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PDL 10

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 10



 

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Disposizioni in materia di accesso al futuro
per le giovani generazioni

Presentata alla Camera dei deputati nella XIV legislatura il 27 ottobre 2005 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento


      

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Onorevoli Deputati! - Una proposta di legge quadro d'iniziativa popolare per dare risposte concrete alle domande delle giovani generazioni.
      Vogliamo costruire una proposta di legge organica che riguardi l'accesso al futuro e l'agevolazione dei percorsi di transizione verso l'età adulta delle giovani generazioni.
      Siamo consapevoli della necessità di affrontare la questione generazionale in maniera concreta e non più retorica, dal momento che per rilanciare il sistema economico, sociale e culturale del nostro Paese è prioritario mettere all'apice dell'agenda politica l'investimento sulle giovani generazioni.
      Crediamo, infatti, che le ragazze e i ragazzi, figli dei grandi processi di cambiamento che hanno riguardato la nostra società negli ultimi decenni, non trovino risposte in un Paese che per la sua immobilità sociale, le sue chiusure corporative e l'inadeguatezza della classe politica rischia di compromettere loro il futuro.
      Bisogna, sia nel contesto nazionale che internazionale, aprire un processo di cittadinanza europea che metta in campo proposte confacenti ai bisogni e alle idee delle ragazze e dei ragazzi di oggi, che permetta loro di accedere alla vita adulta attraverso un diverso sistema formativo, capace di formarli nell'arco dell'intera vita; produrre tutele innovative nel mercato del lavoro capaci di conciliare voglia di crescita professionale e ricerca di stabilità; immaginare una concezione della rappresentanza delle giovani generazioni che deve tradursi nella consapevolezza che idee giovani capaci di guardare trasversalmente all'intera società devono essere rappresentate negli organi istituzionali da giovani, rendendo meno vistoso il gap generazionale che questo Paese vive. Per questo abbiamo individuato quattro aree di interesse prioritario e per questo abbiamo deciso di avviare anche l'iter di iniziativa popolare,
 

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uno strumento che ci consente di portare questi temi nel Paese, dalle realtà metropolitane ai piccoli centri, laddove la politica non arriva o è percepita come qualcosa di ancora troppo lontano dalla vita quotidiana delle ragazze e dei ragazzi.

Rappresentanza e cittadinanza delle giovani generazioni.

      L'Italia è l'unico Paese in Europa a non essersi ancora dotato di una struttura di rappresentanza delle giovani generazioni. Si tratta di un fatto grave, che denota l'incapacità di mettere al centro dell'agenda politica la questione generazionale, una questione oramai generale dal momento che il declino del Paese si riversa in primo luogo sulle ragazze e sui ragazzi, che vivono con ansia il futuro, costretti a dilazionare i tempi di vita e a ritardare sempre più l'ingresso nella vita adulta.
      Se a questo aggiungiamo le leggi proibizioniste proposte in questi anni da una classe politica totalmente estranea a quello che succede realmente nella società - come è stato dimostrato dalle ipotesi di chiusura anticipata delle discoteche - ci rendiamo palesemente conto della necessità di dare spazio a un approccio generazionale capace di riavvicinare i giovani alla politica attraverso una nuova rappresentanza negli organismi istituzionali.
      Per questo, la proposta di legge si apre, analogamente a quanto previsto in altri Paesi dell'Unione europea, con l'istituzione del Ministro e del Dipartimento per le politiche giovanili e all'articolo 3 con l'istituzione del Consiglio nazionale dei giovani, un organismo con funzione consultiva e propositiva in tutte le questioni che riguardano anche le giovani generazioni. In particolare il Consiglio nazionale dei giovani propone iniziative per ridurre la disoccupazione giovanile, incentivare l'imprenditoria giovanile, costruire politiche per la casa, la partecipazione femminile, la salute, l'uguaglianza, l'integrazione sociale e l'educazione civile. Va sottolineata in questo senso la positiva autoorganizzazione delle associazioni e dei movimenti giovanili che ha portato alla realizzazione del Forum nazionale dei giovani riconosciuto anche attraverso uno specifico emendamento nella legge finanziaria per il 2005, legge n. 311 del 2004.
      Inoltre, per allargare il livello di partecipazione riteniamo opportuno affer- mare attraverso una specifica proposta di legge costituzionale che possono essere eletti alla Camera dei deputati cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e al Senato della Repubblica chi ha compiuto il venticinquesimo anno di età e che alle elezioni amministrative possono votare tutti i giovani che hanno superato il sedicesimo anno di età.
      Infatti, con le modificazioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, sono gli enti locali i soggetti preposti a individuare risposte specifiche alle esigenze delle ragazze e dei ragazzi a livello locale, come avviene in molti Paesi europei.
      Crediamo che il tema della cittadinanza dei giovani si intersechi con quello della conciliazione dei tempi di vita per le giovani madri e i giovani padri: riteniamo opportuno che si estendano anche ai lavoratori autonomi e parasubordinati i diritti in materia di astensione obbligatoria in caso di maternità, nonché i congedi parentali per entrambi i genitori.

Accesso alla casa.

      Il processo di autonomia delle giovani generazioni passa inevitabilmente dall'uscita dal nucleo familiare, fatto che in Italia si procrastina sempre di più nel tempo.
      «In Italia, fino al ventiquattresimo anno di età, la creazione di una nuova famiglia è diventato fenomeno oramai raro. Nel 1983 un giovane ogni 5 tra i 21 e i 24 anni aveva già contratto un matrimonio. Negli ultimi anni, tra i giovani tra i 30 e i 34 anni si concentra la gran parte dei matrimoni. C'è comunque da sottolineare che i 2/5 dei giovani tra i 30 e i 34

 

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anni non ha ancora contratto il matrimonio» (Fonte IARD, 2000).
      Le cause sono molteplici e ovviamente non esaustive, ma certamente è limitante e offensivo ricondurre questo problema alla natura dei giovani italiani.
      Crediamo che questo tema si intersechi con le inefficienze del diritto allo studio e con le difficoltà di entrata in modo continuativo nel mercato del lavoro.
      Un terzo dei giovani tra i 30 e i 34 anni di età vive ancora con i genitori. Inoltre «la consistenza degli studenti conviventi in famiglia è correlata con la classe sociale e, soprattutto, con il livello di istruzione familiare» (Fonte IARD, 2000).
      Continua, quindi, ad essere la famiglia d'origine, in particolare il suo contesto sociale e il livello di istruzione familiare, la parte determinante della vita di una ragazza o di un ragazzo.
      L'uscita da casa e la costruzione di una vita autonoma rappresentano un ostacolo spesso insormontabile: è necessario avviare una politica per l'accesso alla casa, sia in affitto che per compravendita.
      In particolare è necessario che il sistema bancario si accordi per la concessione di prestiti e di mutui anche ai giovani con contratti non tradizionali e di parasubordinazione. Evidentemente sia per la locazione per gli studenti fuori sede che per l'acquisto di immobili è necessario ripensare a una politica abitativa pubblica, di concerto con gli enti locali, in materia di agevolazioni sui mutui per la prima casa e di sconti sugli oneri comunali diretti, applicando sgravi e agevolazioni per chi costruisce o restaura edifici per cui è previsto l'accesso privilegiato alle giovani coppie.

Fare impresa.

      Un giovane che oggi decida di fare impresa incontra numerosi ostacoli, legati al capitale iniziale da investire, alla ricerca di un settore strategico in cui, in un ambito concorrenziale, possa trovare una nicchia di mercato in cui inserirsi, e alla sopravvivenza oltre il secondo anno di età dell'impresa.
      Crediamo che oggi il fare impresa sia legato a due questioni inevitabili: in primo luogo, è necessario costruire un diverso rapporto tra orientamento e distretti industriali; inoltre, bisogna formare giovani imprenditori in grado di competere nello scenario globale. Per questo crediamo che sia necessario un intervento di politiche pubbliche per trasformare un'idea imprenditoriale in azienda; rifinanziare il prestito d'onore, prevedere riduzioni alle imposte dirette per più anni.
      Crediamo anche che, con la strategia della delocalizzazione produttiva alla ricerca del costo minore, emerga la debolezza di un sistema economico fondato su un capitalismo debole e sul primato della piccola dimensione imprenditoriale: un mix che può provocare la caduta dell'Italia verso la fascia della subfornitura internazionale, fuori dal cuore delle nazioni che decidono le sorti economiche.
      Per questo è necessario investire in maniera non demagogica sui settori strategici del made in Italy, anche attraverso un finanziamento delle imprese dei giovani che operano in quei settori innovando i processi produttivi e tutelando l'impatto ambientale.

Saperi e innovazione tecnologica.

      È un dato che dove l'industria italiana riesce a tenere è nei settori a basso contenuto tecnologico, dove il costo del lavoro è minimo e dove la competizione del prezzo, favorita dalle politiche di svalutazione competitiva, consente di mantenere quote stabili di mercato internazionale. Certamente, un Paese competitivo ha bisogno di «energie formate e all'altezza di affrontare il mercato». Siamo consapevoli che il controllo delle traiettorie tecnologiche (informatica, biotecnologie, farmaceutica, aerospaziale, robotica, logistica di rete) è l'elemento essenziale per la competizione su scala mondiale.
      Abbiamo bisogno di creazione continua di innovazione tecnologica nonché di elevata

 

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disponibilità di risorse finanziarie e immateriali per l'attività in ricerca e in sviluppo.
      Per questo crediamo che vadano innalzati i saperi di tutte le ragazze e i ragazzi italiani, attraverso un nuovo rapporto con i distretti industriali, la riqualificazione del sistema formativo e la fornitura di strumenti per l'apprendimento delle tecnologie e delle lingue straniere.
      Proponiamo l'istituzione di una «dotazione di capitale», ovvero un prestito erogato per i giovani le cui famiglie non sono abbienti, che permetta di investire su un'idea, garantisca informazione e formazione, attraverso l'acquisto di personal computer, abbonamenti INTERNET, corsi di lingue, master post lauream.
      
Inoltre, vogliamo investire sulla diffusione di soluzioni «open source» nella pubblica amministrazione; processo che, per ora, si è sviluppato principalmente «dal basso», come evidenziato dal Rapporto annuale del CENSIS. Crediamo che un salto di qualità che vada nell'ottica di garantire efficienza e trasparenza sia per la pubblica amministrazione che per le piccole e medie imprese possa partire proprio da un investimento di carattere nazionale che riconosca nel software libero e open source un elemento strategico di innovazione.
      È necessario un indirizzo governativo che, rispettando la concorrenzialità in materia di istruzione e l'autonomia dei singoli istituti, incentivi le scuole, anche in un rapporto con il tessuto socio-economico circostante, a promuovere una corretta alfabetizzazione informatica.
      Siamo perfettamente consapevoli che una corretta alfabetizzazione informatica debba creare cittadini, lavoratori, amministrazioni e aziende preparati: non di facili soluzioni ideologiche si tratta bensì di un rinnovato rapporto tra politica ed economia che al centro metta l'efficienza e la capacità di vivere le complessità di un mondo sempre più interdipendente.
      In coerenza con la suddetta impostazione strategica, la presente proposta di legge affronta organicamente un insieme di ambiti fondamentali per la partecipazione attiva e consapevole delle giovani generazioni tanto alle sedi istituzionali appositamente previste, quanto alle principali fasi e attività della vita quotidiana.
      A tale fine, il capo I, volto a disciplinare le forme di partecipazione e rappresentanza delle istanze proprie delle giovani generazioni, prevede in primo luogo - in coerenza con un modello già operante in molti Paesi dell'Unione europea - l'istituzione del Ministro per le politiche giovanili, quale responsabile politico dell'istituendo «Dipartimento per le politiche giovanili», presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale sede istituzionale preposta all'elaborazione e al coordinamento delle politiche di governo che possano incidere direttamente e indirettamente sulla condizione dei giovani. Quale naturale interlocutore della struttura di governo, così istituita, si prevede la contestuale istituzione del Consiglio nazionale dei giovani, organismo di rappresentanza del variegato fenomeno associativo giovanile, con funzioni di stimolo e di collaborazione nell'elaborazione di studi e di politiche di preminente interesse per i giovani, nonché di soggetto abilitato a rappresentare l'Italia nelle apposite sedi internazionali.
      Il capo II è finalizzato all'individuazione di misure di agevolazione fiscale e finanziaria volte a rendere reale la possibilità di accesso all'abitazione per le giovani coppie.
      I costi della locazione e, a maggior ragione, dell'acquisto di un alloggio decoroso, rappresentano il principale ostacolo alla realizzazione di un progetto di vita autonoma da parte dei giovani italiani: a tale fine gli articoli 6 e 7 prevedono, rispettivamente, agevolazioni di carattere fiscale per le locazioni e agevolazioni di carattere finanziario per la contrazione di mutui finalizzati all'acquisto di abitazioni da parte di giovani in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali, indicati dall'articolo 5.
      Al fine di favorire una condizione di reale ampliamento delle opportunità per i giovani appartenenti alle classi sociali meno favorite, il capo III prevede l'istituzione
 

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della dotazione finanziaria di capitale per l'uguaglianza delle opportunità e il credito formativo. Tale misura consta di un contributo, da restituire senza interessi entro quindici anni dall'erogazione, da utilizzare da parte di giovani di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni, per iniziative di formazione post-secondaria, o per l'avviamento di attività imprenditoriali, o ancora per l'acquisto di supporti informatici finalizzati all'avvio di attività imprenditoriali, professionali o di studio. L'importante accantonamento finanziario a tale fine previsto è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in ragione dei giovani che hanno compiuto i diciotto anni di età nel corso dell'anno. Da parte loro, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono chiamate a disciplinare le forme per l'istituzione di appositi fondi, cui possono contribuire enti territoriali e privati, le modalità di ripartizione delle risorse in favore delle diverse finalità previste dalla legge nazionale, nonché le modalità di compilazione delle graduatorie provinciali e regionali dei richiedenti.
      Altro elemento, che attualmente rappresenta un anacronistico baluardo all'accesso al mondo del lavoro e, in particolare al mondo delle professioni, è rappresentato dalla attuale disciplina delle professioni intellettuali, tema a cui è dedicato il capo IV, prevedendo una specifica delega legislativa al Governo volta alla modifica e al coordinamento della legislazione concernente le professioni intellettuali e le rispettive forme organizzative.
      Il capo V affronta e offre soluzioni innovative in materia di tutela dei nuovi lavori, per passare da un sistema che, in ragione di un nuovo modello di organizzazione del mercato del lavoro, ha prodotto una contestuale compressione dei diritti dei lavoratori interessati, a un sistema che offra le garanzie fondamentali, anche per detti lavoratori, in materia di sostegno al congedo parentale nel lavoro autonomo e nelle libere professioni, così come l'incremento dell'assegno di maternità per i lavoratori atipici e discontinui, o, ancora, incentivi alla flessibilità degli orari finalizzata alla conciliazione tra vita professionale e vita familiare.
      Con il capo VI si propongono misure finalizzate a un'intervento specifico per favorire uno sforzo collettivo, tanto del sistema delle imprese, quanto dello Stato, per recuperare il gap che attualmente caratterizza negativamente il nostro Paese nel settore della ricerca. Si introducono, pertanto, misure per ridurre gli oneri contributivi, previdenziali e assistenziali, per le piccole imprese che assumono giovani impiegati in attività connesse alla ricerca innovativa e all'applicazione delle tecnologie della comunicazione e misure volte a consentire un programma di assunzioni di 5.000 giovani ricercatori e docenti universitari da parte delle nostre facoltà.
      Un ambito di particolare importanza per la sensibilità e gli interessi delle giovani generazioni è rivestito, senz'altro, dal tema della cultura cui è dedicato il capo VII della presente proposta di legge. A tale fine si prevede l'istituzione della Carta giovani, strumento agevolativo finalizzato a incentivare la fruizione di servizi culturali, formativi e didattici, ma anche di mobilità e relazionali. Si prevede, altresì, l'adozione di una aliquota IVA transitoria, ridotta al 15 per cento sui compact disc musicali, e la destinazione della metà del gettito di detta imposta al sostegno finanziario delle opere prime di giovani artisti, così come la detraibilità ai fini della determinazione del reddito delle spese per libri e per supporti musicali.
      Nel medesimo capo sono contemplate, inoltre, misure per incentivare la musica dal vivo e l'istituzione di un Ufficio per la promozione della produzione musicale, teatrale e cinematografica italiana all'estero, nonché misure per favorire iniziative sperimentali per consentire un'attività regolata della così detta «grafica di strada», ma anche disposizioni per raddoppiare le ore di pratica e di educazione sportiva degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e uno stanziamento apposito per il finanziamento del programma «Socrates». Infine, si dispongono misure di incentivazione dell'assolvimento del servizio volontario civile, in Italia e in Europa.
 

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      Con il capo VIII si individuano le misure di copertura finanziaria atte a consentire l'avvio di una politica complessiva in favore delle giovani generazioni, attingendo dalla reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni (vigente in tutti i Paesi a economia avanzata), dalla istituzione di una tassa sui cosiddetti SUV (Sport Utility Vehicles), dall'utilizzo di una quota del 10 per cento dell'istituenda tassa sulle transazioni valutarie, secondo lo schema a suo tempo teorizzato dal premio Nobel Tobin, e infine dalla revisione delle aliquote sui prodotti alcolici.
      Infine, il capo IX concerne le disposizioni finali, attraverso la previsione di una relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione e sui risultati della legge.
      Siamo consapevoli che l'agenda del Paese debba mettere in primo piano il tema dell'autonomia delle giovani generazioni, intesa come possibilità di intraprendere un percorso di vita indipendente abbandonando il nucleo familiare e costruendo la propria autonomia di vita privata e professionale.
      Crediamo, infatti, sia giunto il momento di affermare che per ridare slancio e competitività al Paese sia necessario investire sulle giovani generazioni, per permettere alle ragazze e ai ragazzi che vivono nel nostro Paese di accedere al futuro a prescindere dalle condizioni socio-economiche di partenza.
      Il contributo rappresentato dalla presente proposta di legge, redatta dal Gruppo DS della Camera dei deputati in collaborazione con la Sinistra giovanile, sarà offerto a tutte le forze del Centro-sinistra e riteniamo debba diventare parte integrante del programma di governo dell'Unione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Capo I.
PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge è finalizzata all'accrescimento delle opportunità di affermazione delle aspettative sociali, culturali ed economiche delle giovani generazioni, nel rispetto degli orientamenti e della personalità dei singoli, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
      2. Lo Stato adotta le misure necessarie per il sostegno e la realizzazione, anche in collaborazione con le regioni e le autonomie locali, delle finalità di cui al comma 1.

Art. 2.
(Ministro per le politiche giovanili).

      1. Dopo l'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente:

      «Art. 6-ter. (Dipartimento per le politiche giovanili). - 1. Il coordinamento delle politiche attinenti le esigenze e le problematiche giovanili, sotto il profilo economico, sociale, culturale e formativo, è organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite ad altre amministrazioni dello Stato.
      2. Il Dipartimento collabora con il Consiglio nazionale dei giovani e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini dell'elaborazione di metodiche

 

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di rilevamento di dati significativi della realtà giovanile, per la costituzione di apposite banche dati, nonché per la programmazione delle politiche di sostegno per le giovani generazioni.
      3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento una dettagliata relazione sulle iniziative assunte in attuazione del presente articolo e sui risultati conseguiti con le disposizioni di legge e le azioni amministrative adottate da parte dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali».

      2. Il Ministro per le politiche giovanili è l'organo di governo del Dipartimento per le politiche giovanili, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
      3. Il Ministro per le politiche giovanili esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
      4. Il Ministro per le politiche giovanili può, nelle materie di sua competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro, anche in relazione a specifici obiettivi previamente individuati, nonché conferire incarichi di studio e di consulenza.

Art. 3.
(Rappresentanza nazionale dei giovani).

      1. In coerenza e in continuità con le esperienze e le iniziative del «Forum nazionale dei giovani» di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio nazionale dei giovani (CNG) quale organo consultivo di rappresentanza dei giovani. Il CNG svolge i seguenti compiti:

          a) esprime pareri e proposte sui contenuti del Piano per le politiche giovanili,

 

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nonché su disegni di legge d'iniziativa del Governo che interessano i giovani;

          b) partecipa a fori associativi internazionali;

          c) favorisce la formazione e lo sviluppo di consigli dei giovani a livello locale;

          d) promuove indagini e ricerche sulla partecipazione dei giovani nelle istituzioni nazionali e locali, negli organismi rappresentativi scolastici e universitari, e sulle realtà associative e aggregate;

          e) designa propri rappresentanti negli organismi comunitari e internazionali con competenza nella materia delle politiche per i giovani;

          f) nomina propri rappresentanti all'interno di organismi nazionali competenti per l'attuazione dei programmi europei per i giovani.

      2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede alla organizzazione e al funzionamento del CNG, in modo da assicurare la rappresentanza di:

          a) associazioni nazionali e aggregazioni di giovani, associazioni studentesche, organizzazioni giovanili di volontariato, organizzazioni giovanili di partito, associazioni culturali giovanili, associazioni ambientaliste giovanili e associazioni sportive di giovani, purché costituite da almeno un anno e presenti in almeno un quarto delle regioni italiane;

          b) associazioni giovanili delle minoranze etniche e associazioni giovanili a carattere religioso, purché costituite da almeno un anno;

          c) organismi rappresentativi dei giovani, ove istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) Forum delle città metropolitane, ove istituiti;

          e) Consiglio nazionale degli studenti universitari;

 

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          f) consulta giovani del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

          g) consulte provinciali degli studenti, previste dall'articolo 6, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

          h) altri organismi rappresentativi di giovani, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore e nel rispetto delle finalità della presente legge.

      3. Le spese per il funzionamento del CNG sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i requisiti, le modalità di costituzione e le attribuzioni delle rappresentanze giovanili sul territorio, dalle quali vengono eletti i rappresentanti regionali nel CNG e trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi in materia di politiche giovanili nel rispettivo territorio.
      5. Al fine di incentivare forme di rappresentanza giovanile, i comuni, singoli o associati, possono istituire forme di rappresentanza o Forum di associazioni e di aggregazioni di giovani definendo le modalità per la loro composizione e per le loro attività.

Capo II.
ACCESSO ALLA CASA

Art. 4.
(Benefìci per l'accesso all'abitazione).

      1. Al fine di agevolare la formazione di nuclei familiari, i soggetti di cui all'articolo 5 possono fruire dei benefìci previsti dalla presente legge per la locazione o per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

 

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      2. Ai fini del presente capo l'unità immobiliare deve avere i requisiti di edilizia economica e popolare stabiliti dall'articolo 48 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, e deve essere ubicata nei comuni capoluogo di provincia o in altri comuni con popolazione residente non inferiore a 50 mila abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero nei comuni compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      3. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono individuare, ai fini della medesima legge, ulteriori comuni che, pur non rientrando nelle fattispecie di cui al comma 2, presentano gravi problematiche abitative. In ogni caso la popolazione dei comuni individuati ai sensi del presente comma non deve superare il 5 per cento della popolazione residente nella regione.

Art. 5.
(Requisiti per l'accesso ai benefìci).

      1. Possono accedere ai benefìci di cui al presente capo i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

          a) che contraggono matrimonio civile o concordatario entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 7, comma 10, o della stipula del contratto di locazione di cui all'articolo 6; l'erogazione del mutuo è subordinata all'effettiva registrazione del matrimonio;

          b) celibi o nubili, separati legalmente, divorziati, vedovi, con uno o più figli a carico;

          c) che hanno già contratto matrimonio alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di nascita di un figlio ovvero nel caso in cui hanno ottenuto l'affidamento preadottivo anche se relativo all'adozione internazionale;

 

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          d) coppie di persone maggiorenni legate da stabile convivenza, che hanno comunicato la loro condizione all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno dei componenti.

      2. Per fruire dei benefìci di cui al presente capo i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) non avere superato, alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 7, comma 10, o della stipula del contratto di locazione di cui all'articolo 6, il trentaduesimo anno di età;

          b) non essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale;

          c) non fruire di agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali per l'acquisizione della medesima abitazione;

          d) non avere percepito, singolarmente o cumulativamente, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF superiore a 18.000 euro per il beneficio di cui all'articolo 6, e a 24.000 euro per il beneficio di cui all'articolo 7.

      3. I limiti di reddito di cui al comma 2, lettera d), sono aumentati di 1.250 euro per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 7, comma 10, o della stipula del contratto di locazione di cui all'articolo 6. Detto ammontare è elevato a 3.000 euro qualora il figlio si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, possono essere adeguati annualmente i limiti di reddito di cui alla lettera d) del comma 2.

 

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Art. 6.
(Benefìci in caso di locazione).

      1. I soggetti di cui all'articolo 5 che stipulano, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2005, un contratto di locazione per unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, hanno diritto a portare in deduzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF l'ammontare del canone annuo di locazione, in misura comunque non superiore a 3.000 euro.
      2. Il reddito derivante dai contratti stipulati ai sensi del comma 1 è soggetto a una riduzione per un ammontare pari al 25 per cento ai soli fini delle imposte sui redditi. Tale riduzione è cumulabile con quelle previste ad altro titolo.
      3. I benefìci di cui ai commi 1 e 2 si applicano per quattro periodi di imposta a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il limite di spesa annua di 250 milioni di euro.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, possono essere prorogati i termini di cui ai commi 1 e 3.

Art. 7.
(Benefìci in caso di acquisto
di unità abitative).

      1. È istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di 750 milioni di euro, per consentire la concessione di mutui ai soggetti di cui all'articolo 5 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
      2. Le banche, avvalendosi delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, possono concedere i mutui di cui al medesimo comma, previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti Spa ed approvata dal Ministro dell'economia e delle finanze.

 

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      3. Nella convenzione di cui al comma 2 sono stabiliti le modalità e i termini per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti Spa, da parte della banca mutuante, delle somme del fondo speciale utilizzate per l'erogazione di mutui.
      4. I mutui di cui al comma 1 sono concessi alle seguenti condizioni:

          a) durata massima ventennale;

          b) tasso di ammortamento applicato alla data di entrata in vigore della presente legge sui mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti Spa maggiorato degli oneri di commissione a favore delle banche eroganti;

          c) contributo statale in conto interessi pari all'1,50 per cento; tale contributo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

      5. L'importo dei mutui non può essere superiore al 70 per cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare e comunque a 70.000 euro. Tale importo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. Le spese complessive di accensione del mutuo e gli oneri di preammortamento sono posti ad esclusivo carico del mutuatario.
      7. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile a favore delle banche mutuanti. La garanzia può essere costituita da ipoteca anche di grado successivo quando il valore dell'immobile assicura comunque il soddisfacimento del credito.
      8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono stabilite forme di specifiche garanzie aggiuntive a favore di soggetti privi di contratto di lavoro a tempo indeterminato.
      9. La parte mutuataria può estinguere il mutuo di cui al presente articolo versando il capitale residuo e gli interessi maturati. La estinzione non può comunque

 

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avvenire se non dopo cinque anni dalla data di contrazione del mutuo stesso. L'immobile ipotecato non può essere alienato prima dell'integrale estinzione del mutuo, pena la risoluzione dello stesso.
      10. Le domande per la concessione dei mutui di cui al presente articolo sono presentate dai soggetti interessati alle banche, corredate da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

Capo III.
ACCESSO ALL'IMPRESA

Art. 8.
(Dotazione finanziaria di capitale per l'uguaglianza delle opportunità e il credito formativo).

      1. Per un periodo sperimentale di due anni, a ogni cittadino italiano di diciotto anni di età, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, è attribuita una dotazione finanziaria di capitale pari a 15.000 euro, ovvero una dotazione di importo superiore qualora prevista dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 10, per la formazione post-secondaria qualificata o per l'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale. La dotazione finanziaria di capitale è attribuita a titolo di credito senza interessi; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che quota parte della dotazione finanziaria di capitale sia attribuita a titolo di contributo a fondo perduto con le modalità di cui al citato articolo 10.
      2. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale

 

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per un periodo non superiore a due anni.

Art. 9.
(Soggetti beneficiari).

      1. I benefìci di cui al presente capo sono attribuiti, su richiesta, al compimento del diciottesimo anno di età, ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

          a) completamento dell'obbligo formativo previsto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni;

          b) assenza di condanne penali, salvo quanto previsto dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 10;

          c) reddito familiare complessivo non superiore a 33.500 euro annui.

      2. Per le finalità di cui al comma 4, lettera b), la dotazione di capitale è riconosciuta anche per gruppi di giovani costituiti da un numero di soggetti non superiore a nove.
      3. Il diritto ai benefìci previsti dal presente capo decade al compimento, da parte del soggetto beneficiario, del venticinquesimo anno di età.
      4. La dotazione finanziaria di capitale per l'uguaglianza delle opportunità e il credito formativo è destinata alle seguenti finalità:

          a) formazione post-secondaria qualificata, con l'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali, mediante frequenza di corsi di laurea universitaria, di corsi di formazione riconosciuti, di tirocini professionali o altro;

          b) avviamento di un'attività imprenditoriale, o compartecipazione a piccole imprese o società cooperative con non oltre cinquanta soci, operanti nel settore dell'innovazione tecnologica o professionale;

          c) acquisto di strumenti tecnologici, quali personal computer, connessioni a

 

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INTERNET, software grafici o di calcolo, finalizzati all'avvio di attività imprenditoriali, professionali o di studio.

      5. I soggetti beneficiari, all'atto della domanda per l'attribuzione della dotazione di cui all'articolo 8, specificano:

          a) in quale data intendano ricevere, entro i termini di decadenza di cui al comma 2, la dotazione finanziaria di capitale;

          b) la finalizzazione della dotazione finanziaria di capitale con il relativo piano di spesa.

      6. Al fine di orientare i programmi di formazione e di avvio di attività imprenditoriali o professionali dei giovani che richiedono i benefìci di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle parti sociali e delle associazioni di categoria, rendono noti, entro la data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 10, con proprio documento, la domanda prevedibile di figure professionali e il fabbisogno di nuove attività per la produzione di beni e di servizi, ai fini di uno sviluppo equilibrato e innovativo del sistema economico-sociale del territorio.
      7. I benefìci previsti dal presente articolo sono cumulabili, dai soggetti aventi diritto, con le agevolazioni di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
      8. I soggetti beneficiari provvedono al rimborso della dotazione finanziaria di capitale entro quindici anni dalla data di erogazione del primo rateo, al netto dell'eventuale quota parte della dotazione finanziaria di capitale erogata a titolo di contributo a fondo perduto, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 10. Qualora la somma non sia restituita entro il termine stabilito, il beneficiario corrisponde alla banca o all'istituto di credito di cui al comma 1 del citato articolo 10, oltre a una somma equivalente alla dotazione finanziaria di capitale, gli interessi correnti per

 

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il ritardato rimborso a un tasso pari all'interesse legale.

Art. 10.
(Fondi per l'eguaglianza
delle opportunità dei giovani).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula una convenzione con l'Associazione bancaria italiana relativa all'erogazione, da parte di banche e di istituti finanziari, della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 8 ai beneficiari individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 3. La convenzione stabilisce altresì un tasso di interesse sui crediti omogeneo su tutto il territorio nazionale. L'onere degli interessi e la garanzia per la copertura dei rischi sui crediti, nonché dell'eventuale erogazione di parte della dotazione finanziaria di capitale a titolo di contributo a fondo perduto, è a carico dei fondi di cui al citato comma 3.
      2. Per un periodo sperimentale di due anni, entro il 31 marzo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una somma determinata annualmente, entro il limite di spesa di 1.500 milioni di euro annui, in misura proporzionale al numero dei cittadini italiani, residenti nei territori delle singole regioni o province autonome, che compiono diciotto anni di età nel corso dell'anno.
      3. Entro tre mesi dalla data di attribuzione delle somme ripartite secondo le modalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, provvedono:

          a) ad istituire con le risorse di cui all'alinea un fondo per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani, di seguito denominato «fondo», destinato alla copertura degli oneri relativi agli interessi e ai rischi

 

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sui crediti erogati ai sensi del comma 1 e degli oneri derivanti dall'eventuale erogazione di parte della dotazione finanziaria di capitale a titolo di contributo a fondo perduto;

          b) a stabilire le modalità per il cofinanziamento del fondo da parte di enti territoriali e locali nonché da parte di privati cittadini, società, associazioni ed enti, tra cui gli enti conferenti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

          c) alla definizione delle modalità di attribuzione dei benefìci di cui all'articolo 8 in base alla graduatoria regionale di cui alla lettera f) del presente comma, fino a concorrenza delle risorse del fondo per la copertura degli oneri relativi agli interessi e ai rischi sui crediti, nonché per la copertura degli oneri relativi all'eventuale attribuzione di parte della dotazione finanziaria di capitale a titolo di contributo a fondo perduto;

          d) a stabilire l'ammontare della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 8 destinata all'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale e l'ammontare della dotazione finanziaria di capitale destinata alla formazione post-secondaria qualificata;

          e) a stabilire, in assenza dei requisiti previsti dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9, eventuali modalità specifiche e controllate di erogazione dei benefìci di cui alla presente legge, da attuare con la collaborazione dei servizi di assistenza sociale;

          f) a definire le modalità per la compilazione delle graduatorie regionali e delle province autonome, pubblicate entro un mese dal termine di presentazione delle domande, tenendo conto: del fabbisogno di figure professionali e di nuove attività per la produzione di beni e di servizi evidenziato dal documento di cui al comma 6 dell'articolo 9; della situazione economica del richiedente relativa al nucleo familiare, definita secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo

 

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1998, n. 109, e successive modificazioni; della data di presentazione della domanda;

          g) a definire i criteri per il monitoraggio dell'effettivo utilizzo delle dotazioni finanziarie di capitale erogate per le finalità di cui alla presente legge;

          h) a definire le modalità per il rimborso della dotazione finanziaria di capitale tenendo conto del reddito dichiarato dai beneficiari nell'anno fiscale precedente la data prevista per il rimborso, prevedendo eventuali dilazioni e rateizzazioni.

      4. Dopo la lettera o) del comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di oneri di utilità sociale, è aggiunta la seguente:

      «o-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dei fondi regionali o delle province autonome per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani».

      5. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi non utilizzate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno utilizzato interamente le somme assegnate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

Capo IV.
ACCESSO ALLE PROFESSIONI

Art. 11.
(Riordino delle professioni intellettuali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in

 

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vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la modifica e il coordinamento della legislazione concernente le professioni intellettuali e le rispettive forme organizzative, in coerenza con le direttive comunitarie e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi, con le diversificazioni necessarie in relazione alla specificità delle singole tipologie professionali:

          a) tutela degli interessi pubblici connessi al libero esercizio delle professioni intellettuali protette per specifiche esigenze di tutela della fede pubblica e dei fruitori dei servizi professionali, in qualunque modo e forma esercitate, secondo modalità che rispettino i princìpi di pluralismo, concorrenza, deontologia, personalità delle prestazioni, indipendenza e responsabilità del professionista, tutela del cliente in ordine alla correttezza e alla qualificazione della prestazione;

          b) tutela degli interessi pubblici generali connessi al libero esercizio delle altre attività professionali non protette;

          c) previsione, ai sensi della normativa dell'Unione europea, del libero accesso alla professione, senza vincoli di predeterminazione numerica se non per l'esercizio di funzioni pubbliche e fatto salvo il prescritto esame di Stato per l'abilitazione professionale;

          d) disciplina del tirocinio professionale secondo modalità che garantiscano l'effettività e la flessibilità dell'attività formativa, un equo compenso commisurato all'effettivo apporto del tirocinante all'attività dello studio professionale, forme alternative di tirocinio di carattere pratico o con la frequenza a corsi specialistici riconosciute dal Ministero competente, assicurandone una durata omogenea; possibilità di effettuare il tirocinio, anche in parte, all'estero e nelle eventuali forme alternative, contemporaneamente agli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale, garantendo in ogni

 

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caso lo studio dei fondamenti teorici e deontologici della professione;

          e) distinzione, nel quadro della normativa dell'Unione europea, delle professioni intellettuali dell'attività di impresa e disciplina delle stesse secondo i caratteri, intrinseci e prevalenti, delle prestazioni professionali;

          f) strutturazione e articolazione territoriale degli Ordini professionali, secondo criteri tendenzialmente uniformi, tenuto conto delle specifiche necessità delle singole professioni;

          g) attribuzione ai Consigli nazionali degli Ordini professionali di funzioni di vigilanza, indirizzo, coordinamento e rappresentanza istituzionale degli iscritti, ivi compreso il potere di adottare atti sostitutivi in caso di inerzia dei consigli locali, esclusivamente in presenza di rilevante interesse pubblico generale;

          h) attribuzione ai consigli locali degli Ordini professionali di funzioni in materia di formazione, tenuta degli albi e, in ossequio al principio di sussidiarietà, di altre funzioni non espressamente attribuite agli organi nazionali, ivi compreso il controllo sulla permanenza dei requisiti;

          i) previsione del potere del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine professionale interessato, di individuare livelli tariffari inderogabili nel caso di prestazioni professionali imposte al professionista come obbligatorie;

          l) previsione degli organi nazionali e locali, non giurisdizionali, competenti all'esercizio del potere disciplinare, distinti dagli organi gestionali degli Ordini professionali e composti con modalità idonee ad assicurare adeguata rappresentatività, imparzialità e indipendenza, prevedendo altresì i princìpi idonei a garantire un giusto procedimento nonché l'esperibilità del ricorso in Cassazione avverso i provvedimenti degli Ordini professionali nazionali esclusivamente per motivi di diritto;

 

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          m) obbligo per ogni Ordine professionale nazionale di emanare un codice deontologico, valido per tutte le articolazioni territoriali del medesimo Ordine;

          n) disciplina dei casi di particolare gravità che richiedono da parte dei Ministeri competenti l'esercizio del potere sostitutivo e di controllo sulla base delle procedure stabilite ai sensi del comma 3, lettera m);

          o) formulazione dei meccanismi elettorali intesi a garantire la trasparenza delle procedure, la tutela delle minoranze e la disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza;

          p) attribuzione agli Ordini professionali di competenza regolamentare in materia di organizzazione, in attuazione della disciplina recata da norme statali;

          q) disciplina delle società professionali, anche in deroga alle disposizioni del codice civile, diretta a garantire la conformità ai princìpi indicati dalla presente legge, anche nelle ipotesi in cui sia consentita la partecipazione al capitale di soggetti non qualificabili come professionisti, mediante introduzione di apposita responsabilità disciplinare della società, ferma restando la responsabilità disciplinare dei soci professionisti, di adeguata strutturazione degli organi sociali, nonché di limitazioni dell'oggetto sociale che escludono le attività in conflitto con il corretto esercizio delle professioni;

          r) introduzione dell'assicurazione obbligatoria, per la responsabilità civile conseguente ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, tale da assicurare l'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività professionale svolta da dipendenti professionisti;

          s) abolizione del divieto di pubblicità garantendo, nel contempo, la correttezza dell'informazione pubblicitaria;

          t) possibilità di demandare a regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la normativa di attuazione della

 

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presente legge e il coordinamento della normativa stessa con la legislazione vigente.

      3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 e nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, il Governo provvede a disciplinare anche:

          a) l'iscrizione, per le attività professionali protette, in appositi albi professionali, la verifica periodica dei medesimi da parte degli Ordini professionali, la certificazione attestante la qualificazione professionale risultante dagli albi ai quali sono iscritti i singoli professionisti e la qualità delle prestazioni ai sensi della disciplina dell'Unione europea;

          b) la possibilità di costituire libere associazioni di prestatori di attività professionali non protette che agiscono nel rispetto della libera concorrenza, istituendo presso il Ministero competente un registro di tali libere associazioni, attribuendo al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro funzioni consultive per quanto concerne le domande di riconoscimento, presentate da associazioni professionali, previa consultazione dei Consigli nazionali degli Ordini professionali, e funzioni di monitoraggio, nonché prevedendo il divieto di esclusiva quanto all'esercizio dell'attività professionale e all'uso del titolo da parte degli aderenti alle predette associazioni;

          c) i criteri di selezione, commisurandoli anche ai rischi connessi all'eventuale inadeguatezza della prestazione e all'oggettivo grado di difficoltà della valutazione, da parte del pubblico, circa la qualità delle prestazioni professionali;

          d) la tutela dell'indipendenza del professionista nell'esercizio dell'attività professionale in qualsiasi forma espletata ai sensi della presente legge;

          e) la possibilità di articolare organizzazioni territoriali degli Ordini professionali anche su base diversa da quella provinciale, regionale, nazionale, circondariale o distrettuale;

 

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          f) la vigilanza sull'attività dei consigli locali, la rappresentanza istituzionale degli iscritti, con esclusione di quella assunta direttamente dai consigli locali, l'adozione di misure idonee ad assicurare la completa informazione in materia di prestazioni professionali, ivi comprese le tariffe non vincolanti con riferimento alla complessità e alla qualità della singola prestazione;

          g) la tenuta e l'aggiornamento degli albi; la formazione dell'aggiornamento professionale; il monitoraggio del mercato delle prestazioni e la ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni delle medesime, distinguendo le attività di natura meramente esecutiva; la competenza regolamentare ai sensi di quanto disposto dal comma 2, lettera p); il controllo, ai sensi della normativa dell'Unione europea, della qualità e delle prestazioni e della deontologia professionali; l'informazione del pubblico circa i contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche per promuovere la cultura della qualità; ogni altra attività di competenza non espressamente attribuita agli organi nazionali per la tutela degli interessi pubblici di cui al citato comma 2, lettera a);

          h) le sanzioni amministrative e la nullità di ogni pattuizione contraria a quanto previsto dal comma 2, lettera i);

          i) le modalità di svolgimento dei procedimenti disciplinari, con specifico riferimento ai princìpi del codice di procedura penale attinenti all'equilibrio delle diverse posizioni processuali, e le impugnazioni avverso i provvedimenti degli organi territoriali presso gli organi nazionali, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera g); l'individuazione, nel rispetto delle connesse garanzie, dei princìpi e dei meccanismi processuali idonei a consentire l'efficace esercizio dell'azione disciplinare e la celere conclusione del procedimento;

          l) le procedure e i criteri per l'approvazione dei codici deontologici;

          m) le procedure idonee a consentire al Ministero competente l'esercizio, in via

 

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sostitutiva, dell'azione disciplinare e la partecipazione al procedimento nei casi in cui vi sia inerzia dell'Ordine professionale competente; la possibilità, per i Ministri competenti, di sciogliere, sentiti i Consigli nazionali degli Ordini professionali, i consigli territoriali nonché, in casi di particolare gravità, di proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento degli stessi Consigli nazionali;

          n) i princìpi ordinamentali a cui si conformano gli Ordini professionali nella formazione degli organi e le norme idonee a garantire il corretto svolgimento delle funzioni ad essi attribuite;

          o) il regime di impugnazione davanti alla giurisdizione amministrativa dei regolamenti organizzativi di cui al comma 2, lettera p);

          p) la tutela del cliente nel diritto di scegliere il professionista cui affidare l'esecuzione dell'incarico; la responsabilità solidale della società e dei soci professionisti per tutti i danni derivanti dalle prestazioni professionali; il coordinamento delle norme sostanziali e procedimentali che regolano la responsabilità, anche disciplinare, della società e dei soci in caso di oggetto sociale multiprofessionale; i limiti di partecipazione, in posizione comunque minoritaria, al capitale delle società professionali da parte dei soci non professionisti, e l'esclusione di soggetti portatori di interessi o esercenti attività economiche incompatibili con il corretto esercizio delle attività professionali; i limiti al contemporaneo esercizio, in forma societaria, dell'attività di progettazione e dell'attività di esecuzione, nonché le informazioni che il professionista deve fornire alla società sullo svolgimento dei propri incarichi.

      4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi indicati dal presente articolo.

 

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Capo V.
TUTELA DEI NUOVI LAVORI

Art. 12.
(Sostegno al congedo parentale
nel lavoro autonomo).

      1. All'articolo 69 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «1-ter. Per la durata di trenta giorni di congedo parentale, fruiti continuativamente e con interruzione dell'attività, la madre lavoratrice autonoma e il padre lavoratore autonomo hanno diritto a una indennità pari a quella di maternità di cui all'articolo 68.
      1-quater. Qualora risulti dalla certificazione anagrafica che nel nucleo familiare sia presente un solo genitore lavoratore autonomo, l'indennità di cui al comma 1-ter è corrisposta per sessanta giorni.
      1-quinquies. Il padre lavoratore autonomo ha diritto alla indennità prevista al comma 1-ter per i primi trenta giorni di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino.
      1-sexies. La madre lavoratrice autonoma ha diritto alla indennità prevista al comma 1-ter per i primi trenta giorni di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino, qualora:

          a) il padre non sia lavoratore subordinato a tempo indeterminato e non abbia un contratto di lavoro intermittente o di lavoro ripartito;

          b) il padre non sia lavoratore subordinato e dichiari di non poter fruire del congedo parentale, indicando i motivi che non gli consentono di sospendere l'attività.

      1-septies. Qualora il padre sia lavoratore subordinato a tempo indeterminato e il contratto non sia di lavoro intermittente o di lavoro ripartito, la madre lavoratrice

 

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autonoma ha diritto alla indennità prevista al comma 1-ter per i primi trenta giorni di congedo parentale fruiti successivamente a quelli del padre ed entro il primo anno di vita del bambino».

Art. 13.
(Sostegno al congedo parentale
nelle libere professioni).

      1. Dopo l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 73-bis. - (Sostegno al congedo parentale nelle libere professioni). - 1. Per la durata di trenta giorni di congedo parentale, fruiti continuativamente e con interruzione dell'attività, la madre libera professionista e il padre libero professionista hanno diritto a una indennità pari a quella di maternità di cui all'articolo 70.
      2. Qualora risulti dalla certificazione anagrafica che nel nucleo familiare sia presente un solo genitore libero professionista, l'indennità di cui al comma 1 è corrisposta per sessanta giorni.
      3. Il padre libero professionista ha diritto alla indennità prevista al comma 1 per i primi trenta giorni di congedo parentale, fruiti entro il primo anno di vita del bambino.
      4. La madre libero professionista ha diritto alla indennità prevista al comma 1 per i primi trenta giorni di congedo parentale, fruiti entro il primo anno di vita del bambino, qualora:

          a) il padre non sia lavoratore subordinato a tempo indeterminato e non abbia un contratto di lavoro intermittente o di lavoro ripartito;

          b) il padre non sia lavoratore subordinato e dichiari di non poter fruire del congedo parentale, indicando i motivi che non gli consentono di sospendere l'attività.

      5. Qualora il padre sia lavoratore subordinato a tempo indeterminato e il contratto non sia di lavoro intermittente o di

 

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lavoro ripartito, la madre libero professionista ha diritto alla indennità prevista al comma 1 per i primi trenta giorni di congedo parentale fruiti successivamente a quelli del padre ed entro il primo anno di vita del bambino».

Art. 14.
(Incremento dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui).

      1. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) quando la donna straniera è in possesso del permesso di soggiorno ed è residente nel territorio italiano da almeno un anno»;

          b) al comma 6, le parole: «sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «sono emanate le disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di portare a conoscenza le norme ivi previste nonché di semplificare e snellire le procedure ivi stabilite».

      2. L'assegno di maternità previsto dall'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal presente articolo, è incrementato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di 1.000 euro.

Art. 15.
(Incentivi alla flessibilità degli orari finalizzata alla conciliazione tra vita professionale e vita familiare).

      1. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di flessibilità dell'orario funzionali alle esigenze delle persone, il datore di

 

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lavoro che consente la fruizione dei riposi compensativi, previsti dalla disciplina della banca delle ore del contratto collettivo, all'atto di presentazione della relativa domanda da parte del lavoratore o della lavoratrice impegnati in lavoro di cura di un familiare, o che determina l'orario previsto nel contratto collettivo sulla base delle esigenze del lavoratore o della lavoratrice impegnati in lavoro di cura di un familiare, ha diritto a una riduzione delle aliquote contributive pari al 15 per cento.
      2. Al finanziamento dell'incentivo di cui al comma 1 si provvede riservando una quota pari al 50 per cento dello stanziamento annuale previsto ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Capo VI.
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE
LA RICERCA

Art. 16.
(Incentivi alle assunzioni di giovani lavoratori specializzati).

      1. Alle piccole imprese che incrementano il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero di dipendenti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, con l'assunzione di lavoratrici e di lavoratori di età non superiore ai trentacinque anni, in possesso di specifici requisiti professionali, impiegati in attività connesse alla ricerca innovativa e all'applicazione delle tecnologie della comunicazione, è riconosciuta una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali pari al 40 per cento per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di assunzione dei nuovi lavoratori e lavoratrici.
      2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali

 

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e le associazioni di categoria delle piccole imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti professionali delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché i criteri e le modalità di riduzione degli oneri contributivi di cui al comma 1.
      3. Le piccole imprese, costituite anche in forma associata o di consorzio, che assumono, anche con contratti a tempo determinato, ricercatrici o ricercatori delle università o dei centri di ricerca per l'elaborazione di studi di fattibilità di progetti di innovazione attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e per la progettazione di soluzioni informatiche dedicate, possono beneficiare, per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di assunzione delle ricercatrici o dei ricercatori, della riduzione dei contributi di cui al comma 1.
      4. Il beneficio di cui ai commi 1 e 3 è attribuito in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, fino a concorrenza delle risorse medesime.

Art. 17.
(Giovani ricercatori e docenti universitari).

      1. Per la stipula da parte delle università di contratti di ricerca e di insegnamento universitario con giovani studiosi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al cofinanziamento, nella misura del 50 per cento dell'importo minimo determinato e dei relativi oneri previdenziali, per la stipula da parte delle università di 5.000 nuovi contratti di ricerca e di insegnamento nel triennio 2005-2007, da consolidare per gli anni successivi, sulla base dell'importo del cofinanziamento complessivo dell'anno 2007.
      2. Il cofinanziamento di cui al comma 1 avviene con le procedure e secondo le modalità già stabilite per il cofinanziamento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando il vincolo per le università di destinare complessivamente

 

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alla stipula dei contratti di cui al presente articolo una somma, comprensiva del contributo ministeriale, annualmente non inferiore al doppio dell'importo assegnato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a titolo di cofinanziamento, in attuazione dell'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e del presente comma.

Capo VII.
ACCESSO ALLA CULTURA

Art. 18.
(Carta giovani).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 3, un decreto legislativo volto a istituire un documento agevolativo, di seguito denominato «Carta giovani», rivolto alle giovani donne e ai giovani uomini residenti nel territorio della Repubblica, di età compresa tra i quindici e i ventinove anni, finalizzato a incentivare la fruizione di servizi culturali, formativi, didattici, di mobilità e relazionali nonché di servizi connessi alle nuove tecnologie informatiche e all'accesso ai mezzi d'informazione di massa.
      2. Il Governo, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del CNG, presenta lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari nei limiti temporali previsti dai rispettivi Regolamenti.
      3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) garantire l'universalità delle condizioni di fruizione dei servizi contemplati dalla Carta giovani;

 

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          b) individuare forme di superamento delle condizioni di svantaggio tra i beneficiari della Carta giovani dovute alla marginalità dei rispettivi luoghi di residenza;

          c) favorire forme di aggregazione e di convenzionamento tra le amministrazioni locali minori al fine di garantire condizioni di accesso ad adeguati livelli di servizio da offrire a livello locale;

          d) individuazione dei servizi di livello nazionale ed eventualmente sul territorio dell'Unione europea e delle relative modalità agevolative, nonché dei servizi di livello regionale, provinciale e comunale e rinvio alle determinazioni dei rispettivi organismi deliberativi ai fini della definizione delle relative modalità agevolative;

          e) previsione di caratteristiche tecniche che consentano l'integrazione anche progressiva della Carta giovani con analoghe carte rilasciate agli studenti o ad altre categorie di giovani e con il documento di identità elettronico previsto dall'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, al fine di pervenire a un unico documento polifunzionale utilizzabile lungo tutto l'arco della vita;

          f) previsione di caratteristiche tecniche della Carta giovani che ne consentano la riprogrammazione, la tutela della riservatezza dei dati personali e la inutizzabilità da parte di estranei;

          g) individuazione delle procedure per il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati erogatori dei servizi ricompresi nella Carta giovani, ai fini della definizione dei servizi stessi, anche attraverso la definizione di convenzioni tipo, disciplinanti le modalità di riconoscimento e di fruizione delle suddette agevolazioni;

          h) indicazione di procedure concorsuali, attraverso gara pubblica, per la selezione dei soggetti privati erogatori dei servizi ricompresi nella Carta giovani;

          i) determinazione dei criteri di partecipazione finanziaria dello Stato ai fini

 

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del riconoscimento degli strumenti agevolativi deliberati dalle regioni e dagli enti locali.

      4. Eventuali disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui al presente articolo possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure stabiliti dal presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Art. 19.
(Incentivi per l'accesso e la realizzazione di prodotti culturali).

      1. Al fine di favorire il rilancio dei consumi dei prodotti fonografici e la diffusione della cultura musicale, per gli anni 2005 e 2006, si applica una aliquota IVA transitoria del 15 per cento ai prodotti musicali. Al termine del periodo transitorio tale regime è sottoposto a una specifica verifica degli effetti sui prezzi finali di vendita e sul grado di incremento dei consumi dei prodotti musicali.
      2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera i-quater) è aggiunta la seguente:

          «i-quinquies) le spese sostenute per l'acquisto di compact disc musicali, di libri e di opere editoriali, fino a un importo complessivo massimo di 700 euro».

      3. In attesa di una nuova disciplina del regime dell'imposta sul valore aggiunto sui compact disc e sui libri, in conformità alla revisione della corrispondente normativa comunitaria, il 50 per cento del gettito derivante dall'applicazione di tale imposta è destinato al finanziamento di iniziative volte al sostegno finanziario delle opere prime musicali e letterarie di giovani autori di età non superiore ai ventinove anni,

 

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edite da piccole case discografiche ed editoriali.
      4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di erogazione del sostegno finanziario di cui al comma 3, corrisposto nella misura massima del 30 per cento dei costi di produzione e, comunque, per un importo non superiore a 10.000 euro.

Art. 20.
(Incentivi fiscali per l'esecuzione
della musica dal vivo).

      1. Gli abbuoni d'imposta previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 288, si applicano alle attività di spettacolo, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e alle sale da ballo per i soli eventi nei quali l'esecuzione della musica dal vivo ha un'opportuna rilevanza nel complesso delle esecuzioni, di durata superiore ad almeno 120 minuti giornalieri, purché organizzati nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

          a) i musicisti non devono essere organizzati in forme associative a carattere amatoriale ai sensi di quanto previsto dal decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153;

          b) nei locali con capienza ufficiale fino a 1.200 persone deve essere prevista la presenza minima, riferita alla capienza, di un musicista ogni 200 persone;

          c) nei locali con capienza ufficiale superiore a 1.200 persone deve essere prevista la presenza minima di almeno sei musicisti.

      2. La musica è definita dal vivo quando l'emissione avviene attraverso l'armonizzazione di suoni polifonici realizzati attraverso l'uso diretto di più strumenti originali, strutturalmente polifonici. L'impiego di uno strumento musicale polifonico che si avvale di una orchestrazione preordinata o preregistrata, con imitazione o con

 

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riproduzione di vari e diversi strumenti musicali, l'emissione della musica attraverso l'uso di basi musicali preregistrate o preordinate, in modo sostitutivo all'esecutore, nonché la prestazione di un cantante che utilizza basi musicali per la sua esibizione non sono considerati musica dal vivo.
      3. L'aliquota IVA relativa alla musica dal vivo eseguita nei luoghi di intrattenimento e di svago è equiparata a quella relativa ai concerti e agli spettacoli teatrali e cinematografici, previsti dalla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come determinata ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133. La medesima aliquota è applicata nei contratti di ingaggio degli operatori dello spettacolo allo scopo utilizzati.

Art. 21.
(Istituzione dell'Ufficio per la promozione della produzione musicale, teatrale e cinematografica italiana all'estero).

      1. Al fine di favorire una più ampia diffusione, conoscenza e consumo internazionale delle produzioni artistiche nei settori musicale, teatrale e cinematografico, nonché per fronteggiare la situazione di crisi delle industrie correlate, è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, l'Ufficio per la promozione della produzione musicale, teatrale e cinematografica italiana all'estero. L'Ufficio ha il compito di promuovere e di diffondere, in collaborazione con gli istituti italiani di cultura all'estero e con le rappresentanze diplomatiche, la produzione nazionale in ambito discografico e musicale, teatrale e cinematografico, con particolare riguardo per le opere prime dei giovani artisti.
      2. L'Ufficio di cui al comma 1 è presieduto da un rappresentante del Ministero delle attività produttive ed è composto da un comitato permanente formato da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei

 

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ministri e dai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      3. Il Ministro delle attività produttive, mediante apposito regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di composizione e di funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso assegnati è attribuita all'Ufficio la somma di 1 milione di euro.

Art. 22.
(Grafica di strada).

      1. Al fine di sostenere iniziative sperimentali adottate dai comuni, volte alla predisposizione di spazi dedicati alla realizzazione di opere grafiche murarie da parte di giovani artisti, nonché per la realizzazione di ricerche e studi su tale espressione artistica, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo la cui dotazione finanziaria è determinata annualmente con legge finanziaria.
      2. Le modalità di intervento del fondo di cui al comma 1 e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi, possono individuare risorse finanziarie aggiuntive da destinare al sostegno delle iniziative già finanziate dal fondo di cui al comma 1.

Art. 23.
(Interventi per la scuola).

      1. Al fine di favorire il miglioramento della formazione psicofisica degli alunni e degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro

 

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tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, provvede ad attivare un modello organizzativo della programmazione dei corsi scolastici in cui sia assicurato il raddoppio delle ore attualmente dedicate all'insegnamento dell'educazione fisica e alla pratica sportiva.
      2. Ai fini della più ampia diffusione delle opportunità di partecipazione ai progetti di interscambio e di cooperazione culturale in ambito europeo nel settore dell'istruzione, adottato con decisione 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, è stanziata la somma aggiuntiva di 50 milioni di euro per il finanziamento del programma d'azione comunitaria «Socrates».

Art. 24.
(Incentivi all'assolvimento
del servizio civile).

      1. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano, altresì, ai giovani impiegati in progetti del servizio civile volontario».

      2. All'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, le università possono riconoscere l'esenzione totale o parziale del pagamento delle tasse universitarie agli studenti che prestano il servizio civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a rifondere alle università le risorse finanziarie non riscosse a seguito dell'adozione del suddetto provvedimento di esenzione»;

 

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          b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere del pubblico impiego sono determinate riserve di posti nella misura minima dell'uno per cento per coloro che sono in possesso dell'attestato di cui all'articolo 8, comma 7. In relazione a specifiche esigenze funzionali, sono determinate annualmente, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, eventuali quote percentuali aggiuntive riservate a competenze professionali maturate nel corso dello svolgimento del servizio civile. Le amministrazioni pubbliche e le amministrazioni locali possono riconoscere un punteggio aggiuntivo ai giovani che hanno svolto il servizio civile, con particolare riferimento ad ambiti di utilizzo connessi con i settori del pubblico impiego messi a concorso».

Capo VIII.
COPERTURA FINANZIARIA
ED EQUITÀ FISCALE

Art. 25.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con parte delle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo.

Art. 26.
(Reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni).

      1. L'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Conseguentemente, l'articolo 13 e il

 

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comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 383 del 2001 sono abrogati.

Art. 27.
(Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è dovuta una imposta addizionale erariale, pari a una somma compresa tra 1.000 euro e 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo definito Sport utility vehicles ai sensi del comma 2. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali, di cui al comma 1, per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata e alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.
      3. L'imposta addizionale prevista dal comma 1 deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla data di presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

Art. 28.
(Istituzione di una imposta
sulle transazioni valutarie).

      1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine,

 

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la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
      2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

          a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

          b) transazioni intracomunitarie;

          c) esportazione o importazione di beni e di servizi;

          d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

          e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

      3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al comma 1.
      4. Il 90 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
      5. Per le transazioni valutarie con Stati o con territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota stabilita dal comma 1.
      6. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

          a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

          b) le modalità di riscossione dell'imposta di cui al comma 1 da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di

 

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credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

          c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

          d) la destinazione del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1, ai sensi di quanto stabilito dal comma 4.

Art. 29.
(Revisione delle aliquote
sui prodotti alcolici).

      1. All'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-Plato»;

          b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro»;

          c) le parole: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro».

Art. 30.
(Utilizzo degli accantonamenti del «Fondo speciale» di parte corrente).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, eventualmente non coperti con le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, si provvede

 

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mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IX.
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.
(Relazione al Parlamento).

      1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro per le politiche giovanili trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione e sui risultati della presente legge.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
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