VIII Commissione - Marted́ 10 luglio 2007


Pag. 156

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00756 Foti: Misure di compensazione territoriale di siti nucleari.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogante, onorevole Foti, con l'atto di sindacato ispettivo n. 5-00756, facendo riferimento alle misure compensative territoriali previste dalla legge n. 368 del 2003 a favore dei comuni e delle province ove sono ubicati impianti nucleari, dopo aver osservato che non è stata ancora inoltrata al CIPE la comunicazione di conferma, da parte del Ministero dell'ambiente, della proposta di riparto inviata a suo tempo dal precedente Ministro, chiede che venga assunta ogni utile ed urgente iniziativa per consentire al CIPE di procedere all'emanazione delle deliberazioni di sua competenza.
Al riguardo, si premette che la legge n. 368 del 2003, di conversione del cosiddetto decreto-legge di Scanzano, con il quale il Governo allora in carica aveva cercato di risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi attraverso l'individuazione di un unico sito, ove realizzare un deposito di tipo geologico, destinato sia ai rifiuti a bassa e media attività, sia a quelli ad alta attività, sia al combustibile irraggiato, ha previsto che i comuni e le province che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare ricevano dei contributi annui, il cui ammontare complessivo è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato. Il contributo è assegnato annualmente, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta dell'APAT, valutata la pericolosità dei rifiuti.
La norma è rimasta inattuata per oltre due anni, sino a quando, come ricorda l'interrogante, il 26 aprile 2006 il Ministro dell'ambiente allora in carica trasmise al CIPE la propria proposta di riparto relativa agli anni 2003, 2004 e 2005, senza, tuttavia, che il Comitato potesse poi adottare la deliberazione di propria competenza, essendo ormai la legislatura giunta a termine.
Nell'attuale legislatura, il Ministero dell'ambiente ha ritenuto di dover effettuare una verifica di quella proposta di riparto elaborata dalla precedente amministrazione, prima di procedere all'eventuale conferma. In tal senso, l'APAT è stata incaricata di compiere un riesame e, se del caso, un aggiornamento delle quote proposte per i singoli siti nucleari per gli anni 2003-2005, integrando, comunque, le valutazioni con i dati relativi all'anno 2006.
Tale integrazione ha richiesto in ogni caso che venissero concluse le elaborazioni riguardanti l'aggiornamento per il 2006 dei dati di inventario radiometrico relativo ai siti in questione. Inoltre, al di là delle percentuali dell'ammontare complessivo delle misure compensative che per ciascun sito la proposta della precedente amministrazione aveva indicato, la verifica ha evidenziato una dubbia congruenza tra i criteri indicati dalla stessa legge n. 368 del 2003 - inventario radiometrico dei siti e relativa pericolosità - e quelli effettivamente utilizzati per l'elaborazione della proposta stessa.


Pag. 157


L'APAT ha pertanto provveduto ad una nuova valutazione, che include, come elementi di base, la radioattività presente nelle strutture degli impianti, la quantità di rifiuti radioattivi presenti sui siti e la quantità di combustibile irraggiato che in taluni impianti si trova ancora depositato. Nella valutazione si è tenuto conto della diversa pericolosità che tali elementi possono avere, anche in considerazione dei risultati delle analisi di scurezza più recentemente svolte, in particolare ai fini della revisione dei piani di emergenza alla luce dell'attuale condizione degli impianti italiani.
Sulla base di questi nuovi elementi tecnici forniti dall'APAT, il Ministero dell'ambiente trasferirà, a breve, le proprie valutazioni al CIPE che provvederà alle deliberazioni di sua competenza, ponendo, in tal modo, fine a questo annoso problema.


Pag. 158

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00982 Benvenuto: Affidamento della gestione della riserva delle Agoraie.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Benvenuto con l'interrogazione 5-00982 al fine di garantire una gestione unitaria della Riserva naturale orientata Agoraie di Sopra e Moggetto, ne ha chiesto l'affidamento della gestione al Parco Regionale Ligure dell'Aveto, in merito si fa presente che la Riserva naturale dello Stato di Agoraie di Sopra e Moggetto, estesa su 17 ha, è stata istituita con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste del 26 luglio 1971 e classificata, con decreto ministeriale del 2 marzo 1977 come Riserva Biogenetica. Per le sue caratteristiche naturali e per il suo ottimo stato di conservazione è stata anche inclusa in un sito di interesse comunitario e, per tale motivo, risulta essere destinataria dei fondi europei per un progetto LIFE-Natura attualmente in corso.
L'articolo 4, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che ha istituito il Ministero per le politiche agricole, delineandone i compiti e le funzioni, ha disposto che: «con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997, si provvede all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale».
L'articolo 78, 2o comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha stabilito che: «...con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali».
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 avente ad oggetto: «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143», in attuazione delle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ha previsto, all'articolo 4, un primo trasferimento alle regioni, delle riserve naturali statali, ivi indicate all'allegato D.
Con legge 6 febbraio 2004, n. 36 avente ad oggetto: «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato» all'articolo 4 «Rapporti con le regioni e con gli enti locali», comma 3, si è previsto che: «...con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un piano di trasferimento predisposto dai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio che accerti la perdita delle qualità, interesse e importanza nazionale della flora, fauna, ecosistemi, diversità biologiche presenti nelle riserve naturali indicate all'articolo 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali, nonché tutti gli altri beni che non risultino indispensabili


Pag. 159

ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato».
Al fine della predisposizione del piano di trasferimento, l'Ufficio per la biodiversità del Corpo forestale dello Stato, ha compiuto una accurata ricognizione sulle aree protette gestite al fine di verificare il possesso dei requisiti indicati dalla legge ed ha interessato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la costituzione di un apposito tavolo tecnico per gli adempimenti connessi all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 della legge n. 36 del 2004.
Nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico si procederà alla possibilità, di trasferimento al Parco Regionale Ligure dell'Aveto della Riserva naturale Orientata Agoraie di Sopra e Moggetto secondo le indicazioni dell'onorevole interrogante.