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PDL 86

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 86



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del terrorismo in Italia

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'omicidio del professor Marco Biagi, unitamente a quello del professor Massimo D'Antona, sono ancora vivi nel ricordo e hanno riportato alla mente di tutti noi i cosiddetti «anni di piombo» di venti o trent'anni fa. Di fronte a questa nuova emergenza il Paese deve rispondere con fermezza, utilizzando tutti i mezzi e gli strumenti più idonei, a cominciare da quelli parlamentari. D'altronde, e credo che i fatti lo dimostrino, l'impegno del Governo e del Parlamento contro il terrorismo non è mai mancato in questi anni, anche se la minaccia veniva dall'esterno. Si devono ritrovare oggi quelle stesse ragioni e quella stessa volontà che ci hanno permesso negli anni di piombo di sconfiggere la minaccia terrorista. Le luttuose vicende della nuova stagione del terrorismo impongono di alzare nuovamente la guardia e di indagare ed accertare se sia in atto una nuova strategia del terrore.
      A tale riguardo il Parlamento può utilizzare lo strumento dell'inchiesta parlamentare purché le indagini, gli esami e le conclusioni siano svolti in tempi ragionevoli ed utili, anche al fine di prevenire e reprimere nuove azioni terroristiche. Questo è lo scopo del presente progetto di legge (che riproduce l'atto Camera n. 3010 già presentato nella XIV legislatura), che si compone di soli tre articoli, con i quali vengono definiti i compiti, i poteri e la composizione della Commissione parlamentare di inchiesta, la quale è chiamata ad ultimare i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del terrorismo, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione ha il compito di:

          a) accertare lo stato del fenomeno del terrorismo in Italia;

          b) individuare i caratteri delle strutture organizzative dei movimenti eversivi, le modalità e le fonti del loro finanziamento;

          c) verificare le connessioni tra vecchio e nuovo terrorismo ed eventualmente tra il terrorismo italiano e quello internazionale;

          d) verificare lo stato della cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo.

      3. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, presentando al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

Art. 2.
(Composizione e organizzazione).

      1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante

 

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per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione è presieduta da un senatore o da un deputato designato di intesa dai Presidenti delle due Camere.
      3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.
      4. Il funzionamento e le attività della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione prima dell'inizio dei lavori.
      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Attività di indagine).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con i poteri e i limiti di cui all'articolo 82, secondo comma, della Costituzione. Ad essa non può essere opposto in nessun caso il segreto di Stato.
      2. Ferme le competenze dell'attività giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
      3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.


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