Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 100

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 100



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Modifica all'articolo 33 della Costituzione,
in materia di parità scolastica

Presentata il 28 aprile 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La questione dell'istruzione è un punto fondamentale per la crescita del Paese.
      L'entrata dell'Italia nell'Euro non deve rappresentare l'unico grande obiettivo e momento di avvicinamento tra i Paesi dell'Unione europea. È necessario armonizzare tutte le strutture pubbliche e private in questa azione di diffusione degli ideali europei affinché non vi siano «zone grigie».
      Gli articoli 33 e 34 della Costituzione hanno ad oggetto l'istruzione e furono approvati dall'Assemblea costituente dopo un vasto e prolungato dibattito che si aprì sul tema scuola pubblica-scuola privata, nel quale si evidenziò una forte divaricazione di scelte e di orientamenti tra laici e cattolici.
      Sono abbondantemente note le ragioni che hanno impedito di affrontare la «questione istruzione» senza quelle preclusioni ideologiche che trovano un ostacolo nella formulazione del terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione, al quale si è voluto attribuire un significato che va oltre l'interpretazione degli stessi proponenti.
      È opportuno, infatti, ricordare che il relatore all'Assemblea costituente, onorevole Marchesi, si pronunciò per un pieno diritto della scuola privata alla libertà di insegnamento, e l'onorevole Corbino, anche a nome degli altri firmatari, chiarì la portata dell'emendamento con le seguenti parole: «Noi non diciamo che lo Stato non potrà mai intervenire a favore degli istituti privati: diciamo solo che nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato», e di fronte alle obiezioni dell'onorevole Gronchi sulla sorte che sarebbe stata
 

Pag. 2

riservata alle scuole professionali, che non sono di Stato e che vivono con il concorso dello Stato, un altro firmatario dell'emendamento, l'onorevole Codignola, chiarì che con l'aggiunta «senza oneri per lo Stato» non è vero che si impedisce qualsiasi aiuto dello Stato alle scuole professionali, ma si stabilisce solo che «non esiste un diritto costituzionale a chiedere tale aiuto».
      Una interpretazione restrittiva della norma costituzionale ha finito per dividere per più di cinquanta anni le forze politiche, impedendo di trovare una soluzione idonea ai problemi della scuola italiana e alle sue prospettive di crescita, soprattutto nei campi fondamentali della educazione e della istruzione.
      Sono stati vani finora i tentativi di trovare un'intesa capace di superare le difficoltà frapposte per impedire una soluzione che, disciplinando la parità scolastica, non si esaurisca nella erogazione di risorse assistenziali, ma consenta all'impresa scolastica di svolgere un ruolo competitivo rispetto al perdurante monopolio dell'istruzione. Il monopolio pubblico dell'istruzione finisce per intaccare il principio del pluralismo educativo in una società democratica.
      I passi in avanti che si registrano nei provvedimenti sulla parità scolastica non raggiungono l'obiettivo di una maggiore democrazia scolastica di cui si sente fortemente l'esigenza e, soprattutto, non consentono al Paese di raggiungere standard e livelli europei nel settore dell'istruzione. Neanche la maggioranza di centro-destra, nella scorsa legislatura, è stata capace di rinnovarsi con sufficiente decisione in questo campo.
      Merita ricordare che in ambito europeo possono essere individuate quattro tipologie di aspetti strutturali e giuridici che caratterizzano la scuola non statale negli Stati membri dell'Unione europea.
      Le quattro tipologie sono così sintetizzabili:

          1) scuola non statale con equivalenza completa alla scuola statale. Appartengono a questa tipologia il Belgio, la Danimarca, l'Islanda e i Paesi Bassi;

          2) scuola non statale convenzionata e finanziata in rapporto al riconoscimento di soddisfare un «bisogno riconosciuto». In genere in questi Paesi coesistono due tipologie di scuola «privata»: da una parte quella completamente privata e indipendente che non riceve finanziamenti; dall'altra la scuola sovvenzionata o sotto contratto, che riceve finanziamenti a certe condizioni; appartengono a questa tipologia Austria, Finlandia, Francia, Norvegia, Portogallo, Repubblica Federale di Germania, Spagna, Svezia e Italia;

          3) scuola non statale indipendente e autofinanziata. Appartengono a questa tipologia Grecia e Scozia;

          4) solo scuola non statale in regime di assenza di scuola pubblica. Appartiene a questa tipologia l'Irlanda.

      Il maggior numero di Paesi europei sembra ispirarsi al modello di scuola non statale che viene finanziata solo quando si riconosce che soddisfi un «bisogno» realmente presente, tale che la scuola pubblica statale non riesce a soddisfare. In Germania e in Spagna esistono forme di sovvenzione indirette che si concretizzano in un abbattimento fiscale per la famiglia.
      Si presenta, dunque, la proposta di legge costituzionale recante la modifica del terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione affinché si possa rimuovere quello che può essere considerato un alibi costituzionale per non affrontare il problema della parità scolastica nel suo significato più pieno e autentico e nella sua reale dimensione, cioè quale strumento che consente tra l'altro di introdurre elementi di competizione nel sistema scolastico, di ridurre le inefficienze, di restituire libertà e capacità di scelta alle famiglie.
      La proposta di legge di modifica costituzionale vuole dunque essere una sfida di principio, una sfida di libertà, una sfida su ragioni che non possono essere sacrificate da soffocanti erogazioni

 

Pag. 3

pubbliche che avrebbero il solo scopo di allungare l'agonia della scuola non statale.
      La libertà di educazione, e quindi il superamento dell'attuale modello di scuola ancora prevalentemente statalista, è condizione indispensabile di qualunque riforma che voglia dare efficienza al sistema formativo e consenta all'Italia di competere nel mondo proprio perché il primo sistema competitivo della Nazione è il sistema scolastico.
      Si auspica che la presente proposta di legge costituzionale possa trovare un largo consenso tra le forze politiche, anche trasversale rispetto agli attuali schieramenti. Da parte del proponente si opererà anche attraverso l'utilizzo degli strumenti regolamentari affinché il provvedimento possa essere affrontato ed esaminato.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su