XII Commissione - Resoconto di mercoledì 12 dicembre 2007


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 dicembre 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ.

La seduta comincia alle 9.50.

Scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso.
Testo unificato C. 1134 Nespoli e abb.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ed osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2007.

Mimmo LUCÀ, presidente, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione e sono intervenuti alcuni deputati.

Giuseppe LUMIA (PD-U), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazione (vedi allegato 1), che recepisce alcune delle valutazioni espresse dai colleghi nel corso della discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 181/2007: Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.
C. 3292 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e rinvio).


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La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe LUMIA (PD-U), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite I e II sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 1o novembre 2007, n. 181. In proposito, fa presente, con riferimento allo specifico ambito di competenza della Commissione, che l'articolo 1, lettera c), del citato decreto-legge modifica la disciplina dettata dall'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, relativa ai provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione europea che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni.
Il testo previgente del citato comma 5 dell'articolo 20 condizionava il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale alla sussistenza di «motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato».
Il decreto-legge in esame, nel riformulare il testo di tale disposizione, individua il presupposto dell'allontanamento nella sussistenza di «motivi di sicurezza dello Stato» ovvero di «motivi imperativi di pubblica sicurezza».
Va ricordato che, in base all'articolo 28 della direttiva 2004/38/CE, le sopraccitate categorie di cittadini non possono essere oggetto di una decisione di allontanamento, salvo che la stessa decisione sia adottata per «motivi imperativi di pubblica sicurezza definiti dallo Stato». Resta comunque salva la possibilità di allontanamento del minore disposta nel suo stesso interesse, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
Il medesimo decreto-legge n. 181 del 2007 (come riformulato nel corso dell'esame presso il Senato del relativo disegno di legge di conversione) introduce, altresì, un comma 7-ter nell'articolo 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007, che reca una specifica definizione della nozione di motivi imperativi di pubblica sicurezza.
Tali motivi ricorrono, in particolare, quando il cittadino dell'Unione o un suo familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, abbia tenuto «comportamenti che costituiscono una minaccia effettiva, concreta e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona umana ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza».
Per quanto concerne l'individuazione dell'autorità competente all'adozione del provvedimento di allontanamento nei confronti dei suddetti soggetti, il comma 7 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007, come riformulato dal decreto-legge n. 181 del 2007, prevede che tale misura sia assunta dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e che sia tradotta in lingua comprensibile al destinatario, o in inglese.
Alla luce di quanto sopra esposto, la disposizione di cui al nuovo articolo 20, comma 5, del decreto legislativo n. 30 del 2007, sembrerebbe intesa ad un ampliamento dei presupposti della misura di allontanamento nei riguardi dei cittadini dell'Unione europea minori di età. La norma, infatti, facendo riferimento ai «motivi di sicurezza dello Stato» e «ai motivi imperativi di pubblica sicurezza» (in luogo dei più circoscritti «motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato»), parrebbe attuare un sostanziale rafforzamento dei poteri di allontanamento.
In termini più generali, osserva che il provvedimento in esame solleva il problema della definizione di un diritto alla sicurezza «di nuova generazione», concepito in modo da assicurare il contemperamento tra tale diritto e i diritti soggettivi della persona. Rileva altresì che la modifica delle disposizioni in materia di allontanamento dei minori, su cui si è testé soffermato, rende necessaria una riflessione


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sulle tutele dei minori interessati, anche mediante l'eventuale introduzione di forme di tutoraggio.

Mimmo LUCÀ, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica del III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo.
C. 2782 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

Mimmo LUCÀ, presidente, ricorda che, nella seduta di ieri, il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 dicembre 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Interviene il ministro della solidarietà sociale Paolo Ferrero.

La seduta comincia alle 10.10.

Disposizioni per l'erogazione di un assegno di solidarietà ai cittadini anziani residenti all'estero. C. 3008 Bafile, C. 1291 Bafile, C. 1843 Angeli e C. 2473 Ricardo Antonio Merlo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 novembre 2007.

Mimmo LUCÀ, presidente, avverte che sono stati presentanti emendamenti ed articoli aggiuntivi alla proposta di legge n. 3008 Bafile, adottata come testo base nella seduta del 29 novembre 2007 (vedi allegato 2).

Mariza BAFILE (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Astore 1.5. Chiede quindi al presidente di sospendere brevemente la seduta per consentire una ulteriore riflessione sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, in quanto tale articolo sarebbe interamente sostituito dall'emendamento Astore 1.5.

Domenico DI VIRGILIO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita il relatore ad esprimere il parere sulle proposte emendative che non risulterebbero precluse dall'eventuale approvazione dell'emendamento Astore 1.5.

Mariza BAFILE (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.01, a condizione che sia riformulato sia sotto il profilo formale sia mediante l'aggiunta di due commi che attribuiscano all'Istituto nazionale di previdenza sociale la competenza in materia di verifica della sussistenza di requisiti per la corresponsione dell'assegno e assicurino l'invarianza della spesa. Si riserva quindi di esprimere i pareri sui restanti emendamenti a seguito della sospensione della seduta.

Domenico DI VIRGILIO (FI) accoglie la proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 1.01 (vedi allegato 2).

Mimmo LUCÀ, presidente, sospende brevemente la seduta, secondo quanto richiesto dal relatore.

La seduta, sospesa alle 10.20, è ripresa alle 10.30.

Mariza BAFILE (PD-U), relatore, riconsiderando il parere precedentemente espresso, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Astore 1.5. Invita altresì i presentatori a ritirare l'emendamento Di Virgilio 1.1. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Di Virgilio 1.2 e


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1.3, auspicando inoltre l'approvazione dei suoi emendamenti 1.7, 1.8, 1.10 e 1.4. Conferma infine il proprio parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Di Virgilio 1.01, come riformulato.

Il ministro Paolo FERRERO esprime parere favorevole sull'emendamento Di Virgilio 1.3 a condizione che sia riformulato sostituendo la parola «statali»con le seguenti: «erogati dallo Stato italiano». Esprime quindi parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi.

Mariza BAFILE (PD-U), relatore, concorda con la proposta di riformulazione dell'emendamento Di Virgilio 1.3 avanzata dal ministro Ferrero.

Domenico DI VIRGILIO (FI) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.3. (vedi allegato 2).

Giuseppe ASTORE (IdV), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 1.5, per senso di responsabilità verso la coalizione, pur ribadendo che esso tenta di dare soluzione a problemi reali.

Domenico DI VIRGILIO (FI) ritira il suo emendamento 1.1.

La Commissione respinge l'emendamento Di Virgilio 1.2. Approva quindi gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.10 del relatore, nonché l'emendamento Di Virgilio 1.3, come riformulato, l'emendamento 1.4 del relatore e l'articolo aggiuntivo Di Virgilio 1.01, come riformulato.

Mimmo LUCÀ, presidente, avverte che il testo risultante dall'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere, anche ai fini dell'eventuale trasferimento alla sede legislativa. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11 alle 11.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla legge n. 281 del 1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
C. 2833 Santelli e C. 3195 Alessandri.