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PDL 26

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 26



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CASINI

Norme sull'esercizio del diritto di voto da parte dei non vedenti

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, redatta in un articolo unico, è volta a consentire agli elettori non vedenti la possibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto nelle consultazioni politiche, regionali, amministrative e referendarie, senza quindi avvalersi dell'aiuto di un accompagnatore, come previsto dalla normativa vigente.
      A tale fine, si dispone che gli elettori non vedenti siano ammessi ad esprimere il loro voto su schede appositamente predisposte e redatte utilizzando l'alfabeto «Braille», sulle quali dovranno essere riportati, nel caso di consultazioni elettorali, i nominativi delle liste o dei candidati in luogo della riproduzione grafica dei relativi contrassegni.
      È per altro evidente che la scelta di prevedere schede appositamente predisposte per gli elettori non vedenti potrebbe ingenerare profili problematici con riguardo al rispetto del principio costituzionale della segretezza del voto.
      Tale principio sarebbe suscettibile di lesione qualora allo spoglio delle schede redatte utilizzando l'alfabeto «Braille» procedesse la stessa sezione elettorale presso la quale il diritto di voto è stato esercitato, in quanto il numero degli elettori non vedenti ivi iscritti potrebbe essere particolarmente limitato, se non addirittura pari ad uno. Il comma 3 dell'articolo 1 è pertanto volto ad introdurre un'apposita procedura per lo scrutinio di tali schede, da effettuare a livello aggregato e non di singola sezione, ad esempio a cura dei competenti uffici centrali circoscrizionali nel caso di elezioni della Camera dei deputati ovvero degli uffici provinciali per il referendum in caso di consultazioni referendarie ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione.
      L'adozione delle norme attuative, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche essenziali delle schede elettorali per i non vedenti, è rimessa al Governo, che vi provvederà con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non vedenti in occasione delle elezioni politiche, regionali e amministrative, nonché nei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori non vedenti sono ammessi a esprimere il loro voto su schede appositamente predisposte, redatte con l'alfabeto «Braille».
      2. Per le elezioni politiche, regionali e amministrative, le schede di cui al comma 1 riportano, secondo l'alfabeto «Braille», i nominativi delle liste o dei candidati in luogo della riproduzione grafica dei relativi contrassegni, opportunamente distanziati e secondo l'ordine stabilito in base ai criteri previsti dalla normativa vigente per ciascuna consultazione elettorale.
      3. Al fine di salvaguardare la segretezza del voto, lo scrutinio delle schede di cui al comma 1 è effettuato:

          a) per le elezioni della Camera dei deputati, presso i competenti uffici centrali circoscrizionali;

          b) per le elezioni del Senato della Repubblica, presso i competenti uffici elettorali regionali;

          c) per le elezioni regionali, presso il competente ufficio centrale circoscrizionale;

          d) per le elezioni provinciali, presso i competenti uffici elettorali circoscrizionali;

          e) per le elezioni comunali, presso i competenti uffici centrali;

          f) per le consultazioni referendarie di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, presso i competenti uffici provinciali per il referendum.

 

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      4. Per i fini di cui al comma 3, le singole sezioni elettorali provvedono tempestivamente all'invio delle schede di cui al comma 1 ai predetti uffici.
      5. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo adotta le disposizioni di attuazione della presente legge. Il regolamento di cui al presente comma definisce, in particolare, le caratteristiche essenziali delle schede elettorali di cui al comma 1.


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