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PDL 175

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 175



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUSETTI

Delega al Governo per il riordino delle funzioni di polizia locale

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riproduce l'atto Camera n. 1288 presentato nella XIV legislatura, ma il cui contenuto continua ad essere attuale e necessita di un pronto intervento del Parlamento, data l'enorme importanza che l'opera della polizia locale riveste per la sicurezza e la qualità di vita dell'intera compagine sociale.
      La nuova classe dirigente delle amministrazioni locali, investita direttamente dall'elezione dei cittadini, continua ad avere oggi, ancora più di ieri, l'obbligo morale e politico di soddisfare le esigenze delle collettività amministrate.
      Il compito è certamente qualificante ma non semplice, anche in considerazione delle tante nuove domande sociali che i cittadini portano all'attenzione degli amministratori.
      Questa evoluzione trova le proprie basi normative nella legge sull'elezione del sindaco, la legge n. 81 del 1993, ora abrogata e le cui norme sono in gran parte confluite nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tali disposizioni stilizzano in maniera netta il legame esistente fra cittadini-elettori ed eletti dal punto di vista funzionale e cittadini-utenti e servizi offerti dal punto di vista dinamico.
      È indubbio, infatti, che le collettività amministrate «misurino» l'operato degli amministratori in ragione della loro capacità di dare risposte alle esigenze e a seconda della qualità dei servizi che vengono loro offerti, possibilmente attraverso un prelievo fiscale ridotto.
      Questo principio acquista maggiore consistenza in quei comuni di dimensioni minori che in Italia sono circa l'80 per cento del totale. In queste realtà è al sindaco che si richiede di intervenire in settori che nel passato erano lasciati alla competenza esclusiva di altri apparati dello Stato.
      Ci si trova di fronte a un ampliamento «spontaneo» delle funzioni dei comuni che viene dal basso, dovuto proprio all'aumento
 

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delle domande sociali intese come l'insieme delle esigenze primarie che il singolo individuo vuole vedere soddisfatte dal comune.
      La sicurezza delle città: il concetto di sicurezza ha subìto una profonda evoluzione nel tempo. Si è passati da una visione della sicurezza intesa essenzialmente come sinonimo di ordine pubblico a una che tende a valorizzare la qualità della vita. La cosiddetta «soglia minima di sicurezza» è un valore attraverso il quale vengono giudicate le nazioni di tutto il mondo. La misurazione di questo valore viene svolta in primo luogo da coloro che abitano i centri urbani e che per primi richiedono agli amministratori di poter vivere le loro città con sufficiente tranquillità.
      Ed ecco allora che chi amministra queste collettività ha l'obbligo di farsi garante di questa «soglia minima di sicurezza», limitatamente alle competenze che la Costituzione e le leggi vigenti riconoscono agli enti locali.
      Per fare ciò occorre però dotare i comuni degli strumenti necessari. In questo senso è necessario che la polizia municipale rappresenti il mezzo attraverso il quale gli amministratori locali assolvono questa nuova funzione. La presente proposta di legge tende a disegnare ex novo l'intera disciplina che regola oggi le funzioni e i compiti della polizia municipale.
      Su tale argomento anche l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ha dibattuto molto.
      L'ANCI aveva già precisato i contenuti delle propria iniziative invitando il Governo a riflettere sulla necessità di mutare l'attuale quadro giuridico di riferimento e di puntare sui comuni per migliorare il livello di sicurezza dei centri abitati. Il Governo uscente aveva, in parte, accolto tale invito istituendo le figure del «poliziotto e del carabiniere di quartiere», (legge n. 311 del 2004 - finanziaria 2005, articolo 1, comma 541), ma si ritiene comunque necessario un riordino complessivo delle funzioni di polizia locale.

      La proposta di legge consta di un unico articolo recante delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi diretti a riordinare le competenze, le funzioni e i compiti della polizia municipale sulla base dei poteri attribuiti al sindaco dalla legislazione vigente.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire le competenze, le funzioni e i compiti del comune, del sindaco e degli appartenenti alla polizia municipale in materia di polizia locale e a dettare le norme in materia di accesso, formazione e progressione in carriera del personale della polizia municipale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione che le funzioni di polizia locale siano l'insieme delle attività svolte dai competenti organi istituzionali del comune, suscettibili di correlarsi a qualsiasi funzione di polizia amministrativa in tutte le materie che non siano riservate dalla legge alla competenza esclusiva degli organi dello Stato;

          b) attribuzione di tutte le funzioni di polizia locale, in via prioritaria, al comune che, a tale fine, istituisce il Corpo di polizia municipale, di seguito denominato «Corpo», quale forza di polizia locale, individuata nell'organizzazione dell'ente comune;

          c) previsione che il sindaco sia autorità di polizia locale e che nell'esercizio di tali funzioni abbia il compito di garantire il diritto alla sicurezza delle città e, a tale fine, si avvalga del Corpo;

          d) previsione che i comuni, singoli o associati, adottino il regolamento del servizio di polizia municipale nel quale sono definiti:

              1) l'ambito ordinario dell'attività, coincidente con quello del territorio dell'ente locale di appartenenza;

 

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              2) il tipo di organizzazione del Corpo, in relazione all'entità della popolazione residente e non residente e alla suddivisione in circoscrizioni;

              3) le modalità per la determinazione del contingente numerico degli addetti al servizio, stabilito secondo criteri di economicità e funzionalità in rapporto al numero degli abitanti, all'estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche, allo sviluppo chilometrico della rete viaria, alla densità e complessità del traffico e all'indice di criminalità;

              4) l'ordinamento del personale del Corpo;

              5) l'organizzazione del Corpo, tenendo conto del decentramento per circoscrizioni o per zone;

              6) le modalità per l'uso dei mezzi, delle attrezzature e dell'armamento in dotazione;

              7) le modalità per l'organizzazione di missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri e per il coordinamento dell'attività con altri corpi di polizia ad ordinamento civile o militare;

          e) previsione che gli appartenenti alla polizia municipale svolgano:

              1) funzioni e compiti istituzionali previsti dalle leggi dello Stato e della regione;

              2) funzioni attinenti alla tutela della sicurezza e della incolumità dei cittadini, alla tutela della proprietà, pubblica e privata, all'ordine, al decoro e alla quiete pubblici;

              3) funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di polizia locale senza limiti temporali. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale sono riconosciute le qualità corrispondenti a quelle di pubblica sicurezza;

              4) funzioni di polizia tributaria, per quanto concerne i tributi di competenza del comune;

 

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              5) i servizi e le operazioni di protezione civile demandati dalla legge ai comuni;

              6) opera di soccorso nelle pubbliche calamità e nei disastri, nonché in caso di privati infortuni;

          f) previsione che i comuni assicurino lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) e garantiscano l'erogazione dei servizi di polizia locale almeno per undici ore consecutive giornaliere in forma autonoma o mediante il ricorso a forme di gestione associata;

          g) previsione che al personale della polizia municipale in virtù delle funzioni svolte:

              1) sia riconosciuta all'interno del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-enti locali una particolare area di contrattazione con relativa rappresentanza delle forze sindacali maggiormente rappresentative degli addetti al servizio di polizia locale;

              2) competa un'apposita indennità pensionabile di polizia locale, determinata nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto regioni-enti locali;

              3) sia consentito l'accesso ai corpi di polizia municipale sulla base del possesso dei requisiti psico-fisici-attitudinali e a seguito del superamento di un corso di formazione presso la Scuola nazionale di polizia municipale di cui alla lettera l);

              4) sia riconosciuta la progressione di carriera mediante procedure selettive e la frequenza e il superamento di un corso da tenere presso la Scuola nazionale di polizia municipale di cui alla lettera l);

          h) previsione che:

              1) l'armamento del Corpo sia adeguato alle funzioni da svolgere e che il medesimo costituisca dotazione obbligatoria;

              2) le uniformi, i distintivi di grado e i documenti di identificazione siano

 

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uguali per tutti e ne sia vietato l'uso da parte di altri soggetti;

              3) ai veicoli in dotazione alla polizia municipale, in ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizio d'istituto, sia rilasciata una speciale targa di immatricolazione e siano esenti da tasse;

          i) previsione che il comandante del Corpo:

              1) eserciti tutte le funzioni di direzione, di gestione e di organizzazione previste dalle leggi e dai regolamenti nonché dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

              2) all'interno dell'autonomia organizzativa del comune, sia in possesso, di norma, della qualifica apicale dell'ente locale;

              3) sia responsabile funzionalmente solo verso il sindaco;

          l) previsione che, per la formazione, l'aggiornamento, il perfezionamento e la progressione in carriera degli appartenenti al Corpo, nonché per l'ammissione all'Albo nazionale dei comandanti di cui alla lettera n), sia istituita la Scuola nazionale di polizia municipale, articolata territorialmente, gestita dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, finanziata attraverso la devoluzione di una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti al comune e posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          m) istituzione presso la Scuola nazionale di cui alla lettera l) di un coordinamento nazionale, con il compito di individuare e uniformare i modelli organizzativi e le attività dei corpi di polizia municipale;

          n) istituzione dell'Albo nazionale dei comandanti, prevedendo che:

              1) l'Albo sia articolato in due sezioni, di cui una riservata a tutti coloro che hanno i requisiti per la nomina a comandante di corpo dei comuni capoluoghi di provincia o dei comuni con popolazione

 

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superiore a 65 mila abitanti, e una a coloro che hanno i requisiti per la nomina a comandante di corpo negli altri comuni;

              2) per l'iscrizione all'Albo sia necessario frequentare e superare con esito favorevole un corso con esame finale presso la Scuola nazionale di cui alla lettera l), cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e coloro che sono in possesso dei titoli di studio dichiarati equipollenti da leggi statali e gli appartenenti alla polizia municipale in servizio inquadrati nell'area C, posizioni economiche C1 e C2, in possesso del titolo di studio richiesto per essere ammessi al concorso di agente di polizia municipale;

              3) siano definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento degli organi di amministrazione dell'Albo, l'organizzazione dell'Albo in sezioni e in fasce professionali, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'Albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare, le modalità di assegnazione, di trasferimento e di rinuncia alla sede, nonché le modalità di utilizzazione dei comandanti di corpo non chiamati a ricoprire sedi di comando;

              4) in sede di prima attuazione siano iscritti di diritto all'Albo tutti i comandanti di corpo e gli appartenenti ai corpi di polizia municipale con la qualifica funzionale di dirigente.


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