VII Commissione - Giovedì 11 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

Schema di regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) (Atto n. 166).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)»;
premesso che:
a) con questo provvedimento si istituisce per la prima volta un sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca ispirata ai principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, a capo del quale è posta l'ANVUR che rappresenta l'Italia nel corrispondente sistema europeo;
b) va ribadita la terzietà dell'ANVUR in quanto soggetto indipendente rispetto sia al Ministero che all'università e agli enti di ricerca;
c) ogni processo di valutazione deve essere preceduto da una fase di auto-valutazione e seguito da una fase di valutazione esterna da parte di esperti, secondo il principio del «confronto tra pari»; inoltre le valutazioni devono essere condotte sulla base della condivisione dei parametri da parte delle rispettive comunità disciplinari e degli indicatori del contesto socio-economico-culturale;
d) la valutazione delle attività didattiche deve tenere conto anche del parere degli studenti;
e) l'ANVUR può partecipare alla valutazione ex-post della qualità del reclutamento di professori e ricercatori;
f) tra le funzioni dell'ANVUR vi sono la proposta al Ministro dei criteri per la ripartizione di quote premiali dei fondi statali annuali a università ed enti di ricerca e la segnalazione al Ministro per provvedimenti premiali o sanzionatori nei casi di università che hanno registrato rapidi miglioramenti o scostamenti negativi dagli standard prefissati;
g) è importante che l'ANVUR fornisca un rapporto sullo stato del sistema a cadenza biennale al Governo e al Parlamento;
h) la rappresentanza di genere è garantita nel Consiglio direttivo prevedendo la presenza di almeno due uomini e due donne;
i) è stabilito un regime transitorio tra l'ANVUR e i preesistenti comitati di valutazione, CNVSU e CIVR;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) appare opportuno specificare, nel comma 5 dell'articolo 4, il significato di «accreditamento periodico»;
2) sarebbe utile esplicitare, nel comma 7 dell'articolo 9, che i componenti del Consiglio direttivo possono svolgere attività di ricerca a titolo gratuito, anche


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se non possono essere titolari di finanziamenti pubblici di ricerca; resta inteso che gli eventuali risultati non possono essere oggetto della valutazione;
3) appare opportuno prevedere l'allineamento della durata del mandato dei Direttore con quella del Consiglio direttivo, chiarendo che la selezione del Direttore avviene a cura dell'interno Consiglio direttivo (articolo 10);
4) l'attenzione alla rappresentanza di genere potrebbe essere prevista anche nel Comitato consultivo (articolo 11);
5) si riveda la congruità della dotazione organica del Consiglio direttivo dell'ANVUR, che attualmente prevede sei dirigenti su venti dipendenti (Allegato A);
6) si valuti l'opportunità di normare in modo organico il rapporto tra le funzioni attribuite all'ANVUR e l'attività svolta dai Nuclei di Valutazione. In particolare si dovrebbe precisare il rapporto tra le modalità di valutazione interna e il sistema di valutazione esterna e la bidirezionalità di tale rapporto, garantendo comunque autonomia alle funzioni proprie dei Nuclei.


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ALLEGATO 2

Schema di regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) (Atto n. 166).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)»;
premesso che:
a) con il provvedimento si istituisce per la prima volta un sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca ispirata ai principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, a capo del quale è posta l'ANVUR che rappresenta l'Italia nel corrispondente sistema europeo;
b) va ribadita la terzietà dell'ANVUR in quanto soggetto indipendente rispetto sia al Ministero che all'università e agli enti di ricerca;
c) appare importante aver attribuito ad un comitato di selezione il compito di indicare al Ministro una rosa di nomi nell'ambito della quale individuare i componenti del Consiglio direttivo;
d) ogni processo di valutazione deve essere preceduto da una fase di auto-valutazione e seguito da una fase di valutazione esterna da parte di esperti, secondo il principio del «confronto tra pari»; inoltre le valutazioni devono essere condotte sulla base della condivisione dei parametri da parte delle rispettive comunità disciplinari e degli indicatori del contesto socio-economico-culturale;
e) la valutazione delle attività didattiche deve tenere conto anche del parere degli studenti;
f) l'ANVUR può partecipare alla valutazione ex-post della qualità del reclutamento di professori e ricercatori;
g) tra le funzioni dell'ANVUR vi sono la proposta al Ministro dei criteri per la ripartizione di quote premiali dei fondi statali annuali a università ed enti di ricerca e la segnalazione al Ministro per provvedimenti premiali o sanzionatori nei casi di università che hanno registrato rapidi miglioramenti o scostamenti negativi dagli standard prefissati;
h) appare importante che l'ANVUR fornisca un rapporto sullo stato del sistema a cadenza biennale al Governo e al Parlamento;
i) la rappresentanza di genere è garantita nel Consiglio direttivo prevedendo la presenza di almeno due uomini e due donne;
j) è stabilito un regime transitorio tra l'ANVUR e i preesistenti comitati di valutazione, CNVSU e CIVR;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) appare necessario specificare, nel comma 5 dell'articolo 4, il significato di «accreditamento periodico»;
2) risulta altresì necessario esplicitare, nel comma 7 dell'articolo 9, che i


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componenti del Consiglio direttivo possono svolgere attività di ricerca a titolo gratuito, anche se non possono essere titolari di finanziamenti pubblici di ricerca; resta inteso che gli eventuali risultati non possono essere oggetto della valutazione;
3) si preveda l'allineamento della durata del mandato del Direttore con quella del Consiglio direttivo, chiarendo che la selezione del Direttore avviene a cura del Consiglio direttivo (articolo 10);
4) si riveda la congruità della dotazione organica del Consiglio direttivo dell'ANVUR, che attualmente prevede sei dirigenti su venti dipendenti (Allegato A);
5) appare necessario inoltre normare in modo organico il rapporto tra le funzioni attribuite all'ANVUR e l'attività svolta dai Nuclei di Valutazione. In particolare si dovrebbe precisare il rapporto tra le modalità di valutazione interna e il sistema di valutazione esterna e la bidirezionalità di tale rapporto, garantendo comunque autonomia alle funzioni proprie dei Nuclei;
6) risulta infine altresì necessario che l'Agenzia sia sottoposta al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti, essendo i suoi oneri totalmente coperti a carico del bilancio dello Stato e non essendo disposta alcuna speciale disciplina o deroga al riguardo alla normativa primaria.
e con la seguente osservazione:
si ritiene inoltre che l'attenzione alla rappresentanza di genere potrebbe essere prevista anche nel Comitato consultivo (articolo 11).


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ALLEGATO 3

Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l'editoria libraria per l'anno 2007 (Atto n. 170).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione,
esaminata la relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l'editoria libraria per l'anno 2007,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) appare opportuno correggere l'ulteriore riduzione dei fondi destinati a materia tanto rilevante per la formazione e lo sviluppo culturale del Paese. A giudizio della Commissione tale inaccettabile riduzione va contrastata in tutti i modi e di certo con una rigorosa determinazione delle priorità, superando ogni criterio di distribuzione a pioggia, infatti, in alcuni settori pur assai importanti - quali, ad esempio, quelli dei Premi degli esportatori del libro italiano e dei Premi Nazionali per la traduzione - la riduzione dei fondi ha raggiunto misure gravi ed inquietanti;
2) appare, altresì più che opportuno, necessario, portare a conoscenza della Commissione la documentazione concernente l'assegnazione e l'utilizzazione dei fondi assegnati alle varie richieste non per intervenire nel merito, ma per poter fornire suggerimenti e criteri utili alla migliore utilizzazione del Fondo in questione.


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ALLEGATO 4

Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l'editoria libraria per l'anno 2007 (Atto n. 170).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione,
esaminata la relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l'editoria libraria per l'anno 2007,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) appare necessario correggere l'ulteriore riduzione dei fondi destinati a materia tanto rilevante per la formazione e lo sviluppo culturale del Paese. A giudizio della Commissione tale inaccettabile riduzione va contrastata in tutti i modi e di certo con una rigorosa determinazione delle priorità, superando ogni criterio di distribuzione a pioggia, infatti, in alcuni settori pur assai importanti - quali, ad esempio, quelli dei Premi degli esportatori del libro italiano e dei Premi Nazionali per la traduzione - la riduzione dei fondi ha raggiunto misure gravi ed inquietanti;
2) appare, altresì necessario, portare a conoscenza della Commissione la documentazione concernente l'assegnazione e l'utilizzazione dei fondi assegnati alle varie richieste non per intervenire nel merito, ma per poter fornire suggerimenti e criteri utili alla migliore utilizzazione del Fondo in questione.


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ALLEGATO 5

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca (Atto n. 158).

PROPOSTA DI RILIEVI

La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati,
esaminato, ai fini della trasmissione di rilievi alla I Commissione (Affari costituzionali);
valutato favorevolmente, nel complesso, lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca;

DELIBERA DI TRASMETTERE I SEGUENTI RILIEVI

a) appare opportuno richiamare l'attenzione del Governo sull'osservazione formulata dal Consiglio di Stato per quanto riguarda la riduzione dell'organico dirigenziale (articolo 1) in sede di copertura effettiva dell'organico, così da rispettare le disposizioni della legge 296/2006;
b) allo stesso modo appare opportuno specificare numericamente (comma 5, articolo 1) gli uffici di livello non dirigenziale in modo da equilibrare la necessaria precisa definizione della struttura del Ministero con l'opportuna flessibilità delle funzioni all'interno della definita struttura.


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ALLEGATO 6

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca (Atto n. 158).

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati,
esaminato, ai fini della trasmissione di rilievi alla I Commissione (Affari costituzionali);
valutato favorevolmente, nel complesso, lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca;

DELIBERA DI TRASMETTERE I SEGUENTI RILIEVI

a) appare opportuno richiamare l'attenzione del Governo sull'osservazione formulata dal Consiglio di Stato per quanto riguarda la riduzione dell'organico dirigenziale (articolo 1) in sede di copertura effettiva dell'organico, così da rispettare le disposizioni della legge 296/2006;
b) allo stesso modo appare opportuno specificare numericamente (comma 5, articolo 1) gli uffici di livello non dirigenziale in modo da equilibrare la necessaria precisa definizione della struttura del Ministero con l'opportuna flessibilità delle funzioni all'interno della definita struttura;
c) si ribadisce quanto si prevede all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sia in riferimento al potere di verifica delle proposte di statuto del Ministero che in ordine al potere di emanazione degli statuti da parte del Rettore;
d) si corregga l'articolo 1 nel senso di specificare che il centro di spesa si riferisce alla direzione generale e non al Segretario generale.