VII Commissione - Marted́ 18 dicembre 2007


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ALLEGATO 1

5-01806 Adenti: Superamento del vincolo sportivo degli atleti dilettanti con le federazioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il vincolo sportivo è costituito dal rapporto che si instaura tra l'atleta e la società sportiva di appartenenza in forza del quale la società consegue il diritto di avvalersi, in via esclusiva, delle prestazioni sportive dell'atleta.
Ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 marzo 1981 n. 91 recante abolizione del vincolo sportivo, «le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come "vincolo sportivo" nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società».
Il cosiddetto vincolo sportivo è stato quindi abrogato per gli atleti professionisti mentre esiste ancora per quelli dilettanti al fine di consentire alle società sportive dilettantistiche di poter fare affidamento sulla continuità del rapporto con i propri tesserati, per i quali vengono investite risorse per la formazione tecnica.
Tuttavia, al fine di assicurare l'attuazione della libertà di associazione tutelata dall'articolo 18 della Costituzione nonché il principio del libero esercizio dell'attività sportiva, nei «Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali» è previsto che «gli statuti e i regolamenti organici dovranno prevedere la temporaneità, la durata del vincolo e le modalità di svincolo».
Nonostante detta previsione alcune Federazioni non hanno adottato un'adeguata regolamentazione con riferimento alla durata del vincolo e alle modalità di svincolo, soprattutto per quanto riguarda i giovani atleti minori di età, che vengono notevolmente limitati nella scelta in ordine alle modalità di esercizio della pratica sportiva agonistica, che rappresenta una componente essenziale della loro crescita sana ed equilibrata.
A seguito di diverse segnalazioni di privati cittadini e di soggetti istituzionali nonché dell'apertura di un procedimento di infrazione da parte della Commissione Europea in relazione alla normativa federale della pallacanestro femminile - in materia di discriminazione delle atlete straniere e di indennità di trasferimento e/o diritti di tesseramento tra società affiliate quali condizioni di svincolo per le atlete - il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, con nota del 14 maggio 2007, considerato che il diritto dell'atleta di svolgere liberamente l'attività agonistica in forma non professionistica può risultare gravemente compromesso da una non corretta applicazione dei suddetti «principi fondamentali», ha chiesto al presidente del CONI di operare un'attenta ricognizione delle disposizioni federali attualmente in vigore, al fine di valutare l'adeguatezza delle stesse e di individuare gli opportuni correttivi da apportare nell'ambito dell'ordinamento sportivo o a livello legislativo, laddove ciò dovesse risultare necessario.
Il presidente del CONI, con nota dell'11 giugno 2007, ha rappresentato che, in ossequio ai richiamati «Principi fondamentali», le Federazioni hanno progressivamente ridotto la durata del vincolo sportivo, prevedendo quasi tutte una durata


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quadriennale che generalmente viene ritenuta congrua. In tal senso, si è determinata anche la Commissione di studio nominata dal Ministro Melandri per la riforma della legge n. 91 del 1981.
Solo alcune Federazioni prevedono ancora una maggiore durata del vincolo, tra le quali la Federazione Italiana Nuoto, che è stata sollecitata dal CONI ad adeguarsi ai richiamati principi apportando i dovuti correttivi.
Con successiva nota del 13 luglio 2007, il CONI ha comunicato che il problema del vincolo sportivo sarebbe stato a breve oggetto di una riunione con la partecipazione dei rappresentanti delle Federazioni maggiormente interessate.
Quanto alla procedura di infrazione sopra citata, il CONI, con nota del 27 settembre 2007, ha trasmesso la delibera n. 90 del 22 settembre 2007, adottata dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, con la quale sono state recepite tutte le richieste della Commissione Europea con particolare riferimento all'abolizione di ogni discriminazione basata sulla cittadinanza tra atlete italiane e atlete straniere appartenenti all'Unione europea nonché all'abolizione dell'indennità di trasferimento e/o dei diritti di tesseramento tra società affiliate, quali condizioni di svincolo per le atlete.
Si può quindi concludere che il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ha seriamente considerato la questione del vincolo sportivo invitando, nella sua veste di organo vigilante, il CONI ad adottare una soluzione idonea a contemperare i contrapporti interessi delle società dilettantistiche e degli giovani atleti non professionisti.


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ALLEGATO 2

5-01810 Sasso: Iniziative da assumere affinché fra università pubbliche e private siano evitati casi di conflitto di interesse.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per rispondere all'interrogazione presentata dall'onorevole Sasso il Ministero ha chiesto innanzitutto informazioni all'Università telematica «Giustino Fortunato» di Benevento.
Premesso che tale università telematica è tata istituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 13 aprile 2006, quindi al termine della precedente legislatura, risulta dalla risposta dell'università che l'associazione E.F.I.R.O. ONLUS ha avuto solo il compito di promuoverne l'istituzione e di assicurarne le fonti di finanziamento per i primi tre anni, il che non costituisce alcun titolo di proprietà dell'università medesima perché questa ha personalità giuridica indipendente ed è inserita nel sistema universitario come università telematica non statale, sottoposta come tutte le altre alla vigilanza del Ministero.
L'Università telematica «Giustino Fortunato» ha inoltre comunicato che, a differenza di quanto affermato dall'onorevole interrogante, nessun membro della famiglia Colarusso è presente nei suoi organi.
Per quanto riguarda il dottorato di ricerca in «Diritti umani, globalizzazione e libertà fondamentali», è stato fatto presente dall'Università telematica «Giustino Fortunato» che si tratta di un corso di dottorato attivato per il XXII ciclo in forma consortile tra l'Università di Bari e la medesima università telematica, per il quale sono state rese disponibili tre borse di studio, di cui due da parte dell'Università di Bari e una da parte dell'Università telematica «Giustino Fortunato». Inoltre l'assegnazione delle tre borse di studio è avvenuta, come prevede la normativa vigente, in base alla graduatoria di merito dei candidati formulata dalla commissione giudicatrice, senza alcuna discrezionalità da parte delle università consorziate né tantomeno di soggetti esterni ad esse. Non è quindi possibile affermare che la dottoressa Marianna Colarusso, vincitrice di una delle borse, ha usufruito proprio della borsa di studio messa a disposizione dall'Università telematica «Giustino Fortunato».
Secondo le informazioni fornite dall'Università telematica «Giustino Fortunato», della commissione giudicatrice del dottorato di ricerca faceva in effetti parte il professor Gaetano Dammacco, sorteggiato dall'amministrazione dell'Università di Bari, che però all'epoca non faceva parte del consiglio di amministrazione dell'università telematica in quanto la relativa nomina da parte del Comitato Ordinatore dell'ateneo è avvenuta con delibera del 6 febbraio 2007, quindi successivamente alla data di svolgimento degli esami di ammissione al corso di dottorato. Non ha invece partecipato a questa procedura concorsuale, in quanto era solo membro supplente della commissione, il professor Aldo Loiodice.
Infine l'Università telematica «Giustino Fortunato» ha reso noto di aver bandito in data 31 marzo 2007 quattro concorsi per il reclutamento di ricercatori universitari secondo la procedura prevista dalla legge n. 210 del 1998 e che la valutazione comparativa dei candidati è in corso di svolgimento, ma che la dottoressa Marianna Colarusso non ha presentato domanda


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di partecipazione ad alcun concorso bandito dall'università telematica.
In linea generale il Ministero desidera far presente che, secondo la legge vigente, lo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari di ruolo delle università statali e di quelle non statali, anche di quelle telematiche, è identico e identiche sono le forme di reclutamento stabilite dalla legge, tutte di natura pubblica. Il Ministro ha recentemente emanato, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2007, un regolamento contenente nuove procedure per il reclutamento dei ricercatori universitari con l'obiettivo di aumentarne la celerità, la trasparenza e l'allineamento agli standard valutativi internazionali.
Per quanto riguarda il tema specifico delle università telematiche, è in corso di approvazione un decreto interministeriale che tende a riordinare questo sistema di atenei in base a più precisi requisiti di qualità delle attività e delle risorse disponibili.
Il Ministero assicura comunque la massima attenzione e vigilanza sul tema sollevato dall'onorevole interrogante, in particolare per quanto riguarda il finanziamento privato delle attività universitarie pubbliche in modo da contemperare l'autonomia universitaria e la possibilità di reperire maggiori sostegni finanziari alle attività degli atenei con la massima trasparenza delle procedure, in particolare quelle concorsuali, a garanzia di tutti i candidati che non sussistano indebiti conflitti di interessi. Attenzione e vigilanza che troveranno presto supporto nell'attività di valutazione di qualità dei risultati delle attività didattiche e di ricerca di tutte le università da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, il cui regolamento istitutivo sarà definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri entro il 2007 affinché l'Agenzia entri effettivamente in funzione nei primi mesi del 2008.


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ALLEGATO 3

5-01829 Grimoldi: Problemi di organico nelle scuole primarie della regione Lombardia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In primo luogo, con riguardo alle considerazioni critiche dell'Onorevole interrogante circa la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), vorrei ricordare che con questa legge il Parlamento ha approvato un articolato piano di interventi per il rilancio complessivo del sistema di istruzione apprestando misure per il potenziamento dell'autonomia scolastica, lo sviluppo e la qualificazione del sistema dell'istruzione e la valorizzazione del personale.
Tra le misure assunte vi e anche quella riguardante la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; provvedimento, questo, che mira proprio alla stabilizzazione del personale attraverso la progressiva eliminazione del precariato e la eliminazione delle cause che lo determinano, e ciò favorirà certamente la invocata continuità didattica.
Rientra nel suddetto piano di interventi anche la disposizione sulle dotazioni organiche introdotta dall'articolo 1, comma 605, della Finanziaria 2007 che, al fine di una più efficace determinazione e distribuzione delle risorse disponibili, ha disposto un incremento dello 0,4 per cento del valore medio nazionale del rapporto alunni/classi, portandolo dalle attuali 20,6 a 21,00 unità per classe, da realizzare nel rispetto della normativa vigente.
Invero, l'entità dell'intervento di razionalizzazione degli organici è risultata più contenuta rispetto a quella previsto dalla relazione di accompagnamento della legge finanziaria 2007 che, facendo riferimento al rapporto tra docenti/ alunni in base al quale è stato determinato l'organico di diritto dell'anno scolastico 2006-2007 - rapporto che è pari a un docente ogni 10 alunni - aveva stimato in 19.039 i posti da ridurre per raggiungere l'obiettivo prefissato.
Questo numero si è ridotto a 11.726 unità anche per effetto della disposizione dell'articolo 1, comma 622, dell'anzidetta legge 296, che ha innalzato ad almeno 10 anni l'obbligo di istruzione a decorrere dal corrente anno scolastico, nonché per l'incremento della popolazione scolastica, ammontante a oltre 28.000 unità, che ha comportato l'aumento del numero delle classi e dei posti di insegnamento.
Di queste 11.726 unità, soltanto 7.053 posti derivano dall'intervento di razionalizzazione degli organici di diritto, secondo le tabelle allegate allo schema di decreto interministeriale sugli organici di diritto per l'anno scolastico 2007-2008; tale numero non incide, peraltro, sulla qualità complessiva dell'offerta scolastica inserendosi, come già detto, in un contesto di potenziamento dell'autonomia scolastica, di sviluppo e qualificazione del sistema dell'istruzione e valorizzazione del personale.
Non va neppure dimenticato che per la prima volta è stato previsto un piano di assunzioni di così ampie dimensioni: 150 mila docenti precari storici e 20 mila unità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA); già quest'anno sono state effettuate 50 mila assunzioni di docenti e 10 mila personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
Altre importanti misure per il rilancio della scuola sono contenute nella Finanziaria 2008.


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In particolare:
non ci sarà nessuna ulteriore riduzione di organici del personale della scuola e, anzi, verrà diluito in tre anni (2008-2010), l'obiettivo di razionalizzazione fissato nella precedente Finanziaria;
nel piano di assunzione dei precari arrivano 10.000 unità in più di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), che si aggiungono ai 20.000 già previsti nella precedente Finanziaria, di cui 10.000 già nominati per questo anno scolastico;
per quel che riguarda l'integrazione degli alunni diversamente abili, aumentano da 48.000 a 65.000 i posti dell'organico di diritto degli insegnanti di sostegno. Si passa così dall'emergenza alla stabilizzazione e alla specializzazione. Oggi solo circa la metà degli insegnanti di sostegno sono di ruolo, mentre con l'attrazione della Finanziaria 2008 tale percentuale sale al 70 per cento . Questa modifica evita l'incertezza di ogni inizio anno sulla effettiva erogazione del servizio che spetta alla scuola e garantisce una maggiore continuità didattica;
per migliorare, la qualità della scuola, è prevista la sperimentazione in alcune province, perché regioni ed enti locali abbiano la reale possibilità di prendersi in carico la rete scolastica e quella dell'offerta formativa, per migliorare l'utilizzo del personale e delle risorse e per favorire, attraverso appositi accordi territoriali, il rapporto con le regioni e gli enti locali.

Per quel che concerne le osservazioni dell'Onorevole interrogante circa la ripartizione dell'organico tra la varie regioni, va precisato che la ripartizione stessa viene effettuata facendo riferimento ad una serie di dati ed elementi quali la consistenza della popolazione scolastica, i tassi di ripetenza e di abbandono, la configurazione geo-morfologica dei territori interessati, le condizioni socio-economiche e di, disagio dei diversi contesti.
Quanto, poi, alle osservazioni sulle assenze per motivi di salute e sui relativi controlli, la materia è regolata al vigente Contratto Collettivo Nazionale, di Lavoro (CCNL) del comparto «Scuola»; in particolare il CCNL prevede che «L'istituzione scolastica o educativa, oppure l'amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal primo, giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario».
Va aggiunto che, sempre in materia di controlli sulle assenze per motivi di salute, è ora intervenuta la Direttiva n. 8 del 6 dicembre 2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Questa Direttiva, nel responsabilizzare i dirigenti delle strutture delle pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, prevede tra l'altro, con riferimento alle assenze di un solo giorno lavorativo per ragioni di salute, che l'amministrazione è comunque tenuta a pretendere la produzione della certificazione sanitaria, sussistendo il potere di verificare la legittimità delle cause di assenza dei dipendente dal servizio, a fortiori per le assenze (brevi) per malattia che, per la loro imprevedibilità, sfuggono al controllo e costituiscono, tra quelle consentite, la più ricorrente ed onerosa forma di assenza dal servizio.
Per quel che concerne, infine, i lamentati ritardi nella predisposizione delle graduatorie di circolo e di istituto per l'anno scolastico 2007-2008, essi sono dovuti alla circostanza che, in considerazione del complesso procedimento previsto per l'emanazione di norme regolamentari, si è potuto emanare il nuovo Regolamento per le supplenze soltanto il 13 giugno 2007 e, ovviamente, solo in data successiva, precisamente il 21 giugno 2007, è stato adottato l'atto applicativo dello stesso regolamento per quanto riguarda la presentazione delle domande per l'inclusione nelle predette graduatorie.
È comunque opportuno ricordare che in tale regolamento sono contenute importanti


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innovazioni, atte ad eliminare per il futuro il ripetersi dei lamentati ritardi, ed in particolare:
nel secondo anno di vigenza delle graduatorie, quest'ultime rimangono invariate in quanto non è ammessa né la presentazione di nuove domande né la variazione delle sedi, scelte nel primo anno;
nell'anno di rinnovo delle graduatorie la relativa procedura deve essere attivata entro il 31 gennaio antecedente all'anno scolastico di riferimento e la procedura stessa deve concludersi entro, il 31 agosto.

Quanto alla possibilità di essere iscritti in due province per i docenti di prima fascia, va ricordato che essa è garantita dalla legge n. 124 del 1999 e dal regolamento applicativo della legge e, pertanto, interventi in proposito non sono possibili con atti di carattere amministrativo.
Premesso, questo in via generale, vengo alla specifica situazione rappresentata dall'Onorevole interrogante.
Innanzi tutto, va detto che, relativamente ai posti di organico della Lombardia, per venire incontro alle richieste delle famiglie e fornire un servizio ancor più aderente alla realtà lombarda, l'organico di diritto, vale a dire l'organico determinato in via previsionale nel mese di marzo, è stato incrementato con l'inizio delle lezioni di oltre 900 unità, di cui ben 508 destinate alla provincia di Milano.
Sempre per la stessa provincia di Milano, dopo la determinazione dell'organico di diritto e dopo i trasferimenti per l'anno scolastico 2007/2008, si è presentata la seguente situazione.
Sono risultati vacanti, relativamente alla scuola primaria, n. 1.749 posti comuni e n. 222 posti per l'insegnamento ai portatori di handicap.
Tale circostanza denota che, anche nell'ipotesi in cui tutte le risorse fossero determinate in fase previsionale, quindi nell'organico di diritto, molti posti resterebbero comunque non coperti da personale di ruolo.
La differenza tra organico previsionale e situazione di fatto non può esseri ritenuta, pertanto, l'unica causa del ricorso alle supplenze e del cosiddetto «precariato».
Il Ministero ha fatto fronte quest'anno all'annoso problema autorizzando un considerevole contingente di nuove assunzioni in ruolo di personale docente ed educativo, che per la provincia di Milano è stato di n. 3.005 unità e per la sola scuola primaria è stato di n. 1.178 unità.
L'Ufficio scolastico provinciale di Milano ha provveduto a coprire tutto il contingente assegnato, tuttavia in prima fase sono rimasti vacanti molti posti, per rinuncia dei candidati. A seguito di tali rinunce, l'Ufficio medesimo ha proceduto allo scorrimento delle graduatorie dopo l'avvio dell'anno scolastico, con la sola decorrenza giuridica, in quanto nel frattempo, per poter iniziare le attività didattiche, gli stessi posti coperti erano stati conferiti a supplenti.
Sono state attribuite a personale non di ruolo anche nomine per posti disponibili all'inizio dell'anno scolastico, in seguito all'utilizzo dei titolari con provvedimenti previsti dal contratto nazionale dei docenti (comandi, assegnazioni provvisorie in altre province, distacchi sindacali).
Per quanto concerne le nomine dei supplenti, l'Ufficio Scolastico Provinciale ha interpellato tutti i candidati presenti nelle graduatorie ad esaurimento per la copertura dei posti annuali, registrando un gran numero di rinunce. Le stesse istituzioni scolastiche hanno esaurito alcune graduatorie di loro competenza. L'Ufficio ha inoltre segnalato di aver osservato negli ultimi due anni una certa difficoltà a nominare i docenti anche per le supplenze, riscontrabile per molte graduatorie e soprattutto nella scuola, primaria: ritiene che tale fenomeno, sia dovuto ad insufficiente numero di personale con titolo in rapporto alle esigenze ed alle risorse assegnate alle scuole.
Per quanto riguarda le assenze degli insegnanti, come già detto, esse sono disciplinate


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dal CCNL del comparto scuola e le scuole, quindi, attuano i controlli previsti dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti.
In merito al caso della scuola primaria di Via Pareto, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano ha riferito di aver già disposto a suo tempo, a seguito di lamentele pervenute da parte dei genitori, i dovuti accertamenti presso l'Istituto, acquisendo dalla Dirigenza gli elementi di conoscenza richiesti.
In particolare, sono emerse dalla relazione della Scuola le difficoltà incontrate nella sostituzione degli insegnanti assenti. Il Dirigente ha comunque asserito il pieno rispetto delle procedure previste per la ricerca del personale supplente e, per quanto concerne le assenze, l'osservanza delle norme sui diritti dei lavoratori. Ha segnalato, inoltre, che il 19 ottobre, scorrendo la graduatoria di 3a fascia, è stata individuata la docente per la supplenza che prosegue tuttora la supplenza conferitale.