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PDL 6

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6



 

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Disposizioni in materia di prostituzione

Presentata alla Camera dei deputati nella XIV legislatura il 2 gennaio 2004 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento


      

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Onorevoli Deputati! - Ogni uomo e ogni donna sono persone e, come tali, non possono essere considerati o ridotti ad oggetto mercificabile.
      Ogni persona ha una dignità in se stessa, indipendentemente dalla sua condizione sociale, dal suo credo religioso, dalle sue possibilità economiche.
      La persona è parola irripetibile di Dio. Il corpo è parte integrante di questa unità vivente, la persona, che non è pertanto commerciabile. Per sua natura, quindi, il corpo è espressione del valore della persona e partecipa alla sua funzione e alla missione fondamentale per l'intera umanità.
      La civiltà di un popolo si misura dal valore che attribuisce alla donna, dal grado di difesa della sua dignità.
      La prostituzione, indipendentemente dalle modalità del suo esercizio, è sempre attività contraria alla dignità dell'essere umano. Ridurre sia l'uomo che la donna ad oggetto è un delitto contro l'umanità.
      Noi oggi, in Italia e in Europa, ci troviamo di fronte a due problemi che necessitano di urgente soluzione.
      È in corso la schiavizzazione della donna ad opera di efferati criminali, ai fini dello sfruttamento del sesso attraverso la prostituzione forzata.
      Siamo certi che nessun italiano accetta che anche una sola donna sia schiavizzata. Tutti siamo d'accordo che le schiave devono essere liberate. Con adeguati e opportuni strumenti di analisi, di conoscenza e investigazione, possiamo individuare le donne ridotte in schiavitù o in uno stato analogo e quindi liberarle.
      Tra il cliente e lo sfruttatore non c'è nessuna differenza e chiunque si serve di persone «trafficate» deve essere punito come il trafficante.
      La legge punisce chiunque si serve sessualmente di una minore, perché essa è ritenuta incapace di scegliere, in modo maturo e autonomo, la destinazione della
 

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propria sessualità e affettività, se si tratta di una infraquattordicenne vige il principio della intangibilità. La persona di minore età non è infatti ancora libera di scegliere.
      Proponiamo quindi di equiparare, ai fini della sanzione penale, l'uso sessuale della donna schiavizzata, che non è in condizione di disporre di se stessa liberamente, all'uso della minore infraquattordicenne abusata.
      Da queste considerazioni nasce, in primo luogo, la necessità di un nuovo intervento legislativo per punire gravemente l'uso sessuale delle persone ridotte in schiavitù.
      Ma anche sotto altri profili, la legislazione vigente sulla prostituzione presenta limiti e carenze, che non consentono di contrastare l'offesa continua alla persona, la cui dignità è sancita e tutelata dal diritto internazionale e dalla Costituzione italiana.
      I princìpi che stanno alla base della Repubblica italiana, dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali, promosse dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), assumono, come valori universali: la dignità umana, la libertà, l'uguaglianza e la solidarietà.
      La Costituzione della Repubblica italiana, agli articoli 2 e 3, esalta il valore della persona umana e dei suoi diritti inalienabili.
      L'Unione europea nella Carta dei diritti fondamentali impone il rispetto e la tutela della dignità umana come valore inviolabile (articolo 1); sancisce il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro (articolo 3); stabilisce che nessuno può essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (articolo 4).
      La Convenzione dell'ONU stipulata a New York il 21 marzo 1950 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, resa esecutiva anche nel nostro Paese con la legge 23 novembre 1966, n. 1173, sancisce che deve essere punito chiunque, per soddisfare le passioni altrui, procura, adesca o rapisce un'altra persona, anche se consenziente, al fine di avviarla alla prostituzione, o comunque sfrutta la prostituzione di un'altra persona, anche se consenziente (articolo 1). La stessa Convenzione impone di punire chiunque mantenga, diriga, amministri, contribuisca a finanziare una casa chiusa, o conceda o prenda in affitto, in tutto o in parte, un immobile o altro luogo ai fini dell'esercizio della altrui prostituzione. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, in sintonia con la Costituzione e con la Convenzione dell'ONU, all'articolo 3, che reca modifiche al codice penale, punisce di conseguenza la proprietà, l'esercizio, l'amministrazione, la direzione di una casa di prostituzione, la tolleranza abituale della prostituzione in un locale di cui si è proprietario o gerente o in un albergo, il reclutamento, l'induzione, l'agevolazione, lo sfruttamento della prostituzione.
      Nella nostra legislazione, però, il fenomeno della prostituzione non è affrontato sotto il versante del cliente, che, con la sua domanda e la sua pratica sessuale a pagamento, partecipa allo sfruttamento e all'offesa alla dignità della persona ridotta a merce.
      Il presente progetto di legge intende colmare la sopra esposta lacuna mediante la punizione anche del cliente e l'istituzione del centro di coordinamento per la prevenzione e il contrasto della prostituzione, come già avviene in altri Stati in cui esiste una matura sensibilità alla rivendicazione della dignità di ogni donna.
      Per tutti i motivi sopra riportati viene consegnato al Parlamento il presente progetto di legge d'iniziativa popolare, redatto in articoli, affinché venga punito chiunque faccia della vita umana un mercato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1.

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque procura a sé o ad altri o comunque si avvale di prestazioni sessuali in cambio di denaro o di altra utilità economica è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro.
      2. In caso di reiterazione del reato di cui al comma 1, il fatto è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro.
      3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono compiuti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, si applica la pena della reclusione sino a due anni.
      4. La pena detentiva di cui al comma 2 può essere sostituita, una sola volta e su richiesta dell'imputato, con l'affidamento ai servizi sociali. Questi ultimi possono convenzionarsi anche con le associazioni senza fini di lucro che operano nel campo del disagio familiare.

Art. 2.

      1. Chiunque ha rapporti sessuali con persone in stato di schiavitù o analogo alla schiavitù, ai sensi dell'articolo 600 del codice penale, soggiace alla pena stabilita dell'articolo 609-ter del medesimo codice.

Art. 3.

      1. Chiunque procura, sfrutta, favorisce o agevola in qualsiasi modo lo scambio di rapporti sessuali a pagamento altrui, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con multa da 1.000 euro a 10.000 euro.

 

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Art. 4.

      1. Con cadenza trimestrale, sono organizzati dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri incontri tra i rappresentanti del medesimo Dipartimento, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e di associazioni, enti ed altri organismi privati di nota competenza che svolgono attività a favore degli immigrati, iscritti negli appositi registri presso lo stesso Dipartimento, in ordine alle politiche di contrasto alla prostituzione.


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