VI Commissione - Resoconto di mercoledì 25 luglio 2007



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AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 luglio 2007.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI), sulle problematiche concernenti il recepimento della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.20 alle 10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 luglio 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 14.

Paolo DEL MESE, presidente, ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01333 Gianfranco Conte: Cancellazione di ipoteca per crediti tributari sui quali sussista garanzia fidejussoria.

Gianfranco CONTE (FI) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI risponde all'interrogazione in oggetto, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Gianfranco CONTE (FI) ringrazia il sottosegretario per la risposta, la quale si limita tuttavia a fornire elementi di informazione già noti, senza risolvere la problematica evidenziata nell'interrogazione. Sottolinea infatti come, in molti casi, gli agenti della riscossione non si attengano alle indicazioni della circolare n. 52 del 2003, citata dal sottosegretario, mantenendo le ipoteche ed i fermi amministrativi anche in presenza di garanzie fidejussorie sui crediti tributari vantati nei confronti dei contribuenti.
Invita pertanto il Governo ad assicurare il pieno rispetto della medesima circolare, evitando abusi, che risultano particolarmente pesanti per i contribuenti interessati, e velocizzando le procedure per la cancellazione delle ipoteche.

5-01334 Fluvi e Vichi: Iscrizione alla gestione creditizia e sociale dell'INPDAP.

Alberto FLUVI (Ulivo) rinuncia ad illustra la propria interrogazione.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI risponde all'interrogazione in oggetto, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Alberto FLUVI (Ulivo) ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita, auspicando che il Governo si attivi quanto prima per informare tutti i soggetti interessati circa le modalità relative all'iscrizione alla gestione creditizia e sociale dell'INPDAP.

5-01335 Reina ed altri: Regime IVA applicabile ai servizi di espletamento pratiche per rimborsi IVA effettuati in favore di soggetti non residenti.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI risponde all'interrogazione in oggetto, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling) si dichiara soddisfatto della risposta fornita.


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5-01336 Fugatti: Chiusura della Manifattura tabacchi di Rovereto.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra la propria interrogazione.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI risponde all'interrogazione in oggetto, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Maurizio FUGATTI (LNP) ringrazia il Sottosegretario, riservandosi di presentare un ulteriore atto di sindacato ispettivo in materia, all'esito dell'incontro tra la BAT e le organizzazioni sindacali, che avrà luogo venerdì prossimo.

Paolo DEL MESE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 luglio 2007.

Audizione dei rappresentanti dell'Assogestioni, sulle problematiche relative all'attuazione della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.15.

AUDIZIONI

Mercoledì 25 luglio 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Tononi.

La seduta comincia alle 15.30.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Tononi sull'attuazione della direttiva 2004/25/CE.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Paolo DEL MESE, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Massimo TONONI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Antonio BORGHESI (IdV) ed Alberto FLUVI (Ulivo), ai quali risponde il sottosegretario Massimo TONONI.

Intervengono quindi i deputati Gianfranco CONTE (FI) ed Ivano STRIZZOLO (Ulivo), ponendo quesiti ai quali replica rispettivamente il sottosegretario Massimo TONONI.

Interviene altresì il presidente Paolo DEL MESE, al quale risponde il sottosegretario Massimo TONONI.

Paolo DEL MESE, presidente, ringrazia il sottosegretario e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 luglio 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE.

La seduta comincia alle 16.15.

Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti ed i provvedimenti in favore dei comuni, delle province, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
C. 2748 Crisci.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.


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Laura FINCATO (Ulivo), relatore, rileva come la proposta di legge in esame concerna la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972. La proposta introduce una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1 del predetto decreto, tesa a chiarire l'ambito di applicazione del tributo relativamente ai Comuni, alle Province, alle Regioni ed agli altri Enti pubblici.
In particolare, l'obiettivo dell'intervento legislativo è quello di chiarire che i provvedimenti amministrativi, nonché gli altri atti, richiamati dal menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 641, emessi in favore dei Comuni, delle Province, delle Regioni e, in generale, di tutti gli Enti pubblici territoriali, quali consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori del demanio collettivo, nonché Comunità montane, non rientrano - in quanto esclusi - nel campo di applicazione delle tasse sulle concessioni governative.
La finalità principale della proposta di legge è quella di equiparare tali Enti - ovviamente ai soli fini dello specifico tributo concernente le concessioni governative - allo Stato. Quest'ultimo, infatti, non è soggetto alle tasse sulle concessioni governative, in quanto, alla luce del principio di ordine generale per il quale - in campo amministrativo - è titolare di ogni diritto e potestà, non ha bisogno di ulteriori atti amministrativi per esercitare tale potere.
Sul punto è necessario puntualizzare che - sulla scorta di considerazioni similari - anche ai fini delle imposte sui redditi, a partire dal 10 gennaio 1991, Comuni, Province, Regioni e Comunità Montane non rientrano più tra i soggetti passivi dell'imposta, per effetto dell'introduzione nell'ordinamento dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 - attualmente contenuto nell'ambito dell'articolo 74 del Testo Unico delle imposte sui redditi. La medesima esclusione ha trovato applicazione anche nei confronti dei consorzi tra Enti locali, per effetto dell'articolo 22 della legge n. 449 del 1997.
Da tali precedenti normativi deriva, in particolare, la premessa logica alla base dell'estensione - anche in un ambito di applicazione diverso qual è quello della tassa di concessione governativa - dell'esclusione della soggettività tributaria oggetto della proposta in esame.
Tra le diverse motivazioni che hanno indotto alla formulazione dell'intervento legislativo, riveste sicuramente particolare rilievo la considerazione, già accennata, in base alla quale gli atti ed i provvedimenti amministrativi soggetti alla tassa di concessione governativa richiesti dagli Enti pubblici territoriali vengono utilizzati dai menzionati Enti nell'ambito dell'esercizio dei propri compiti istituzionali e per il perseguimento di finalità esclusivamente pubbliche e generali, motivo per cui questi ultimi possono agevolmente - e devono opportunamente - essere assimilati allo Stato con riguardo alla specifica fattispecie.
Ciò che preme in questa sede evidenziare, infatti, è che la finalità perseguita dalla proposta di legge è quella di superare una situazione di incertezza normativa che negli ultimi tempi ha riguardato diversi Enti locali - territoriali e non - e che desta particolari preoccupazioni, e non quella di introdurre una detassazione generalizzata.
In questo senso vanno segnalati orientamenti interpretativi divergenti sull'applicazione della tassa di concessione governativa sulle licenze e sul documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni. Orientamenti che suscitano preoccupazioni sugli effetti finanziari prodotti sui bilanci delle amministrazioni locali.
Sul punto occorre evidenziare come la proposta - recentemente preceduta anche da altri provvedimenti normativi aventi funzione analoga, quali, a titolo di esempio, quello contenuto nella legge finanziaria per il 2007, che ha interessato le Agenzie fiscali - riconoscendo esplicitamente l'equiparazione degli Enti pubblici territoriali allo Stato, ai fini dell'esclusione dall'applicazione delle tasse sulle concessioni


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governative, graverebbe prevalentemente sulle tasse dovute con riguardo ai documenti sostitutivi rilasciati per l'accesso al servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.
Alla luce delle argomentazioni che precedono evidenzia come l'articolo 1 della proposta di legge - in coerenza con quanto già richiesto con apposito ordine del giorno presentato dal primo firmatario della proposta (9/2201/3) ed accolto dal Governo nella seduta del 22 marzo 2007 - precisi, attraverso una norma di interpretazione autentica, che non rientrano nell'ambito di applicazione dalla tassa di concessione governativa, in quanto da essa esclusi, i provvedimenti amministrativi e gli altri atti adottati in favore di Comuni, Province, Regioni, consorzi tra Enti locali, Associazioni ed Enti gestori di demanio collettivo nonché comunità montane. Tale esclusione, oltre a fondarsi su un'interpretazione più armonica dell'ordinamento tributario applicabile agli Enti pubblici, si basa sul fatto che i suddetti atti e provvedimenti vengono richiesti da questo ultimi nell'esercizio della propria funzione istituzionale, nonché per il perseguimento di finalità esclusivamente pubbliche e di interesse generale, per cui essi possono agevolmente essere equiparati allo Stato.
Il successivo articolo 2 provvede invece alla copertura dei conseguenti oneri finanziari, verosimilmente stimati in misura pari a circa 30 milioni di euro per il 2007 ed 5 milioni di euro annui a partire dal 2008, mediante apposita riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio revisionale 2007-2009.
Sottolinea quindi la notevole importanza del provvedimento, che risolve un problema particolarmente sentito dagli Enti locali, auspicando a tale proposito che, con il concorso di tutte le forze politiche, sia possibile realizzare il trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa, al fine di velocizzare al massimo l'approvazione della proposta di legge.

Paolo DEL MESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 16.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 luglio 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Tononi.

La seduta comincia alle 16.25.

Schema di decreto legislativo recante istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato nonché in materia di sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori.
Atto n. 117.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto FLUVI (Ulivo), relatore, rileva come lo schema di decreto legislativo all'esame dia attuazione alla delega conferita dall'articolo 27, commi 1 e 2, della legge n. 262 del 2005, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.
Come è noto, l'articolo 27 della legge n. 262 del 2005 prevede, al comma 1, l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, «in materia di servizi d'investimento».
Nel dettaglio, si prevede che le procedure di conciliazione e di arbitrato debbano svolgersi in contraddittorio, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinnanzi alla Consob.
Oggetto delle procedure sono le controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi


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d'informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela.
Si prevede poi la corresponsione di un indennizzo a favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le suddette procedure, la Consob abbia accertato l'inadempimento degli obblighi sopra indicati. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi.
Viene in ogni caso salvaguardato l'esercizio del diritto d'azione dinnanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all'indennizzo che viene riconosciuto. Viene altresì prevista, in particolare, la salvaguardia in ogni caso del diritto ad agire avanti agli organi della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all'articolo 3 della legge n. 281 del 1998.
Il contenuto del richiamato articolo 3 della legge n. 281 del 1998, dopo l'abrogazione disposta dal decreto legislativo n. 206 del 2005, recante il Codice del consumo, è ora compreso negli articoli 139 e 140 dello stesso decreto legislativo, i quali prevedono che le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 137 dello stesso decreto, sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, nelle materie contemplate dal codice medesimo.
Gli stessi soggetti, prima del ricorso al giudice, possono promuovere la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio competente per territorio a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge n. 580 del 1993, nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo, previsti dal codice.
La lettera e) del comma 1 demanda infine alla Consob, sentita la Banca d'Italia, la potestà di emanare disposizioni regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma.
Il comma 2 del medesimo articolo 27 della legge n. 262 del 2005, delega il Governo ad adottare - senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica - uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori, secondo una serie di princìpi e criteri direttivi.
In particolare, il fondo dovrà essere destinato all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo stesso, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, recante Testo unico delle norme in materia di intermediazione finanziaria - TUF, relative agli obblighi nei confronti della clientela, detratti l'ammontare dell'indennizzo eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso già avuti a titolo di risarcimento.
Nei limiti dell'ammontare dell'indennizzo erogato, per il fondo dovrà prevedersi: a) la surrogazione nei diritti dell'indennizzato; b) la facoltà di rivalsa nei riguardi della banca o dell'intermediario finanziario responsabile.
Si prevede poi che il fondo venga finanziato esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), relative agli obblighi nei confronti della clientela.
Alla CONSOB, infine, l'articolo 27 attribuisce: a) la gestione del fondo; b) la potestà di emanare disposizioni di attuazione; c) la legittimazione ad agire in giudizio in rappresentanza del fondo, con facoltà di farsi rappresentare in giudizio dall'Avvocatura dello Stato o anche da propri funzionari.


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L'articolo 1 contiene la definizione di investitori e intermediari, ai fini dell'applicazione delle successive disposizioni del Capo I, relativo alle procedure di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB e al sistema di indennizzo, in attuazione del comma 1 dell'articolo 27 della legge n. 262 del 2005.
Gli investitori sono gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF).
Al riguardo osserva come nell'ordinamento italiano, e in particolare nel TUF, non sia presente una definizione generale di investitore.
La disposizione in esame, inoltre, esclude espressamente dall'applicazione delle norme del Capo I i clienti professionali di cui articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF. Tali commi non sono presenti nella vigente versione del citato articolo 6. La relazione illustrativa allo schema in esame afferma che il testo della norma tiene conto delle modifiche che saranno apportate al TUF in ragione della prossima attuazione della delega per il recepimento della Direttiva 2004/39/CE (cosiddetta direttiva MIFID).
Gli intermediari, infine, sono i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e attività di investimento, individuati dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del TUF.
L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo prevede l'istituzione, presso la Consob, di una apposita Camera di conciliazione, volta ad amministrare le procedure di conciliazione e arbitrato relative alle eventuali controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari ed aventi per oggetto la violazione da parte degli stessi intermediari degli obblighi di correttezza e trasparenza espressamente richiamati nei rapporti contrattuali conclusi con gli investitori.
Nello specifico si attribuisce alla Consob il compito di individuare le strutture e le risorse a disposizione della Camera di conciliazione e si prevede l'istituzione, da parte della citata struttura deputata alla conciliazione, di un apposito elenco di conciliatori e arbitri da scegliere tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità.
Il comma 4 del provvedimento in esame prevede, comunque, la possibilità da parte della istituenda Camera di conciliazione di avvalersi di altri organismi di conciliazione iscritti al registro previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 5 del 2003.
In particolare, il comma 1 dell'articolo 38 prevede che gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle specifiche materie indicate dall'articolo 1 del medesimo decreto. Tali organismi devono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
Da ultimo, il comma 5 dell'articolo 2 definisce l'ambito della potestà regolamentare della Consob, la quale, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera e), detta disposizioni di attuazione della disciplina. A tal fine è previsto, come richiesto dalla legge delega, l'acquisizione del parere della Banca d'Italia.
Al riguardo, osserva come il contenuto del citato regolamento risulti essere, rispetto alle previsioni della legge delega, particolarmente ampio in quanto spetta alla Consob il compito di definire, tra l'altro, l'organizzazione della Camera di conciliazione e arbitrato, le modalità di nomina dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri e il relativo aggiornamento periodico, i requisiti degli arbitri e dei conciliatori, nonché forme di consultazione delle categorie interessate e delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005, ovvero le sole associazioni dei consumatori ed utenti iscritte nell'elenco presso il ministero dello Sviluppo economico.
Il medesimo comma 5 attribuisce, altresì, al citato regolamento della Consob il compito di definire le disposizioni riguardanti i procedimenti di conciliazione ed arbitrato.


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L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni in materia di Indennizzo.
In particolare, il comma 1 di tale articolo stabilisce il principio generale in base al quale, ove, al termine della procedura di conciliazione o di arbitrato prevista dal precedente articolo 2 risulti un effettivo inadempimento da parte dell'intermediario degli obblighi di correttezza e trasparenza, espressamente richiamati nei rapporti contrattuali conclusi con gli investitori, l'arbitro o il collegio arbitrale possono riconoscere un indennizzo a favore dell'investitore per il ristoro delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal predetto inadempimento.
Al riguardo, il comma 2 assegna alla Consob il compito di determinare i criteri in base ai quali stabilire il citato indennizzo, mentre il comma 3 specifica, che il conciliatore dovrà tenerne conto in sede di definizione del relativo importo.
Resta, comunque, ferma la possibilità dell'investitore di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, anche per il riconoscimento del risarcimento del maggior danno subito in conseguenza dell'inadempimento, oltre all'indennizzo già stabilito.
Inoltre, il comma 5 specifica che requisito di efficacia del lodo arbitrale che definisce l'indennizzo da assegnare a favore dell'investitore è il visto di regolarità formale della Consob, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 825 del codice di procedura civile.
L'articolo 825 del codice di procedura civile stabilisce il principio in base al quale la parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.
L'articolo 4 reca disposizioni riguardanti il procedimento di Conciliazione stragiudiziale.
Al riguardo, il comma 1 precisa, in primo luogo, che la procedura di conciliazione prende avvio con la presentazione di apposita istanza alla Camera di conciliazione e arbitrato.
Tale istanza non può essere presentata qualora la controversia sia stata già portata all'esame di altro organismo di conciliazione, su istanza dell'investitore o dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito.
L'istanza di conciliazione non potrà essere, altresì, presentata nel caso in cui non sia stato presentato reclamo all'intermediario, ovvero non siano decorsi più di novanta giorni dalla sua presentazione senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni.
In relazione alla formulazione della norma in esame andrebbe valutata l'opportunità di specificare i requisiti dell'istanza di ammissione.
Per quanto riguarda, poi, il procedimento di conciliazione l'articolo 4 richiama espressamente le disposizioni sulla conciliazione stragiudiziale nelle controversie societarie previste dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 5 del 2003.
Il medesimo articolo 4 prevede altresì che:
a) il procedimento di conciliazione si concluda entro sessanta giorni. In relazione alla formulazione di questa disposizione, al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi, sarebbe opportuno precisare da quale momento inizia a decorrere il citato termine;
b) le dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento di conciliazione non possono essere utilizzate nel procedimento sanzionatorio avviato nei confronti dell'intermediario avanti all'Autorità di vigilanza competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste per le medesime violazioni.

Il comma 7 assegna altresì al medesimo regolamento della Consob indicato dal


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comma 5 dell'articolo 2, il compito di determinare: a) le modalità di nomina del conciliatore per la singola controversia; b) il compenso spettante al conciliatore; c) i criteri in base ai quali la Camera di conciliazione e arbitrato può designare un diverso organismo di conciliazione; d) l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di conciliazione stragiudiziale nel rispetto dei limiti indicati nel regolamento di cui all'articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 5 del 2003.
L'articolo 5 reca disposizioni concernenti la procedura di arbitrato amministrato dalla Consob.
L'arbitrato è uno strumento privato di soluzione delle liti, alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria. La disciplina dell'istituto è stata notevolmente riformata dal decreto legislativo n. 40 del 2006, che ha inteso razionalizzare la disciplina dell'arbitrato contenuta nel codice processuale civile (articoli da 806 a 838), nella prospettiva di un rafforzamento dell'autonomia negoziale e di una rilevante estensione dei poteri dispositivi delle parti in causa.
Al riguardo, il comma 1 dell'articolo in esame affida al citato regolamento della Consob, indicato al precedente articolo 2, comma 5, il compito di definire la procedura di arbitrato, tenendo conto degli articoli 34, 35 e 36 del decreto legislativo n. 5 del 2003.
Tale richiamo comporta, quindi, l'osservanza delle disposizioni sull'arbitrato nelle controversie societarie, comunque sostanzialmente conformi alle norme sull'arbitrato ordinario di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile (e del quale, pure, è richiamata l'osservanza).
Ai sensi del medesimo articolo 5, il citato regolamento della Consob dovrà, altresì, stabilire una procedura semplificata per il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'articolo 3, comma 1, anche con lodo non definitivo, per il ristoro delle conseguenze derivanti dall'inadempimento dell'intermediario, fermo restando il diritto dell'investitore di adire il giudice ordinario per il riconoscimento del maggior danno.
Lo stesso regolamento della Consob definisce poi le modalità di nomina dell'arbitro unico o del collegio arbitrale, nonché le disposizioni ad essi inerenti (onorari, ricusazione, sostituzione, responsabilità). A tutela dell'investitore, infine, è precisato che l'arbitrato amministrato presso la Consob ha sempre natura rituale e che è ammessa l'impugnazione del lodo (presso la Corte d'Appello) per violazione delle regole di diritto; in tale ultimo caso, la Corte d'Appello, se annulla il lodo, decide nel merito la controversia, salvo che le parti non abbiano deciso diversamente nella convenzione di arbitrato o in accordo successivo.
L'articolo 6, sempre a tutela dell'investitore, stabilisce che la clausola compromissoria inserita nei contratti con l'intermediario (con cui si stabilisce il ricorso all'arbitrato in caso di controversie) è vincolante solo nei confronti di quest'ultimo; tale vincolo non sussiste se l'intermediario provi che la clausola sia «frutto di una trattativa diretta». L'investitore può, quindi, scegliere se ricorrere all'arbitrato o adire invece il giudice ordinario.
In relazione alla clausola compromissoria segnala come l'articolo 808 del codice di procedura civile preveda che le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato.
L'articolo 7, in attuazione dell'articolo 27, comma 1, lettera d) della citata legge n. 262 del 2005, prevede la salvaguardia del diritto delle associazioni dei consumatori e degli utenti, inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005, recante il Codice del consumo, ad agire in giudizio a tutela degli interessi collettivi richiedendo al tribunale (articolo 140): a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare


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gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
L'articolo 8 disciplina il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori.
Il comma 1 istituisce il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, specificando che lo stesso è destinato all'indennizzo dei danni patrimoniali causata dalla violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II del TUF.
La Parte II del TUF, che comprende gli articoli da 5 a 60-bis compresi, contiene la disciplina degli intermediari, con specifico riferimento ai seguenti aspetti: a) vigilanza; b) esponenti aziendali e partecipanti al capitale; c) autorizzazione e svolgimento dei servizi di investimento; d) operatività transfrontaliera; e) offerta fuori sede; f) gestione collettiva del risparmio; g) provvedimenti ingiuntivi e crisi.
Per ottenere l'indennizzo è necessario che la sopra indicata violazione sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o con lodo arbitrale non più impugnabile. Inoltre, secondo quanto previsto dal comma 6, lettera c), dovranno essere state inutilmente esperite le procedure esecutive nei confronti della banca o dell'intermediario responsabile.
Al riguardo segnala come la normativa di delega preveda la destinazione del Fondo all'indennizzo di danno accertato da sentenza passata in giudicato. Non vi è invece alcun riferimento né a lodi arbitrali non impugnabili, i quali potrebbero peraltro essere equiparati alle sentenza definitive, né al previo esperimento delle procedure esecutive.
La gestione del Fondo di garanzia è attribuita alla Consob.
Il Fondo di garanzia è surrogato nei diritti del soggetto danneggiato e, nei limiti dell'importo che ha erogato a titolo di indennizzo, può rivalersi nei confronti della banca o dell'intermediario responsabile.
Il comma 4 stabilisce che la Consob è legittimata ad agire in giudizio, in rappresentanza del Fondo di garanzia, per l'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al comma 3 e per la tutela dei diritti del Fondo stesso. Per la rappresentanza in giudizio, la Consob può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, decimo comma, del decreto - legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, o di propri funzionari.
Il Fondo di garanzia è finanziato esclusivamente con il versamento di metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione delle disposizioni che disciplinano le attività di cui alla Parte II del TUF (comma 5).
Il comma 6 demanda alla Consob l'emanazione di un apposito regolamento con il quale:
a) sono individuati i soggetti che possono fruire dell'indennizzo da parte del Fondo, fermo restando che dovranno essere esclusi da tale àmbito i clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF;
b) sono definiti i criteri di determinazione dell'indennizzo da parte del Fondo ed è fissata la misura massima dell'indennizzo. Nello specifico si evidenzia che la norma di delega non prevede la definizione di criteri di determinazione dell'indennizzo, né la fissazione di una misura massima dello stesso. Precisa invece che l'indennizzo è concesso nei limiti delle disponibilità del Fondo.

La lettera b) precisa comunque che dall'importo determinato in base ai criteri definiti dal regolamento della Consob dovranno essere detratte le somme percepite dal soggetto danneggiato a titolo di risarcimento del danno e quelle ottenute come indennizzo dall'intermediario, ai sensi del precedente articolo 3.
Sono disciplinate le modalità di richiesta dell'indennizzo di cui al presente articolo 8, prevedendo comunque che tale richiesta è ammessa solo successivamente all'inutile esperimento delle procedure esecutive nei confronti della banca o dell'intermediario


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responsabile. Come già indicato a proposito del comma 1 dell'articolo in esame, la necessità dell'infruttuoso esperimento della procedura esecutiva non è prevista dalla norma di delega.
Si prevede quindi l'emanazione di ulteriori disposizioni per l'attuazione dell'articolo 9.
La relazione illustrativa chiarisce che il Fondo di garanzia di cui all'articolo 8 non interferisce con quanto previsto dall'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), né con il sistema di indennizzo a tutela degli investitori di cui all'articolo 59 del TUF.
Il comma 1 dell'articolo 9 dispone che i regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5 (camera di conciliazione e arbitrato), 3, comma 2 (indennizzo), e 8, comma 6 (Fondo di garanzia), dovranno essere emanati dalla Consob entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Il comma 2, conformemente a quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, alinea, e comma 2, alinea, della legge n. 262 del 2005, stabilisce che dall'attuazione del decreto legislativo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In particolare si prevede che le spese di amministrazione delle procedure di conciliazione e arbitrato, disciplinate dal Capo I del decreto legislativo, saranno coperte dalla Consob con proprie risorse e con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure, i quali saranno determinati dal regolamento della Consob, in conformità alle indicazioni dell'articolo 4, comma 7.
Ribadendo quindi le considerazioni già espresse con riferimento allo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Atto n. 119), rileva come il termine, fissato al 20 agosto prossimo, entro il quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul provvedimento, risulti estremamente breve, anche tenendo conto del fatto che il termine per l'esercizio della delega risulta ormai prorogato al 10 ottobre.
Invita pertanto il Governo ad esprimere la sua disponibilità ad attendere il parere della Commissione anche oltre il termine formale, entro il mese di settembre.

Il sottosegretario Massimo TONONI, in riferimento alla sollecitazione del deputato Fluvi, assume l'impegno del Governo ad attendere il parere della Commissione oltre il termine del 20 agosto prossimo, sia pure non oltre il mese di settembre.

Paolo DEL MESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 16.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 luglio 2007.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.35 alle 16.40.