XII Commissione - Mercoledì 12 dicembre 2007


Pag. 140


ALLEGATO 1

Scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso (Testo unificato C. 1134 Nespoli e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1134 Nespoli e abbinate «Scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 3, capoverso articolo 145, comma 2, sia inserita la previsione secondo cui nel piano di priorità degli interventi che la commissione straordinaria deve adottare si faccia riferimento, nel caso in cui siano interessati servizi pubblici di carattere sociale o assistenziale, alla necessità di adottare iniziative volte alla promozione di interventi nel campo delle politiche sociali;
all'articolo 4, capoverso articolo 146, alla fine del comma 1, sia aggiunto il seguente periodo «Per quanto riguarda le aziende sanitarie locali ed ospedaliere i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 144 devono avere anche particolari competenze nel campo della gestione sanitaria»;

e la seguente osservazione:
all'articolo 1, capoverso articolo 143, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le parole «univoci e rilevanti».


Pag. 141


ALLEGATO 2

Disposizioni per l'erogazione di un assegno di solidarietà ai cittadini anziani residenti all'estero (C. 3008 Bafile, C. 1291 Bafile, C. 1843 Angeli e C. 2473 Ricardo Antonio Merlo)

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Assegno di solidarietà per i cittadini italiani anziani emigrati residenti all'estero).

1. Ai cittadini che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate, nati in Italia ed emigrati, residenti all'estero, che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età e siano titolari di un reddito annuo pari o inferiore, in base all'effettivo potere di acquisto nel territorio di residenza del beneficiario, al limite di reddito previsto per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per dodici mensilità all'anno, un assegno di solidarietà.
2. Il valore monetario nominale dell'assegno di solidarietà, da corrispondere agli italiani residenti all'estero che ne hanno diritto, è stabilito in modo da assicurare l'equivalenza con lo stesso insieme di beni acquistabili sul mercato interno dei paese di riferimento, definito ai sensi del comma 3.
3. Al fine di determinare l'importo dell'assegno di solidarietà di cui al presente articolo, è stabilito convenzionalmente un insieme di beni e servizi, riferito al paniere di beni e servizi utilizzato dall'ISTAT per il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il cui costo sia pari all'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. L'individuazione dei soggetti beneficiari e dei valori nazionali dell'assegno di cui al presente articolo è effettuata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri, su comunicazione delle autorità diplomatiche-consolari italiane all'estero.
1. 5.Astore.

Al comma 1, sostituire la parola: ultrasessantacinquenni con la seguente: ultrasettantenni.
1. 1.Di Virgilio, Gardini, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

Al comma 1, sostituire le parole da: pari a 123 euro fino alla fine del comma, con le seguenti: pari a 200 euro. L'assegno è erogato in quote crescenti per un importo pari a 100 euro per il primo anno, a 150 euro il secondo anno e a 200 euro a regime.
1. 2.Di Virgilio, Gardini, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.


Pag. 142

Al comma 1, dopo le parole: è erogato aggiungere le seguenti: di diritto.
1. 7.Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: il cui reddito personale annuo aggiungere le seguenti: , dichiarato nell'anno precedente,.
1. 8.Il Relatore.

Al comma 5, sostituire le parole: rilevano il livello assoluto del reddito, determinato ai sensi dell'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con le seguenti: rileva il reddito, determinato ai sensi del comma 4,.
1. 10.Il Relatore.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. L'assegno di solidarietà di cui al comma 1 non è cumulabile con altri eventuali aiuti economici statali.
1. 3.Di Virgilio, Gardini, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. L'assegno di solidarietà di cui al comma 1 non è cumulabile con altri eventuali aiuti economici erogati dallo Stato italiano.
1. 3.(nuova formulazione) Di Virgilio, Gardini, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. I redditi prodotti all'estero rilevanti per la valutazione dei requisiti reddituali di cui ai commi 2, 3 e 4 sono accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Ai fini della parametrazione di cui al comma 5, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito, sulla base degli indici PPPs (Purchasing Power Parities) Eurostat e OCSE, il coefficiente di conversione della parità di potere d'acquisto, allo scopo di determinare il numero di unità di moneta locale necessario per l'acquisto sul mercato locale della stessa quantità di beni e servizi acquistabili sul mercato statunitense con un dollaro.
5-ter. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2008 le risorse derivanti da revoche dei trattamenti pensionistici erogati ai cittadini italiani residenti all'estero, conseguenti al decesso del beneficiario, sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, a titolo di trasferimento, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
5-quater. In fase di prima applicazione, per l'anno 2008 l'assegno di solidarietà di cui al comma 1 è erogato fino a concorrenza delle risorse derivanti dalle revoche di cui al comma 5-ter.
5-quinquies. A decorrere dall'anno 2009, per le finalità di cui al comma 1, lo stanziamento è determinato annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.
1. 4.Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art.1-bis. 1. I soggetti che percepiranno l'assegno di solidarietà di cui al comma 1 dell'articolo 1 senza averne i requisiti richiesti, e dunque senza averne diritto, al momento dell'accertamento dell'indebita appropriazione saranno puniti con la restituzione del doppio della somma indebitamente percepita.
1. 01.Di Virgilio, Gardini, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.


Pag. 143

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. 1. I soggetti che percepiscono l'assegno di solidarietà di cui al comma 1 dell'articolo 1 senza averne i requisiti sono tenuti alla restituzione della somma indebitamente percepita.
2. Spetta all'Istituto nazionale di previdenza sociale, anche avvalendosi delle strutture degli istituti di patronato presenti all'estero, la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la percezione del citato assegno di solidarietà di cui al comma 1 dell'articolo 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 01.(nuova formulazione) Di Virgilio, Gardini, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.