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PDL 135

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 135



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SPINI

Disciplina dell'attività dei partiti politici in applicazione dell'articolo 49 della Costituzione

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il tema della riforma della politica è decisivo per assicurare un buon rapporto tra cittadini e istituzioni nonché un efficiente e trasparente funzionamento dei partiti politici, lo strumento indispensabile per assicurare questo rapporto.
      Con questa proposta di legge si intende ripresentare quella parte delle proposte di legge sulla riforma del finanziamento dei partiti e delle attività dei medesimi, a suo tempo presentate dallo stesso firmatario (proposta di legge atto Camera n. 1995 del 1o agosto 1984, ripresentata il 2 luglio 1987, atto Camera n. 307 e poi ancora atto Camera n. 619 del 7 maggio 1992, atto Camera n. 1548 del 28 ottobre 1994 atto Camera n. 193 del 9 maggio 1996, dichiarata assorbita dalla legge 2 gennaio 1997, n. 2; infine, atto Camera n. 6256 del 9 gennaio 2006), che non ha trovato ad oggi disciplina legislativa, e cioè in particolare l'applicazione dell'articolo 49 della Costituzione: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».
      La presente proposta di legge è dedicata, quindi, all'ordinamento dei partiti e si prefigge di dare attuazione, nei termini più essenziali possibili e quindi più rispettosi dell'autonomia dei partiti stessi, all'articolo 49 della Costituzione, che sancisce come tutti i cittadini abbiano diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
      Non si vogliono compiere intromissioni nell'autonoma gestione dei partiti, bensì fissare pochi, essenziali princìpi di libertà e di democrazia.
      Ha scritto infatti il giurista Sandro Amorosino: «La necessità di creare un vero e proprio diritto dei partiti - una
 

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disciplina giuridica pubblicista di fonte normativa, ma anche risultante dall'esercizio dell'autonomia statutaria - deriva da un'esigenza generale, ma acquista particolare rilevanza dall'angolazione della trasparenza e controllabilità da parte dei cittadini».
      Nell'articolo 1 della proposta di legge si prevede che i partiti politici rappresentati nel Parlamento nazionale ed europeo o almeno in un consiglio regionale o provinciale o comunque nei consigli dei comuni la cui popolazione è complessivamente superiore a 200.000 abitanti sono tenuti ad approvare uno statuto disciplinante un ordinamento interno a base democratica.
      Nell'articolo 2 viene garantito il diritto di chi aspira all'iscrizione a un partito politico di ricevere una risposta, positiva o negativa che sia, in termini solleciti. Con esso si prescrive anche agli statuti dei partiti di permettere la manifestazione di posizioni differenziate, di maggioranza e di minoranza, sugli indirizzi politici e sulle decisioni relative a comportamenti politici, nonché di garantire la rappresentanza proporzionale delle minoranze costituitesi su mozioni politiche presentate nelle sedi di dibattito interno, che hanno raccolto il 5 per cento dei voti.
      Si assicura, poi, la rappresentanza proporzionale delle minoranze nei consigli di amministrazione che gestiscono i fondi dei partiti politici, nonché la ripartizione dei contributi finanziari tra centro e periferia, punto questo importantissimo per impedire che il finanziamento pubblico diventi sinonimo di centralizzazione del potere nei partiti politici.
      Si prescrive, infine, che gli statuti prevedano che la scelta delle candidature dei partiti e dei movimenti politici per le elezioni a tutti i livelli avvenga mediante meccanismi di elezioni primarie a suffragio segreto.
      Il proponente è consapevole di come la materia qui considerata sia scottante e controversa, tanto da determinare da oltre cinquanta anni il mancato adempimento di un articolo della Costituzione. Ma è altresì consapevole di come la risoluzione di tanti conflitti istituzionali e la ripresa di prestigio dei poteri democratici non possano non poggiare su una aperta discussione sui modelli più accettabili di finanziamento della politica e di funzionamento dei partiti politici nonché sull'assunzione di soluzioni legislative che abbiano dietro di loro il convinto consenso di una larga parte della popolazione e delle stesse organizzazioni economiche e sociali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I partiti politici rappresentati nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo o in almeno un consiglio regionale o provinciale o, comunque, nei consigli dei comuni la cui popolazione è complessivamente superiore a 200.000 abitanti sono tenuti ad approvare uno statuto disciplinante un ordinamento interno a base democratica in conformità alle disposizioni della presente legge. Lo statuto è redatto con atto pubblico.
      2. I partiti politici esistenti devono adeguare i propri statuti in conformità a quanto stabilito dal comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Qualora negli statuti dei partiti politici la competenza a procedere alle modifiche sia riservata al congresso nazionale del partito, l'adeguamento previsto dal comma 2 deve essere attuato nel primo congresso successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre un anno dalla medesima data di entrata in vigore.
      4. Gli statuti dei partiti politici, una volta adeguati ai sensi dei commi 2 e 3, devono essere depositati presso il Segretariato dell'Autorità indipendente di controllo di cui all'articolo 3, comma 5.
      5. Entro sessanta giorni dal deposito effettuato ai sensi del comma 4, l'Autorità indipendente di controllo di cui all'articolo 3 verifica la corrispondenza fra le norme dello statuto e le disposizioni della presente legge. In caso di accertata non corrispondenza invita il partito politico ad adeguare lo statuto entro sessanta giorni. Ove il partito politico non ottemperi procedendo anche in deroga all'ordinario procedimento di modifica statutaria, l'Autorità dispone la sospensione del finanziamento e di tutti gli ausili finanziari pubblici.

 

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Art. 2.

      1. I partiti politici regolano in piena autonomia, negli statuti e nei regolamenti interni, la propria organizzazione e il proprio funzionamento nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) chiunque ha diritto di iscriversi ai partiti politici, previa dichiarazione di accettazione da parte dell'organo competente ai sensi dello statuto. Le domande di iscrizione devono essere accettate o rigettate entro sessanta giorni dalla data della presentazione. Decorso tale termine la domanda si intende accolta;

          b) deve in ogni caso essere consentita la formazione di maggioranze e di minoranze sulle questioni inerenti la definizione degli indirizzi politici e delle decisioni relative a comportamenti politici;

          c) deve essere in ogni caso assicurata, ove sia richiesta, la rappresentanza proporzionale in tutti gli organi collegiali, ad eccezione dell'organo esecutivo di vertice, delle minoranze costituitesi su mozioni politiche presentate nelle sedi di dibattito interno, che hanno raccolto almeno il 5 per cento dei voti;

          d) deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, in proporzione alla consistenza organizzativa, nella designazione dei consigli di amministrazione e degli organismi in genere che gestiscono i fondi finanziari dei partiti politici;

          e) le risorse finanziarie disponibili per l'organizzazione dell'attività politica, risultanti dal bilancio preventivo predisposto dagli organi statutariamente competenti, devono essere ripartite tra gli organi centrali e periferici in proporzione predeterminata. Il rispetto della presente disposizione costituisce elemento di valutazione ai fini della verifica della corrispondenza del bilancio alle norme sul finanziamento pubblico stabilite dall'articolo 3;

          f) deve essere previsto che la scelta delle candidature dei partiti e dei movimenti politici per le elezioni a tutti i livelli

 

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avvenga mediante meccanismi di elezioni primarie a suffragio segreto. Alle elezioni primarie possono partecipare gli iscritti ai medesimi partiti o movimenti politici nonché i cittadini che volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni, si sono iscritti in un registro di elettori del partito o del movimento politico tenuto da un notaio indicato dal partito o dal movimento politico stesso.

Art. 3.

      1. È istituita un'Autorità indipendente preposta al controllo dell'osservanza delle disposizioni di legge concernenti i partiti e i movimenti politici che partecipano alle elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali, di seguito denominata «Autorità».
      2. L'Autorità ha struttura di organo collegiale composto da tre membri, scelti tra cittadini italiani non iscritti a partiti o a movimenti politici, di specchiata moralità e di altissima qualificazione tecnica in materia amministrativa, contabile o finanziaria designati, rispettivamente, dal Presidente della Corte costituzionale, dal Presidente della Corte di cassazione e dal Presidente della Corte dei conti.
      3. I membri del collegio di cui al comma 2 non possono appartenere alla magistratura ordinaria, amministrativa o contabile.
      4. Il collegio è presieduto dal membro designato dal Presidente della Corte costituzionale e dura in carica quattro anni. I membri non sono riconfermabili. I membri del collegio giurano fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi innanzi al Presidente della Repubblica. La posizione dei membri del collegio è parificata a quella dei giudici costituzionali.
      5. L'Autorità si avvale di un Segretariato composto da non più di trenta addetti, dei quali dieci con regime giuridico e trattamento economico di dirigenti dello Stato, tenuti all'osservanza rigorosa del segreto di ufficio. Gli addetti al Segretariato, se già dipendenti dello Stato o di

 

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enti pubblici, sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni e dagli enti di provenienza e non possono essere candidati ad elezioni politiche ed amministrative.
      6. Il funzionamento e la struttura dell'Autorità e del Segretariato sono disciplinati da un regolamento adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dall'Autorità stessa con deliberazione collegiale.
      7. L'Autorità esercita le seguenti funzioni:

          a) verifica la regolarità del bilancio certificato, che ciascun partito o movimento politico è tenuto a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

          b) verifica, entro il 30 settembre di ciascun anno, la corrispondenza dei bilanci alle norme sul finanziamento pubblico dei partiti politici e procede alla loro approvazione. Nell'attività di verifica il collegio può avvalersi di tutte le amministrazioni pubbliche e di enti pubblici e privati, in particolare finanziari e bancari. A tale fine l'Autorità ha i medesimi poteri di indagine spettanti alla magistratura ordinaria;

          c) sovrintende al rispetto delle disposizioni concernenti la democraticità, la trasparenza e la regolarità del funzionamento dei partiti politici stabilite dalla presente legge.


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