II Commissione - Resoconto di giovedì 8 novembre 2007


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SEDE REFERENTE

Giovedì 8 novembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 9.35.

Reati contro l'ambiente.
C. 2692 Governo, C. 25 Realacci, C. 49 Paolo Russo, C. 283 Pezzella, C. 1731 Balducci, C. 2461 Mazzoni e C. 2569 Franzoso.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che sono stati presentati ulteriori emendamenti al disegno di legge C. 2692, adottato come testo base (vedi allegato). Ricorda che nella seduta del 18 ottobre scorso la Commissione ha avviato l'esame degli emendamenti, per cui, per quanto riguarda le parti già esaminate dalla Commissione, oggi saranno posti in votazione unicamente quegli emendamenti sui quali vi è un accordo unanime da parte dei gruppi.

Paola BALDUCCI (Verdi), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, salvo che sugli emendamenti 1.215, 1.216, 1.220, 1.230 e 1.234 Contento. Raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI esprime parere conforme al relatore.

La Commissione con distinte votazioni respinge l'emendamento 1.20 Mazzoni ed approva l'emendamento 1.215 Contento.

Gaetano PECORELLA (FI), con riferimento all'emendamento 1.202 Mazzoni, invita la Commissione a riconsiderare una parte del testo già votata ed in particolare quella relativa all'articolo 452-quater volta a punire le violazioni non solamente di disposizioni legislative, ma anche di atti regolamentari o amministrativi diretti a prevenire o a contrastare l'inquinamento. Osserva che tale disposizione viola il principio di legalità in quanto in alcuni casi la condotta punita penalmente viene sostanzialmente individuata dall'autorità amministrativa attraverso l'emanazione di atti


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regolamentari o provvedimenti la cui violazione viene punita penalmente.

Paola BALDUCCI (Verdi), relatore, ricorda di aver presentato proprio per tale ragione l'emendamento 1.150, che tuttavia non è stato posto in votazione in quanto non si è raggiunto l'accordo unanime da parte dei gruppi, necessario trattandosi di una disposizione già esaminato dalla Commissione.

Gaetano PECORELLA (FI) dichiara di non condividere l'emendamento 1.150 del relatore, in quanto questo prevede comunque che la violazione di atti normativi di grado secondario sia penalmente rilevante.
In riferimento agli identici emendamenti 1.109 del relatore e 1.216 Contento, volti a sopprimere dal testo la descrizione della nozione di disastro ambientale, sottolinea l'esigenza che tale nozione sia individuata in maniera sufficientemente determinata dal legislatore, non ritenendo opportuno demandare tale compito alla giurisprudenza. Dichiara pertanto il proprio voto contrario ai predetti emendamenti.

Paola BALDUCCI (Verdi), relatore, ritiene preferibile che sia la giurisprudenza a determinare il concetto di disastro ambientale, in quanto altrimenti vi sarebbe il rischio di una cristallizzazione della nozione stessa, contrastante con l'evolversi della realtà sulla quale deve incidere la normativa in esame.

Manlio CONTENTO (AN), raccomandando l'approvazione del proprio emendamento 1.216, sottolinea che una definizione normativa, dovendo essere necessariamente formulata con termini generici, finirebbe necessariamente per prestarsi ad interpretazioni non univoche.

Gaetano PECORELLA (FI) ribadendo la propria contrarietà agli emendamenti in esame, osserva che qualora si dovesse accogliere l'impostazione del relatore secondo cui sono inopportune le definizioni normative di elementi delle fattispecie penali, si dovrebbe espungere dal testo anche la nozione di deterioramento rilevante, che è invece utilizzata in una serie di disposizioni del testo in esame.

Manlio CONTENTO (AN) dichiara di non condividere l'osservazione dell'onorevole Pecorella, in quanto la nozione di deterioramento rilevante serve a distinguere gli ambiti normativi del delitto di danno ambientale da quello di disastro ambientale.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che sia necessario mantenere la nozione di deterioramento ambientale in quanto serve a specificare quando questo sia reversibile o meno. Condivide invece la necessità di non definire normativamente la nozione di disastro ambientale.

Paolo RUSSO (FI) condivide le considerazioni dell'onorevole Pecorella, ritenendo opportuno il mantenimento della definizione di disastro ambientale.

Giancarlo LAURINI (FI) ritiene opportuno mantenere la definizione normativa di disastro ambientale, anche per recepire la giurisprudenza in materia e chiarire definitivamente il concetto.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI rileva come nelle norme penali che hanno quale elemento della fattispecie il disastro, tale concetto non sia mai definito. Parimenti non appare opportuno che il concetto di disastro sia normativamente definito nel contesto dei reati ambientali.

Paolo RUSSO (FI) sottolinea che la definizione normativa del disastro ambientale appare necessaria anche per evitare sovrapposizioni con il concetto di deterioramento rilevante, previsto quale elemento costitutivo di ulteriori fattispecie.

Gaetano PECORELLA (FI) replicando al sottosegretario Luigi Li Gotti, evidenzia come le altre fattispecie di disastro previste dall'ordinamento penale quale, ad esempio, il disastro ferroviario sono di più


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agevole definizione rispetto al disastro ambientale e, comunque, non presentano gradazioni di minore gravità. Nel contesto dei reati ambientali, invece, appare opportuno definire normativamente il concetto di disastro ambientale, anche per rendere la fattispecie sufficientemente determinata ed evitare le oscillazioni giurisprudenziali.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli identici emendamenti 1.109 del relatore e 1.216 Contento nonché l'emendamento 1.220 Contento.

Gaetano PECORELLA (FI), dopo aver sottoscritto gli emendamenti presentati dall'onorevole Gelmini, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11 volti a ridurre le pene previste per il reato di traffico illecito di rifiuti, al fine di rendere la pena congrua alla reale gravità del fatto che si intende punire.

La Commissione, con distinte votazione, respinge gli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11 Gelmini.

Manlio CONTENTO (AN) con riferimento al proprio emendamento 1.219 volto a sopprimere i commi 4 e 5 dell'articolo 452-septies, rileva che tali commi sono diretti ad introdurre delle circostanze aggravanti nel delitto di traffico illecito di rifiuti, che a sua volta costituisce una sorta di ipotesi aggravata del delitto di inquinamento ambientale. Tali aggravanti inoltre sono formulate con termini imprecisi e generici, che creano problemi di sovrapposizione con altre fattispecie.

Gaetano PECORELLA (FI) condivide le considerazioni dell'onorevole Contento, sottolineando come le aggravanti in esame possano determinare delicate questioni interpretative e di concorso di norme.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI ritiene che le aggravanti previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 452-septies abbiano una propria coerenza normativa.

Federico PALOMBA (IdV) rileva che i commi 4 e 5 dell'articolo 452-septies potrebbero essere mantenuti.

Manlio CONTENTO (AN) ribadisce che l'articolo 452-septies, soprattutto con la previsione delle aggravanti di cui ai commi 4 e 5, è privo di una costruzione logica e si sovrappone, creando seri problemi interpretativi, alla fattispecie di cui all'articolo 452-bis.

Gaetano PECORELLA (FI) concorda con l'onorevole Contento, rilevando come in effetti sia difficile distinguere la fattispecie di inquinamento ambientale di cui all'articolo 452-bis dalla fattispecie aggravata di traffico illecito di rifiuti.

Pierluigi MANTINI (PD-U) sottolinea come la problematica evidenziata dal collega Contento possa essere risolta facendo riferimento alla distinzione tra il concetto di emissione, che può o meno determinare un danno ambientale, e il concetto di immissione, il quale produce comunque un evento dannoso, che risulta dalla combinazione tra ciò che si immette e l'ambiente eventualmente già inquinato.
L'articolo 452-bis prevede un'ipotesi di immissione, mentre l'articolo 452-septies prevede una condotta punita ex se, indipendentemente dall'immissione o dal danno. Vi è dunque una evidente differenza tra le due fattispecie, sussistendo solo il dubbio se l'articolo 452-septies, quando non si verifica il deterioramento, non preveda una pena forse troppo rilevante.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che l'articolo 457-bis fa riferimento alla nozione di rifiuto, che è specificamente determinata nel codice dell'ambiente, mentre l'articolo 452 fa riferimento ai concetti di sostanza e energia. Le fattispecie, quindi, sembrano distinguersi anche sotto questo profilo.

Paolo RUSSO (FI) ritiene che le fattispecie di cui all'articolo 452-bis e 452-septies non siano tra loro conciliabili, ma


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che occorra, come correttamente evidenziato dall'onorevole Contento evitare che le condotte previste dalla seconda norma possano essere, a causa di possibili sovrapposizioni, sottoposte ad una pena sproporzionata.

Manlio CONTENTO (AN) ritiene che l'articolo 452-septies possa essere riformulato nel senso di prevederne l'applicazione «salvo che il fatto costituisca più grave reato» ed eliminare le aggravanti. In tal modo si potrebbero conciliare le fattispecie di inquinamento ambientale e di traffico illecito di rifiuti.

Federico PALOMBA (IdV) non ritiene praticabile la proposta dell'onorevole Contento poiché la fattispecie di cui all'articolo 452-bis non integra un più grave reato.

Manlio CONTENTO (AN) con riferimento al proprio emendamento 1.221, rileva che anche in questo caso si creano analoghi problemi interpretativi, poiché la fattispecie dell'articolo 452-octies, relativa al traffico o abbandono di materiale radioattivo o nucleare, si sovrappone almeno in parte a quella dell'articolo 452-septies. Sarebbe quindi opportuno costruire un'unica fattispecie, con pene omogenee.

Paolo RUSSO (FI) rileva che l'onorevole Contento pone una questione analoga a quella relativa all'articolo 452-septies, con un ulteriore elemento di criticità che deve essere approfondito. Ritiene peraltro che, al fine di conciliare la fattispecie di cui all'articolo 452-opties con quella del traffico illecito di rifiuti, sarebbe più opportuno sopprimere il terzo comma dell'articolo 452-septies.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI e Paola BALDUCCI (Verdi), relatore, concordano con l'osservazione dell'onorevole Paolo Russo.

Manlio CONTENTO (AN) osserva che le questioni emerse nel corso del dibattito, con particolare riferimento al rapporto fra le fattispecie di inquinamento ambientale, traffico illecito di rifiuti e traffico o abbandono di materiale nucleare, sono particolarmente delicate e richiedono ulteriori approfondimenti. A tal fine riterrebbe opportuno che la seduta fosse rinviata.

Pino PISICCHIO, presidente, in considerazione di quanto emerso nel corso del dibattito e rilevata la necessità di ulteriori approfondimenti su taluni aspetti particolarmente complessi del testo in esame, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.
(Seguito esame C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli - Rel. Pisicchio)

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifiche al codice civile in materia di procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale.
(Seguito esame C. 1556 Palomba - Rel. Palomba).