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PDL 292

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 292



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEDRINI

Agevolazioni in materia di ICI sulla prima casa

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Per milioni di cittadini italiani la costruzione e l'acquisto della casa di abitazione rappresentano il sogno di una vita e il frutto di anni di sacrifici, raggiunti anche attraverso l'impegno di risorse future.
      Negli ultimi decenni il livello della pressione fiscale sugli immobili è aumentato in misura tale da sopravanzare quello gravante sui settori industriale e finanziario. In particolare, il carico fiscale è aumentato del 100 per cento nell'arco del decennio 1992-2002 sulle seconde case, mentre sulle prime case, nel periodo compreso tra il 1980 e il 1998, era stato registrato un incremento addirittura superiore al 1.000 per cento.
      L'imposizione sulla casa, in specie su quella di prima abitazione, è, dunque, cresciuta al punto da essere vissuta come ingiusta dalla gran parte degli italiani, che mal tollerano un prelievo così elevato su beni primari e non di lusso. La stessa Carta costituzionale, infatti, ne promuove il valore laddove tutela la proprietà privata al fine di «renderla accessibile a tutti» (articolo 42) e prevede che sia favorito l'accesso alla proprietà dell'abitazione (articolo 47).
      Anche dopo la riforma del sistema fiscale nazionale, decisa dal passato Governo Berlusconi, e come d'altronde espressamente riconosciuto dalle forze del centro-destra nel corso della campagna elettorale, appare indispensabile procedere alla rivisitazione delle forme di tassazione sugli immobili, riconoscendo il diritto dei contribuenti a un'equa pretesa tributaria da parte degli enti impositori, sia nazionali sia locali, che tenga conto delle differenze
 

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tra beni di primaria necessità e beni di lusso o accessori.
      Il meccanismo previsto nella presente proposta di legge riconosce ai contribuenti una detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli importi versati a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI), garantendo al contempo il pieno rispetto dell'autonomia impositiva dei comuni, per i quali l'imposta sugli immobili rappresenta una fonte primaria e insostituibile di entrata.
      Tale scelta deriva dalla precisa volontà di non interferire con le dinamiche di finanziamento degli enti locali, mantenendo in capo allo Stato l'onere della riduzione del carico fiscale sulle unità abitative.
      Le disposizioni della presente proposta di legge tengono conto altresì dei diversi livelli di reddito, riconoscendo opportunamente una detrazione per l'intera somma versata ai contribuenti con redditi fino a 30.000 euro, in misura pari al 50 per cento dell'importo versato per coloro che sono titolari di redditi da 30.000 a 50.000 euro e in misura del 30 per cento per tutti i contribuenti con redditi superiori a 50.000 euro.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art.1.

      1. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 16-bis. - (Detrazione per l'imposta comunale sugli immobili). - 1. Ai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spetta una detrazione degli importi versati a tale titolo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale stabilita nelle seguenti misure:

          a) in misura totale, se il reddito non è superiore a 30.000 euro;

          b) nella misura del 50 per cento, se il reddito è superiore a 30.000 euro ma non a 50.000 euro;

          c) nella misura del 30 per cento, se il reddito è superiore a 50.000 euro.

      2. La detrazione di cui al comma 1 non si applica per le abitazioni di lusso, anche se adibite ad abitazione principale».

      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

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      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      4. Le disposizioni dell'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.


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