delle indagini per determinare i potenziali rischi per la salute umana, ai fini del giudizio di balneabilità. Lo stesso provvedimento prevede inoltre l'adozione di misure di gestione adeguate, che includono la prosecuzione dell'attività di controllo algale e l'informazione al pubblico.
Lo schema di decreto legislativo in esame in particolare viene presentato sulla base della norma di delega recata dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, (legge comunitaria per il 2006); il termine per l'esercizio della delega, di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, scade il 4 marzo 2008.
La relazione illustrativa osserva che per «evitare che lunghi tratti costieri, in assenza di un concreto rischio di natura igienico-sanitaria, siano dichiarati non balenabili con ovvie conseguenze negative sull'economia turistica, si ritiene opportuno procedere al recepimento parziale (ed anticipato) della direttiva 2006/7/CE sulle acque di balneazione, inserita nell'allegato B della legge


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comunitaria 2006, che non prevede l'ossigeno come parametro utile ai fini della balneabilità, in quanto non considerato significativo ai fini sanitari».
Il provvedimento in esame, all'articolo 1, esclude la valutazione del parametro dell'ossigeno disciolto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, dai parametri da prendere in considerazione, in sede di svolgimento delle indagini per determinare i potenziali rischi per la salute umana, ai fini del giudizio di balneabilità delle acque.
Ricorda che sulla materia sono in precedenza intervenuti vari provvedimenti di urgenza che - attraverso il differimento della disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109 - hanno prorogato la possibilità di derogare con provvedimento regionale agli ordinari parametri riguardanti la presenza di ossigeno disciolto nelle acque di balneazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.
Fa presente che si tratta di un lungo elenco di provvedimenti di proroga, per circa un quindicennio, l'ultimo dei quali rappresentato dal decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, che differiva tale possibilità di deroga al 31 dicembre 2006.
Il decreto-legge n. 109 del 1993 ha disposto che i valori limite dell'ossigeno disciolto, che i provvedimenti regionali devono considerare ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, possano essere compresi tra 50 e 170 (mentre invece, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 470 del 1982, essi dovrebbero essere pari rispettivamente a 70 e a 120). Il provvedimento regionale di deroga ai valori limite fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, è comunque subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite di cui al medesimo decreto del Presidente della Repubblica dipenda esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione, cioè fenomeni che non comportano danni per la salute umana.
Il decreto-legge ha inoltre confermato l'obbligo per le regioni di adottare, contemporaneamente al provvedimento di deroga, un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie. Il programma è adottato nell'ambito delle competenze della regione, a valere sulle sue ordinarie disponibilità di bilancio e sulla base dei criteri indicati dal decreto del Ministro della sanità, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente il 17 giugno 1988.
Precisa che questa disciplina derogatoria non è mai stata contestata dalla Commissione europea, in quanto le norme comunitarie non prescrivono valori limite di ossigeno disciolto nelle acque di balneazione.
Ritiene tuttavia che il controllo sul parametro dell'ossigeno disciolto - pur non rilevante ai fini della gestione della qualità delle acque di balneazione - permanga un parametro essenziale per una valutazione più complessiva della condizione delle acque italiane, che deve continuare a essere verificata senza pericolosi arretramenti sul piano della quantità e della qualità.
La Direttiva del Consiglio 76/160/CEE, quanto all'ossigeno disciolto, non indica alcun valore alla colonna I dell'Allegato (che ai sensi dell'articolo 3 ha valore prescrittivo), mentre indica i valori di 80-120 alla colonna G dell'Allegato stesso. Per tali valori lo stesso articolo 3 contiene una semplice raccomandazione rivolta agli Stati membri affinché questi si sforzino di rispettarli come valori-guida.
Anche tali indicazioni scompaiono dal testo della nuova direttiva sulle acque di balneazione 2006/7/CE che sostituirà quella attualmente vigente, che sarà abrogata a partire dal 31 dicembre 2014.
Oltre che l'esclusione dell'ossigeno disciolto dal novero dei parametri da utilizzare ai fini del giudizio di balneabilità delle acque, il comma 2 dell'articolo 1 prevede inoltre l'adozione di «misure di gestione adeguate», che includono la prosecuzione dell'attività di controllo algale e l'informazione al pubblico.
La direttiva comunitaria del 2006 ha inoltre introdotto una ben più complessa disciplina della gestione della qualità delle acque di balneazione, finalizzata a semplificare


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le procedure relative ai parametri di analisi e a migliorare i processi partecipativi delle parti interessate. La normativa definisce parametri di analisi (enterococchi intestinali ed escherischiacoli) al posto dei diciannove della direttiva precedente e fa salva la possibilità di prendere in considerazione, in determinate circostanze, specifici parametri ulteriori.
In relazione al delicato nodo delle alghe tossiche marine e dei cianobatteri, affrontato dagli articoli 8 e 9 della direttiva, si prevede, rispettivamente, l'avvio di un monitoraggio in presenza di un potenziale di proliferazione cianobatterica (e l'adozione di misure di gestione adeguate nel caso di proliferazione con rischio per la salute) e, nel caso di tendenza alla proliferazione microalgale e/o fitoplancton marino, lo svolgimento di indagini per determinare il grado di accettabilità e i rischi per la salute, nonché l'adozione di misure di gestione adeguate.
Proprio l'ultima relazione sullo stato delle acque di balneazione relativa all'anno 2005 dà conto delle regioni che hanno avanzato richiesta di deroga (Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Umbria e Veneto) e sottolinea l'esigenza che «il decreto di recepimento della direttiva sulla qualità delle acque di balneazione dovrà quindi prevedere approcci e metodologie completamente differenti da quelli finora utilizzati per la sorveglianza delle fioriture fitoplantoniche potenzialmente tossiche».
Purtroppo, proprio sotto il profilo dell'osservanza delle normative comunitarie in materia, la posizione dell'Italia appare piuttosto critica. Nell'aprile 2006 la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia, e ad altri dieci Stati membri, per avere ripetutamente soppresso zone di balneazione dagli elenchi ufficiali, evitando così di applicare le norme comunitarie a tutela della qualità delle acque.
Secondo la Commissione, esaminando le relazioni annuali sulle acque di balneazione che gli Stati membri hanno presentato nel corso degli anni a norma della citata direttiva 76/160/CEE, risulta che, tra l'inizio degli anni novanta e il 2004, l'Italia ha eliminato dall'elenco delle zone di balneazione controllate, senza alcuna spiegazione, un totale di 1258 siti, tra acque interne e costiere, per una percentuale di soppressioni pari al 18 per cento dei siti totali. La Commissione ha inoltre sollevato obiezioni in merito al mancato monitoraggio da parte dell'Italia della qualità delle acque in 244 siti.
Il 12 gennaio 2006 la Corte di giustizia ha condannato l'Italia per mancata attuazione della direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE. La direttiva, contenuta nell'allegato B della legge comunitaria 2003 (legge n. 306 del 2003), è stata successivamente recepita con l'articolo 170 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, che è in vigore con esclusione della parte seconda (procedure per la valutazione ambientale strategica, per la valutazione di impatto ambientale e per l'autorizzazione ambientale integrata).
Il 12 dicembre 2006 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora ex articolo 228 del TCE per non essersi adeguata alla sentenza della Corte. La Commissione ritiene infatti che non tutte le disposizioni della direttiva 2000/60/CE siano state trasposte nell'ordinamento italiano per mezzo di tale decreto legislativo. In particolare a parere della Commissione risultano tuttora non trasposti i paragrafi 4, lettera c), 5, lettera a) e b) e 7 dell'articolo 4.
Il 28 giugno 2006 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver completato le analisi e l'esame delle caratteristiche relative a ciascun distretto idrografico compreso nel territorio - come richiesto dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE - entro il 22 dicembre 2004. L'Italia, come tutti gli altri Stati membri, avrebbe inoltre dovuto presentare entro il 22 marzo 2005, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, una relazione sintetica delle analisi richieste dall'articolo 5 e dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8
Stante questo quadro, evidenzia come il provvedimento in esame non dia attuazione


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a specifiche disposizioni della direttiva, ma si limiti ad escludere l'applicazione di un parametro che la medesima direttiva non prende in considerazione.
Il provvedimento prevede genericamente l'adozione di misure di gestione adeguate (che includono la prosecuzione dell'attività di controllo algale e l'informazione al pubblico), allorché, invece, l'articolo 2, n. 7), della direttiva 2006/7/CE, individua specifiche misure di gestione delle acque di balneazione.
Fa presente che, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione di merito, il Governo ha correttamente precisato come lo schema in esame rappresenti un primo momento di riallineamento tra la legislazione comunitaria e quella nazionale, la quale aveva adottato - in attuazione della precedente direttiva - parametri estremamente rigorosi, pur non richiesti dalla normativa europea.
Sulla scorta di queste considerazioni, propone di esprimere parere favorevole, condizionato ad una rapida emanazione del decreto legislativo di completo recepimento della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, che abroga la precedente direttiva 76/160/CE ed introduce una disciplina più articolata della gestione della qualità delle acque di balneazione, finalizzata a semplificare le procedure relative ai parametri di analisi e a migliorare i processi partecipativi delle parti interessate.

Gianluca PINI (LNP) ritiene che non sia necessario un ampio dibattito sullo schema di decreto in titolo, dal momento che le norme in esso contenute sono di assoluto buon senso e contribuiranno a rendere un utile servizio anche al settore del turismo. Si dichiara perciò favorevole alla proposta di parere del relatore.

Gabriele FRIGATO (Ulivo) valuta positivamente lo schema di decreto in oggetto e, a nome del suo gruppo, dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Franca BIMBI, presidente, valutato positivamente lo schema di decreto in esame, propone che i contenuti della condizione illustrata dal relatore nella sua proposta di parere favorevole siano più opportunamente trasfusi nell'ambito di una premessa, in quanto non incidenti sui contenuti del provvedimento bensì sulla successiva attuazione da parte del Governo.

Gabriele FRIGATO (Ulivo) concorda con la proposta del Presidente.

Arnold CASSOLA (Verdi), relatore, concorda con la proposta del Presidente e presenta una proposta di parere nel senso indicato.
Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 2004/50/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità.
Atto n. 94.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 giugno 2007.

Gianluca PINI (LNP) fa presente che le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo in esame consentono di immettere sul mercato per altre applicazioni anche componenti d'interoperabilità privi di requisiti essenziali o con irregolare dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego, ovvero utilizzati in modo difforme dalla loro destinazione, il che avverrebbe evidentemente a danno della tutela e della sicurezza dei consumatori. Ritiene pertanto che tale comma vada modificato o espunto.
In merito poi ai contenuti dell'articolo 14 dello schema di decreto, fa presente che si prevede la costituzione di una direzione generale presso il Ministero delle


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Infrastrutture in considerazione dell'esigenza di garantire l'interoperabilità nella realizzazione di infrastrutture ferroviarie transeuropee nazionali ad alta velocità e convenzionali con i corrispondenti sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionali. Tale disposizione appare in contrasto, a suo giudizio, con le esigenze di snellimento burocratico e di riduzione dei costi della politica tanto avvertite dall'opinione pubblica in questi giorni, di cui intenderebbe farsi portatore lo stesso Governo, che ha preannunciato la presentazione di un disegno di legge volto a ridurre tali costi.
Propone perciò di prevedere, nel parere che la Commissione andrà ad approvare, la soppressione di questa norma.

Gabriele FRIGATO (Ulivo), relatore, riguardo al primo rilievo del deputato Pini, relativo ai contenuti del comma 10 dell'articolo 5 dello schema di decreto in esame, lo considera di buon senso e si dichiara disponibile ad introdurre nella propria proposta di parere un'osservazione che recepisca l'esigenza di garantire adeguatamente la tutela dei consumatori.
In merito al secondo rilievo, ritiene che la creazione di una nuova direzione generale presso il Ministero delle Infrastrutture, di cui all'articolo 14 dello schema di decreto, costituisca un fatto naturale per garantire il coordinamento delle esigenze che scaturiscono dall'attuazione della direttiva in oggetto. Perciò, pur condividendo le esigenze di snellimento burocratico e di riduzione dei costi evidenziate dal deputato Pini, non ritiene necessario invitare il Governo ad espungere tale norma, anche considerato che secondo la lettera dello stesso articolo 14 la creazione di tale nuova direzione generale non comporterebbe ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Franca BIMBI, presidente, propone anzitutto di inserire, nello schema di parere preannunciato dal relatore, un'osservazione volta ad invitare il Governo a valutare la congruità della disposizione di cui al comma 10 dell'articolo 5 con le esigenze di tutela e sicurezza dei consumatori.
In secondo luogo, in relazione alla previsione della creazione di una nuova direzione generale del Ministero delle Infrastrutture, di cui al comma 14 dello schema di decreto in esame, ritiene sia sufficiente introdurre in una condizione affinché sia garantita l'effettiva attuazione della norma già prevista, di cui all'ultimo periodo del citato articolo 14, in cui si dispone che il Ministero delle Infrastrutture provveda alla soppressione di posti di funzione effettivamente coperti in misura finanziariamente corrispondente. Occorrerà pertanto che la costituzione di nuove strutture e la corrispettiva soppressione di posti di funzione siano contestuali.

Gabriele FRIGATO (Ulivo), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con una osservazione e una condizione, che recepisce le indicazioni emerse dal dibattito testè svoltosi.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Inventario della realtà sociale - Relazione intermedia al Consiglio europeo di primavera del 2007.
COM(2007)63 def.