VI Commissione - Mercoledì 25 luglio 2007


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ALLEGATO 1

5-01333 Gianfranco Conte: Cancellazione di ipoteca per crediti tributari sui quali sussista garanzia fidejussoria

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame l'Onorevole interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intendano adottare al fine di impartire indicazioni nei confronti di Equitalia Spa e dell'Agenzia delle entrate per escludere che, in presenza di idonea garanzia fidejussoria per crediti tributari, sia possibile accendere o mantenere ipoteche o fermi amministrativi sui beni del debitore, a garanzia del medesimo credito.
Al riguardo, si fa presente che la richiesta formulata corrisponde a quanto già disposto dall'Agenzia delle entrate con la circolare del 1o ottobre 2003, n. 52, con la quale sono state impartite indicazioni sulle modalità di concessione della rateazione delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o di fermo amministrativo, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
In particolare, con detta circolare è stato precisato che, se la rateazione viene chiesta per un carico superiore ad euro 25.822,84 per il quale il Concessionario ha iscritto ipoteca o fermo amministrativo, lo stesso Concessionario, su segnalazione dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione, dovrà cancellare l'ipoteca o il fermo previa acquisizione di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria, prevista dal citato articolo 19.
Qualora la rateazione venga chiesta per un importo inferiore ad euro 25.822,84, per il quale non è previsto il rilascio della garanzia fidejussoria, l'ipoteca dovrà essere mantenuta in funzione di garanzia della rateazione richiesta; tuttavia il contribuente potrà chiederne la cancellazione previa produzione di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria per l'importo di cui viene chiesta la rateazione.
Se la rateazione viene chiesta per un carico inferiore a euro 25.882.84, per il quale il Concessionario ha iscritto solo il fermo amministrativo, se il valore del mezzo è superiore all'importo del carico il fermo potrà essere cancellato previa acquisizione di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria per l'importo di cui viene chiesta la rateazione; se il valore del mezzo è, invece, inferiore all'importo del carico, il fermo potrà essere cancellato previa acquisizione di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria di importo equivalente al valore attuale del mezzo stesso.
L'Agenzia delle entrate ha, infine, precisato che in tutti i casi rappresentati restano a carico del contribuente le spese sostenute dall'agente della riscossione per le attività svolte. Analogamente sono a carico del contribuente le spese relative alla cancellazione dell'ipoteca e del fermo.


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ALLEGATO 2

5-01334 Fluvi e Vichi: Iscrizione alla gestione creditizia e sociale dell'INPDAP

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Fluvi ed altri pongono quesiti in ordine all'iscrizione alla gestione creditizia e sociale dell'Inpdap.
Al riguardo, sentito il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, occorre premettere che le prestazioni creditizie a favore dei dipendenti dello Stato sono state istituite con decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950.
Tali norme, recepite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 (Testo Unico del pubblico impiego), sono state, poi, estese a tatti i dipendenti pubblici con l'articolo 1, commi 242 e seguenti della legge n. 662 del 1996, con il quale è stata istituita presso l'Inpdap la Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, disciplinata dal relativo regolamento di esecuzione (decreto ministeriale n. 463 del 1998).
Tale Gestione ricomprende sia i dipendenti statali che i dipendenti pubblici iscritti a fini pensionistici presso una delle Casse Pensioni amministrate dall'Inpdap.
Dall'imposizione contributiva sono esclusi i pensionati che percepiscono una pensione lorda inferiore a 600 euro.
Per quanto concerne la portata delle norme e l'ambito di applicazione delle stesse, l'Inpdap, dopo aver avviato una serie di incontri presso i Ministeri vigilanti con i Rappresentanti Sindacali dei pensionati e dei lavoratori, ha predisposto un'adeguata informativa che nel corrente mese di luglio verrà trasmessa a tutti i pensionati dell'Istituto ed alle Amministrazioni degli Enti pubblici non Economici ed agli altri Enti Previdenziali erogatori di trattamenti pensionistici, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Tale pubblicazione, nell'illustrare le prestazioni erogate dalla Gestione, indicherà le modalità da seguire per non aderire alla stessa per coloro, sia dipendenti o pensionati, che intendessero recedere.


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ALLEGATO 3

5-01335 Reina ed altri: Regime IVA applicabile ai servizi di espletamento pratiche per rimborsi IVA effettuati in favore di soggetti non residenti

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti circa il regime applicabile, ai fini Iva, alle prestazioni rese da soggetti residenti a favore di non residenti, consistenti nell'espletamento delle pratiche relative alle richieste di rimborsi IVA a norma dell'articolo 38 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Le suddette prestazioni, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento n. 1777/2005, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), terzo trattino, della VI Direttiva IVA (ora articolo 56, paragrafo 1, lettera e), della Direttiva 2006/112/CE). La norma comunitaria da ultimo citata, infatti, stabilisce che le prestazioni della stessa contemplate sono territorialmente rilevanti nel paese del committente, soggetto passivo d'imposta.
Ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che ha recepito la normativa comunitaria, le prestazioni in discorso, qualificabili quali servizi di consulenza e assistenza tecnica e legale, sono fuori campo di applicazione del tributo in Italia, se rese da soggetto nazionale ad operatore non residente.
Il problema sollevato dagli Onorevoli interroganti riguarda l'efficacia temporale dell'articolo 8 del Regolamento n. 1777/2005 che, sotto il profilo giuridico, costituisce una disposizione di attuazione della VI Direttiva IVA.
In proposito l'Agenzia delle entrate ha osservato che il Regolamento in questione è entrato in vigore il 1o luglio 2006 allo scopo di garantire un'applicazione uniforme del diritto comunitario. Pertanto, ha reso obbligatorio per gli Stati membri conformarsi alle interpretazioni contenute nello stesso a partire da tale data.
Per quanto riguarda il periodo anteriore, il primo considerando del citato Regolamento contiene una sorta di clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni regolamentari «non compromettono la validità della legislazione e dell'interpretazione precedentemente adottate dagli Stati membri».
Tuttavia, ciò non esclude che gli Stati membri possano avere adottato, anche prima dell'entrata in vigore del Regolamento medesimo, un'interpretazione conforme alle norme nello stesso contenute.
Le disposizioni del Regolamento n. 1777/2005 sono scaturite da interpretazioni di norme della VI Direttiva adottate all'unanimità dal Comitato IVA ed, in particolare, la questione in esame ha ottenuto l'assenso di tutti gli Stati all'epoca membri della Comunità, tra cui l'Italia, nel corso della 12a riunione del Comitato IVA (30 giugno - 1o luglio 1981).
Deve, pertanto, ritenersi che l'Italia abbia aderito a tale interpretazione anche prima dell'entrata in vigore del Regolamento in questione.


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ALLEGATO 4

5-01336 Fugatti: Chiusura della Manifattura tabacchi di Rovereto

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Fugatti ed altri chiedono quali risultati abbia ottenuto l'attività di moral suasion svolta dal Governo al fine di indurre BAT alla ricerca di una soluzione positiva per i lavoratori, considerando anche quanto influirà la chiusura di BAT sull'attività di ATIPACKAGING.
Al riguardo, occorre premettere che il comma 563 della legge finanziaria 2007 prevede che il personale già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, precedentemente distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali, venga ricollocato presso uffici delle Pubbliche Amministrazioni.
In attuazione della citata normativa, in data 3 aprile 2007, è stato emanato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali - con il quale si stabilisce la riammissione nella Pubblica Amministrazione del personale in questione.
Per quanto concerne la chiusura dello stabilimento BAT di Rovereto prevista per la fine del mese di marzo 2008, la Provincia Autonoma di Trento - Assessorato all'industria, tramite il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha comunicato quanto segue.
L'azienda si è dichiarata disponibile, nei confronti delle forze sociali e delle autorità locali, a concordare le modalità socialmente più opportune per ridurre l'impatto della chiusura sui lavoratori. Per circa metà, dei 140 lavoratori è prevista la garanzia di ricollocazione nell'ambito della Pubblica Amministrazione; l'azienda, inoltre, è disponibile a chiedere la cassa integrazione straordinaria ed assumere i relativi impegni, anche con il coinvolgimento di risorse specializzate, nella ricerca di attività sostitutive, come da accordo sindacale sottoscritto dalle parti.
La Provincia autonoma di Trento, d'intesa con il Comune di Rovereto, con il primario obiettivo della reindustrializzazione del sito, ha offerto il supporto degli incentivi previsti dalle leggi provinciali in materia di aiuti alle imprese per favorire l'insediamento di attività sostitutive.
La provincia, tenuto conto delle possibili difficoltà che potranno insorgere per ATIPCKAGING a seguito della chiusura della BAT, si è subito attivata incontrando le parti coinvolte, al fine di trovare delle soluzioni che permettano ad ATI una produzione nel lungo periodo.
Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra l'Azienda BAT e le Organizzazioni Sindacali alla presenza delle Istituzioni Locali per fare il punto della situazione e valutare le possibili azioni e prospettive.