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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 175 |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire le competenze, le funzioni e i compiti del comune, del sindaco e degli appartenenti alla polizia municipale in materia di polizia locale e a dettare le norme in materia di accesso, formazione e progressione in carriera del personale della polizia municipale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione che le funzioni di polizia locale siano l'insieme delle attività svolte dai competenti organi istituzionali del comune, suscettibili di correlarsi a qualsiasi funzione di polizia amministrativa in tutte le materie che non siano riservate dalla legge alla competenza esclusiva degli organi dello Stato;
b) attribuzione di tutte le funzioni di polizia locale, in via prioritaria, al comune che, a tale fine, istituisce il Corpo di polizia municipale, di seguito denominato «Corpo», quale forza di polizia locale, individuata nell'organizzazione dell'ente comune;
c) previsione che il sindaco sia autorità di polizia locale e che nell'esercizio di tali funzioni abbia il compito di garantire il diritto alla sicurezza delle città e, a tale fine, si avvalga del Corpo;
d) previsione che i comuni, singoli o associati, adottino il regolamento del servizio di polizia municipale nel quale sono definiti:
1) l'ambito ordinario dell'attività, coincidente con quello del territorio dell'ente locale di appartenenza;
2) il tipo di organizzazione del Corpo, in relazione all'entità della popolazione residente e non residente e alla suddivisione in circoscrizioni;
3) le modalità per la determinazione del contingente numerico degli addetti al servizio, stabilito secondo criteri di economicità e funzionalità in rapporto al numero degli abitanti, all'estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche, allo sviluppo chilometrico della rete viaria, alla densità e complessità del traffico e all'indice di criminalità;
4) l'ordinamento del personale del Corpo;
5) l'organizzazione del Corpo, tenendo conto del decentramento per circoscrizioni o per zone;
6) le modalità per l'uso dei mezzi, delle attrezzature e dell'armamento in dotazione;
7) le modalità per l'organizzazione di missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri e per il coordinamento dell'attività con altri corpi di polizia ad ordinamento civile o militare;
e) previsione che gli appartenenti alla polizia municipale svolgano:
1) funzioni e compiti istituzionali previsti dalle leggi dello Stato e della regione;
2) funzioni attinenti alla tutela della sicurezza e della incolumità dei cittadini, alla tutela della proprietà, pubblica e privata, all'ordine, al decoro e alla quiete pubblici;
3) funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di polizia locale senza limiti temporali. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale sono riconosciute le qualità corrispondenti a quelle di pubblica sicurezza;
4) funzioni di polizia tributaria, per quanto concerne i tributi di competenza del comune;
5) i servizi e le operazioni di protezione civile demandati dalla legge ai comuni;
6) opera di soccorso nelle pubbliche calamità e nei disastri, nonché in caso di privati infortuni;
f) previsione che i comuni assicurino lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) e garantiscano l'erogazione dei servizi di polizia locale almeno per undici ore consecutive giornaliere in forma autonoma o mediante il ricorso a forme di gestione associata;
g) previsione che al personale della polizia municipale in virtù delle funzioni svolte:
1) sia riconosciuta all'interno del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-enti locali una particolare area di contrattazione con relativa rappresentanza delle forze sindacali maggiormente rappresentative degli addetti al servizio di polizia locale;
2) competa un'apposita indennità pensionabile di polizia locale, determinata nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto regioni-enti locali;
3) sia consentito l'accesso ai corpi di polizia municipale sulla base del possesso dei requisiti psico-fisici-attitudinali e a seguito del superamento di un corso di formazione presso la Scuola nazionale di polizia municipale di cui alla lettera l);
4) sia riconosciuta la progressione di carriera mediante procedure selettive e la frequenza e il superamento di un corso da tenere presso la Scuola nazionale di polizia municipale di cui alla lettera l);
h) previsione che:
1) l'armamento del Corpo sia adeguato alle funzioni da svolgere e che il medesimo costituisca dotazione obbligatoria;
2) le uniformi, i distintivi di grado e i documenti di identificazione siano
3) ai veicoli in dotazione alla polizia municipale, in ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizio d'istituto, sia rilasciata una speciale targa di immatricolazione e siano esenti da tasse;
i) previsione che il comandante del Corpo:
1) eserciti tutte le funzioni di direzione, di gestione e di organizzazione previste dalle leggi e dai regolamenti nonché dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
2) all'interno dell'autonomia organizzativa del comune, sia in possesso, di norma, della qualifica apicale dell'ente locale;
3) sia responsabile funzionalmente solo verso il sindaco;
l) previsione che, per la formazione, l'aggiornamento, il perfezionamento e la progressione in carriera degli appartenenti al Corpo, nonché per l'ammissione all'Albo nazionale dei comandanti di cui alla lettera n), sia istituita la Scuola nazionale di polizia municipale, articolata territorialmente, gestita dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, finanziata attraverso la devoluzione di una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti al comune e posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri;
m) istituzione presso la Scuola nazionale di cui alla lettera l) di un coordinamento nazionale, con il compito di individuare e uniformare i modelli organizzativi e le attività dei corpi di polizia municipale;
n) istituzione dell'Albo nazionale dei comandanti, prevedendo che:
1) l'Albo sia articolato in due sezioni, di cui una riservata a tutti coloro che hanno i requisiti per la nomina a comandante di corpo dei comuni capoluoghi di provincia o dei comuni con popolazione
2) per l'iscrizione all'Albo sia necessario frequentare e superare con esito favorevole un corso con esame finale presso la Scuola nazionale di cui alla lettera l), cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e coloro che sono in possesso dei titoli di studio dichiarati equipollenti da leggi statali e gli appartenenti alla polizia municipale in servizio inquadrati nell'area C, posizioni economiche C1 e C2, in possesso del titolo di studio richiesto per essere ammessi al concorso di agente di polizia municipale;
3) siano definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento degli organi di amministrazione dell'Albo, l'organizzazione dell'Albo in sezioni e in fasce professionali, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'Albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare, le modalità di assegnazione, di trasferimento e di rinuncia alla sede, nonché le modalità di utilizzazione dei comandanti di corpo non chiamati a ricoprire sedi di comando;
4) in sede di prima attuazione siano iscritti di diritto all'Albo tutti i comandanti di corpo e gli appartenenti ai corpi di polizia municipale con la qualifica funzionale di dirigente.
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