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PDL 393

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 393



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

AIRAGHI, FOTI, ARMANI

Disposizioni in materia di inquinamento acustico

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La totalità delle controversie legali tra cittadino e impresa in materia di inquinamento acustico e disturbo da rumore sono giudicate dalla magistratura mediante l'applicazione dell'articolo 844 del codice civile.
      Le disposizioni in materia di inquinamento acustico, e in particolare in relazione al rumore immesso nell'ambiente abitativo, introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, riprese dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1o dicembre 1997, sono state spesso disattese dalla magistratura.
      Dall'entrata in vigore della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447, e dei successivi decreti attuativi, l'impresa si trova a dovere ottemperare a obblighi di legge in materia di inquinamento acustico che le impongono il giusto rispetto, anche a fronte di notevole impiego economico, di limiti territoriali di emissione e di immissione sonora.
      La stessa legge, con la definizione del cosiddetto «criterio differenziale», tutela il privato dal rumore intrusivo e impone all'impresa il rispetto dei limiti differenziali di emissione.
      Molte aziende, preesistenti anche agli insediamenti abitativi, si sono adoperate, anche con notevoli oneri economici, per ridurre le proprie emissioni sonore, al fine di rispettare sia i limiti assoluti che quelli differenziali.
      In molti casi però questo non è sufficiente: nonostante gli organi di controllo preposti (agenzie regionali per la protezione dell'ambiente - ARPA, e aziende sanitarie locali - ASL) accertino il rispetto, da parte dell'impresa, degli obblighi citati,
 

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questa è indifesa contro il cittadino che ritenendosi disturbato e non soddisfatto si rivolge direttamente alla magistratura.
      Il magistrato, acquisite le relazioni peritali del consulente tecnico d'ufficio (CTU), spesso applica, come detto, l'articolo 844 del codice civile, che non considera, a differenza di quanto fatto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, i limiti inferiori di applicabilità (in quanto, come ricordato, al di sotto di tali limiti «ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile»), ma ritiene intollerabile qualsiasi emissione sonora che superi di tre decibel il valore del rumore di fondo.
      Il criterio a cui viene fatto maggiore riferimento è la normale tollerabilità, che non ha un carattere assoluto, ma relativo rispetto alla situazione oggetto dell'esame. In particolare, esso varia da luogo a luogo, in base alle caratteristiche della zona, alle abitudini degli abitanti e soprattutto al cosiddetto «rumore di fondo» (Cassazione n. 83/5157).
      Il rumore di fondo è la fascia rumorosa costante presente in una data zona e composta dal complesso di suoni di origine varia e non sempre identificabile, continui e caratteristici, su cui si innestano di volta in volta rumori più intensi prodotti da voci, veicoli, eccetera.
      Tutti questi elementi devono essere valutati secondo il criterio dell'uomo medio, prescindendo dalle valutazioni delle persone interessate, tanto che si ritiene non ammissibile la prova testimoniale in materia di immissioni moleste, dovendo le stesse essere accertate tramite apposita relazione del CTU.
      Nel valutare la soglia massima oltre la quale un rumore diventa intollerabile, parte della giurisprudenza ha ritenuto applicabili i limiti contenuti nelle norme per la tutela dell'inquinamento acustico, ma occorre ricordare che, mentre le norme richiamate si limitano a indicare i valori massimi che le immissioni sonore possono raggiungere, l'articolo 844 del codice civile accerta caso per caso in relazione alla concreta situazione in esame la tollerabilità dei suoni, ponendo dei limiti sicuramente più bassi.
      Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 tutela l'interesse collettivo, nonché la salute pubblica e la qualità della vita in un determinato contesto ambientale.
      In particolare, con la citata legge n. 447 del 1995, si pongono delle specifiche competenze a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, stabilendo che debbano essere realizzati dei piani nei quali inquadrare le varie zone del Paese a seconda delle immissioni sonore che vi si propagano, permettendo così di distinguere le aree residenziali da quelle industriali, agrarie e così via, e collegando a ogni singola area individuata il limite massimo di tollerabilità per i rumori che ivi si producono.
      Riteniamo perciò necessario riesaminare tali disposizioni in modo da introdurre una norma che raccordi il disposto dell'articolo 844 del codice civile con il dettato dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997.
      A tale fine proponiamo una norma che permetta la coesistenza delle due fonti che in Italia si applicano ai fini della definizione dei limiti da non superare per le immissioni di rumore nelle unità abitative: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, normativa di riferimento e applicata dalle ASL e dalle ARPA negli accertamenti, e la prassi giurisprudenziale applicata dal CTU nelle vertenze giudiziarie (criterio comparativo del non superamento di 3 decibel sul rumore di fondo).
      Le nostre imprese, già provate dal continuo duro confronto con concorrenza e mercato, potranno così avere una tranquillità e una certezza nel loro operare quotidiano.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I limiti di normale tollerabilità dei rumori, di cui all'articolo 844 del codice civile, sono quelli indicati all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1o dicembre 1997.


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