II Commissione - Marted́ 11 dicembre 2007


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ALLEGATO 1

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
«Art. 612-bis. - (Delitto di molestia insistente). - 1. Chiunque pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa, è punito con la reclusione fino a due anni.
2. Al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, il giudice può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, o al domicilio di parenti, di affini o di conoscenti della stessa.
3. La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al comma 1 può presentare all'autorità giudiziaria competente formale richiesta di diffida all'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia insistente.
4. Se il reato è reiterato o commesso dopo specifica diffida da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, irrogata ai sensi del comma 3, la pena è aumentata fino a quattro anni».
1. 31. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
«Art. 612-bis. - (Delitto di molestia insistente). - 1. Chiunque pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa, è punito con la reclusione fino a due anni.
2. Al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, il giudice può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, o al domicilio di parenti, di affini o di conoscenti della stessa.
3. La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al comma 1 può presentare all'autorità giudiziaria competente formale richiesta di diffida all'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia insistente.
4. Se il reato è reiterato o commesso dopo specifica diffida da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, irrogata ai sensi del comma 3, la pena è aumentata fino a quattro anni e la multa è aumentata fino a 40 mila euro».
1. 32. Lussana.


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Sostituire il comma 1 con il seguente:
«Art. 612-bis. - (Delitto di molestia insistente). - 1. Chiunque pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa, è punito con la reclusione fino a due anni.
2. Al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, il giudice può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, o al domicilio di parenti, di affini o di conoscenti della stessa.
3. La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al comma 1 può presentare all'autorità giudiziaria competente formale richiesta di diffida all'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia insistente.
4. Nel caso in cui l'indagato è il coniuge o il convivente, un parente o un affine convivente, il giudice prescrive all'indagato le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis 283 e 285 del codice di procedura penale, nonché ordina le misure di cui agli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile.
5. Se il reato è reiterato o commesso dopo specifica diffida da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, irrogata ai sensi del comma 3, la pena è aumentata fino a sei anni».
1. 33. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
«Art. 612-bis. - (Delitto di molestia insistente). - 1. Chiunque pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa, è punito con la reclusione fino a due anni.
2. Al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, il giudice può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, o al domicilio di parenti, di affini o di conoscenti della stessa.
3. La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al comma 1 può presentare all'autorità giudiziaria competente formale richiesta di diffida all'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia insistente.
4. Nel caso in cui l'indagato è il coniuge o il convivente, un parente o un affine convivente, il giudice prescrive all'indagato le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis 283 e 285 del codice di procedura penale, nonché ordina le misure di cui agli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile.
5. Se il reato è reiterato o commesso dopo specifica diffida da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, irrogata ai sensi del comma 3, la pena è aumentata fino a sei anni e la multa è aumentata fino a 60 mila euro».
1. 34. Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, comma 1, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con reiterate minacce o molestie, infligge forti sofferenze fisiche o mentali, ovvero determina un fondato timore per la sicurezza propria o di un terzo è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 20 mila euro.
1. 35. Lussana.


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Al comma 1, Art. 612-bis, dopo la parola: reiteratamente, aggiungere le seguenti: a fini persecutori.
1. 1. Pecorella.

Al comma 1, Art. 612-bis, sopprimere le parole: con qualunque mezzo.
1. 2. Pecorella.

Al comma 1, Art. 612-bis, dopo le parole: con qualunque mezzo, aggiungere le seguenti: compresi i pedinamenti e i contatti indesiderati, ovvero con intrusioni nella vita privata realizzate attraverso sistemi informatici o telematici,.
1. 50. Balducci.

Al comma 1, Art. 612-bis, le parole da: in modo sino a: diverse sono sostituite dalle seguenti: suscitando in lui una grave sofferenza psichica o un fondato timore per la propria incolunità ovvero arrecandogli un apprezzabile pregiudizio alle abitudini di vita.
1. 63. Contento.

Al comma 1, capoverso 612-bis, sostituire le parole da: in modo alla parola: dividere con le seguenti: suscitando in lui una sofferenza psichica o un fondato timore per l'incolumità propria o di una persona ad esso legata da relazione affettiva ovvero arrecandogli un apprezzabile pregiudizio alle abitudini di vita.
1. 63. (Nuova formulazione) Contento.

Al comma 1, Art. 612-bis, sostituire le parole: un grave disagio psichico con le seguenti: una grave sofferenza psichica.
1. 51. Balducci.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, sostituire la parola: giustificato con la seguente: fondato.
1. 36. Lussana.

Al comma 1, Art. 612-bis, sostituire le parole: giustificato timore con le seguenti: fondato timore.
1. 52. Balducci.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, sostituire le parole: in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico, ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare, con le seguenti: in modo idoneo a cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o paura, ovvero a determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque a pregiudicare.
1. 3. Bongiorno.

Al comma 1, Art. 612-bis, sostituire la parola: disagio con la parola: turbamento.
1. 4. Pecorella.

Al comma 1, Art. 612-bis le parole: sicurezza personale, sono sostituite dalle seguenti: incolumità fisica o psichica.
1. 5. Deiana, Gogodi, Farina, De Simone, Guadagno.

Al comma 1, sostituire le parole: di persona vicina con le seguenti: di persona ad esso legata da relazione affettiva.
1. 57. Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Al comma 1, Art. 612-bis le parole: o di una persona vicina, sono sostituite dalle


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seguenti: di un prossimo congiunto, o della, persona con cui conviva stabilmente.
1. 6. Deiana, Gogodi, Farina, De Simone, Guadagno.

Al comma 1, Art. 612-bis, comma 1, sopprimere le parole da: o comunque a: il suo modo di vivere.
1. 7. Pecorella.

Al comma 1, Art. 612-bisivi richiamato, le parole: o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, sono soppresse.
1. 8. Deiana, Gogodi, Farina, De Simone, Guadagno.

Al comma 1, Art. 612-bis ivi richiamato, le parole: o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, sono sostituite dalle seguenti: o comunque da ostacolare la persona offesa nello svolgimento delle proprie attività o nella normale conduzione della propria vita.
1. 9. Deiana, Gogodi, Farina, De Simone, Guadagno.

Al comma 1, sopprimere le parole: in maniera rilevante.
1. 10. Suppa.

Al comma 1 sostituire le parole: il suo modo di vivere con le seguenti: le sue abituali condizioni di vita.
1. 11. Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Al comma 1, Art. 612-bis comma 1, sopprimere le parole: a querela della persona offesa.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: e si procede d'ufficio.
1. 13. Pecorella.

Al comma 1, primo capoverso, le parole: da sei mesi a quattro anni sono sostituite dalle seguenti: da sei mesi a 5 anni
1. 54. Sertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis dopo le parole: reclusione da sei mesi a quattro anni aggiungere le seguenti parole: e con la multa da 10mila a 20mila euro.
1. 39. Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis comma 1, dopo le parole: reclusione da sei mesi a quattro anni aggiungere le seguenti parole: e con la multa fino a 20mila euro.
1. 38. Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis comma 1, dopo le parole: reclusione da sei mesi a quattro anni aggiungere le seguenti parole: e con la multa fino a 10mila euro.
1. 37. Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: con la reclusione da sei mesi a quattro anni inserire le seguenti: La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge divorziato, separato anche non legalmente o da persona che sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.
1. 12. Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Al comma 1, Art. 612-bis dopo il primo comma, è aggiunto il comma 1-bis: Il fatto è punibile a querela della persona offesa


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se è commesso ai danni di un prossimo congiunto.
1. 14. Pecorella.

Al comma 1, Art. 612-bis (Atti persecutori), dopo il comma primo, aggiungere il seguente comma: Il termine per la proposizione, della querela é di sei mesi, La querela proposta è irrevocabile.
1. 53. Balducci.

Al comma 1, Art. 612-bis sopprimere le parole:
1. 15. Pecorella.

Al comma 1, Art. 612-bis le parole: ivi richiamato, il comma 2 è soppresso.
1. 16. Deiana, Gogodi, Farina, De Simone, Guadagno.

Al secondo comma Art. 612-bis, ivi richiamato, le parole: fino a due terzi, sono sostituite dalle seguenti: fino alla metri, e dopo la parola: condannata, inserite le seguenti: con sentenza irrevocabile.
1. 17. Deiana, Gogodi, Farina, De Simone, Guadagno.

Al comma 1, secondo capoverso, le parole: fino a due terzi sono sostituite dalle seguenti: fino al doppio.
1. 55. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, Art. 612-bis comma 2, dopo le parole: se il fatto è commesso aggiungere le seguenti: , a danno della stessa vittima,.
1. 18. Bongiorno.

Al comma 1, Art. 612-bis comma 2, dopo le parole: da persona già condannata aggiungere le seguenti parole: anche in via non definitiva.
1. 40. Lussana.

Al comma 1, capoverso, i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente: 3. La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'Ufficio se il fatto è connesso nei confronti di un minore o se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339 oppure se il fatto è connesso con un altro delitto non perseguibile a querela da parte.
1. 62. Contento.

Al comma 1, terzo capoverso, le parole: fino alla metà sono sostituite dalle seguenti: fino al doppio.
1. 56. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, Art. 612-bis comma 3, sostituire le parole: se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339, con le seguenti: con anni, o da persona travisata, o con scritto anonimo, o in modo simbolico.
1. 19. Bongiorno.

Al comma 1, Art. 612-bis sopprimere il comma 4.
1. 20. Pecorella.

Al comma 1, Art. 612-bis ultimo comma, dopo le parole: procidibilità d'ufficio sono inserire le seguenti: La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge o comunque da persone già legata alla vittima di stabile legame affettivo.
1. 21. Suppa.


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Al comma 1, capoverso, Art. 612-bis sostituire la rubrica: (Atti persecutori), con la seguente: (Molestie e minacce persecutorie).
1. 23. Bongiorno.

Al comma 1, sostituire il capoverso, Art. 612-ter con il seguente comma: La persona offesa da una condotta suscettibile di integrare il reato di cui all'articolo 612-bis, può chiedere che il pubblico Ministero autorizzi l'autorità di pubblica sicurezza a diffidare il responsabile dal compiere ulteriori atti persecutori.
L'autorizzazione è data quando sussistono specifiche circostanze che fanno ritenere fondato il pericolo di reitezazione della condotta.
1. 61. Contento.

Al comma 1, sopprimere il capoverso, Art. 612-ter.

Conseguentemente all'articolo 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente 1-bis. Dopo l'articolo 384 è inserito il seguente: «Art. 384-bis - (Divieto provvisorio di avvicinamento). - 1. Anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per la incolumità della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato l'applicazìone provvisoria delle prescrizioni previste dall'articolo 282-ter c.p.p. nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dall'articolo 612-bis codice penale.
2. Entro 48 ore dall'emissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al Giudice competente in relazione al luogo di esecuzione.
3. Il Giudice entro 5 giorni successivi fissa l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, all'indiziato ed al difensore.
4. Quando risulta che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, provvede alla convalida con ordinanza contro la quale il pubblico ministero e l'indiziato possono proporre ricorso per Cassazione.
5. Quando non provvede a norma del comma che precede, il Giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 390 e dell'articolo 391».
1. 24. Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Al comma 1, Art. 612-ter. è sostituito dal seguente: (Diffida). Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo del compimento di atti persecutori, l'autorità di pubblica sicurezza, su richiesta dell'interessato, convoca l'autore degli stessi e lo diffida dal proseguire nella sua condotta.
1. 25. Pecorella.

Al comma 1, capoverso Art. 612-ter. al comma 3 si sostituiscono le parole da: con le forme sino a: penale con la seguente: personalmente.
1. 49. Suppa.

Al secondo comma dell'Art. 612-ter. secondo comma, vi richiamato, le parole: specifici elementi sono sostituite dalle seguenti: specifici ed obiettivi elementi di fatto.
1. 26. Deiana, Gogodi, Farina, De Simone, Guadagno.

Al comma 1, capoverso Art. 612-ter, comma 4, dopo le parole: denunciati all'autorità, aggiungere le seguenti parole: il pubblico ministero dispone la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, convalidata entro 48 ore dal giudice.
1. 41. Lussana.


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Al comma 1, capoverso Art. 612-ter, comma 4, dopo le parole: denunciati all'autorità, aggiungere le seguenti parole: il pubblico ministero dispone la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, convalidata entro 48 ore dal giudice.
1. 42. Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 612-ter, comma 4, dopo le parole: la reclusione è aumentata fino a sei anni aggiungere le seguenti parole: e la multa è aumentata fino a 40mila euro.
1. 44. Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 612-ter, comma 4, dopo le parole: la reclusione è aumentata fino a sei armi aggiungere le seguenti parole: è aumentata da due a sei anni.
1. 43. Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 612-ter, comma 4, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Per i responsabili del reato di cui all'articolo 612-bis, è previsto l'arresto obbligatorio e si procede con giudizio direttissimo.
4-ter. Agli imputati per il reato di cui all'articolo 612-bis non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.
4-quater. I condannati per il delitto di cui all'articolo 612-bis sono esclusi dalla concessione dei benefici di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
1. 47. Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 612-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 612-bis, se ricorrono le condizioni previste dagli articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale, il pubblico ministero procede con le forme del giudizio immediato.
1. 45. Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 612-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Per i responsabili del reato di cui all'articolo 612-bis, è previsto l'arresto obbligatorio e si procede con giudizio direttissimo».
1. 46. Lussana.

Al comma 2, sopprimere il comma 2.
1. 27. Pecorella.

Al comma 2 sostituire le parole: a seguito atti persecutori di cui all'articolo 612-bis. con le seguenti: da persona già autore di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis.
1. 48. Suppa.

Sostituire il comma 3 con il seguente: Art. 609-ter del codice penale, al comma 1, aggiungere: 6) se il fatto è commesso in seguito ad atti persecutori di cui all'articolo 612-bis.
1. 28. Pecorella.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
4. All'articolo 165 del codice penale aggiungere i seguenti commi:
2. Nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 612-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinato, se il condannato non si oppone, alla partecipazione ad un programma di riabilitazione.
3. Il Ministro della Giustizia, d'intesa con il Ministro della salute, disciplina, con decreto da emanare entro 60 giorni dall'entrata


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in vigore della presente legge, i programmi di riabilitazione di cui al comma 4 del presente articolo.
1. 29. Bellanova, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Di Girolamo, Fasciani, Fincato, Fontana, Intrieri, Narducci, Ottone, Pertoldi, Samperi, Schirru, Vico, Bafile, Gozi, Servodio.

ART. 2.

Al comma 1 nell'articolo 2 abrogare il comma 1.
2. 1. Pecorella.

Al comma 2, sostituire le parole da: il comma 1-bis a 612-bis con le seguenti: comma 1-bis, dopo la parola: 609-bis è aggiunta la seguente: 612-bis.
2. 22. Buongiorno.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
3. All'articolo 393, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392 comma 1-bis il pubblico ministero deposita gli atti di indagine indispensabili all'assunzione della prova.
2. 10. Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3) Al comma 5-bis dell'articolo 398 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: e 609-octie sono sostituite dalle seguenti: , 609-octies e 612-bis;
2) le parole: vi siano minori di anni 16 sono sostituite dalle seguenti: vi siano minorenni ovvero persone offese anche maggiorenni;
3) le parole: quando le esigenze del minore sono sostituite dalle seguenti: quando le esigenze di tutela delle persone;
4) le parole: l'abitazione dello stesso minore sono sostituite dalle seguenti: l'abitazione della persona interessata all'assunzione di prova.
2. 3. Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente: Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenza di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi, o comunque legate da relazione affettiva.
3. Il giudice può, inoltre, prescrivere all'imputato di non comunicare con le predette persone col mezzo del telefono, della posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni; e sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio assistenziali del territorio.
2. 4. Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.


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Al comma 5, capoverso Art. 28-bis. comma 1 e 2 sostituiti dai seguenti:
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'indagato di mantenere una distanza determinata dai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero da quest'ultima.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il giudice può prescrivere all'indagato di mantenere una distanza determinata dai luoghi abitualmente frequentati da prossimi congiunti dalla persona offesa o da terzi anche conviventi ovvero da quest'ultimi.
2. 15. Contento.

Al comma 5 al numero 1 aggiungere dopo: persone offese le parole: e\o il divieto di utilizzare nei confronti della stessa mezzi di comunicazione telefonici o telematici.
2. 6. Bianchi, Lucà, Codurelli.

Al comma 5, capoverso, Art. 282-ter, comma 2, sostituire le parole: può prescrivere con le seguenti parole: prescrive.
2. 12. Lussana.

Al comma 5, capoverso, Art. 282-ter, comma 2, dopo la parola: conviventi aggiungere le seguenti: o comunque a lei vicine.
2. 7. Bongiorno.

Al comma 5, capoverso, Art. 282-ter, comma 3, dopo la parole: per motivi di lavoro inserire le parole seguenti: ovvero per esigenze abitative.
2. 5. ....

Al comma 5, capoverso, Art. 282-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.
2. 8. Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
6. Al comma 4-ter dell'articolo 498 sono apportate le seguenti modificazioni:
5) le parole: e 609-octies sono sostituite dalle seguenti: , 609-octies e 612-bis;
6) dopo le parole: d'esame del minore vittima del reato sono inserite le seguenti: ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato;
2. 9. Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Art. 342-ter,1 comma 3, si sopprimere le parole da: Questa non può essere superiori fino a:»1 strettamente necessario.
2. 11. Suppa, ....

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente articolo:

Art. 2-bis.
(Gratuito patrocinio).

Il patrocinio delle vittime di reati di cui all'articolo 612-bis del codice penale è a totale carico dello Stato.
2. 01. Lussana.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1. Giulietti.


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Sopprimerlo.
3. 2. Giulietti.

È soppresso.
3. 67. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Sopprimerlo.
3. 53. Lussana.

Sopprimere il comma 1.
3. 3. Mazzoni, Capitanio Santolini.

Il comma 1 è soppresso.
3. 71. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, lettera a), e ovunque ricorrono nell'articolo, le parole: fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere contenute nel presente articolo sono sostituite dalle seguenti: fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali.
3. 4. Cirielli, La Russa, Alemanno.

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sessuali.
3. 5.

Al comma 1, lettera a): sopprimerla.
3. 6. Cirielli.

Al comma 1, la lettera a) è soppressa.
3. 68. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3. 54. Lussana.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3. 7. Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3. 8. Mazzoni, Capitanio Santolini.

Al comma 1, lettera a) le parole: fondati dall'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono sostituite con: di sesso.
3. 11. Cirielli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: , o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti parole: o compie gravi atti di discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;.
3. 59. Lussana.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: , o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti parole: , o compie, in violazione di disposizioni di legge, gravi atti di discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;.
3. 60. Lussana.

Al comma 1 lettera a) le parole: fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono sostituite dalle seguenti parole: di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
3. 74. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.


Pag. 61

Al comma 1, lettera a) le parole: o fondati sull'orientamento sessuale sono soppresse.
3. 58. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, lettera a) eliminare le seguenti parole: sull'orientamento sessuale o.
3. 10. Mazzoni, Santolini.

Al comma 1 lettera a) le parole: sull'identità di genere sono soppresse.
3. 12. Cirielli.

Al comma 1, lettera a) le parole: o sull'identità di genere sono soppresse.
3. 59. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, lettera a) eliminare le seguenti parole: o sull'identità di genere.
3. 13. Mazzoni, Santolini.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o sull'identità di genere; al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o sull'identità di genere; al comma 2, sopprimere le parole: o sull'identità di genere; all'articolo 3, comma 3, sopprimere le parole: o sull'identità di genere; nel Titolo della proposta di legge, sopprimere le parole: o sull'identità di genere.
3. 47. Capotosti.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
3. 14. Mazzoni, Santolini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3. 55. Lussana.

Al comma 1 la lettera b) è soppressa.
3. 69. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga violentemente a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali etnici, nazionali o religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
3. 61. Lussana.

Al comma 1 lettera b), le parole: fondati dall'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono sostituite con le seguenti: di sesso.
3. 16. Cirielli.

Al comma 1 lettera b) le parole: fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono sostituite dalle seguenti parole: di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
3. 75. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, lettera b) eliminare le seguenti parole: sull'orientamento sessuale o.
3. 17. Mazzoni, Santolini.

Al comma 1, lettera b) le parole: o fondati sull'orientamento sessuale sono soppresse.
3. 60. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.


Pag. 62

Comma 1 lettera b), le parole: sull'identità di genere sono soppresse.
3. 18. Cirielli.

Al comma 1, lettera b) le parole: o sull'identità di genere sono soppresse.
3. 61. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.
3. 49. Capotosti.

Al comma 1, lettera b) eliminare le seguenti parole: o sull'identità di genere.
3. 19. Mazzoni, Santolini.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).
3. 23. Mazzoni, Santolini.

Al comma 1 la lettera c) è soppressa.
3. 70. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3. 56. Lussana.

Al comma 1, lettera c), le parole: fondati dall'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono sostituite con le seguenti: di sesso.
3. 21. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1 lettera c) le parole: fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono sostituite dalle seguenti parole: di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
3. 76. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, lettera c) eliminare le seguenti parole: sull'orientamento sessuale o.
3. 22. Mazzoni, Santolini.

Al comma 1, lettera c) le parole: o fondati sull'orientamento sessuale sono soppresse.
3. 62. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1 lettera e), le parole: sull'identità di genere sono soppresse.
3. 24. Cirielli.

Al comma 1, lettera e) le parole: o sull'identità di genere sono soppresse.
3. 63. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.
3. 50. Capotosti.

Al comma 1, lettera e) eliminare le seguenti parole: o sull'identità di genere.
3. 25. Mazzoni, Santolini.

Il comma 2 è soppresso.
3. 26. Cirielli.

Sopprimere il comma 2.
3. 27. Mazzoni, Santolini.

Sopprimere il comma 2.
3. 57. Lussana.


Pag. 63

Il comma 2 è soppresso.
3. 72. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi».
3. 30. Mazzoni, Santolini.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi».
3. 31. Mazzoni, Santolini.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi».
3. 34. Mazzoni, Santolini.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione per motivi razziali, nazionali, religiosi».
3. 32. Mazzoni, Santolini.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi religiosi».
3. 35. Mazzoni, Santolini.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione o violenza per motivi religiosi».
3. 36. Mazzoni, Santolini.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione e odio per motivi religiosi».
3. 37. Mazzoni, Santolini.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione per motivi etnici, nazionali, religiosi».
3. 33. Mazzoni, Santolini.

Al comma 2 eliminare le seguenti parole: o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
3. 38. Mazzoni, Santolini.


Pag. 64

Al comma 2 sesto capoverso, le parole: fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono sostituite da: di sesso.
3. 39. Cirielli.

Al comma 2, le parole: o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono sostituite dalle seguenti parole: , di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
3. 77. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 2 eliminare le seguenti parole: sull'orientamento sessuale o.
3. 35. Mazzoni, Santolini.

Al comma 2, le parole: o fondati sull'orientamento sessuale sono soppresse.
3. 64. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 2 eliminare le seguenti parole: o sull'identità di genere.
3. 36. Mazzoni, Santolini.

Al comma 2, le parole: o sull'identità di genere sono soppresse.
3. 64. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 2 sesto capoverso, le parole: sull'identità di genere sono soppresse.
3. 40. Cirielli.

Al comma 2, sopprimere le parole: o sull'identità di genere.
3. 51. Capotosti.

Al comma 3 é soppresso.
3. 43. Cirielli.

Il comma 3 è soppresso.
3. 73. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Sopprimere il comma 3.
3. 58. Lussana.

Sopprimere il comma 3.
3. 44. Mazzoni, Santolini.

Al comma 3, sostituire le parole: o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere con le seguenti: o sessuale.
3. 38. Bongiorno.

Al comma 3, le parole: orientamento sessuale o dall'identità di genere sono sostituite da: dal sesso.
3. 45. Cirielli.

Al comma 3, le parole: o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere sono sostituite dalle seguenti parole: di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
3. 78. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 3 eliminare le seguenti parole: dall'orientamento sessuale o.
3. 39. Mazzoni, Santolini.


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Al comma 3, le parole: o motivato dall'orientamento sessuale sono soppresse.
3. 65. Bertolini, Paoletti Carfagna, Santelli.

Al comma 3, le parole: o dall'identità di genere sono soppresse.
3. 66. Bertolini, Paoletti Carfagna, Santelli.

Al comma 3, sopprimere le parole: o sull'identità di genere.
3. 52. Capotosti.

Al comma 3 eliminare le seguenti parole: o dall'identità di genere.
3. 41. Mazzoni, Santolini.

Al comma 3, le parole: dall'identità di genere sono soppresse.
3. 42. Cirielli.

Sopprimere il comma 4.
3. 46. Mazzoni, Santolini.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

1. Le autorità pubbliche, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, promuovono:
a) campagne d'informazione e sensibilizzazione volte alla prevenzione degli atti persecutori;
b) informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente riguardo gli atti persecutori;
c) l'informazione sui servizi e sui centri antiviolenza cui siano attribuite competenze e funzioni socio-assistenziali, facilmente individuabili e raggiungibili dall'utenza vittima di atti persecutori;
d) le informazioni sui luoghi e gli enti competenti a ricevere denunce o segnalazioni in materia di atti persecutori.
3. 01. Samperi, Lupi, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Diritto all'assistenza sociale integrale).

1. I servizi sociali devono garantire alle persone vittime di atti persecutori le cure, le soluzioni di emergenza e il sostegno necessari ai fini di un totale recupero.
2. L'attività dei servizi sociali di cui al comma 1 è coordinata con quella delle Forze di polizia e dei magistrati competenti ad emanare provvedimenti d'urgenza nei casi di atti persecutori.
3. 02. Samperi, Lupi, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Diritti lavorativi).

1. Le persone vittime di gravi atti persecutori hanno diritto alla riduzione e alla riorganizzazione dell'orario di lavoro, alla mobilità geografica, alla sospensione dell'attività lavorativa con conservazione del posto di lavoro o alla risoluzione del contratto di lavoro.
2. Le assenze o i ritardi motivati dalla situazione fisica o psicologica causata dagli atti persecutori sono giustificati in base al parere dei servizi sociali o sanitari o dei centri antiviolenza.
3. 03. Samperi, Lupi, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.


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Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4-bis.
(Prevenzione e contrasto dei reati di cui all'articolo 1 e valutazione di efficacia della legge).

1. Sono istituite, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, la Consulta dei Centri Antiviolenza, la Consulta della Rete Antiviolenza delle Città e delle Amministrazioni Pubbliche, la Consulta delle Associazioni e degli Osservatori GLBT.
2. Le Consulte sono organismi di consultazione del Governo per le campagne di informazione relative al perseguimento dei reati di cui all'articolo 1 e per la valutazione periodica degli effetti della presente legge in ordine alla prevenzione e al contrasto degli stessi.
3. 04. Bellanova, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Di Girolamo, Fasciani, Fincato, Fontana, Intrieri, Ghizzoni, Narducci, Ottone, Pertoldi, Samperi, Schirru, Vico, Bafile, Gozi, Servodio.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Misure a sostegno delle vittime del reato di molestie insistenti e discriminazione fondata sull'orientamento sessuale).

1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di molestie insistenti, di cui all'articolo 1 della presente legge, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa, tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza, e di provvedere inoltre ed accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia espressamente richiesta.
2. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, di cui all'articolo 1 della presente legge, hanno l'obbligo di fornire alla stessa tutte le informazioni utili sugli Osservatori GLBT presenti sul territorio e dì accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia espressamente richiesto.
3. 05. Bellanova, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Di Girolamo, Fasciani, Fincato, Fontana, Intrieri, Ghizzoni, Narducci, Ottone, Pertoldi, Samperi, Schirru, Vico, Bafile, Gozi, Servodio.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 4.
(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
3. 06. Lussana.

TITOLO

Nel Titolo della proposta di legge, sopprimere le parole: o sull'identità di genere.
Tit. 1. Capotosti.


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ALLEGATO 2

Disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa e interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale. C. 2784, approvato dal Senato.

TESTO BASE

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

a) 1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 603-bis. - (Grave sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e, con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.
Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:
a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesamento sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori degli anni diciotto o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro».

«Art. 603-ter. - (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.
La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento».

b) Dopo l'articolo 629, è inserito il seguente:
«Art. 629-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per il delitto di cui all'articolo 629, quando il fatto è commesso nell'ambito di un rapporto di lavoro,


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importa le pene accessorie previste all'articolo 603-ter».
La condanna per il delitto di cui al presente articolo comporta, per una durata corrispondente alla pena inflitta, l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti.
In caso di recidiva si applica altresì la sanzione accessoria dell'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha luogo lo sfruttamento.

Art. 2.
(Disciplina sanzionatoria).

1. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori»;
b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lett. c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato».
12-ter. Soppresso.

2. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-bis, quarto e quinto comma, del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.
3. All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «e 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «600-quinquies e 603-bis»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La sanzione pecuniaria di cui alla lettera c) del comma 1 si applica all'ente anche in relazione al delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
c) al comma 2, dopo le parole: «lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «e nel comma 1-bis»;
d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per i delitti di cui all'articolo 603-bis del codice penale e di cui all'articolo 22,


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comma 12-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è esclusa in ogni caso dall'ambito delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, la sospensione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame».

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro che riguardi un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante sono raddoppiate.

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. All'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le parole: «589 e 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «589, 590, terzo comma, e 603-bis».

Art. 2-ter.
(Modifiche alla legge 25 luglio 1998, n. 286).

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «legge 20 febbraio 1958, n. 75,» sono inserite le seguenti: «603-bis, terzo comma, del codice penale».

Art. 3.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.