III Commissione - Resoconto di marted́ 11 settembre 2007


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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 settembre 2007. - Presidenza del vicepresidente Tana DE ZULUETA.

La seduta comincia alle 14.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Tana DE ZULUETA, presidente, comunica che il deputato Giorgio Carta, già componente del gruppo dell'Ulivo, è entrato a far parte del gruppo Misto. Comunica altresì che il deputato Giuseppe Angeli, appartenente al gruppo di Alleanza Nazionale cessa di far parte della Commissione.

La Commissione prende atto.

Indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Unione europea.
(Deliberazione di una proroga del termine).

Tana DE ZULUETA, presidente, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di prorogare il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Unione europea. Essendo stata acquisita la previa


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intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone quindi di deliberare la proroga al 31 ottobre 2007 del termine di conclusione dell'indagine.

La Commissione delibera di prorogare al 31 ottobre 2007 il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle 14.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 settembre 2007. - Presidenza del vicepresidente Tana DE ZULUETA.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sulle istituzioni ed i processi di governo della globalizzazione.
(Deliberazione di una proroga del termine).

Tana DE ZULUETA, presidente, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, ha convenuto sull'opportunità di prorogare il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle istituzioni ed i processi di governo della globalizzazione. Essendo stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone quindi di deliberare la proroga al 31 ottobre 2007 del termine di conclusione dell'indagine.

La Commissione delibera di prorogare al 31 ottobre 2007 il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 settembre 2007. - Presidenza del vicepresidente Tana DE ZULUETA. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vittorio Craxi.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica Accordo Italia-Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la repressione delle infrazioni doganali.
C. 2927 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco ZACCHERA (AN), relatore, segnala che l'Italia ha siglato ad oggi ventun accordi del tipo oggetto dell'Accordo in titolo e che, pertanto, la particolarità del provvedimento in esame riguarda proprio il Paese interessato, vale a dire l'Etiopia, che è Paese relativamente stabile, situato in un'area geopolitica ad alto rischio e nel quale è importante promuovere gli investimenti italiani e l'azione svolta dalle organizzazioni non governative, anche in considerazione della complessità del sistema giuridico e amministrativo locale.
Passando ai contenuti del provvedimento, segnala che l'Accordo, già approvato dal Senato, si compone di un Preambolo, di 22 articoli e di un Allegato concernente i principi fondamentali in materia di protezione di dati personali. Nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, anche con un esplicito richiamo alla Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988. Per quanto concerne l'articolato, dopo le disposizioni recanti le specifiche definizioni (articolo 1), viene individuato il campo di applicazione dell'Accordo (articolo 2) che attiene alla reciproca assistenza nel settore doganale assicurata per il tramite delle rispettive amministrazioni doganali, che agiscono nei limiti dei rispettivi ordinamenti giuridici e delle proprie possibilità. Inoltre, si esplicita che l'Accordo riguarda la sola reciproca assistenza amministrativa tra le


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Parti, senza dar luogo a diritti in capo a soggetti privati. In particolare, poi, il comma 3 dell'articolo 2 salvaguarda gli obblighi dell'Italia verso l'Unione europea. Ai sensi degli articoli 3 e 4, le amministrazioni doganali si scambiano, su richiesta, tutte le notizie o informazioni utili per la corretta applicazione della legislazione doganale e il perseguimento delle relative infrazioni, sulla regolarità e legittimità delle operazioni di import ed export tra i due Paesi, nonché informazioni utili all'esatta determinazione di dazi e diritti doganali, quali la classificazione tariffaria o l'origine delle merci, ed eventuali divieti, restrizioni o controlli. Le Amministrazioni doganali si informano vicendevolmente in merito ad eventuali attività che costituiscano infrazione alle rispettive legislazioni doganali, e in casi gravi di pericolo per la sicurezza, la salute pubblica o altri interessi vitali di una delle Parti, anche con iniziative unilaterali di informazione (articolo 5). Sempre su richiesta, l'amministrazione adìta ha l'obbligo di fornire le informazioni sulle norme doganali e le procedure applicabili sul proprio territorio, relative ad indagini aventi ad oggetto infrazioni doganali (articolo 6). In base all'articolo 8, le amministrazioni si forniscono informazioni ed esercitano eventualmente una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto o locali in qualche modo connessi a infrazioni doganali vere o presunte.
Osserva poi che, in caso di violazioni delle leggi doganali riguardanti sostanze stupefacenti o frequentemente utilizzate nella fabbricazione di stupefacenti, le amministrazioni decidono, caso per caso, il ricorso alla consegna controllata di tali merci, per poter risalire ai responsabili della violazione (articolo 9). L'articolo 10, relativo alla comunicazione e all'esecuzione delle richieste di assistenza, precisa che esse debbono essere presentate per iscritto e corredate da ogni documento ritenuto utile. L'articolo 11 disciplina il caso in cui è possibile richiedere i documenti, in copie autenticate o in originale, considerando, altresì, la possibilità che i documenti previsti nell'Accordo possano essere sostituiti da informazioni informatizzate. Ai sensi dell'articolo 12, le informazioni ottenute grazie all'applicazione dell'accordo godranno della copertura del segreto d'ufficio, nonché della protezione accordata ad informazioni di analoga natura dalla legislazione dello Stato ricevente. Le informazioni in questione potranno essere comunicate ad organi diversi da quelli contemplati solo con il consenso della Parte che le ha trasmesse. Il comma 3 fa eccezione a tali restrizioni per quanto concerne le informazioni e i documenti su infrazioni doganali connesse con traffici di stupefacenti e sostanze psicotrope. Vengono poi espressamente salvaguardati gli scambi di informazioni tra l'Italia e l'Unione europea.
Rileva che le indagini sulle violazioni doganali sono condotte dall'Amministrazione adita in base alle leggi vigenti nel proprio territorio (articolo 13). Funzionari dell'amministrazione richiedente possono essere presenti alle indagini se queste vertono su infrazioni alle norme dell'amministrazione richiedente e se l'amministrazione adìta vi consente (articolo 14). È previsto (articolo 15) che gli agenti doganali di una Parte contraente possano, a richiesta dell'altra Parte, comparire come esperti o testimoni nel corso di procedimenti giudiziari intentati nel territorio della Parte richiedente per infrazioni doganali, producendo anche, se autorizzati, oggetti o documenti. La richiesta dovrà precisare il procedimento e la qualità in cui l'agente dovrà parteciparvi e la Parte richiesta potrà accompagnare l'autorizzazione con la precisazione dei limiti entro i quali i propri agenti dovranno contenersi nelle loro deposizioni. L'articolo 16 prevede che ai dati personali comunicati nel quadro della collaborazione prevista deve essere assicurata dalle Parti una protezione almeno pari a quella prevista dall'Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo stesso. L'articolo 17 contempla casi di mancata concessione dell'assistenza amministrativa, possibile quando da essa potrebbe derivare pregiudizio per interessi vitali della Parte adita, o anche contrasto con norme di legge nazionali. Il


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diniego dell'assistenza deve essere comunque motivato, così come un eventuale differimento di essa in ragione della possibile interferenza con indagini o procedimenti giudiziari o amministrativi in corso nel territorio della Parte adita. I costi derivanti dall'attuazione dell'Accordo, in base all'articolo 18, vengono sostenuti in proprio dalle due Amministrazioni doganali, salvo quelli per indennità da versare a esperti o testimoni, o a interpreti e traduttori, che ricadono sulla Parte richiedente. L'articolo 19 istituisce una Commissione mista italo-etiopica a livello di vertici delle rispettive Amministrazioni doganali (o eventualmente di loro rappresentanti), la quale si riunirà a richiesta di una delle due Parti, allo scopo di seguire l'attuazione dell'Accordo e comporre eventuali controversie in merito ad esso. L'articolo 20 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo, mentre l'articolo 21 ne disciplina l'entrata in vigore. La durata dell'Accordo è illimitata come previsto dall'articolo 22, salvo denuncia di una delle Parti inoltrata per via diplomatica, che avrà effetto tre mesi dopo la notifica.
Alla luce di quanto finora illustrato, auspica una valutazione favorevole da parte della Commissione sul provvedimento in esame ed un sollecito iter di esame.

Tana DE ZULUETA, presidente, ritiene opportuno che il rappresentante del Governo fornisca elementi utili a inquadrare il provvedimento in esame nel contesto geopolitico del Corno d'Africa, considerato che l'Etiopia è un Paese esposto a forti tensioni esercitate a livello di area che in taluni casi hanno comportato pressioni nei riguardi dei mezzi di informazione.

Il sottosegretario Vittorio CRAXI sottolinea che la situazione in cui versa l'area del Corno d'Africa è stata oggetto di recente analisi in sede parlamentare, alla quale rinvia, da parte del viceministro degli affari esteri, Patrizia Sentinelli. La situazione in Etiopia è stabile ed è da sottolineare il sensibile miglioramento nei rapporti bilaterali, non solo a livello economico, seguito alla restituzione da parte dell'Italia dell'obelisco di Axum. Per tali ragioni auspica un sollecito iter di esame del disegno di legge di ratifica.

Tana DE ZULUETA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si conclude così l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto dell'EUROFOR, con allegata Dichiarazione.
C. 2928 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio CARTA (Misto), relatore, illustra il provvedimento in titolo rilevando che il Protocollo Addizionale al Trattato sullo Statuto di EUROFOR, siglato a Lisbona il 12 luglio 2005 e già approvato dal Senato, ha lo scopo di definire il regime giuridico del personale assegnato alla Cellula permanente della Forza Marittima europea (EUROMARFOR - EMF), al fine di estendere ad essa la disciplina prevista per il personale di EUROFOR dal Trattato sottoscritto a Roma il 5 luglio 2000. Ricorda che il Trattato sullo Statuto di EUROFOR, ratificato dall'Italia con la legge 19 agosto 2003, n. 251, disciplina i principi fondamentali relativi allo statuto, allo stazionamento, alle modalità organizzative e al funzionamento della forza multinazionale europea EUROFOR, la forza terrestre multinazionale di pronto intervento costituita da Italia, Francia, Spagna e Portogallo. EUROMARFOR è, invece, una forza marittima costituita dai medesimi Paesi il 15 maggio 1995 (il Portogallo ha però aderito solo nel maggio dell'anno successivo). Entrambe le Forze sono state create con il compito di svolgere le cosiddette «missioni di Petersberg», vale a dire


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le missioni umanitarie o di evacuazione e di mantenimento della pace definite in occasione della riunione del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea occidentale (UEO), tenutasi a Petersberg nel giugno 1992. Il progetto di EUROMARFOR (EMF), così come quello di EUROFOR, era stato inizialmente concepito nell'ambito dell'UEO. A seguito del depotenziamento realizzato nel 2000, la EMF è impiegata dal novembre di quell'anno, oltre che per la tutela degli interessi degli Stati membri, anche nel quadro delle iniziative dell'Unione europea e in supporto ad operazioni condotte sotto l'egida dell'ONU e della NATO. Come riportato nel Rapporto 2005 della Marina Militare Italiana, EUROMARFOR «è attivata su base di opportunità, con decisione comune, per lo svolgimento di operazioni reali che consentono di intervenire con breve preavviso a difesa degli interessi e degli spazi marittimi delle nazioni partecipanti, per l'esecuzione di missioni di supporto umanitario «NEO» (Non Combatant Evacuation Operations) e per operazioni di peace keeping e peace enforcing».
Ricorda che, dal momento della sua creazione, EUROMARFOR ha preso parte a numerose attività per il contrasto del terrorismo internazionale, sia nel bacino del Mediterraneo, sia al di fuori di esso, operando anche nelle acque antistanti il Corno d'Africa e nel Mare Arabico. La Cellula permanente di EUROMARFOR (EMF PC), cui il Protocollo addizionale in esame si riferisce, ha il compito di assistere il comando della forza, che è attribuito a rotazione, per un periodo di due anni, alle autorità navali di ciascuno dei quattro Paesi. A loro volta le autorità navali, per tale incarico, dipendono direttamente dal Comitato interministeriale di alto livello (CIMIN). Il comando della forza è attualmente in capo alla Spagna, ma nel settembre del 2007 sarà nuovamente assunto dall'Italia.
La Cellula permanente è formata da quattro ufficiali, uno per nazione, diretti da un direttore appartenente allo stesso Paese che detiene il comando di EUROMARFOR. Come viene specificato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di ratifica, fanno parte della EMF PC anche un rappresentante di ciascun Paese osservatore, che al momento sono la Grecia e la Turchia, oltre ad eventuale personale messo a disposizione dalle Parti, da altri Stati che compongono la Forza o anche da Stati candidati. I rappresentanti nazionali nella EMF PC possono essere designati ad agire in qualità di ufficiali di collegamento presso altri comandanti o anche svolgere attività di pianificazione e collegamento presso altri comandi. Detti ufficiali possono essere impiegati in attività di addestramento o di pianificazione operativa ed entrare temporaneamente a far parte del personale imbarcato.
Illustrando quindi il Protocollo addizionale al Trattato sullo Statuto di EUROFOR, rileva che si compone di sei articoli e di una Dichiarazione allegata. L'articolo 1 specifica l'oggetto del Protocollo, costituito dalla definizione dello statuto del personale assegnato alla cellula permanente dell'EMF PC, precisando che tale cellula è alle dipendenze del Comandante di turno di EUROMARFOR (COMEUROMARFOR) ed ha il compito di garantire il collegamento con le autorità navali delle Parti. L'articolo 2 elenca le disposizioni dello Statuto di EUROFOR che si applicano al personale della cellula EMF PC, facendo segnatamente rinvio ai commi da 3 a 6 dell'articolo 3 dello Statuto, che recano le definizioni di «componente civile», «persone a carico», «Stato di origine» e «Stato di accoglienza»; agli articoli 12, 13, 14 e all'articolo 16, che contengono norme relative al rispetto del diritto vigente nello Stato di accoglienza per il personale militare e civile di EUROFOR e le relative persone a carico, alla facoltà di portare armi, alla validità delle patenti di guida, al decesso di un membro della Forza; agli articoli da 17 a 19, che recano disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare. Si rinvia anche all'articolo 17, che prevede che le autorità dello Stato di accoglienza abbiano il diritto di esercitare la loro giurisdizione sui membri della Forza relativamente ai reati commessi


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nel territorio di detto Stato; tuttavia le autorità dello Stato d'origine hanno diritto di esercitare in via prioritaria la loro giurisdizione sui membri della Forza aventi la nazionalità di detto Stato relativamente a reati che attentano alla sicurezza o ai beni di detto Stato, nonché a reati derivanti da azioni o omissioni commesse intenzionaImente o per negligenza in servizio ovvero in relazione ad esso. Si richiamano, inoltre, i seguenti articoli dello Statuto: l'articolo 18, che stabilisce le modalità di mutua assistenza tra le Parti per quanto concerne le inchieste ed i provvedimenti relativi alla restrizione della libertà personale, l'articolo 19, che tratta dell'accoglimento delle richieste dello Stato d'origine relative all'esecuzione di pene detentive; gli articoli 20 e 21 (comma 1), che disciplinano i casi in cui danni vengano causati alle persone o ai beni di una delle Parti, o a terzi o ai loro beni, da un membro di EUROFOR o da una delle Parti sia che si trovino nell'esercizio delle proprie funzioni, sia nel caso in cui si trovino fuori servizio; l'articolo 25, che prevede che l'assistenza sanitaria ai membri della Forza sia garantita presso le strutture civili e militari secondo le stesse modalità di quelle concesse ai cittadini dello Stato di accoglienza di grado o categoria equivalente; l'articolo 33, che reca disposizioni relative all'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio dei membri dalla Forza.
Sulla base di quanto affermato nella relazione che accompagna il disegno di legge, segnala che l'Italia depositerà una dichiarazione interpretativa riguardante l'applicazione dell'articolo 12 del Trattato EUROFOR che, al comma 2, esenta i membri della Forza, la componente civile e i familiari a carico, dalla normativa sugli stranieri in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno. La dichiarazione italiana è volta a consentire tali esenzioni ai familiari extracomunitari del proprio personale dipendente, ai quali dovrà essere fornito un documento che certifichi lo status particolare di familiare a carico di personale in forza ad EUROFOR.
L'articolo 3 del Protocollo affida alla negoziazione la composizione delle eventuali controversie tra le Parti sull'interpretazione o applicazione del Protocollo. L'articolo 4 prevede la possibilità di sottoporre il Protocollo a revisione in qualsiasi momento di tutte le Parti. È attribuita alle Parti la facoltà di denunciare il Protocollo in qualsiasi momento, con effetto sei mesi dopo la ricezione dell'ultima notifica (articolo 5). Il Protocollo entra in vigore (al pari delle eventuali modifiche) il primo giorno del secondo mese a far data dall'ultima notifica contenente l'espletamento degli adempimenti per l'approvazione previsti dal diritto interno delle singole Parti (articolo 6). Al Protocollo è annessa una Dichiarazione della Spagna e del Portogallo volta a prevedere la facoltà per i due Stati di applicare le previsioni dell'articolo 2 anche agli osservatori distaccati presso la Cellula Permanente, quando quest'ultima è ubicata sui rispettivi territori.
Alla luce di quanto finora illustrato, auspica una valutazione favorevole sul provvedimento in titolo da parte della Commissione ed un sollecito iter di esame.

Marco ZACCHERA (AN) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in merito al possibile coinvolgimento delle forze impiegate nel quadro di EUROMARFOR nelle operazioni per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, le cosiddette operazioni FRONTEX, con particolare riferimento alla repressione del fenomeno dell'immigrazione clandestina nel bacino del Mediterraneo.

Il sottosegretario Vittorio CRAXI osserva che non sussiste una connessione evidente tra le forze EUROMARFOR e quelle impiegate nel quadro del mandato dell'Agenzia per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea. A suo avviso, la questione potrebbe comunque essere approfondita con il Ministro della difesa.


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Tana DE ZULUETA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si conclude così l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica Accordo Italia-Grecia sullo sviluppo dell'interconnessione Italia-Grecia-Progetto IGI.
C. 2930 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Leoluca ORLANDO (IdV), relatore, illustra il provvedimento in titolo rilevando che il Progetto IGI (Interconnector Grecia-Italia) prevede la costruzione di un gasdotto che percorrerà il territorio greco per 590 chilometri e il tratto marino tra la costa greca e quella pugliese per altri 210 chilometri. Il decreto del Ministero delle attività produttive del 13 marzo 2006, che integra l'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti e descrive alcune caratteristiche tecniche del gasdotto Interconnector IGI, precisa che il punto di approdo alla costa italiana sarà in prossimità del porto di Otranto. La realizzazione del Progetto è affidata ad una joint venture tra la società italiana EDISON e la greca DEPA per la costruzione del tratto offshore e alla società greca DESFA per la parte su terraferma in territorio greco. L'IGI consentirà all'Italia di importare annualmente circa 8 miliardi di metri cubi di gas naturale proveniente dall'area del Mar Caspio e del Medio Oriente.
Osserva che, precedentemente all'Accordo in esame, siglato a Lecce il 4 novembre 2005, il Ministro delle attività produttive italiano, ora dello sviluppo economico, e il Ministro dello sviluppo greco avevano firmato un analogo accordo ad Atene il 24 giugno 2005. Trattandosi di un Accordo tra singoli ministeri, tuttavia, esso non aveva la forza di imporre il coinvolgimento delle altre Amministrazioni che invece sono chiamate in causa, mediante l'attribuzione di competenze varie, dall'Accordo governativo subito dopo stipulato, ora all'esame della Commissione. Come afferma la relazione introduttiva, il Progetto IGI fa parte di un progetto più vasto che prevede l'interconnessione della rete greca dei gasdotti con quella turca (Progetto ITG), nonché il potenziamento della rete turca. Quest'ultima è in corso di realizzazione da parte della società turca BOTAS che collabora inoltre con la DEPA nel progetto ITG.
Ricorda che il Ministero dello Sviluppo economico ha reso noto di avere firmato a Roma, il 26 luglio 2006, un accordo intergovernativo per lo sviluppo di transito per il gas naturale tra Italia, Grecia e Turchia (Progetto ITGI), che quindi ricomprende i Progetti IGI, ITG e il potenziamento della rete turca. Il Ministero ha altresì comunicato che le Società DEPA ed EDISON importeranno il gas in Italia a seguito dell'esenzione dall'accesso di terzi concessa per il gasdotto Poseidon con decreto del Ministro dello sviluppo economico il 21 giugno 2007. Ricorda, inoltre, che la decisione 1229/2003/CE, richiamata nel Preambolo dell'Accordo, ha inserito le nuove reti di gasdotti che colleghino l'Unione europea a nuove fonti, (compresi i gasdotti Turchia-Grecia, Grecia-Italia e Turchia-Austria - Punto G3 dell'Allegato I) tra i progetti definiti prioritari dell'Unione europea ai fini dell'ottenimento di un contributo comunitario.
Passando all'analisi dei contenuti del provvedimento, segnala che l'Accordo si compone di un Preambolo e di sette articoli. Il Preambolo ricorda che l'Unione europea ha definito il progetto IGI «prioritario», consentendo l'applicazione al Progetto IGI dei benefici previsti dal Regolamento (CE) 2236/95, il cosiddetto «Regolamento TEN-E», che stabilisce i principi generali per la concessione di contributi finanziari della Comunità nel settore delle reti transeuropee (sotto forma di cofinanziamenti e sovvenzioni). Il Preambolo richiama, inoltre, la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003, relativa a


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norme comuni per il mercato interno del gas naturale, la quale, all'articolo 22, prevede, per importanti strutture nel sistema del trasporto e della distribuzione del gas, fra cui gli interconnectors, una deroga ad alcune disposizioni della stessa direttiva, tra le quali quella riguardante l'accesso dei terzi. La direttiva 2003/55/CE è stata recepita nel nostro ordinamento dai commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, riguardante il riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. Il Preambolo dell'Accordo richiama infine le norme di carattere internazionale sulla materia, cui sia l'Italia che la Grecia sono vincolate.
Rileva quindi che l'articolo 1 delinea l'oggetto dell'Accordo, costituito dalla realizzazione comune del Progetto IGI, così come più sopra descritto. Il comma 2 precisa che la giurisdizione sulla piattaforma continentale spetta ai rispettivi paesi di appartenenza. Il comma 3 stabilisce che la SPV, ovvero la società di scopo costituita tra Edison e DEPA, agirà soltanto come società di trasporto attraverso la sezione offshore, separatamente dalle società importatrici di gas che utilizzeranno il gasdotto. L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, che, poiché le Parti riconoscono l'estrema importanza del Progetto, esse ne sosterranno la fattibilità anche attraverso l'esenzione dall'obbligo di accesso ai terzi, se richiesta dai promotori o dalla società SVP, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 22 della direttiva 2003/55. Ai sensi del comma 2, le Parti si impegnano, inoltre, a sostenere la richiesta di finanziamenti comunitari per la realizzazione del gasdotto, nel quadro del citato Regolamento TEN - E.
In base al comma 3, la Grecia, quale Paese di transito, si impegna a gestire il gasdotto, sia in situazioni di normale esercizio che di emergenza, in modo da non danneggiare gli interessi italiani relativi alla sicurezza e alla continuità della fornitura. Viene anche stabilito il principio dell'adozione di misure compensative nel caso di attivazione di misure di emergenza sul tratto di gasdotto in Grecia che provochino riflessi negativi sul sistema italiano del gas naturale. Il comma 4 impegna l'Italia ad inserire il Progetto tra le infrastrutture energetiche di interesse strategico, di cui alla cosiddetta «Legge obiettivo», al fine di semplificarne la realizzazione. L'articolo 3 attribuisce al Comitato di coordinamento, istituito con l'Accordo del 2005, il controllo del coordinamento delle attività di cui sono responsabili le due singole Parti. L'Accordo, secondo l'articolo 4, sarà emendabile solo attraverso successivi protocolli bilaterali. Eventuali controversie sull'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo saranno risolte in via amichevole. Ove questo non fosse possibile, l'articolo 5 concede alla Parti la facoltà di sottoporre la questione ad un tribunale arbitrale, secondo quanto disposto dall'articolo 27 della Carta Europea dell'Energia. La durata dell'Accordo è prevista in sei anni, salvo il completamento dei progetti in corso e salvo la denuncia dello stesso da parte di uno dei due Paesi contraenti (articolo 6).
In considerazione della speciale rilevanza del provvedimento in esame, auspica un sollecito iter di esame del disegno di legge in esame.

Margherita BONIVER (FI) chiede chiarimenti in merito al nesso tra il Progetto IGI, oggetto del provvedimento in esame, e le grandi opere di interconnessione per il trasporto del gas naturale dall'area sudcaucasica verso l'Unione europea, inaugurate nel 2004.

Leoluca ORLANDO (IdV), relatore, nel rispondere in modo affermativo al quesito posto dalla collega Boniver, sottolinea che il progetto IGI può definirsi autenticamente «euromediterraneo».

Il sottosegretario Vittorio CRAXI sottolinea l'urgenza che il Parlamento provveda alla ratifica dell'Accordo in titolo, che è da considerare prodromico ad un accordo trilaterale che potrà coinvolgere anche la Turchia, Paese nei cui confronti il nostro Paese non può trovare adeguata


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tutela ai fini della realizzazione del progetto di interconnessione. Si tratta pertanto di un provvedimento di notevole importanza per gli interessi dell'Italia sia ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento energetico che per equilibri di natura geopolitica.

Tana DE ZULUETA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si conclude così l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica Convenzione Italia-Armenia sulle doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.
C. 2932 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Leoluca ORLANDO (IdV), relatore, nell'illustrare il provvedimento, sottolinea che esso integra i requisiti previsti dalla Convenzione-tipo redatta dall'OCSE per la stesura di accordi in materia di doppia imposizione; essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio. La materia oggetto del provvedimento trova, peraltro, ampia disciplina nella normativa italiana e in numerosi accordi internazionali siglati dal nostro Paese. Rileva che la Convenzione tra l'Italia e l'Armenia e l'annesso Protocollo, firmati a Roma il 14 giugno 2002, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra i due Paesi, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. Agli articoli 1 e 2 della Convenzione viene delimitato il campo: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per l'Armenia sono l'imposta sugli utili, l'imposta sul reddito, l'imposta patrimoniale e quella sui terreni. Per l'Italia, le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attività produttive. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite successivamente alla firma del presente Accordo. Agli articoli da 3 a 5 si procede alle definizioni: in particolare, è «residente di uno Stato contraente» colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, che fornisce servizi o relative attrezzature da utilizzare stabilmente nello Stato contraente. Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ricava da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione. A norma dell'articolo 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa. I dividendi societari (articolo 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (articolo 11) e le royalties (articolo 12): lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta, rispettivamente non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo per partecipazioni societarie non inferiori al 10 per cento, e non superiore al 10 per cento nelle altre fattispecie (salvo il caso delle royalties, per le quali vige il limite massimo del 7 per cento). Tali soglie si applicano


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però solo se chi percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario. Inoltre, in tutti e tre i casi, se il beneficiario dei cespiti li ha ottenuti esercitando le proprie attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato, essi ricadranno nella normale tassabilità da parte di detto Stato in accordo alla propria legislazione fiscale. Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (articolo 14) o da lavoro subordinato (articolo 15), il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato: i redditi di cui all'articolo 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una «base fissa», e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili. I redditi di cui all'articolo 15, invece, saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l'altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo non eccedente 183 giorni in un anno. A norma dell'articolo 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività. Le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (articolo 18). Le remunerazioni e le pensioni corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato e ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza (articolo 19). L'articolo 22 riguarda l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza: tuttavia fanno eccezione i redditi provenienti da fonti varie situate nell'altro Stato contraente. L'articolo 23 concerne la tassazione del patrimonio, la quale, per quanto riguarda i beni immobiliari, avviene nello Stato in cui essi sono localizzati; lo stesso dicasi per i beni mobili facenti parte della stabile organizzazione di un'impresa o della base fissa di un residente di uno Stato contraente, anch'essi imponibili nello Stato ove sono situati. L'opposto si verifica per i beni immobiliari o mobiliari connessi all'esercizio del traffico internazionale aereo o marittimo, sui quali la tassazione patrimoniale può avvenire sono nello Stato ove risiede l'effettiva direzione d'impresa. All'articolo 24 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia. Agli articoli da 25 a 29 viene anzitutto stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Vengono poi fatti salvi i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in base alle regole generali del diritto internazionale e viene prevista la soluzione per via amichevole delle future controversie in merito alla corretta applicazione della Convenzione. Si prevede, infine, lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'Accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due paesi. Gli articoli 30 e 31 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'Accordo da parte di uno Stato contraente non prima di cinque anni dall'entrata in vigore, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.

Il sottosegretario Vittorio CRAXI, che concorda con le valutazioni espresse dal


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relatore, auspica un sollecito iter di esame.

Tana DE ZULUETA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si conclude così l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.