Commissioni Riunite II e X - Resoconto di giovedì 27 settembre 2007


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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 27 settembre 2007. - Presidenza del presidente della II Commissione Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Atto n. 134.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 settembre 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che il Capo di gabinetto del Ministro per le politiche europee, con lettera in data odierna indirizzata ai Presidenti delle Commissioni Giustizia e Attività produttive, ha evidenziato che dalla lettura del resoconto della seduta del 25 settembre scorso delle Commissioni riunite II e X sembrerebbe risultare che il ministro abbia preannunciato la sua intenzione di essere presente alla successiva seduta delle Commissioni riunite. Nella lettera si sottolinea che, in realtà, il ministro Bonino non aveva mai previsto di intervenire. Nella lettera, inoltre, è sottolineato che, poiché normalmente non è il ministro a presenziare alle riunioni delle Commissioni per l'esame di schemi di decreto legislativo, il prosieguo del dibattito sarà, come di consueto, garantita da un sottosegretario.
Dopo aver rilevato che la previsione dell'intervento del ministro della seduta odierna è stato, probabilmente, frutto di un fraintendimento, ricorda come, naturalmente, la partecipazione di un ministro ai lavori di Commissione non rappresenti un'eccezione, soprattutto nei casi in cui il provvedimento rivesta una particolare importanza, come nel caso in esame.

Maria Grazia SILIQUINI (AN), osserva che, la direttiva 2005/36/CE costituisce un momento fondamentale per le professioni europee: essa infatti ha il merito di aver riformato ed ammodernato tutta la materia professionale, raggruppando in un unico testo tutte le direttive europee in materia (oltre 15 in 40 anni), costituendo


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un quadro giuridico di riferimento unitario e armonico, pur mantenendo - per quanto possibile - le specificità e le garanzie di ogni singolo stato membro.
La direttiva ha raggiunto l'obiettivo di riformare il riconoscimento delle qualifiche professionali, in modo da far si che coloro i quali hanno una qualifica professionale in uno degli stati membri, possa accedere alla stessa professione per esercitarla in un altro stato membro, con gli stessi diritti per il professionista e le stesse garanzie per gli utenti.
Questo risultato di «uniformazione» delle qualifiche professionali a livello europeo, per permettere la «reciprocità» tra professionisti di diversi stati, lo si raggiunge attraverso la predisposizione di piattaforme comuni, che verranno definite dopo l'avvenuto recepimento da parte dei singoli stati.
Pertanto l'Italia, nel recepire tale direttiva, dovrà porre particolare attenzione sulla disciplina delle modalità di elaborazione delle piattaforme comuni da parte delle nostre istituzioni, e sulla individuazione dei soggetti che dovranno concorrere alla individuazione di esse.
Come noto, il nostro ordinamento deve, pena l'apertura di un procedimento di infrazione da parte della UE nei confronti dell'Italia, provvedere al recepimento della cosiddetta direttiva Zappalà (36/2005/CE) sul riconoscimento delle qualifiche professionali entro e non oltre il 20 ottobre 2007.
Lo schema del decreto legislativo di attuazione della direttiva in questione, a suo avviso, pone diversi ordini di problemi, data la sua complessità e la massima attenzione con la quale è necessario procedere, facendo sorgere sicuramente la necessità di correggere gli errori, le imprecisioni e i punti ove si realizza un eccesso di delega.
Ricorda che questo Parlamento ha da poco iniziato l'iter nelle Commissioni Giustizia ed Attività Produttive per l'elaborazione di un testo di riforma delle professioni. Sottolinea, quindi, che in quella sede occorre ancora procedere alla individuazione dei criteri generali vincolanti del provvedimento, e pertanto molti dei punti che il recepimento della direttiva tocca e ci impone, in realtà, investono processi decisionali attualmente in corso. Per questi motivi è necessario procedere con la massima attenzione ed estrema cautela.
Ciò per scongiurare, ad esempio, una ingiusta equiparazione tra professionisti di Stati membri diversi, con titoli professionali in realtà di diverso livello formativo.
Affrontando quindi nel dettaglio l'aspetto centrale dell'individuazione delle piattaforme formative comuni, previsto dall'articolo 15 della direttiva, che prevede l'individuazione di piattaforme tra organismi di rappresentanza delle professioni europee, intende evidenziare che i soggetti convocati in apposite conferenze di servizi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di elaborare le piattaforme da presentare poi ai tavoli europei, dovranno necessariamente essere solo i rappresentanti degli ordini e collegi e non anche genericamente - come si legge nell'articolo 25 - le «associazioni di categoria rappresentative sul territorio nazionale», in quanto attualmente in Parlamento stiamo ancora procedendo all'individuazione dei criteri per il loro futuro riconoscimento.
Pertanto ritiene grave che, nello schema approvato dal Consiglio dei Ministri, all'articolo 25, si preveda che all'individuazione delle piattaforme comuni (per individuare i percorsi per uniformare i curricula formativi) partecipino in caso di professione già regolamentata gli ordini e i collegi e le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale; in caso di professioni non ancora regolamentate in Italia, partecipino esclusivamente le associazioni rappresentative a livello nazionale.
Ciò comporterebbe, se venisse mantenuta questa impostazione, che le associazioni non riconosciute avrebbero titolo per esprimersi non solo sulle professioni ordinistiche, ma anche in merito a tutte le figure che nel nostro ordinamento non sono rappresentate da collegi ed ordini, e l'Italia dovrebbe tener conto del parere espresso dai rappresentanti da associazioni


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non riconosciute, portandolo in Europa ai tavoli della definizione delle piattaforme!
Questa scelta non può essere giustificata, come sembra fare il Governo, sostenendo che non si può rischiare di non avere una decisione italiana in merito, ai tavoli europei per le professioni da noi non riconosciute.
Se questo meccanismo dovesse restare inalterato, di fatto si assisterebbe al riconoscimento delle associazioni, che avverrebbe surrettiziamente rispetto al percorso della riforma delle professioni, che ancora ricordo è in fieri, legittimando di fatto la loro presenza alle conferenze di servizi convocate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Continuando nell'analisi dell'articolo 25, evidenzia che nel testo vengono individuati i requisiti necessari ai fini della valutazione delle associazioni in ordine alla rappresentatività a livello nazionale, che sono: l'istituzione da almeno 4 anni della associazione, il riscontro di statuto e ordinamento democratici, e l'ampia diffusione sul territorio nazionale.
Questi criteri sono quanto mai vaghi, imprecisi e pericolosi, e ribadisco che dovranno essere discussi esclusivamente nelle sede propria, e cioè la riforma delle professioni che stiamo affrontando in Commissione, e non - come sembra voler fare il Governo - durante l'iter di recepimento di questa direttiva.
Non possiamo certo permettere il riconoscimento implicito e generalizzato delle associazioni, che sarebbero così innalzate al ruolo di interlocutori legittimati a livello europeo, senza essere ancora state riconosciute ed inquadrate in Italia.
Il mondo dei professionisti ha già dimostrato, tramite i propri rappresentanti, la netta contrarietà per un riconoscimento con queste modalità, che in tal modo diventa surrettizio rispetto al giusto iter che si deve prevedere con la riforma più ampia delle professioni, all'interno della quale da anni si lavora al riconoscimento delle associazioni, anche con dibattiti e confronti importanti.
Auspica, pertanto, la profonda revisione dell'articolo 25 del provvedimento, che sancisce di fatto il riconoscimento surrettizio delle associazioni, limitando la partecipazione ai tavoli delle conferenze di servizi per la definizione delle piattaforme comuni ai soli profili già regolamentati in Italia.
Viceversa si profilerebbe un vero e proprio eccesso di delega: l'ambito di applicazione della direttiva sulle qualifiche professionali è infatti limitato alle professioni regolamentate o a quelle il cui esercizio è subordinato ad atte stazioni di qualifica.
Ogni altra patente di riconoscimento delle professioni senza albo costituisce un eccesso di delega rispetto alla direttiva, e finisce per aggirare e sopravanzare ogni riforma nazionale delle professioni liberali.

Pierluigi MANTINI (Ulivo), relatore per la II Commissione, pur riconoscendo la legittimità della posizione espressa dall'onorevole Siliquini, ispirata ad una diversa visione anche politica delle problematiche connesse al mondo delle professioni, auspica tuttavia che si possa costruire un dialogo costruttivo.
Con riferimento all'articolo 25, comma 3, ritiene possibile inserire una precisazione che potrebbe risolvere la questione posta dall'onorevole Siliquini. In particolare, potrebbe essere specificato che i soggetti contemplati nel secondo periodo della predetta norma sono le «associazioni di professioni regolamentate».
Sottolinea quindi che tutti gli altri Paesi dell'Unione Europea hanno attribuito uno status giuridico alle cosiddette nuove professioni, mentre in Italia le stesse assumono rilevanza giuridica solo sotto il profilo civilistico. In mancanza di un riconoscimento di natura pubblicistica, le organizzazioni rappresentative delle nuove professioni non possono essere individuate se non sulla base di una rilevazione della realtà esistente.


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Giuseppe CHICCHI (Ulivo), relatore per la X Commissione, ritiene eccessive le preoccupazioni dell'onorevole Siliquini poiché, mentre il disegno di legge C. 2160 affronta la questione del riconoscimento delle nuove professioni, l'articolo 25 del provvedimento in esame riguarda semplicemente una procedura di consultazione, rispetto alla quale appare innegabile l'opportunità di ascoltare un mondo delle professioni più ampio.

Maria Grazia SILIQUINI (AN), replicando all'onorevole Chicchi, sottolinea come in realtà il disegno di legge C. 2160 ed il provvedimento in esame siano strettamente correlati. In linea generale, precisa di essere favorevole a dar voce alle nuove professioni, ma solo dopo il formale riconoscimento, che deve avvenire in base a regole precise e stabilite dal Parlamento. Quest'ultimo, segnatamente, deve stabilire quali sono le nuove professioni e stabilire i criteri per identificarne le associazioni rappresentative.

Pierluigi MANTINI (Ulivo), relatore per la II Commissione, ritiene che si potrebbe fare riferimento alle professioni censite dal CNEL e, comunque, a realtà associative consolidate che, pur essendo prive di un formale riconoscimento pubblicistico, siano innegabilmente rappresentative. Si domanda, altrimenti, come le nuove professioni potrebbero essere consultate ai sensi dell'articolo 25 del provvedimento in esame.

Maria Grazia SILIQUINI (AN) insiste nel ritenere corretto e legittimo che le cosiddette «nuove professioni» siano solo quelle che saranno riconosciute in base alla legge italiana. Legge, peraltro, attualmente all'esame delle le stesse Commissioni riunite II e X.

Manlio CONTENTO (AN) concorda con l'onorevole Siliquini e sottolinea l'esigenza di esplicitare criteri normativi chiari e puntuali per il riconoscimento delle professioni. I criteri esplicitati nel provvedimento in esame, peraltro, in attesa dell'approvazione della legge di riforma delle professioni, dovranno avere carattere transitorio e non potranno certamente essere quelli, generici ed inconsistenti, previsti dall'articolo 25, comma 3.

Gaetano PECORELLA (FI) sottolinea che le questioni evidenziate nel corso del dibattito sono di particolare rilevanza. Ritiene che non sia facile trovare, in tempi ristretti, una soluzione per poterle risolvere al meglio. Sottolinea, a tale proposito, che le numerose audizioni che si sono svolte in relazione all'esame dei progetti di legge in materia di riforma delle professioni non hanno in alcun modo toccato le particolari questioni sollevate dal provvedimento in esame. Tuttavia, ritiene che tra lo schema di decreto in esame ed i provvedimenti volti a riformare le professioni vi sia una stretta connessione, della quale le Commissioni non possono non tenere conto. Si sofferma, a titolo esemplificativo, sul terzo comma dell'articolo 25 dello schema di decreto, avente ad oggetto i requisiti relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle associazioni che devono essere sentite in relazione alla definizione della piattaforma comune. Osserva che si tratta di requisiti sicuramente troppo generici, in quanto possono essere rinvenuti potenzialmente in ogni associazione. Ciò significa che le Commissioni dovranno individuare nuovi criteri, in quanto non è ammissibile che il legislatore in un primo momento preveda requisiti di rappresentatività eccessivamente generici ed in un secondo momento li restringa, così escludendo soggetti che prima erano riconosciuti dalla legge stessa. Chiede, quindi, al Presidente di garantire tempo adeguato per esaminare in maniera approfondita il provvedimento.

Pino PISICCHIO, presidente, dichiara di condividere l'esigenza espressa dall'onorevole Pecorella circa la necessità di poter approfondire il provvedimento in esame. Osserva che, per quanto le Commissioni dovranno esprimere il parere entro il 1o ottobre 2007, la complessità del provvedimento è tale da ritenere che il parere non


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possa essere espresso entro tale termine. A tale proposito, ritiene opportuno ricordare che lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso dal Governo il 2 agosto 2007, per cui una gran parte del termine a disposizione delle Commissioni per esaminare il parere è decorso durante il periodo di sospensione dei lavori per la pausa estiva. Naturalmente le Commissioni dovranno esprimere il parere di competenza in tempo utile per evitare eventuali procedure comunitarie di infrazione.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.